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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/07/2024, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Lucio BENVEGNU' Consigliere
Dott. Marina VITULLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altre ipotesi di nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° 34 responsabilità extracontrattuale del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
cf - sedente in Udine, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagl'avv. Luca Ponti e Luca De Pauli del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Udine via Vittorio Veneto n° 39 giusto mandato evocato nell'atto di citazione datato 29.1.2024;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
– cf – sedente in , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 _1
dall'avv. Massimo Raffa del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Udine via Mercerie n° 5, giusta procura richiamata nella comparsa depositata il 22.4.2024;
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale, causa riassunta a seguito della sentenza n° 33954/23 resa il 7.11 - 5.12.2023 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.5.2024.
CONCLUSIONI Della società riassumente: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni come sopra, rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal _1
avverso la sentenza n. 247/2017 del Tribunale di Udine (atto di citazione notificato in data
[...] 20.06.2017), con integrale conferma di quest'ultima, della sua efficacia esecutiva e delle statuizioni nella stessa contenute.
In ogni caso, condannare il alle spese e competenze professionali Controparte_1
difensive di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva e dei contributi di iscrizione a ruolo versati.
Del Comune: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dei motivi di appello proposti dal ed in riforma della sentenza del _1 _1
Tribunale di Udine n.247/17 del 16/2/2017, rigettare ogni domanda proposta da Parte_1 nei confronti del .
[...] Controparte_1
Spese e compensi professionali di primo e secondo grado compresa la fase di rinvio, integralmente rifusi.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dei motivi di appello proposti dal ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine Controparte_1
n.247/17 del 16/2/2017, in caso di conferma dell'accoglimento della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta da nei confronti del Parte_1
, rideterminare l'indennizzo dovuto a tale società esclusivamente nei limiti Controparte_1 dell'effettivo pregiudizio subito dalla stessa e del correlativo arricchimento conseguito dal _1
.
[...]
Spese e compensi professionali di primo e secondo grado compresa la fase di rinvio, integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi c.t.u. tecnica al fine di rideterminare l'indennizzo dovuto ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. alla società esclusivamente nei limiti dell'effettivo pregiudizio subito dalla stessa e del Parte_1 correlativo arricchimento conseguito dal . Controparte_1
Fatti di causa
La Società Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl ebbe ad evocare in causa, avanti il
Tribunale di Udine, il deducendo responsabilità pre Controparte_1
contrattuale dell in quanto, sulla prospettata - a breve termine - CP_2
riqualificazione urbanistica dl terreni in signoria della società riassumente, l'Ente
pubblico indusse la ad eseguire a sue spese opere di interramento di Parte_1
linea elettrica in effetti d'esclusivo interesse comunale, senza poi dar corso agli impegni assunti di procedere alla variazione del piano regolatore con riqualificazione urbanistica dei terreni.
Inoltre la in via subordinata, richiedeva la condanna del ex art Parte_1 _1 Resistette, tardivamente, il Comune di , contestando radicalmente la _1
tesi prospetta dalla parte attrice.
Il Giudice friulano ebbe a procedere alla trattazione istruttoria della lite, consistita in acquisizioni documentali ed assunzione di prova orale, ed all'esito il Tribunale
rigettò la domanda risarcitoria ex art 1337 cod. civ., ma accolse la domanda fondata sulla norma ex art 2041 cod. civ.
Propose appello l'Ente pubblico territoriale e, resistendo la società immobiliare, la
Corte tergestina accolse l'appello non potendo trovar fondamento la domanda di arricchimento, svolta in via subordinata, in presenza di rigetto della domanda principale per difetto di prova.
La società immobiliare ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del
Collegio d'appello e, resistendo il la Suprema Corte a Controparte_1
sezioni unite ha stabilito che, nella specie, concorreva violazione del principio di sussidiarietà dell'azione ex art 2041 cod. civ., poiché era stata accertata la carenza del titolo fondante la domanda di responsabilità precontrattuale del _1
Pa La Società Finanziaria Immobiliare ha provveduto a, tempestivamente,
riassumere la lite avanti questa Corte, quale Giudice di rinvio, riproponendo la domanda fondata sull'arricchimento senza causa dell'Ente pubblico.
Resiste il contestando la fondatezza della pretesa Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15.5.2024 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio, le parti precisavano le conclusioni ed erano assegnati i termini ex art 190 cod. proc. civ.,
ridotto il primo a giorni venti.
