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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa OR UN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2531/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Giordano Simona); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Vitrano Salvatore); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 30/10/2008 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 12/01/2021; • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Come dedotto in premessa, la figlia minorenne della coppia, , ha 15 anni e resterà Per_1 affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, i genitori provvederanno a confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative alla figlia minore;
2. La minore, in merito al regime di visita del padre e alla regolamentazione dei tempi di permanenza, data l'età raggiunta, sarà libera di vedere il padre quando vorrà, compatibilmente ai suoi impegni sociali e scolastici ed a quelli lavorativi del padre, con l'impegno da parte di entrambi i genitori di garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'interesse superiore del benessere della figlia.
3. Nel mese di luglio o agosto i genitori potranno trascorrere 7 giorni esclusivi con la figlia secondo accordi che i coniugi prenderanno entro il 15 giugno di ogni anno in relazione anche ai periodi di ferie rispettivamente goduti. Nel caso in cui i coniugi non dovessero pervenire ad una soluzione condivisa, trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, dal 1 Agosto al'8 Per_1
Agosto e\o dal 16 Agosto al 22 Agosto. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi eventuali destinazioni in Italia o all'estero ove condurranno la figlia e ove soggiorneranno con la stessa.
4. trascorrerà le festività natalizie e pasquali con l'uno e l'altro genitore, seguendo il Per_1 criterio della alternanza e della rotazione annuale. Le ulteriori festività civili e religiose come (
25 Aprile;
1 Maggio;
2 Giugno;
15 Luglio) seguiranno il criterio dell'alternanza tra entrambi i genitori.
5. Durante tutte le ricorrenze importanti per , i genitori cureranno di essere Per_1 contemporaneamente presenti agli eventi, e qualora uno di essi assume l'iniziativa di organizzazione dell'evento si impegna a darne avviso all'altro genitore, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie, previo accordo sul luogo e sulla spesa.
6. I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno, in ragione degli impegni della figlia potranno trascorrere l'intera giornata con la stessa.
7. Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di . Per_1
8. A titolo di contributo indiretto al mantenimento per la figlia, per come già stabilito in sede di separazione consensuale, il Sig. provvederà a versare alla sig.ra a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa, la somma di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta//00), entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le parti concordano che l'Assegno Unico per la figlia verrà suddiviso al 50%. Il sig. si obbliga, altresì, a sostenere al 50% le spese straordinarie CP_1 necessarie per la figlia, documentate come per legge, secondo la ripartizione indicata nel
Protocollo approvato da questo Tribunale il 02.07.2019 e di seguito integralmente riportata che dovrà essere adattata alle esigenze di : Per_1
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci (antipiretici, antibiotici) prescritti dal medico curante, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
tickets sanitari;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9. Per quanto riguarda lo scioglimento della comunione e la suddivisione dei beni sia comuni che esclusivi, le parti danno atto di aver già diviso i beni mobili ed il denaro, di aver compiutamente dato seguito a tutto quanto stabilito negli accordi di separazione e di aver stipulato gli atti notarili concordati, sicché dichiarano oggi di non avere più null'altro a che pretendere l'una dall'altro a tale titolo e di rinunciare, pertanto, ad ogni ulteriore domanda e/o azione.
10. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e del documento di identità della minore, la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
11. I coniugi sono concordi, con la sottoscrizione del presente accordo, nel ritenere di non avere nulla a pretendere reciprocamente, anche per il pregresso, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo e per nessun'altra ragione o causale derivante e/o dipendente dal rapporto matrimoniale, ivi compresi gli importi dovuti a titolo di arretrati per l'adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento per la figlia. 12. I sottoscritti avv.ti Simona Giordano e Salvatore Vitrano rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 13\8 L.P.F” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 30/10/2008, da , nata a [...]
