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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19546/2020, promossa da:
nata a [...], il [...] C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli Avv.ti
Renato Ambrosio e Angela Prino del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino (TO), Via Bertola n.2, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
-attrice- contro
(C.F. E P.IV , in persona del Presidente Controparte_1 P.IV_1
e legale rappresentante pro tempore Arch. (C.F. Controparte_2
con sede in Torino, Via Nizza n.262, rappresentato e C.F._2
difeso dall'Avv. Luca Procacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n.194, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
Udienza di precisazione delle conclusioni: 17.10.2024
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per parte attrice, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
Previa ogni declaratoria del caso;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la civile responsabilità in via principale ex art.2051 cc. ovvero, in concorrenza od in subordine, ai sensi degli artt.1218/1228 e
2043/2049 cc. del convenuto , in ordine alla Controparte_1
causazione del sinistro del 12.10.2017 avvenuto presso il centro
Commerciale , ai danni della signora CP_3 Parte_1
2. Condannare di conseguenza il convenuto al risarcimento dei danni biologico
e non patrimoniali subiti tutti dalla Signore nella Parte_1
misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali elencati in atti comprese le spese stragiudiziali, oltre alla rivalutazione e agli interessi ex art.1284, I comma cc., dal fatto alla domanda giudiziale, e dalla medesima al soddisfo ex art.1284, IV comma cc;
3. Condannare inoltre il convenuto alla rifusione di tutte le spese, anche relative all'invito alla stipulazione della negoziazione assistita, (legali e tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IV e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per parte convenuta, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
In via principale pagina 2 di 11 Ritenersi congrua e satisfattiva l'offerta a saldo e stralcio la somma di € 30.000,00 proposta da parte convenuta all'udienza del 14.07.2023 e per l'effetto respingersi ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese di lite.
In via subordinata
Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art.1227 c.c.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.10.2020,
[...]
conveniva in giudizio il , il quale si costituiva Parte_1 Controparte_1
tempestivamente mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 20.02.2021, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro verificatosi nel primo pomeriggio del 12.10.2017 presso il Centro Commerciale 8 . CP_3
In particolare, parte attrice rappresentava che nella mattinata del 12.10.2017 si recava presso la palestra SPORT TOWN ubicata all'ultimo piano dell'edificio e dalla medesima abitualmente frequentata. Alle ore 14.15 circa, CP_1
mentre stava percorrendo le scale di pertinenza del centro commerciale convenuto per recarsi ai parcheggi, cadeva in avanti ruzzolando per parecchi gradini ed urtava violentemente il capo e il polso sinistro. Parte attrice sosteneva che la violenta caduta fosse da imputare ad un'incuria dei luoghi in quanto, al momento del sinistro, il piano calpestio delle scale, di materiale liscio, privo di listarelle antiscivolo, fosse ricoperto da uno strato di sporcizia costituito da residui di cibo e bevande, cartacce, cenere e mozziconi di sigaretta. La discesa sulle scale di pertinenza del era resa ancora più gravosa Controparte_4
dalla asserita impossibilità di aggrapparsi ai mancorrenti in quanto utenti e dipendenti del Centro commerciale erano soliti consumare il pranzo e godere della pausa sedendosi sui gradini accanto ai medesimi, che pertanto risultavano irraggiungibili da parte di coloro che percorrevano gli scalini, tanto da pagina 3 di 11 costringere le persone ad una discesa a zig-zag. Lamentava, altresì, che le predette scale fossero l'unica modalità di accesso alla palestra Sport Town giacché gli ascensori e le scale mobili erano costantemente fuori servizio.
A causa della violenta caduta, parte attrice veniva trasportata d'urgenza presso il
Pronto Soccorso del CTO, dove le veniva diagnosticata frattura al polso sinistro con applicazione di apparecchio gessato, trauma cranico con ferita sopraccigliare e frontale sinistra e, a seguito di TAC, frattura parete mediale dell'orbita dell'occhio sinistro.
