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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4068/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4068/2020 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
CANNELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Acate, via Roma n. 70;
ATTORE contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LUCA BAGLIERI, C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore in Vittoria, via Firenze n. 59;
CONVENUTI
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), entrambi con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA BARBERA, elettivamente C.F._5 domiciliati presso il difensore in Vittoria, via Ricasoli n. 57;
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- dichiarare l'attore proprietario per intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito nel comune di Acate nella contrada Costa Gatta, catastalmente individuato al foglio 26, particelle n. 109,
164, 322, 406, e 407, in virtù del possesso pubblico, pacifico, e continuato per oltre venti anni. Con le spese e i compensi di giudizio.
Per le parti convenute:
- rigettare tutte le richieste di controparte in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, ritenendo e dichiarando che nessuna usucapione è mai maturata nei terreni di proprietà dei Sig.ri
e né alcun diritto può essere vantato dal Sig. per tutti i motivi CP_2 CP_1 Pt_1
pagina 1 di 4 esposti in narrativa, emanando all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge. Con espressa condanna al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa ex art 96 c.p.c. Con le spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale ne formula espressa richiesta avendo anticipato le spese e non riscosso onorario.
Per i terzi chiamati:
- in via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria anche nei confronti dei chiamati in causa, per le ragioni di cui al punto I della presente comparsa di costituzione e risposta, adottando all'uopo ogni più opportuna statuizione;
nel merito, in via principale: - rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui al punto II della presente comparsa o per quelle ritenute di giustizia, ed in ogni caso respingere le domande nei confronti dei chiamati in causa;
nel merito, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui venga subita una evizione parziale o totale dell'appezzamento di terreno in questione, rigettare la domanda tutta formulata dai convenuti nei confronti dei chiamati in causa siccome non fondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per le ragioni di cui al punto III della presente comparsa;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.12.2020, conveniva in giudizio Parte_1
e , per sentire accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione CP_1 CP_2 del terreno sito in Acate, c.da Costa Gatta, catastalmente individuato al foglio 26, particelle n. 109, 164,
322, 406, e 407. Specificava che i convenuti avevano acquistato detto terreno da e Controparte_3
giusta atto di compravendita rogato in Notaio di Vittoria del Controparte_4 Persona_1
7.2.2019 e rappresentava di vantare il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto del fondo da oltre trentacinque anni.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che preliminarmente chiedevano la chiamata in causa dei terzi e , per essere eventualmente garantiti dalle conseguenze Controparte_3 Controparte_4 pregiudizievoli della dichiarazione di usucapione;
nel merito, contestavano la domanda dell'attore rilevandone l'infondatezza in ragione della mancanza del necessario requisito del possesso utile da usucapire e, comunque, dell'insussistenza in capo all'attore dell'animus possidendi.
Segnatamente, deducevano che il terreno in questione, coltivato ad uliveto, era appartenuto dapprima a e e successivamente ai figli e CP_4 CP_5 Controparte_3 CP_4
, che da sempre hanno gestito e curato l'uliveto provvedendo alla manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria delle piante e al raccolto dei relativi frutti. Nel maggio del 2018, i davano incarico a CP_3 di vendere il terreno oggetto del giudizio e a tal fine l'incaricata contattava Testimone_1 Parte_1
già proprietario di terreni confinanti, che manifestava il suo interesse all'acquisto ma
[...] dichiarava di non avere la disponibilità economica per provvedervi. Pertanto, nel dicembre del 2018 la metteva in contatto i con gli odierni convenuti, che acquistavano il detto terreno in data Tes_1 CP_3
7.2.2019 e subito provvedevano al suo picchettamento e alla regolamentazione dei confini per recintarlo, senza mai ricevere alcuna contestazione da parte dell'attore. I convenuti, peraltro, dichiarano di aver inserito il terreno acquistato nel loro fascicolo per le coltivazioni biologiche. CP_6
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati, che preliminarmente contestavano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento nei loro confronti del tentativo di mediazione civile;
nel merito, eccepivano l'insussistenza dei requisiti costitutivi dell'usucapione e, in subordine, la carenza dei presupposti per la garanzia chiesta dai convenuti. In particolare, deducevano di aver acquisito la proprietà del fondo oggetto di giudizio in forza di successione legittima in morte della madre CP_5
e di successione testamentaria del padre , che a loro volta lo avevano acquistato
[...] CP_4
pagina 2 di 4 in forza di atto di compravendita del 23.11.1977 e di atto di permuta del 3.10.1984. Affermavano, inoltre, che i proprietari susseguitisi nel tempo hanno sempre esercitato regolarmente e continuativamente le facoltà inerenti ai loro diritti di proprietà, in assenza di qualsivoglia altrui situazione possessoria.