Palermo (PA) il 30/03/1979, e da , nato a [...] il Controparte_1
03/05/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 132, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa OR UN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa OR UN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2531/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Giordano Simona); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Vitrano Salvatore); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 30/10/2008 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 12/01/2021; • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Come dedotto in premessa, la figlia minorenne della coppia, , ha 15 anni e resterà Per_1 affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, i genitori provvederanno a confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative alla figlia minore;
2. La minore, in merito al regime di visita del padre e alla regolamentazione dei tempi di permanenza, data l'età raggiunta, sarà libera di vedere il padre quando vorrà, compatibilmente ai suoi impegni sociali e scolastici ed a quelli lavorativi del padre, con l'impegno da parte di entrambi i genitori di garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'interesse superiore del benessere della figlia.
3. Nel mese di luglio o agosto i genitori potranno trascorrere 7 giorni esclusivi con la figlia secondo accordi che i coniugi prenderanno entro il 15 giugno di ogni anno in relazione anche ai periodi di ferie rispettivamente goduti. Nel caso in cui i coniugi non dovessero pervenire ad una soluzione condivisa, trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, dal 1 Agosto al'8 Per_1
Agosto e\o dal 16 Agosto al 22 Agosto. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi eventuali destinazioni in Italia o all'estero ove condurranno la figlia e ove soggiorneranno con la stessa.
4. trascorrerà le festività natalizie e pasquali con l'uno e l'altro genitore, seguendo il Per_1 criterio della alternanza e della rotazione annuale. Le ulteriori festività civili e religiose come (
25 Aprile;
1 Maggio;
2 Giugno;
15 Luglio) seguiranno il criterio dell'alternanza tra entrambi i genitori.
5. Durante tutte le ricorrenze importanti per , i genitori cureranno di essere Per_1 contemporaneamente presenti agli eventi, e qualora uno di essi assume l'iniziativa di organizzazione dell'evento si impegna a darne avviso all'altro genitore, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie, previo accordo sul luogo e sulla spesa.
6. I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno, in ragione degli impegni della figlia potranno trascorrere l'intera giornata con la stessa.
7. Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di . Per_1
8. A titolo di contributo indiretto al mantenimento per la figlia, per come già stabilito in sede di separazione consensuale, il Sig. provvederà a versare alla sig.ra a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa, la somma di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta//00), entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le parti concordano che l'Assegno Unico per la figlia verrà suddiviso al 50%. Il sig. si obbliga, altresì, a sostenere al 50% le spese straordinarie CP_1 necessarie per la figlia, documentate come per legge, secondo la ripartizione indicata nel
Protocollo approvato da questo Tribunale il 02.07.2019 e di seguito integralmente riportata che dovrà essere adattata alle esigenze di : Per_1
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci (antipiretici, antibiotici) prescritti dal medico curante, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
tickets sanitari;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9. Per quanto riguarda lo scioglimento della comunione e la suddivisione dei beni sia comuni che esclusivi, le parti danno atto di aver già diviso i beni mobili ed il denaro, di aver compiutamente dato seguito a tutto quanto stabilito negli accordi di separazione e di aver stipulato gli atti notarili concordati, sicché dichiarano oggi di non avere più null'altro a che pretendere l'una dall'altro a tale titolo e di rinunciare, pertanto, ad ogni ulteriore domanda e/o azione.
10. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e del documento di identità della minore, la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
11. I coniugi sono concordi, con la sottoscrizione del presente accordo, nel ritenere di non avere nulla a pretendere reciprocamente, anche per il pregresso, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo e per nessun'altra ragione o causale derivante e/o dipendente dal rapporto matrimoniale, ivi compresi gli importi dovuti a titolo di arretrati per l'adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento per la figlia. 12. I sottoscritti avv.ti Simona Giordano e Salvatore Vitrano rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 13\8 L.P.F” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 30/10/2008, da , nata a [...]
Palermo (PA) il 30/03/1979, e da , nato a [...] il Controparte_1
03/05/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 132, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa OR UN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.