Quindi, parte attrice - sul presupposto che la rovinosa caduta dalla scale e le conseguenze che ne sono derivate, incidenti sulla sua integrità psicofisica, siano da imputarsi esclusivamente all'incuria della struttura pertinenziale del centro commerciale convenuto che ha omesso di attivare il servizio di pulizie e di sgombro delle scale - chiedeva, previo accertamento della responsabilità civile del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi degli Controparte_1
artt. 1218/1228 e 2043/2049 c.c., la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, biologico e non patrimoniali, nella misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché tutti i danni patrimoniali come elencati nell'atto di citazione, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali e stragiudiziali.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 20.02.2021 si costituiva in giudizio il , il quale contestava recisamente la domanda Controparte_1
avversaria nella sua interezza, sostenendo che alcuna responsabilità fosse ascrivibile al , non essendo stata fornita la prova del nesso causale tra CP_1
l'evento caduta e la condotta dell'odierna convenuta. E, nella denegata ipotesi in cui venisse provata la caduta nel suo accadimento fattuale, quest'ultima sarebbe da imputarsi esclusivamente all'imperizia, negligenza e imprudenza della Sig.ra
. Chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto della domanda Parte_1
attorea e, in subordine, contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 c.c.
pagina 4 di 11 Depositate le memorie istruttorie ex art.183, VI c. c.p.c., escussi i testi di parte attrice e di parte convenuta sui capitoli di prova ammessi e disposto l'espletamento di CTU medico-legale, con successiva ordinanza 30.05.2024 il
Tribunale - conclusesi le operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione - fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*****
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente chiarire la natura della responsabilità ascrivibile al convenuto (anche al fine di correttamente valutare le prove Controparte_1
assunte nel corso del giudizio), dovendo la fattispecie oggetto di causa essere ricondotta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò in quanto il sinistro che ha visto coinvolto la Sig.ra Parte_1
si è verificato sulle scale di pertinenza del di Parte_2
proprietà o, comunque, gestito dal convenuto, il quale, Controparte_1
pertanto, in tale qualità, è titolare del potere e dovere di controllo giuridico e fattuale sull'intera struttura al fine di evitare che nella stessa si creino situazioni di rischio per i terzi. Il convenuto deve, dunque, considerarsi custode di tutti i locali e di tutte le strutture pertinenziali messe a disposizione della clientela e di tutti i beni presenti all'interno degli stessi.
Al riguardo, è bene ricordare che, a far data dalla storica sentenza delle Sezioni
Unite n.12019/1991 alla quale si è poi uniformata senza soluzione di continuità tutta la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis, Cass.
4052/2023; Cass. S.U. n.20943/2022), la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2051 c.c. viene qualificata come responsabilità di carattere oggettivo e non di colpa presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e pagina 5 di 11 il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, a nulla rilevando la condotta diligente o meno del custode.
Qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (v.
Cass. 20986/2023; Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In ossequio agli approdi interpretativi a cui è pervenuta la Suprema Corte di
Cassazione, deve ritenersi principio ormai acquisito in giurisprudenza il riconoscimento di uno statuto della responsabilità del custode fondato, da un lato, sull'accertamento di un danno giuridicamente rilevante da ricondursi eziologicamente alla cosa in custodia, con conseguente imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dall'altro, sulla non predicabilità di una presunzione di colpa in capo al custode e sull'irrilevanza della prova di una condotta diligente, stante la natura oggettiva di detta fattispecie di responsabilità (Cass. 11152/2023).
La qualità di custode, presupposto della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve essere intesa come riferibile alla titolarità di qualsiasi situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, che si esplichi attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale e giuridica. Secondo la giurisprudenza, infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. “postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass.
3739/2023; Cass. 8408/2022).
