Art. 123.
Pei contratti che non eccedano il valore di lire tre mila, il Consiglio di amministrazione potra', previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.
Per le forniture dei generi alimentari, e per i bisogni immediati dell'istituto, il Consiglio di amministrazione potra' deliberare che si provveda anche ad economia.
Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.
I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi, e dei regolamenti con dolo o grave colpa.
Pei contratti che non eccedano il valore di lire tre mila, il Consiglio di amministrazione potra', previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.
Per le forniture dei generi alimentari, e per i bisogni immediati dell'istituto, il Consiglio di amministrazione potra' deliberare che si provveda anche ad economia.
Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.
I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi, e dei regolamenti con dolo o grave colpa.