Scorsi i termini citati e depositate le scritture finali, questa Corte ha deciso la lite come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda ex art 2041 cod. civ. esposta dalla società riassumente ha fondamento giuridico e va accolta, anche se, in misura di giustizia. Reputa utile, anzitutto, la Corte chiarire la natura e l'ambito del giudizio di rinvio,
stante le conclusioni adottate dalle parti.
Difatti il giudizio di rinvio proprio – come nel caso posto che la Suprema Corte ha annullato sentenza d'appello che aveva esaminato il merito della lite – non ha ad oggetto la sentenza di primo grado, bensì la domanda originariamente proposta dall'attore ed, ancòra, oggetto di lite.
Nella specie, difatti, non va obliato che la ebbe a proporre anzi tutto Parte_1
domanda di responsabilità precontrattuale ex art 1337 cod. civ., rigettata dal
Tribunale con statuizione non oggetto di gravame, quindi divenuta cosa giudicata.
In subordine la società immobiliare ebbe anche a proporre domanda, ex art 2041
cod. civ., unico oggetto dell'appello e, quindi, del ricorso per cassazione.
Solo questa domanda è dunque oggetto di questo giudizio di rinvio a seguito della riforma sul punto della sentenza di prime cure da parte della Corte d'Appello
tergestina e, quindi, dell'annullamento della decisione di gravame da parte dei
Giudici di legittimità.
In detto ambito questo Giudice del rinvio dovrà esaminare i fatti e decidere se risulta fondata o non la domanda in questione.
Appare provato che l'opera d'interramento della linea elettrica, di cui è domanda,
fu effettuata dal privato su istanza dell'Ente pubblico, indubbiamente interessato all'opera di riordino stradale, posto che, quanto meno, risultava necessaria per la sicurezza dell'opera stradale da realizzare nell'interesse dei e Parte_2
– così si desume dalla nota del del 14.1.2003 diretta _1 Controparte_3
al ( definire gli aspetti che le competono )e dall'adozione Controparte_1
della variante n° 35 il 2.7.2003 da parte del Consiglio comunale di _1
nell'ambito delle disposizioni del PRSSUT -.
Al riguardo in atti vi sono perspicui documenti provenienti dall'Ente locale che invitavano la società privata – interessata all'opera anche per rendere edificabili i suoi terreni – a procedere, sottolineando come la normativa in tema consentiva anche il coinvolgimento di privati cointeressati. Vi sono le note, di provenienza comunale del 21.3.2003 e 28.3.2003, nonché le note di disponibilità della parte privata del 22.1.2003 e 4.8.2002 e le missive rimesse dal a lumeggiare l'interesse dell'Ente pubblico alla Controparte_3
realizzazione dell'opera per rendere sicura la nuova struttura stradale pubblica con l'eliminazione dei tralicci portanti la linea elettrica, collocati troppo vicini alla sede stradale da realizzare.
In questa prospettiva, irrilevante appare l'errore fattuale, imputato al primo
Giudice ed enfatizzato nelle scritture difensive di rinvio dell'Ente pubblico, che la linea elettrica non risulta interrata in sedime di proprietà comunale, bensì di proprietà della Parte_1
Difatti al riguardo se è ben vero che in atti non v'è adeguata prova circa la titolarità
del terreno, in cui risulta interrata la nuova linea elettrica, tuttavia detto dato fattuale non assume dirimente rilievo ai fini della decisione.
Nella nota confezionata dalla società riassumente del 22.1.2003 risulta prospettato l'interramento della linea in questione nel sedime dei fondi identificati dai mappali
189 e 190 - in titolarità ed urbanisticamente edificabili – e dai mappali 191, _1
192 e 193 - in signoria urbanisticamente a vocazione agricola -, così da Parte_1
eliminare anche la servitù di elettrodotto che grava sugli stessi.
Nella nota comunale del 18.5.2014 viene fatto cenno alla circostanza che la nuova linea elettrica risulta interrata lungo la viabilità – V.le Tricesimo a loc. Gran Selva
– senza altra specifica indicazione circa la proprietà del sito.
In causa poi non è stato effettuato alcun specifico accertamento circa la titolarità
effettiva del sito di interramento - sicché senza adeguato supporto probatorio il
Tribunale dà per accertato che il sedime fosse in proprietà comunale - anche perché in effetti accertamento irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda ex art 2041 cod. civ.
