Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10798/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to RAPISARDA CARLA giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to MARIA ROSARIA BATTIATO (C.F.: CP_1 C.F._1
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_1
notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024; Per_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento – art. 3 c. 3 l. n. 104/92
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 18 novembre 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 20 maggio 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della
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In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (indennità di accompagnamento e riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
La consulente nominata in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP.
In particolare premesso che parte ricorrente, , é stata trovata affetta da ““Esiti di Parte_1
mastectomia destra per ca in attuale ormonoterapia senza segni di ripresa di malattia”, ha quindi concluso nel senso che il suddetto quadro patologico configura la condizione di portatore di handicap in situazione di non gravità a mente dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92. Non si ritengono nemmeno soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è giunta la C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Spese irripetibili in ragione dei limiti reddituali, come dichiarati.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 10798/2024 R.G.L., così statuisce:
2 rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 24/05/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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