Dichiarate inammissibili le prove testimoniali richieste dall'attore, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 2.10.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
Deve preliminarmente darsi atto che parte attrice ha soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda, avviando il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010; risulta prodotto agli atti, infatti, il verbale del 6.8.2020 dal quale si evince che i convenuti, seppur invitati regolarmente a partecipare, non hanno aderito alla procedura conciliativa, terminata con esito negativo. Con riferimento alla posizione dei terzi chiamati, ritenuto che la domanda proposta dai convenuti nei loro confronti è fondata su causa petendi contrattuale, essa non rientra nel novero delle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, la domanda di usucapione è infondata e non merita accoglimento.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene immobile per usucapione deve dare puntuale dimostrazione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il possesso del bene per almeno venti anni in maniera continuata ed ininterrotta e l'animus possidendi.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito in giudizio la prova dell'asserito possesso ultraventennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto del fondo sito in Acate, c.da Costa Gatta, catastalmente individuato al foglio 26, particelle n. 109, 164, 322, 406, e 407, di proprietà di e . CP_1 CP_2
Sono, infatti, state dichiarate inammissibili, in quanto vertenti su circostanze generiche e valutative, le richieste di prova testimoniale di , , e Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, formulate dall'attore in sede di atto di citazione e di memoria ex art. 183 c. 6, n. 2 c.p.c. (cfr. CP_10 provvedimento del 7.6.2022).
In particolare, i capitoli n. 1, n. 3, n. 6 chiedevano ai testi di effettuare valutazioni di carattere giuridico, quali la sussistenza di un rapporto di pertinenza tra il terreno in questione e l'officina di proprietà di ovvero l'esistenza di una situazione di possesso esclusivo e continuativo di detto terreno da Pt_1 parte dell'attore.
La regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici. Pertanto, in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica (Cass., n. 4370/1996).
I capitoli n. 2, n. 4, n. 5 e n. 7, pur vertendo su circostanze di fatto valutabili dai testi, erano formulati in modo generico. Segnatamente, si chiedeva ai testimoni di chiarire: - se avesse Pt_1 periodicamente tagliato arbusti, tolto sterpaglie, effettuato lavori di pulizia e fresatura del terreno oggetto di giudizio, senza specificare la frequenza di tali attività, che comunque non sono necessariamente sintomatiche di una situazione di possesso del terreno in capo a chi le svolge;
- se tali attività venissero svolte da almeno/oltre/circa trentacinque anni, senza individuare specifici riferimenti temporali;
se fosse l'unico a poter accedere ad una striscia del terreno in questione, Pt_1 delimitata da recinzione e adiacente al fabbricato di sua proprietà, da oltre trentacinque anni e se la stessa fosse sempre stata considerata di proprietà di Pt_1
pagina 3 di 4 Alla luce di ciò, la mera labiale affermazione del possesso ultraventennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto del fondo, non corroborata da alcuna prova documentale o testimoniale e contestata dai convenuti e dai terzi chiamati, non risulta sufficiente per l'accoglimento della domanda di usucapione.
Lo stesso dicasi per l'asserito e indimostrato animus possidendi.
Peraltro, a sostegno del possesso del fondo controverso in capo ai proprietari e CP_1 CP_2
milita anche la circostanza che i convenuti hanno ottenuto l'inserimento di detto terreno nel loro
[...] fascicolo per le coltivazioni biologiche (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). CP_6
Per i suddetti motivi la domanda di usucapione non può essere accolta.
Deve, inoltre, rigettarsi la domanda delle parti convenute volta ad ottenere la condanna di al Pt_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto l'attore non ha posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave.
Le spese di lite tra attore e convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
anche le spese di lite tra attore e terzi chiamati seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in quanto i terzi sono stati opportunamente chiamati in giudizio dai convenuti ai sensi dell'art. 1485 c.c. e l'attore ha esteso la domanda anche nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda di usucapione svolta dall'attore Parte_1 condanna l'attore al pagamento in solido delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Luca Baglieri;
condanna l'attore al pagamento in solido delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Barbera.
