I Comuni capoluogo di Provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quelli limitrofi di Comuni aventi non meno di 300 mila abitanti che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1 gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione e' stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5.
Tale facolta' puo' essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimita' di un Comune con piu' di 30 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.
I Comuni suddetti possono altresi' applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformita' al comma precedente mia prima dell'entrata in vigore della presente legge. ((2)) In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facolta' prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprieta' verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.
Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43.
Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota e' fissata nella misura dell'8 per cento.
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246 , sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili".