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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. ES AS Giudice
dr. Giuliana Guardo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 516 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...], (c.f. Parte_1 [...]
), ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta (CL), C.F._1
Viale della Regione n. 92, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Fabio Catalano
(pec: , che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
–ricorrente –
E
, nato a [...], IL 10.12.1980, (c.f. Controparte_1
); CodiceFiscale_2
– resistente–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025,
alle quali si rinvia;
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2024, la ricorrente ha Parte_1
dedotto: di avere instaurato una relazione sentimentale con il sig.
e di aver convissuto con lo stesso per un breve Controparte_1
periodo; che da tale unione di fatto era nato il [...] il minore
, riconosciuto da entrambi i genitori;
che in seguito Persona_1
al disinteresse manifestato sin da subito da parte del resistente nei confronti del figlio e della compagna, quest'ultima aveva deciso di interrompere la relazione e si era trasferita presso la casa dei propri genitori;
che il resistente non si era mai informato sulla crescita del figlio o sull'andamento scolastico e aveva ignorato le esigenze economiche dello stesso, non aveva mai trascorso insieme al figlio le vacanze di natale,
pasqua, quelle estive e altre ricorrenze;
che la stessa era riuscita a far fronte alle esigenze del figlio grazie al supporto dei suoi genitori;
che dopo Per_1
aver vissuto per diverso tempo nell'abitazione dei genitori, si era trasferita insieme al figlio in un appartamento condotto in locazione con canone mensile di € 400,00 e aveva provato negli anni a chiedere al resistente di
- 2 - collaborare al menage della vita quotidiana e di contribuire economicamente alle esigenze del bambino, tentativi rivelatisi infruttuosi;
dunque, il comportamento del resistente nei confronti del figlio aveva portato il bambino a distaccarsi affettivamente dalla figura paterna.
La ricorrente ha chiesto quindi a questo Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre , Persona_1 Parte_1
di porre l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Per_1 Pt_1
la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per il figlio
[...]
entro i primi cinque giorni del mese, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non a carico del SSN, spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche,
sportive, ludiche, culturali e di ogni altra natura necessarie al figlio minore;
in subordine, ha chiesto, nel caso in cui il resistente non dovesse versare il mantenimento per il figlio , di porre la suddetta somma a carico Per_1
della mamma del resistente sig.ra , nonna paterna di . Persona_2 Per_1
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito.
Sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del figlio minore, con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, disciplinato il diritto di visita del padre alla presenza dei Per_1
Servizi sociali del Comune di Caltanissetta, disposto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a un assegno
[...] Parte_1
mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla domanda.
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, è stata rinviata per
- 3 - la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. assegnando alle parti i termini di cui alla predetta disposizione nella misura massima ivi prevista.
La ricorrente ha precisato le conclusioni con le quali ha chiesto l'estensione dell'affidamento esclusivo alle decisioni di maggiore interesse;
la causa è
stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
*****
Tanto premesso, in merito al regime di affidamento, deve darsi atto che il sig. ha manifestato disinteresse nei confronti del figlio e che i Per_1
rapporti tra lo stesso e il figlio sono da tempo del tutto assenti, come Per_1
si evince dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta che hanno provveduto ad ascoltare il minore e hanno riferito anche che il resistente non ha mai richiesto alcun incontro con il figlio (cfr. relazione pervenuta in data 19.3.2025).
Per contro, la ricorrente appare idonea allo svolgimento Parte_1
del ruolo genitoriale, mostrandosi attenta ai bisogni di . Per_1
Sulla base di tutti i suesposti elementi, nell'interesse preminente del minore appare necessario allo stato discostarsi dal modello normativo di affidamento condiviso, essendo più conforme all'interesse del minore prevedere l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, da estendere anche alle decisioni di maggiore interesse, tenuto conto che la gestione paritaria della responsabilità genitoriale con un soggetto che si disinteressa totalmente del figlio, si palesa di impossibile realizzazione.
Per le ragioni qui esposte, quindi, l'affidamento esclusivo alla madre nella presente fattispecie deve prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337
quater, comma 3, c.c., ossia deve coinvolgere anche le decisioni di maggior
- 4 - interesse che riguardano il minore.
Nondimeno, può prevedersi un regime di incontri con il padre, da attivarsi solo su impulso dello stesso, tramite l'ausilio del personale dei Servizi
Sociali che dovranno predisporre un calendario di incontri, per un minimo di uno a settimana.
Considerate, infine, la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta delle allegazioni e dichiarazioni e della documentazione prodotta, va onerato di versare a Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del minore, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. La somma sopra indicata si ritiene equa, tenuto conto del minimo vitale essenziale che ciascun genitore deve garantire ai figli a prescindere dal proprio reddito, in mancanza di qualsivoglia indicazione circa i redditi del resistente.
Resta fermo l'onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta.
La domanda volta ad ottenere la condanna della nonna paterna va in questa sede ritenuta inammissibile in quanto proposta in via meramente eventuale nei confronti di un soggetto terzo, rimasto estraneo al giudizio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate, in favore dell'RA stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in base ai valori minimi previsti per lo scaglione compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, nella contumacia di Giarratana
- 5 - , udito il procuratore della parte costituita e il Pubblico CP_1
Ministero, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
1. Dispone l'affidamento esclusivo del minore Persona_1
, nato il [...] a [...], alla madre
[...] Pt_1
, anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse;
[...]
2. Dispone che possa vedere il figlio con le Controparte_1
modalità indicate in parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
150,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. Dichiara inammissibile la domanda di condanna della nonna paterna al versamento dell'assegno di Persona_2
mantenimento;
5. condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'RA, liquidate in complessivi € 3.810,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta il 23.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
ES AS
- 6 -
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. ES AS Giudice
dr. Giuliana Guardo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 516 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...], (c.f. Parte_1 [...]
), ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta (CL), C.F._1
Viale della Regione n. 92, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Fabio Catalano
(pec: , che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
–ricorrente –
E
, nato a [...], IL 10.12.1980, (c.f. Controparte_1
); CodiceFiscale_2
– resistente–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025,
alle quali si rinvia;
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2024, la ricorrente ha Parte_1
dedotto: di avere instaurato una relazione sentimentale con il sig.
e di aver convissuto con lo stesso per un breve Controparte_1
periodo; che da tale unione di fatto era nato il [...] il minore
, riconosciuto da entrambi i genitori;
che in seguito Persona_1
al disinteresse manifestato sin da subito da parte del resistente nei confronti del figlio e della compagna, quest'ultima aveva deciso di interrompere la relazione e si era trasferita presso la casa dei propri genitori;
che il resistente non si era mai informato sulla crescita del figlio o sull'andamento scolastico e aveva ignorato le esigenze economiche dello stesso, non aveva mai trascorso insieme al figlio le vacanze di natale,
pasqua, quelle estive e altre ricorrenze;
che la stessa era riuscita a far fronte alle esigenze del figlio grazie al supporto dei suoi genitori;
che dopo Per_1
aver vissuto per diverso tempo nell'abitazione dei genitori, si era trasferita insieme al figlio in un appartamento condotto in locazione con canone mensile di € 400,00 e aveva provato negli anni a chiedere al resistente di
- 2 - collaborare al menage della vita quotidiana e di contribuire economicamente alle esigenze del bambino, tentativi rivelatisi infruttuosi;
dunque, il comportamento del resistente nei confronti del figlio aveva portato il bambino a distaccarsi affettivamente dalla figura paterna.
La ricorrente ha chiesto quindi a questo Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre , Persona_1 Parte_1
di porre l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Per_1 Pt_1
la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per il figlio
[...]
entro i primi cinque giorni del mese, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non a carico del SSN, spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche,
sportive, ludiche, culturali e di ogni altra natura necessarie al figlio minore;
in subordine, ha chiesto, nel caso in cui il resistente non dovesse versare il mantenimento per il figlio , di porre la suddetta somma a carico Per_1
della mamma del resistente sig.ra , nonna paterna di . Persona_2 Per_1
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito.
Sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del figlio minore, con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, disciplinato il diritto di visita del padre alla presenza dei Per_1
Servizi sociali del Comune di Caltanissetta, disposto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a un assegno
[...] Parte_1
mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla domanda.
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, è stata rinviata per
- 3 - la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. assegnando alle parti i termini di cui alla predetta disposizione nella misura massima ivi prevista.
La ricorrente ha precisato le conclusioni con le quali ha chiesto l'estensione dell'affidamento esclusivo alle decisioni di maggiore interesse;
la causa è
stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
*****
Tanto premesso, in merito al regime di affidamento, deve darsi atto che il sig. ha manifestato disinteresse nei confronti del figlio e che i Per_1
rapporti tra lo stesso e il figlio sono da tempo del tutto assenti, come Per_1
si evince dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta che hanno provveduto ad ascoltare il minore e hanno riferito anche che il resistente non ha mai richiesto alcun incontro con il figlio (cfr. relazione pervenuta in data 19.3.2025).
Per contro, la ricorrente appare idonea allo svolgimento Parte_1
del ruolo genitoriale, mostrandosi attenta ai bisogni di . Per_1
Sulla base di tutti i suesposti elementi, nell'interesse preminente del minore appare necessario allo stato discostarsi dal modello normativo di affidamento condiviso, essendo più conforme all'interesse del minore prevedere l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, da estendere anche alle decisioni di maggiore interesse, tenuto conto che la gestione paritaria della responsabilità genitoriale con un soggetto che si disinteressa totalmente del figlio, si palesa di impossibile realizzazione.
Per le ragioni qui esposte, quindi, l'affidamento esclusivo alla madre nella presente fattispecie deve prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337
quater, comma 3, c.c., ossia deve coinvolgere anche le decisioni di maggior
- 4 - interesse che riguardano il minore.
Nondimeno, può prevedersi un regime di incontri con il padre, da attivarsi solo su impulso dello stesso, tramite l'ausilio del personale dei Servizi
Sociali che dovranno predisporre un calendario di incontri, per un minimo di uno a settimana.
Considerate, infine, la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta delle allegazioni e dichiarazioni e della documentazione prodotta, va onerato di versare a Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del minore, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. La somma sopra indicata si ritiene equa, tenuto conto del minimo vitale essenziale che ciascun genitore deve garantire ai figli a prescindere dal proprio reddito, in mancanza di qualsivoglia indicazione circa i redditi del resistente.
Resta fermo l'onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta.
La domanda volta ad ottenere la condanna della nonna paterna va in questa sede ritenuta inammissibile in quanto proposta in via meramente eventuale nei confronti di un soggetto terzo, rimasto estraneo al giudizio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate, in favore dell'RA stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in base ai valori minimi previsti per lo scaglione compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, nella contumacia di Giarratana
- 5 - , udito il procuratore della parte costituita e il Pubblico CP_1
Ministero, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
1. Dispone l'affidamento esclusivo del minore Persona_1
, nato il [...] a [...], alla madre
[...] Pt_1
, anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse;
[...]
2. Dispone che possa vedere il figlio con le Controparte_1
modalità indicate in parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
150,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. Dichiara inammissibile la domanda di condanna della nonna paterna al versamento dell'assegno di Persona_2
mantenimento;
5. condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'RA, liquidate in complessivi € 3.810,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta il 23.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
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