Fondamento razionale della scelta legislativa di allocare in capo al custode di un bene le conseguenze economiche negative dei danni prodotti dall'interazione pagina 6 di 11 con la cosa, laddove quest'ultima sia di per sé statica e inerte, deve rinvenirsi, secondo un'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che tenga conto del fondamentale principio di solidarietà cui devono informarsi le relazioni sociali (art. 2 Cost.), nella sussistenza di una condizione di obiettiva pericolosità, che derivi dal modo di essere della cosa in custodia e tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del fatto dannoso (cfr. sul punto Cass. 11526/2017;
Cass. 12895/2016).
Del resto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova anche fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa, ossia, nel caso di specie, il
, in ossequio al noto brocardo latino “cuius commoda, eius et Controparte_1
incommoda”, assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi, fatta sempre salva la dimostrazione del caso fortuito.
Nel caso di specie, risulta provata sia la caduta della Sig.ra sulle Parte_1
scale di pertinenza del centro commerciale (teste oculare Testimone_1
escusso all'udienza del 26/11/2021), sia la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice (frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro tipo Colles, trauma cranio-facciale non commotivo con sottile frattura della teca frontale, in occhio sinistro presenza di una otticopatia post-traumatica con conseguente alterazione del campo visivo e netta riduzione della capacità visiva) con il trauma accidentale del 12/10/2017 (relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei Dottori e pag.11). Parte_3 Persona_1
Risulta, altresì, suffragata da idonei riscontri probatori la circostanza che le predette scale fossero spesso ricoperte da uno strato di sporcizia, costituito da residui di cibo e bevande, cartacce, cenere e mozziconi di sigaretta e che sui gradini delle stesse sovente sostassero clienti e terzi che ne rendevano più gravosa la discesa, che non poteva essere evitata attraverso l'utilizzo degli ascensori e delle scale mobili in quanto la maggior parte delle volte fuori servizio
(documento fotografico prodotto agli atti doc.2; circostanza confermata dai testi e udienza istruttoria del 26/11/2021) Testimone_1 Testimone_2
pagina 7 di 11 Devono ritenersi, dunque, sussistenti elementi oggettivi per configurare una responsabilità del proprietario/custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che il sinistro dannoso si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, sulla quale esisteva (pacificamente ed incontestabilmente) un effettivo potere fisico cui ineriva il dovere di custodirla, vigilarla e di mantenerne il controllo così da evitare che potesse diventare fonte di danno a terzi.
Accertata, quindi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i Controparte_1
danni patiti da parte attrice a seguito della rovinosa caduta (an debeatur), sul diverso piano del quantum debeatur, non appare possibile predicare un concorso di colpa della danneggiata ex art.1227 c.c. Infatti, nel caso di specie, la palese incuria dello stato dei luoghi, imputabile alla condotta negligente dell'odierno convenuto che ometteva di attivare e di vigilare sui servizi di pulizia e di sgombro delle scale, non consente di ritenere neppure probabile che la caduta possa essere eziologicamente riconducibile ad una svista e ad una mancanza di attenzione da parte della danneggiata.
*****
Risulta pacifico e documentalmente provato, alla luce della certificazione sanitaria versata in atti, come la Sig.ra ebbe a riportare, in Parte_1
conseguenza della caduta, una frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro tipo Colles, meritevole di riduzione chirurgica, trauma cranico- facciale non commotivo con sottile frattura della teca frontale a sinistra irradiata al tetto orbitario, coinvolgente la parete del seno frontale e la parete mediale dell'orbita sinistra e con un minimo emoseno frontale e versamento nelle cellette etmoidali e un quadro oculistico post-traumatico consistente in:
- visus di 2/10 con correzione ottica;
- pupilla in media midriasi (papilla ottica di colorito pallido), conseguenza di una lesione neuroftalmologica;
- presenza di una otticopatia post-traumatica;
- alterazione del campo visivo (conseguente alla otticopatia in occhio sinistro presenza di una otticopatia post-traumatica). pagina 8 di 11 Le lesioni riportate, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, sono da porsi in nesso causale con il trauma accidentale del
12/10/2017 allorché cadendo urtava violentemente il capo (pag.11 CTU).
Le lesioni traumatiche hanno determinato, secondo le condivisibili valutazioni del CTU medico-legale, un'invalidità temporanea della durata complessiva di 60 giorni di cui 1 giorno di incapacità biologica temporanea totale al 100% ( ricovero ospedaliero per la riduzione della frattura di polso), 29 giorni di incapacità biologica temporanea parziale al 75%, 20 giorni al 50%, 10 giorni di parziale al 25%, danno nel quale è stata ricompresa anche l'incidenza dei postumi sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita della
Sig.ra Parte_1
Le lesioni riportate da parte attrice hanno, altresì, determinato postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psicofisica del soggetto qualificabile complessivamente al 22-23% (CTU pag.13).
Risultano, inoltre, documentati esborsi per diagnosi e/o cura sostenuti da parte attrice, da ritenere congrui e pertinenti, per un ammontare complessivo di €
11.019,75 (come dettagliati in CTU pagg.14, 15 e 16).
Pertanto, nel caso concreto, tenuto conto del tipo di lesione cagionata, dell'età della Sig.ra al momento dei fatti (anni 56), della durata dell'invalidità Parte_1
temporanea, dell'entità dei postumi permanenti, si ritiene di liquidare, in applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano (2024) la somma di euro 4.053,75 a titolo di danno biologico temporaneo e la somma di euro 96.639,00 a titolo di danno biologico permanente;
per un totale complessivo di euro 100.692,75.
Quanto dovuto a titolo di danno non patrimoniale (complessivi euro 100.692,75 all'attualità) deve essere devalutato alla data del sinistro produttivo dell'evento lesivo (12 ottobre 2017), ottenendo l'importo di euro 84.544,71, su cui vanno poi applicati rivalutazione monetaria ed interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla presente decisione, ottenendo così l'importo di euro pagina 9 di 11 110.462,04. Sull'importo così determinato devono essere riconosciuti gli interessi al saggio legale dal deposito della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, il risarcimento complessivamente dovuto alla Sig.ra Parte_1
risulta pari ad euro 121.481,79, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
*****
Le spese della negoziazione assistita sono liquidate come spese processuali
(atteso che la negoziazione, nel caso di specie, è condizione di procedibilità della domanda), nella misura di euro 1.200,00.
L'addebito delle spese legali segue la soccombenza della convenuta contumace.
Le suddette spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui la pretesa risarcitoria è stata accolta), delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta, sono complessivamente quantificate in € 14.103,00, oltre a € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed
IV sugli importi imponibili come per legge.
Le spese della disposta CTU, come già liquidate in corso di causa, in coerenza con quanto disposto per le spese processuali, sono poste in via definitiva a carico esclusivo della parte convenuta.
In virtù del principio di soccombenza, si ritiene congruo porre a carico della parte convenuta l'onere di rimborsare il compenso corrisposto da parte attrice al c.t.p. Dott. pari ad € 854,00 (come da fattura prodotta doc.18). Per_2
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
dichiara tenuto e condanna il , in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore Arch. all'immediato Controparte_2
pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno per le Parte_1
causali di cui in motivazione, della somma di euro 121.481,79, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. pagina 10 di 11 Condanna il , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Arch. al pagamento in favore Controparte_2
di delle spese di negoziazione assistita pari ad euro 1.200,00, Parte_1
nonché delle spese di lite, liquidate nella somma di € 14.103,00 e nell'importo di
€ 786,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 nonché CPA ed IV come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali di cui in motivazione.