Difatti l'arricchimento senza causa nella specie non consegue al sito di interramento, bensì alla disposizione di esecuzione di un'opera d'interesse dell'Ente pubblico, disposizione, come dianzi visto, certa stante l'inequivoco tenore delle note comunali dimesse in atti.
Eppertanto, se anche interrata in terreni di proprietà della società riassumente,
stante l'accertata disposizione data al privato circa la realizzazione dell'opera,
comporta sempre che il ha ottenuto un arricchimento senza causa _1
evitando la spesa su detto Ente gravante per realizzare l'opera stradale in sinergia con il afferente alla viabilità pubblica intercomunale nell'ambito Controparte_3
del PRSSUT e, non già, esclusivamente privata.
Dunque l'enfatizzato errore del primo Giudice non assume rilievo ai fini della decisione della controversia, se anche concorrente.
Anche la tesi difensiva, comunque fondata su domestica interpretazione della propria nota del 21.3.2003, non assume rilievo dirimente posto che detta tesi non solo appare in contrasto con il tenore letterale della citata nota, ma pure perché
non riesce a dar conto della prospettata variante del P.R.G. da adottare per la realizzazione della nuova viabilità – cenno in nota FIM del 18.5.2005 -.
Inoltre non va obliato che mai il in causa ha affermato di Controparte_1
non aver partecipato in alcun modo alla realizzazione dell'opera viaria realizzata in sinergia con il – anzi in atti vi sono documenti che lumeggiano Controparte_3
il contrario -, sicché nella specie non appare concretizzarsi situazione di utilità
imposta, che esclude la possibilità di ravvisare l'arricchimento senza causa dell'Ente locale.
Anche la tesi difensiva comunale fondata sulla contestazione d'aver ricevuto un obiettivo arricchimento dall'esecuzione dell'interramento della linea elettrica non appare dirimente posto che l'eventuale utilità od interesse palesato dal CP_3
è questione estranea alla lite, posto che non fu il a chiedere
[...] Controparte_3
al privato di procedere all'opera – anzi dalle sue note appare chiaro che informava il privato che l'opera doveva esser eseguita a spese esclusive dello stesso – bensì,
come visto, quello di . _1 Quanto poi all'utilità tratta dal privato indubbiamente questa concorre, posto che
– come confermato nella nota di disponibilità del 2022 – sono il e la _1 [...]
ad affermare che i loro fondi sono attraversati dalla linea elettrica aerea con Pt_1
conseguente imposizione di servitù, che veniva meno se realizzata la nuova linea interrata.
Tuttavia se il – titolare per sua ammissione di terreni edificabili – traeva _1
indubbio vantaggio dall'eliminazione della servitù, la società riassumente otteneva un vantaggio significativo solo a condizione che il Comune, quale contropartita richiesta per eseguire l'opera, mutasse da agricola ad edificabile la destinazione urbanistica dei suoi fondi.
Diversamente – come accaduto in concreto - bensì la società traeva l'utilità di aver eliminata una servitù sui suoi predi, ma in misura modesta quando destinati ad uso agricolo.
Quindi l'argomentazione difensiva comunale non appare dirimente ossia atta ad escludere la concorrenza oggettiva dell'arricchimento del posto che mai _1
l'Ente pubblico ha sostenuto di non aver avuto alcun interesse alla realizzazione della nuova viabilità - anzi ha portato avanti una modifica al suo piano regolatore
- ma solo che l'utilità maggiore altri soggetti ebbero a trarla.
La tesi però si scontra con l'oggettiva circostanza, sempre ribadita nelle proprie note ed anche v'è cenno al riguardo nella relazione redatta dal tecnico incaricato dalla società riassumente, che la disponibilità a sobbarcarsi il costo dei lavori di interro della linea elettrica era sempre correlata al cambiamento di destinazione urbanistica dei propri terreni attraversati dalla linea aerea.
Altra questione, effettivamente, non esaminata è se anche il e la _1 Parte_1
soggetti firmatari della nota di disponibilità, ebbero un vantaggio in dipendenza dell'opera fatta, ed al riguardo la risposta non può che esser affermativa.
Difatti, come già evidenziato, i predi di detti soggetti erano gravati da servitù di elettrodotto ed i beni del erano – anche – edificabili, mentre quelli della _1
società riassumente dovevano divenirlo. Quindi un vantaggio effettivo lo ricevettero comunque anche detti due soggetti,
elemento del quale si deve tener conto in relazione alla domanda svolta in causa,
posto che l'indennità prevista trova quantificazione nei limiti dell'arricchimento e,
nella specie, anche i soggetti privati – autori della spesa - ebbero un beneficio,
sicché la spesa fatta per ottenerlo non può esser addossata in toto ad altri soggetti.