Ragusa, 14/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4068/2020 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
CANNELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Acate, via Roma n. 70;
ATTORE contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LUCA BAGLIERI, C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore in Vittoria, via Firenze n. 59;
CONVENUTI
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), entrambi con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA BARBERA, elettivamente C.F._5 domiciliati presso il difensore in Vittoria, via Ricasoli n. 57;
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- dichiarare l'attore proprietario per intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito nel comune di Acate nella contrada Costa Gatta, catastalmente individuato al foglio 26, particelle n. 109,
164, 322, 406, e 407, in virtù del possesso pubblico, pacifico, e continuato per oltre venti anni. Con le spese e i compensi di giudizio.
Per le parti convenute:
- rigettare tutte le richieste di controparte in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, ritenendo e dichiarando che nessuna usucapione è mai maturata nei terreni di proprietà dei Sig.ri
e né alcun diritto può essere vantato dal Sig. per tutti i motivi CP_2 CP_1 Pt_1
pagina 1 di 4 esposti in narrativa, emanando all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge. Con espressa condanna al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa ex art 96 c.p.c. Con le spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale ne formula espressa richiesta avendo anticipato le spese e non riscosso onorario.
Per i terzi chiamati:
- in via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria anche nei confronti dei chiamati in causa, per le ragioni di cui al punto I della presente comparsa di costituzione e risposta, adottando all'uopo ogni più opportuna statuizione;
nel merito, in via principale: - rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui al punto II della presente comparsa o per quelle ritenute di giustizia, ed in ogni caso respingere le domande nei confronti dei chiamati in causa;
nel merito, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui venga subita una evizione parziale o totale dell'appezzamento di terreno in questione, rigettare la domanda tutta formulata dai convenuti nei confronti dei chiamati in causa siccome non fondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per le ragioni di cui al punto III della presente comparsa;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.12.2020, conveniva in giudizio Parte_1
e , per sentire accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione CP_1 CP_2 del terreno sito in Acate, c.da Costa Gatta, catastalmente individuato al foglio 26, particelle n. 109, 164,
322, 406, e 407. Specificava che i convenuti avevano acquistato detto terreno da e Controparte_3
giusta atto di compravendita rogato in Notaio di Vittoria del Controparte_4 Persona_1
7.2.2019 e rappresentava di vantare il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto del fondo da oltre trentacinque anni.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che preliminarmente chiedevano la chiamata in causa dei terzi e , per essere eventualmente garantiti dalle conseguenze Controparte_3 Controparte_4 pregiudizievoli della dichiarazione di usucapione;
nel merito, contestavano la domanda dell'attore rilevandone l'infondatezza in ragione della mancanza del necessario requisito del possesso utile da usucapire e, comunque, dell'insussistenza in capo all'attore dell'animus possidendi.
Segnatamente, deducevano che il terreno in questione, coltivato ad uliveto, era appartenuto dapprima a e e successivamente ai figli e CP_4 CP_5 Controparte_3 CP_4
, che da sempre hanno gestito e curato l'uliveto provvedendo alla manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria delle piante e al raccolto dei relativi frutti. Nel maggio del 2018, i davano incarico a CP_3 di vendere il terreno oggetto del giudizio e a tal fine l'incaricata contattava Testimone_1 Parte_1
già proprietario di terreni confinanti, che manifestava il suo interesse all'acquisto ma
[...] dichiarava di non avere la disponibilità economica per provvedervi. Pertanto, nel dicembre del 2018 la metteva in contatto i con gli odierni convenuti, che acquistavano il detto terreno in data Tes_1 CP_3
7.2.2019 e subito provvedevano al suo picchettamento e alla regolamentazione dei confini per recintarlo, senza mai ricevere alcuna contestazione da parte dell'attore. I convenuti, peraltro, dichiarano di aver inserito il terreno acquistato nel loro fascicolo per le coltivazioni biologiche. CP_6
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati, che preliminarmente contestavano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento nei loro confronti del tentativo di mediazione civile;
nel merito, eccepivano l'insussistenza dei requisiti costitutivi dell'usucapione e, in subordine, la carenza dei presupposti per la garanzia chiesta dai convenuti. In particolare, deducevano di aver acquisito la proprietà del fondo oggetto di giudizio in forza di successione legittima in morte della madre CP_5
e di successione testamentaria del padre , che a loro volta lo avevano acquistato
[...] CP_4
pagina 2 di 4 in forza di atto di compravendita del 23.11.1977 e di atto di permuta del 3.10.1984. Affermavano, inoltre, che i proprietari susseguitisi nel tempo hanno sempre esercitato regolarmente e continuativamente le facoltà inerenti ai loro diritti di proprietà, in assenza di qualsivoglia altrui situazione possessoria.