Pone le spese della CTU medico-legale disposta in corso di causa in via definitiva ad esclusivo carico di parte convenuta , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore Arch. Controparte_2
Condanna il a rifondere a la spesa pari ad € Controparte_1 Parte_1
854,00 sostenuta per il consulente di parte Dott. Per_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 07.02.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Minuta di provvedimento redatta dal M.O.T. Dott. essa Margareth Solla
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19546/2020, promossa da:
nata a [...], il [...] C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli Avv.ti
Renato Ambrosio e Angela Prino del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino (TO), Via Bertola n.2, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
-attrice- contro
(C.F. E P.IV , in persona del Presidente Controparte_1 P.IV_1
e legale rappresentante pro tempore Arch. (C.F. Controparte_2
con sede in Torino, Via Nizza n.262, rappresentato e C.F._2
difeso dall'Avv. Luca Procacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n.194, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
Udienza di precisazione delle conclusioni: 17.10.2024
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per parte attrice, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
Previa ogni declaratoria del caso;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la civile responsabilità in via principale ex art.2051 cc. ovvero, in concorrenza od in subordine, ai sensi degli artt.1218/1228 e
2043/2049 cc. del convenuto , in ordine alla Controparte_1
causazione del sinistro del 12.10.2017 avvenuto presso il centro
Commerciale , ai danni della signora CP_3 Parte_1
2. Condannare di conseguenza il convenuto al risarcimento dei danni biologico
e non patrimoniali subiti tutti dalla Signore nella Parte_1
misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali elencati in atti comprese le spese stragiudiziali, oltre alla rivalutazione e agli interessi ex art.1284, I comma cc., dal fatto alla domanda giudiziale, e dalla medesima al soddisfo ex art.1284, IV comma cc;
3. Condannare inoltre il convenuto alla rifusione di tutte le spese, anche relative all'invito alla stipulazione della negoziazione assistita, (legali e tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IV e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per parte convenuta, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
In via principale pagina 2 di 11 Ritenersi congrua e satisfattiva l'offerta a saldo e stralcio la somma di € 30.000,00 proposta da parte convenuta all'udienza del 14.07.2023 e per l'effetto respingersi ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e in diritto.
Con il favore delle spese di lite.
In via subordinata
Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art.1227 c.c.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.10.2020,
[...]
conveniva in giudizio il , il quale si costituiva Parte_1 Controparte_1
tempestivamente mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 20.02.2021, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro verificatosi nel primo pomeriggio del 12.10.2017 presso il Centro Commerciale 8 . CP_3
In particolare, parte attrice rappresentava che nella mattinata del 12.10.2017 si recava presso la palestra SPORT TOWN ubicata all'ultimo piano dell'edificio e dalla medesima abitualmente frequentata. Alle ore 14.15 circa, CP_1
mentre stava percorrendo le scale di pertinenza del centro commerciale convenuto per recarsi ai parcheggi, cadeva in avanti ruzzolando per parecchi gradini ed urtava violentemente il capo e il polso sinistro. Parte attrice sosteneva che la violenta caduta fosse da imputare ad un'incuria dei luoghi in quanto, al momento del sinistro, il piano calpestio delle scale, di materiale liscio, privo di listarelle antiscivolo, fosse ricoperto da uno strato di sporcizia costituito da residui di cibo e bevande, cartacce, cenere e mozziconi di sigaretta. La discesa sulle scale di pertinenza del era resa ancora più gravosa Controparte_4
dalla asserita impossibilità di aggrapparsi ai mancorrenti in quanto utenti e dipendenti del Centro commerciale erano soliti consumare il pranzo e godere della pausa sedendosi sui gradini accanto ai medesimi, che pertanto risultavano irraggiungibili da parte di coloro che percorrevano gli scalini, tanto da pagina 3 di 11 costringere le persone ad una discesa a zig-zag. Lamentava, altresì, che le predette scale fossero l'unica modalità di accesso alla palestra Sport Town giacché gli ascensori e le scale mobili erano costantemente fuori servizio.
A causa della violenta caduta, parte attrice veniva trasportata d'urgenza presso il
Pronto Soccorso del CTO, dove le veniva diagnosticata frattura al polso sinistro con applicazione di apparecchio gessato, trauma cranico con ferita sopraccigliare e frontale sinistra e, a seguito di TAC, frattura parete mediale dell'orbita dell'occhio sinistro.