Nel tassare quindi l'arricchimento, di cui ebbe a beneficiare propriamente il
, reputa la Corte, stante anche la promiscuità degli interessi Controparte_1
ed impegno economico palesati dai due soggetti privati sottoscrittori della nota di interesse – e confermata dal nella sua missiva al del 24.4.2014 -, _1 _1
di tassare nei due terzi della spesa l'arricchimento propriamente goduto dall'Ente
pubblico locale.
Con riguardo infine alla quantificazione del dovuto va tenuto presente che solo le spese, sopportate per realizzare l'opera che rappresenta l'arricchimento senza causa, possono esser poste a carico del soggetto arricchitosi e non altre.
Nella specie, oltre i costi sopportati propriamente per la progettazione e realizzazione dell'opera di interro della condotta, la ha chiesto di porre a Parte_1
Per_ carico del anche la parcella dell'ing. dott. , di cui alla fattura n° 5/08 _1
per € 20.480,00, la quale tuttavia porta specifico riferimento all'opera prestata dal professionista per curare la variante afferente il cambio di destinazione urbanistica dei terreni Parte_1
Anche la parcella pagata all'arch. – professionista redattore della relazione Per_3
del 10.4.2003 dimessa in atti e sentita a teste – per l'importo di € 6.046,56 non può esser addossata al posto che – come confermato dalla sentita _1 Per_3
a teste – la sua opera professionale eseguita su incarico del e della _1 Parte_1
era esclusivamente tesa alla variazione urbanistica per rendere edificabili i predi della società.
All'evidenza appare l'estraneità di dette spese rispetto all'opera realizzata al posto del e perché la domanda di responsabilità ex art 1337 cod. civ. nei _1
confronti del risulta respinta con statuizione definitiva e perché l'opera _1 Per_ professionale dell'ing. appare iniziata nel 1999 con relazione specificatamente alla sola variante urbanistica, siccome quella dell'arch. Per_3
Di conseguenza dall'importo di € 152.548,40, preteso in causa a titolo di arricchimento, vanno detratte le somme di € 20.480,00 ed € 6.046,50 non pertinenti;
inoltre il risultato dopo tale detrazione va ridotto nella misura di un terzo, come dianzi precisato, sicché l'arricchimento goduto effettivamente dal va quantificato in € 84.014,50. Controparte_1
Sulla somma capitale dianzi tassata corrono, come stabilito dal Tribunale – sul punto v'è espressa richiesta della società riassumente nelle conclusioni fissate in questo giudizio – gli interessi a tasso legale di cui al comma 1 art 1284 cod. civ.
da ogni singolo esborso riconosciuto sino al saldo.
Nel tassare le spese di lite deve la Corte rilevare come ad esito della lite la domanda proposta dalla società riassumente è stata accolta, anche se in misura ridotta, sicché concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese in misura di un terzo.
Spese che vanno così tassate, ex DM 147/22 tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, dei parametri medi e del valore della lite,
€ 13.500,00 oltre € 859,90 per esborsi quanto al giudizio avanti il Tribunale,
€ 10.000,00 quanto al giudizio d'appello,
€ 8.000,00, oltre il CU ed € 200 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità,
€ 10.000,00, oltre € 759 per CU ed € 200 per esborsi quanto a questo giudizio di rinvio,
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis accerta e dichiara che il , a titolo di indennità ex art 2041 Controparte_1
cod. civ., è debitore verso la dell'importo di € Parte_1
84.014,50 e di conseguenza condanna il a pagare alla l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 60.366,50 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 8.8.2003 al saldo,
€ 21.600,00 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 31.10.2003 al saldo,
€ 2.048,00 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 5.11.2003 al saldo,
condanna il a rifondere alla società riassumente le spese Controparte_1
di lite dell'intero giudizio così tassate:
€ 13.500,00 oltre € 859,90 per esborsi, quanto al giudizio avanti il Tribunale,
€ 10.000,00 quanto al giudizio d'appello,
€ 8.000,00, oltre il CU ed € 200 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità,
€ 10.000,00, oltre € 759 per CU ed € 200 per esborsi, quanto a questo giudizio di rinvio
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%,
spese che compensa tra le parti in misura di un terzo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2041 cod. civ., al pagamento delle spese sopportate per l'opera pubblica eseguita a sue spese.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Lucio BENVEGNU' Consigliere
Dott. Marina VITULLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altre ipotesi di nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° 34 responsabilità extracontrattuale del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
cf - sedente in Udine, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagl'avv. Luca Ponti e Luca De Pauli del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Udine via Vittorio Veneto n° 39 giusto mandato evocato nell'atto di citazione datato 29.1.2024;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
– cf – sedente in , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 _1
dall'avv. Massimo Raffa del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Udine via Mercerie n° 5, giusta procura richiamata nella comparsa depositata il 22.4.2024;
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale, causa riassunta a seguito della sentenza n° 33954/23 resa il 7.11 - 5.12.2023 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.5.2024.