Dichiarate inammissibili le prove testimoniali richieste dall'attore, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 2.10.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
Deve preliminarmente darsi atto che parte attrice ha soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda, avviando il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010; risulta prodotto agli atti, infatti, il verbale del 6.8.2020 dal quale si evince che i convenuti, seppur invitati regolarmente a partecipare, non hanno aderito alla procedura conciliativa, terminata con esito negativo. Con riferimento alla posizione dei terzi chiamati, ritenuto che la domanda proposta dai convenuti nei loro confronti è fondata su causa petendi contrattuale, essa non rientra nel novero delle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, la domanda di usucapione è infondata e non merita accoglimento.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene immobile per usucapione deve dare puntuale dimostrazione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il possesso del bene per almeno venti anni in maniera continuata ed ininterrotta e l'animus possidendi.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito in giudizio la prova dell'asserito possesso ultraventennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto del fondo sito in Acate, c.da Costa Gatta, catastalmente individuato al foglio 26, particelle n. 109, 164, 322, 406, e 407, di proprietà di e . CP_1 CP_2
Sono, infatti, state dichiarate inammissibili, in quanto vertenti su circostanze generiche e valutative, le richieste di prova testimoniale di , , e Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, formulate dall'attore in sede di atto di citazione e di memoria ex art. 183 c. 6, n. 2 c.p.c. (cfr. CP_10 provvedimento del 7.6.2022).
In particolare, i capitoli n. 1, n. 3, n. 6 chiedevano ai testi di effettuare valutazioni di carattere giuridico, quali la sussistenza di un rapporto di pertinenza tra il terreno in questione e l'officina di proprietà di ovvero l'esistenza di una situazione di possesso esclusivo e continuativo di detto terreno da Pt_1 parte dell'attore.
La regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici. Pertanto, in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica (Cass., n. 4370/1996).
I capitoli n. 2, n. 4, n. 5 e n. 7, pur vertendo su circostanze di fatto valutabili dai testi, erano formulati in modo generico. Segnatamente, si chiedeva ai testimoni di chiarire: - se avesse Pt_1 periodicamente tagliato arbusti, tolto sterpaglie, effettuato lavori di pulizia e fresatura del terreno oggetto di giudizio, senza specificare la frequenza di tali attività, che comunque non sono necessariamente sintomatiche di una situazione di possesso del terreno in capo a chi le svolge;
- se tali attività venissero svolte da almeno/oltre/circa trentacinque anni, senza individuare specifici riferimenti temporali;
se fosse l'unico a poter accedere ad una striscia del terreno in questione, Pt_1 delimitata da recinzione e adiacente al fabbricato di sua proprietà, da oltre trentacinque anni e se la stessa fosse sempre stata considerata di proprietà di Pt_1
pagina 3 di 4 Alla luce di ciò, la mera labiale affermazione del possesso ultraventennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto del fondo, non corroborata da alcuna prova documentale o testimoniale e contestata dai convenuti e dai terzi chiamati, non risulta sufficiente per l'accoglimento della domanda di usucapione.
Lo stesso dicasi per l'asserito e indimostrato animus possidendi.
Peraltro, a sostegno del possesso del fondo controverso in capo ai proprietari e CP_1 CP_2
milita anche la circostanza che i convenuti hanno ottenuto l'inserimento di detto terreno nel loro
[...] fascicolo per le coltivazioni biologiche (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). CP_6
Per i suddetti motivi la domanda di usucapione non può essere accolta.
Deve, inoltre, rigettarsi la domanda delle parti convenute volta ad ottenere la condanna di al Pt_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto l'attore non ha posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave.
Le spese di lite tra attore e convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
anche le spese di lite tra attore e terzi chiamati seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in quanto i terzi sono stati opportunamente chiamati in giudizio dai convenuti ai sensi dell'art. 1485 c.c. e l'attore ha esteso la domanda anche nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda di usucapione svolta dall'attore Parte_1 condanna l'attore al pagamento in solido delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Luca Baglieri;
condanna l'attore al pagamento in solido delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Barbera.
Ragusa, 14/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4