Quindi, parte attrice - sul presupposto che la rovinosa caduta dalla scale e le conseguenze che ne sono derivate, incidenti sulla sua integrità psicofisica, siano da imputarsi esclusivamente all'incuria della struttura pertinenziale del centro commerciale convenuto che ha omesso di attivare il servizio di pulizie e di sgombro delle scale - chiedeva, previo accertamento della responsabilità civile del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi degli Controparte_1
artt. 1218/1228 e 2043/2049 c.c., la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, biologico e non patrimoniali, nella misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché tutti i danni patrimoniali come elencati nell'atto di citazione, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali e stragiudiziali.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 20.02.2021 si costituiva in giudizio il , il quale contestava recisamente la domanda Controparte_1
avversaria nella sua interezza, sostenendo che alcuna responsabilità fosse ascrivibile al , non essendo stata fornita la prova del nesso causale tra CP_1
l'evento caduta e la condotta dell'odierna convenuta. E, nella denegata ipotesi in cui venisse provata la caduta nel suo accadimento fattuale, quest'ultima sarebbe da imputarsi esclusivamente all'imperizia, negligenza e imprudenza della Sig.ra
. Chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto della domanda Parte_1
attorea e, in subordine, contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 c.c.
pagina 4 di 11 Depositate le memorie istruttorie ex art.183, VI c. c.p.c., escussi i testi di parte attrice e di parte convenuta sui capitoli di prova ammessi e disposto l'espletamento di CTU medico-legale, con successiva ordinanza 30.05.2024 il
Tribunale - conclusesi le operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione - fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
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La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente chiarire la natura della responsabilità ascrivibile al convenuto (anche al fine di correttamente valutare le prove Controparte_1
assunte nel corso del giudizio), dovendo la fattispecie oggetto di causa essere ricondotta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò in quanto il sinistro che ha visto coinvolto la Sig.ra Parte_1
si è verificato sulle scale di pertinenza del di Parte_2
proprietà o, comunque, gestito dal convenuto, il quale, Controparte_1
pertanto, in tale qualità, è titolare del potere e dovere di controllo giuridico e fattuale sull'intera struttura al fine di evitare che nella stessa si creino situazioni di rischio per i terzi. Il convenuto deve, dunque, considerarsi custode di tutti i locali e di tutte le strutture pertinenziali messe a disposizione della clientela e di tutti i beni presenti all'interno degli stessi.
Al riguardo, è bene ricordare che, a far data dalla storica sentenza delle Sezioni
Unite n.12019/1991 alla quale si è poi uniformata senza soluzione di continuità tutta la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis, Cass.
4052/2023; Cass. S.U. n.20943/2022), la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2051 c.c. viene qualificata come responsabilità di carattere oggettivo e non di colpa presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e pagina 5 di 11 il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, a nulla rilevando la condotta diligente o meno del custode.
Qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (v.
Cass. 20986/2023; Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In ossequio agli approdi interpretativi a cui è pervenuta la Suprema Corte di
Cassazione, deve ritenersi principio ormai acquisito in giurisprudenza il riconoscimento di uno statuto della responsabilità del custode fondato, da un lato, sull'accertamento di un danno giuridicamente rilevante da ricondursi eziologicamente alla cosa in custodia, con conseguente imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dall'altro, sulla non predicabilità di una presunzione di colpa in capo al custode e sull'irrilevanza della prova di una condotta diligente, stante la natura oggettiva di detta fattispecie di responsabilità (Cass. 11152/2023).
La qualità di custode, presupposto della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve essere intesa come riferibile alla titolarità di qualsiasi situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, che si esplichi attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale e giuridica. Secondo la giurisprudenza, infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. “postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass.
3739/2023; Cass. 8408/2022).