CONCLUSIONI Della società riassumente: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni come sopra, rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal _1
avverso la sentenza n. 247/2017 del Tribunale di Udine (atto di citazione notificato in data
[...] 20.06.2017), con integrale conferma di quest'ultima, della sua efficacia esecutiva e delle statuizioni nella stessa contenute.
In ogni caso, condannare il alle spese e competenze professionali Controparte_1
difensive di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva e dei contributi di iscrizione a ruolo versati.
Del Comune: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dei motivi di appello proposti dal ed in riforma della sentenza del _1 _1
Tribunale di Udine n.247/17 del 16/2/2017, rigettare ogni domanda proposta da Parte_1 nei confronti del .
[...] Controparte_1
Spese e compensi professionali di primo e secondo grado compresa la fase di rinvio, integralmente rifusi.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dei motivi di appello proposti dal ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine Controparte_1
n.247/17 del 16/2/2017, in caso di conferma dell'accoglimento della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta da nei confronti del Parte_1
, rideterminare l'indennizzo dovuto a tale società esclusivamente nei limiti Controparte_1 dell'effettivo pregiudizio subito dalla stessa e del correlativo arricchimento conseguito dal _1
.
[...]
Spese e compensi professionali di primo e secondo grado compresa la fase di rinvio, integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi c.t.u. tecnica al fine di rideterminare l'indennizzo dovuto ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. alla società esclusivamente nei limiti dell'effettivo pregiudizio subito dalla stessa e del Parte_1 correlativo arricchimento conseguito dal . Controparte_1
Fatti di causa
La Società Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl ebbe ad evocare in causa, avanti il
Tribunale di Udine, il deducendo responsabilità pre Controparte_1
contrattuale dell in quanto, sulla prospettata - a breve termine - CP_2
riqualificazione urbanistica dl terreni in signoria della società riassumente, l'Ente
pubblico indusse la ad eseguire a sue spese opere di interramento di Parte_1
linea elettrica in effetti d'esclusivo interesse comunale, senza poi dar corso agli impegni assunti di procedere alla variazione del piano regolatore con riqualificazione urbanistica dei terreni.
Inoltre la in via subordinata, richiedeva la condanna del ex art Parte_1 _1 Resistette, tardivamente, il Comune di , contestando radicalmente la _1
tesi prospetta dalla parte attrice.
Il Giudice friulano ebbe a procedere alla trattazione istruttoria della lite, consistita in acquisizioni documentali ed assunzione di prova orale, ed all'esito il Tribunale
rigettò la domanda risarcitoria ex art 1337 cod. civ., ma accolse la domanda fondata sulla norma ex art 2041 cod. civ.
Propose appello l'Ente pubblico territoriale e, resistendo la società immobiliare, la
Corte tergestina accolse l'appello non potendo trovar fondamento la domanda di arricchimento, svolta in via subordinata, in presenza di rigetto della domanda principale per difetto di prova.
La società immobiliare ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del
Collegio d'appello e, resistendo il la Suprema Corte a Controparte_1
sezioni unite ha stabilito che, nella specie, concorreva violazione del principio di sussidiarietà dell'azione ex art 2041 cod. civ., poiché era stata accertata la carenza del titolo fondante la domanda di responsabilità precontrattuale del _1
Pa La Società Finanziaria Immobiliare ha provveduto a, tempestivamente,
riassumere la lite avanti questa Corte, quale Giudice di rinvio, riproponendo la domanda fondata sull'arricchimento senza causa dell'Ente pubblico.
Resiste il contestando la fondatezza della pretesa Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15.5.2024 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio, le parti precisavano le conclusioni ed erano assegnati i termini ex art 190 cod. proc. civ.,
ridotto il primo a giorni venti.
