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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19296 del R.G. anno 2024 tra con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maddalena Salvatore, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, con sede in Roma in persona del Presidente p.t. e legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 il ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo: CP_2
- Che il 9.08.2024 gli era stato notificato dal convenuto l'avviso di addebito n. 371 2024
00061468 86 000 per €. 125.288,99, per contributi omessi, somme aggiuntive, sanzioni ed interessi per il periodo dal 01/2018 al 11/2018 in relazione ai quali eccepiva la prescrizione quinquennale anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione di cui alla legislazione speciale in materia di COVID -19;
- che le sanzioni erano illegittime in quanto la società aveva inoltrato le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti della Gestione privata, da gennaio a dicembre Pt_2
2018 ed aveva autonomamente riscontrato un errore, nel novembre 2019, nell'inserimento di sgravi non spettanti inviando nuovamente le comunicazioni corrette;
Pt_2
- che tale condotta collaborativa e di sostanziale ravvedimento operoso, escludeva l'applicazione delle sanzioni nella misura del 60%, come di fatto operato dall' ; CP_2
- Che infatti l'ente, successivamente all'inoltro delle comunicazioni predette, non aveva emesso alcuna nota di rettifica;
- che anzi aveva emesso le “Liste regolarità” attestanti la piena regolarità contributiva della società istante.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1) In accoglimento della istanza incidentale, sospendere con decreto l'esecutorietà dell'Avviso di
Addebito opposto;
2) Nel merito, previa declaratoria di prescrizione dei crediti, delle sanzioni, somme aggiuntive ed interessi, annullare con ogni effetto l 'avviso di addebito n. 371 2024 00061468 86 000 notificato il
09.08.2024.
Vittoria di spese e onorari oltre rimborso spese generali.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 8.11.2024 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'istante non aveva contestato l'obbligo contributivo;
- che l'avviso di addebito riguardava la regolarizzazione spontanea, non pagata;
- che non si era maturata la prescrizione vista la data di presentazione dei modelli VIG di regolarizzazione spontanea (riconoscimento spontaneo dei debiti del 16.04.2021, 19.04.2021 e
22.11.2019);
- che dopo la notifica dell'avviso di addebito era stata chiesta ed ottenuta in data 13.09.2024 presso l' dilazione di pagamento;
Controparte_3
- che inoltre sulla base della normativa emergenziale la sospensione aveva una durata complessiva di 182 giorni, i quali riprendevano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Tanto premesso concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Alla udienza del 12/02/2025 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Il ricorso è infondato, pertanto non può essere accolto per i seguenti motivi.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, ha disposto al comma 2 che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 per la durata di 129 giorni e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha disposto, sempre con riferimento ai termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/95, che gli stessi sono sospesi per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in
2 vigore del decreto-legge n. 183/2020, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Orbene, posto che l'Avviso di addebito n. 37120240006146886000 di cui è causa risulta notificato tramite PEC in data 18.08.2024 (in atti prod. ), il termine quinquennale non è trascorso. In CP_2 particolare, deve darsi atto che lo stesso è stato interrotto dalla società mediante l'inoltro delle denunce
Uniemens a rettifica delle precedenti le quali, pacificamente, contenevano irregolarità (pag. 4 ricorso): nelle stesse parte istante ha riconosciuto i essere debitrice dell' per un importo diverso da quello CP_2 di cui alle originarie denunce (art 1988 c.c.). ai sensi dell'art 2944 c.c. la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e la stessa è dunque interrotta da novembre 2019, data di presentazione delle denunce correttive: alla data di notifica dell'avviso di addebito non è decorso il termine prescrizionale posta anche la sospensione della prescrizione ai sensi della già indicata normativa pandemica.
Sul punto, parte istante non contesta il merito della pretesa, bensì si limita a contestare l'entità delle sanzioni che si fondano su un preciso ritardo (art. 1, comma 662, legge 662/1996 e art. 116 legge
388/2000). Non eccepisce, infatti, alcun pagamento.
Anzi, parte istante allega: “l' successivamente all'inoltro delle comunicazioni UNIEMENS CP_2 rettificative non emetteva alcuna nota di rettifica”; contestualmente ha depositato in giudizio le
“Ricevute comunicazioni in rettifica trasmesse l'anno 2019 in relazione all'anno 2018”. Pt_2
In altre parole, è stato pacificamente ammesso che le denunce contributive mensili dell'anno 2018, a correzione di quelle inizialmente inoltrate, sono state trasmesse all' nel 2019. A fronte delle stesse CP_2 nessun pagamento l'istante ha dedotto e provato per cui ovviamente sono dovute tutte le sanzioni che trovano la loro origine nell'inadempimento di parte ricorrente
Tanto premesso, deve dichiararsi la legittimità della pretesa sanzionatoria dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dell' che si liquidano in €. 8241,00 CP_2 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
NAPOLI, lì 12/02/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)
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