Fondamento razionale della scelta legislativa di allocare in capo al custode di un bene le conseguenze economiche negative dei danni prodotti dall'interazione pagina 6 di 11 con la cosa, laddove quest'ultima sia di per sé statica e inerte, deve rinvenirsi, secondo un'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che tenga conto del fondamentale principio di solidarietà cui devono informarsi le relazioni sociali (art. 2 Cost.), nella sussistenza di una condizione di obiettiva pericolosità, che derivi dal modo di essere della cosa in custodia e tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del fatto dannoso (cfr. sul punto Cass. 11526/2017;
Cass. 12895/2016).
Del resto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova anche fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa, ossia, nel caso di specie, il
, in ossequio al noto brocardo latino “cuius commoda, eius et Controparte_1
incommoda”, assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi, fatta sempre salva la dimostrazione del caso fortuito.
Nel caso di specie, risulta provata sia la caduta della Sig.ra sulle Parte_1
scale di pertinenza del centro commerciale (teste oculare Testimone_1
escusso all'udienza del 26/11/2021), sia la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice (frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro tipo Colles, trauma cranio-facciale non commotivo con sottile frattura della teca frontale, in occhio sinistro presenza di una otticopatia post-traumatica con conseguente alterazione del campo visivo e netta riduzione della capacità visiva) con il trauma accidentale del 12/10/2017 (relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei Dottori e pag.11). Parte_3 Persona_1
Risulta, altresì, suffragata da idonei riscontri probatori la circostanza che le predette scale fossero spesso ricoperte da uno strato di sporcizia, costituito da residui di cibo e bevande, cartacce, cenere e mozziconi di sigaretta e che sui gradini delle stesse sovente sostassero clienti e terzi che ne rendevano più gravosa la discesa, che non poteva essere evitata attraverso l'utilizzo degli ascensori e delle scale mobili in quanto la maggior parte delle volte fuori servizio
(documento fotografico prodotto agli atti doc.2; circostanza confermata dai testi e udienza istruttoria del 26/11/2021) Testimone_1 Testimone_2
pagina 7 di 11 Devono ritenersi, dunque, sussistenti elementi oggettivi per configurare una responsabilità del proprietario/custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che il sinistro dannoso si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, sulla quale esisteva (pacificamente ed incontestabilmente) un effettivo potere fisico cui ineriva il dovere di custodirla, vigilarla e di mantenerne il controllo così da evitare che potesse diventare fonte di danno a terzi.
Accertata, quindi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i Controparte_1
danni patiti da parte attrice a seguito della rovinosa caduta (an debeatur), sul diverso piano del quantum debeatur, non appare possibile predicare un concorso di colpa della danneggiata ex art.1227 c.c. Infatti, nel caso di specie, la palese incuria dello stato dei luoghi, imputabile alla condotta negligente dell'odierno convenuto che ometteva di attivare e di vigilare sui servizi di pulizia e di sgombro delle scale, non consente di ritenere neppure probabile che la caduta possa essere eziologicamente riconducibile ad una svista e ad una mancanza di attenzione da parte della danneggiata.
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Risulta pacifico e documentalmente provato, alla luce della certificazione sanitaria versata in atti, come la Sig.ra ebbe a riportare, in Parte_1
conseguenza della caduta, una frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro tipo Colles, meritevole di riduzione chirurgica, trauma cranico- facciale non commotivo con sottile frattura della teca frontale a sinistra irradiata al tetto orbitario, coinvolgente la parete del seno frontale e la parete mediale dell'orbita sinistra e con un minimo emoseno frontale e versamento nelle cellette etmoidali e un quadro oculistico post-traumatico consistente in:
- visus di 2/10 con correzione ottica;
- pupilla in media midriasi (papilla ottica di colorito pallido), conseguenza di una lesione neuroftalmologica;
- presenza di una otticopatia post-traumatica;
- alterazione del campo visivo (conseguente alla otticopatia in occhio sinistro presenza di una otticopatia post-traumatica). pagina 8 di 11 Le lesioni riportate, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, sono da porsi in nesso causale con il trauma accidentale del
12/10/2017 allorché cadendo urtava violentemente il capo (pag.11 CTU).