Scorsi i termini citati e depositate le scritture finali, questa Corte ha deciso la lite come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda ex art 2041 cod. civ. esposta dalla società riassumente ha fondamento giuridico e va accolta, anche se, in misura di giustizia. Reputa utile, anzitutto, la Corte chiarire la natura e l'ambito del giudizio di rinvio,
stante le conclusioni adottate dalle parti.
Difatti il giudizio di rinvio proprio – come nel caso posto che la Suprema Corte ha annullato sentenza d'appello che aveva esaminato il merito della lite – non ha ad oggetto la sentenza di primo grado, bensì la domanda originariamente proposta dall'attore ed, ancòra, oggetto di lite.
Nella specie, difatti, non va obliato che la ebbe a proporre anzi tutto Parte_1
domanda di responsabilità precontrattuale ex art 1337 cod. civ., rigettata dal
Tribunale con statuizione non oggetto di gravame, quindi divenuta cosa giudicata.
In subordine la società immobiliare ebbe anche a proporre domanda, ex art 2041
cod. civ., unico oggetto dell'appello e, quindi, del ricorso per cassazione.
Solo questa domanda è dunque oggetto di questo giudizio di rinvio a seguito della riforma sul punto della sentenza di prime cure da parte della Corte d'Appello
tergestina e, quindi, dell'annullamento della decisione di gravame da parte dei
Giudici di legittimità.
In detto ambito questo Giudice del rinvio dovrà esaminare i fatti e decidere se risulta fondata o non la domanda in questione.
Appare provato che l'opera d'interramento della linea elettrica, di cui è domanda,
fu effettuata dal privato su istanza dell'Ente pubblico, indubbiamente interessato all'opera di riordino stradale, posto che, quanto meno, risultava necessaria per la sicurezza dell'opera stradale da realizzare nell'interesse dei e Parte_2
– così si desume dalla nota del del 14.1.2003 diretta _1 Controparte_3
al ( definire gli aspetti che le competono )e dall'adozione Controparte_1
della variante n° 35 il 2.7.2003 da parte del Consiglio comunale di _1
nell'ambito delle disposizioni del PRSSUT -.
Al riguardo in atti vi sono perspicui documenti provenienti dall'Ente locale che invitavano la società privata – interessata all'opera anche per rendere edificabili i suoi terreni – a procedere, sottolineando come la normativa in tema consentiva anche il coinvolgimento di privati cointeressati. Vi sono le note, di provenienza comunale del 21.3.2003 e 28.3.2003, nonché le note di disponibilità della parte privata del 22.1.2003 e 4.8.2002 e le missive rimesse dal a lumeggiare l'interesse dell'Ente pubblico alla Controparte_3
realizzazione dell'opera per rendere sicura la nuova struttura stradale pubblica con l'eliminazione dei tralicci portanti la linea elettrica, collocati troppo vicini alla sede stradale da realizzare.
In questa prospettiva, irrilevante appare l'errore fattuale, imputato al primo
Giudice ed enfatizzato nelle scritture difensive di rinvio dell'Ente pubblico, che la linea elettrica non risulta interrata in sedime di proprietà comunale, bensì di proprietà della Parte_1
Difatti al riguardo se è ben vero che in atti non v'è adeguata prova circa la titolarità
del terreno, in cui risulta interrata la nuova linea elettrica, tuttavia detto dato fattuale non assume dirimente rilievo ai fini della decisione.
Nella nota confezionata dalla società riassumente del 22.1.2003 risulta prospettato l'interramento della linea in questione nel sedime dei fondi identificati dai mappali
189 e 190 - in titolarità ed urbanisticamente edificabili – e dai mappali 191, _1
192 e 193 - in signoria urbanisticamente a vocazione agricola -, così da Parte_1
eliminare anche la servitù di elettrodotto che grava sugli stessi.
Nella nota comunale del 18.5.2014 viene fatto cenno alla circostanza che la nuova linea elettrica risulta interrata lungo la viabilità – V.le Tricesimo a loc. Gran Selva
– senza altra specifica indicazione circa la proprietà del sito.
In causa poi non è stato effettuato alcun specifico accertamento circa la titolarità
effettiva del sito di interramento - sicché senza adeguato supporto probatorio il
Tribunale dà per accertato che il sedime fosse in proprietà comunale - anche perché in effetti accertamento irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda ex art 2041 cod. civ.
Difatti l'arricchimento senza causa nella specie non consegue al sito di interramento, bensì alla disposizione di esecuzione di un'opera d'interesse dell'Ente pubblico, disposizione, come dianzi visto, certa stante l'inequivoco tenore delle note comunali dimesse in atti.
Eppertanto, se anche interrata in terreni di proprietà della società riassumente,
stante l'accertata disposizione data al privato circa la realizzazione dell'opera,
comporta sempre che il ha ottenuto un arricchimento senza causa _1
evitando la spesa su detto Ente gravante per realizzare l'opera stradale in sinergia con il afferente alla viabilità pubblica intercomunale nell'ambito Controparte_3
del PRSSUT e, non già, esclusivamente privata.
Dunque l'enfatizzato errore del primo Giudice non assume rilievo ai fini della decisione della controversia, se anche concorrente.
Anche la tesi difensiva, comunque fondata su domestica interpretazione della propria nota del 21.3.2003, non assume rilievo dirimente posto che detta tesi non solo appare in contrasto con il tenore letterale della citata nota, ma pure perché
non riesce a dar conto della prospettata variante del P.R.G. da adottare per la realizzazione della nuova viabilità – cenno in nota FIM del 18.5.2005 -.
Inoltre non va obliato che mai il in causa ha affermato di Controparte_1
non aver partecipato in alcun modo alla realizzazione dell'opera viaria realizzata in sinergia con il – anzi in atti vi sono documenti che lumeggiano Controparte_3
il contrario -, sicché nella specie non appare concretizzarsi situazione di utilità
imposta, che esclude la possibilità di ravvisare l'arricchimento senza causa dell'Ente locale.
Anche la tesi difensiva comunale fondata sulla contestazione d'aver ricevuto un obiettivo arricchimento dall'esecuzione dell'interramento della linea elettrica non appare dirimente posto che l'eventuale utilità od interesse palesato dal CP_3
è questione estranea alla lite, posto che non fu il a chiedere
[...] Controparte_3
al privato di procedere all'opera – anzi dalle sue note appare chiaro che informava il privato che l'opera doveva esser eseguita a spese esclusive dello stesso – bensì,
come visto, quello di . _1 Quanto poi all'utilità tratta dal privato indubbiamente questa concorre, posto che
– come confermato nella nota di disponibilità del 2022 – sono il e la _1 [...]
ad affermare che i loro fondi sono attraversati dalla linea elettrica aerea con Pt_1
conseguente imposizione di servitù, che veniva meno se realizzata la nuova linea interrata.
Tuttavia se il – titolare per sua ammissione di terreni edificabili – traeva _1
indubbio vantaggio dall'eliminazione della servitù, la società riassumente otteneva un vantaggio significativo solo a condizione che il Comune, quale contropartita richiesta per eseguire l'opera, mutasse da agricola ad edificabile la destinazione urbanistica dei suoi fondi.
Diversamente – come accaduto in concreto - bensì la società traeva l'utilità di aver eliminata una servitù sui suoi predi, ma in misura modesta quando destinati ad uso agricolo.
Quindi l'argomentazione difensiva comunale non appare dirimente ossia atta ad escludere la concorrenza oggettiva dell'arricchimento del posto che mai _1
l'Ente pubblico ha sostenuto di non aver avuto alcun interesse alla realizzazione della nuova viabilità - anzi ha portato avanti una modifica al suo piano regolatore
- ma solo che l'utilità maggiore altri soggetti ebbero a trarla.
La tesi però si scontra con l'oggettiva circostanza, sempre ribadita nelle proprie note ed anche v'è cenno al riguardo nella relazione redatta dal tecnico incaricato dalla società riassumente, che la disponibilità a sobbarcarsi il costo dei lavori di interro della linea elettrica era sempre correlata al cambiamento di destinazione urbanistica dei propri terreni attraversati dalla linea aerea.
Altra questione, effettivamente, non esaminata è se anche il e la _1 Parte_1
soggetti firmatari della nota di disponibilità, ebbero un vantaggio in dipendenza dell'opera fatta, ed al riguardo la risposta non può che esser affermativa.
Difatti, come già evidenziato, i predi di detti soggetti erano gravati da servitù di elettrodotto ed i beni del erano – anche – edificabili, mentre quelli della _1
società riassumente dovevano divenirlo. Quindi un vantaggio effettivo lo ricevettero comunque anche detti due soggetti,
elemento del quale si deve tener conto in relazione alla domanda svolta in causa,
posto che l'indennità prevista trova quantificazione nei limiti dell'arricchimento e,
nella specie, anche i soggetti privati – autori della spesa - ebbero un beneficio,
sicché la spesa fatta per ottenerlo non può esser addossata in toto ad altri soggetti.