Le lesioni traumatiche hanno determinato, secondo le condivisibili valutazioni del CTU medico-legale, un'invalidità temporanea della durata complessiva di 60 giorni di cui 1 giorno di incapacità biologica temporanea totale al 100% ( ricovero ospedaliero per la riduzione della frattura di polso), 29 giorni di incapacità biologica temporanea parziale al 75%, 20 giorni al 50%, 10 giorni di parziale al 25%, danno nel quale è stata ricompresa anche l'incidenza dei postumi sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita della
Sig.ra Parte_1
Le lesioni riportate da parte attrice hanno, altresì, determinato postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psicofisica del soggetto qualificabile complessivamente al 22-23% (CTU pag.13).
Risultano, inoltre, documentati esborsi per diagnosi e/o cura sostenuti da parte attrice, da ritenere congrui e pertinenti, per un ammontare complessivo di €
11.019,75 (come dettagliati in CTU pagg.14, 15 e 16).
Pertanto, nel caso concreto, tenuto conto del tipo di lesione cagionata, dell'età della Sig.ra al momento dei fatti (anni 56), della durata dell'invalidità Parte_1
temporanea, dell'entità dei postumi permanenti, si ritiene di liquidare, in applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano (2024) la somma di euro 4.053,75 a titolo di danno biologico temporaneo e la somma di euro 96.639,00 a titolo di danno biologico permanente;
per un totale complessivo di euro 100.692,75.
Quanto dovuto a titolo di danno non patrimoniale (complessivi euro 100.692,75 all'attualità) deve essere devalutato alla data del sinistro produttivo dell'evento lesivo (12 ottobre 2017), ottenendo l'importo di euro 84.544,71, su cui vanno poi applicati rivalutazione monetaria ed interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla presente decisione, ottenendo così l'importo di euro pagina 9 di 11 110.462,04. Sull'importo così determinato devono essere riconosciuti gli interessi al saggio legale dal deposito della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, il risarcimento complessivamente dovuto alla Sig.ra Parte_1
risulta pari ad euro 121.481,79, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
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Le spese della negoziazione assistita sono liquidate come spese processuali
(atteso che la negoziazione, nel caso di specie, è condizione di procedibilità della domanda), nella misura di euro 1.200,00.
L'addebito delle spese legali segue la soccombenza della convenuta contumace.
Le suddette spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui la pretesa risarcitoria è stata accolta), delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta, sono complessivamente quantificate in € 14.103,00, oltre a € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed
IV sugli importi imponibili come per legge.
Le spese della disposta CTU, come già liquidate in corso di causa, in coerenza con quanto disposto per le spese processuali, sono poste in via definitiva a carico esclusivo della parte convenuta.
In virtù del principio di soccombenza, si ritiene congruo porre a carico della parte convenuta l'onere di rimborsare il compenso corrisposto da parte attrice al c.t.p. Dott. pari ad € 854,00 (come da fattura prodotta doc.18). Per_2
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
dichiara tenuto e condanna il , in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore Arch. all'immediato Controparte_2
pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno per le Parte_1
causali di cui in motivazione, della somma di euro 121.481,79, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. pagina 10 di 11 Condanna il , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Arch. al pagamento in favore Controparte_2
di delle spese di negoziazione assistita pari ad euro 1.200,00, Parte_1
nonché delle spese di lite, liquidate nella somma di € 14.103,00 e nell'importo di
€ 786,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 nonché CPA ed IV come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali di cui in motivazione.
Pone le spese della CTU medico-legale disposta in corso di causa in via definitiva ad esclusivo carico di parte convenuta , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore Arch. Controparte_2
Condanna il a rifondere a la spesa pari ad € Controparte_1 Parte_1
854,00 sostenuta per il consulente di parte Dott. Per_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 07.02.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Minuta di provvedimento redatta dal M.O.T. Dott. essa Margareth Solla
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