Nel tassare quindi l'arricchimento, di cui ebbe a beneficiare propriamente il
, reputa la Corte, stante anche la promiscuità degli interessi Controparte_1
ed impegno economico palesati dai due soggetti privati sottoscrittori della nota di interesse – e confermata dal nella sua missiva al del 24.4.2014 -, _1 _1
di tassare nei due terzi della spesa l'arricchimento propriamente goduto dall'Ente
pubblico locale.
Con riguardo infine alla quantificazione del dovuto va tenuto presente che solo le spese, sopportate per realizzare l'opera che rappresenta l'arricchimento senza causa, possono esser poste a carico del soggetto arricchitosi e non altre.
Nella specie, oltre i costi sopportati propriamente per la progettazione e realizzazione dell'opera di interro della condotta, la ha chiesto di porre a Parte_1
Per_ carico del anche la parcella dell'ing. dott. , di cui alla fattura n° 5/08 _1
per € 20.480,00, la quale tuttavia porta specifico riferimento all'opera prestata dal professionista per curare la variante afferente il cambio di destinazione urbanistica dei terreni Parte_1
Anche la parcella pagata all'arch. – professionista redattore della relazione Per_3
del 10.4.2003 dimessa in atti e sentita a teste – per l'importo di € 6.046,56 non può esser addossata al posto che – come confermato dalla sentita _1 Per_3
a teste – la sua opera professionale eseguita su incarico del e della _1 Parte_1
era esclusivamente tesa alla variazione urbanistica per rendere edificabili i predi della società.
All'evidenza appare l'estraneità di dette spese rispetto all'opera realizzata al posto del e perché la domanda di responsabilità ex art 1337 cod. civ. nei _1
confronti del risulta respinta con statuizione definitiva e perché l'opera _1 Per_ professionale dell'ing. appare iniziata nel 1999 con relazione specificatamente alla sola variante urbanistica, siccome quella dell'arch. Per_3
Di conseguenza dall'importo di € 152.548,40, preteso in causa a titolo di arricchimento, vanno detratte le somme di € 20.480,00 ed € 6.046,50 non pertinenti;
inoltre il risultato dopo tale detrazione va ridotto nella misura di un terzo, come dianzi precisato, sicché l'arricchimento goduto effettivamente dal va quantificato in € 84.014,50. Controparte_1
Sulla somma capitale dianzi tassata corrono, come stabilito dal Tribunale – sul punto v'è espressa richiesta della società riassumente nelle conclusioni fissate in questo giudizio – gli interessi a tasso legale di cui al comma 1 art 1284 cod. civ.
da ogni singolo esborso riconosciuto sino al saldo.
Nel tassare le spese di lite deve la Corte rilevare come ad esito della lite la domanda proposta dalla società riassumente è stata accolta, anche se in misura ridotta, sicché concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese in misura di un terzo.
Spese che vanno così tassate, ex DM 147/22 tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, dei parametri medi e del valore della lite,
€ 13.500,00 oltre € 859,90 per esborsi quanto al giudizio avanti il Tribunale,
€ 10.000,00 quanto al giudizio d'appello,
€ 8.000,00, oltre il CU ed € 200 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità,
€ 10.000,00, oltre € 759 per CU ed € 200 per esborsi quanto a questo giudizio di rinvio,
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis accerta e dichiara che il , a titolo di indennità ex art 2041 Controparte_1
cod. civ., è debitore verso la dell'importo di € Parte_1
84.014,50 e di conseguenza condanna il a pagare alla l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 60.366,50 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 8.8.2003 al saldo,
€ 21.600,00 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 31.10.2003 al saldo,
€ 2.048,00 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 5.11.2003 al saldo,
condanna il a rifondere alla società riassumente le spese Controparte_1
di lite dell'intero giudizio così tassate:
€ 13.500,00 oltre € 859,90 per esborsi, quanto al giudizio avanti il Tribunale,
€ 10.000,00 quanto al giudizio d'appello,
€ 8.000,00, oltre il CU ed € 200 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità,
€ 10.000,00, oltre € 759 per CU ed € 200 per esborsi, quanto a questo giudizio di rinvio
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%,
spese che compensa tra le parti in misura di un terzo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2041 cod. civ., al pagamento delle spese sopportate per l'opera pubblica eseguita a sue spese.