TRIB
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/07/2024, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2399/2023 tra le parti:
RICORRENTE cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. FRATINI PIER FRANCESCO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
EN
, cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. COLETTA FRANCESCO, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“- Affidamento condiviso di con residenza anagrafica presso il padre;
CP_3
- la casa coniugale sita in Prato via R. Lambruschini n. 10 venga assegnata al che vi CP risiederà unitamente ai figli;
- Frequentazione paritaria del minore da parte di entrambi i genitori;
- Mantenimento ordinario diretto del minore da parte di ciascun genitore;
- Assegno unico corrisposto interamente alla ricorrente;
- 50% delle spese straordinarie ad entrambi i genitori;
- Spese compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 28.06.2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/11/2023 e ritualmente notificato, ha CP_1 chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dal coniuge
, sposato con rito civile a AM ZI (FI) in data 11.06.1988, Controparte_2 atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 1988, Parte I, atto n. 13.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) di aver optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
(2) che dal matrimonio sono nati i figli Per_ (il 29.11.1988), (il 07.08.1991), (il 03.09.1999) e (il 02.04.2009), Per_1 Per_3 CP_3 quest'ultimo ancora minorenne;
(3) che, a far data dal 01.01.2022, i coniugi hanno stabilito la propria residenza familiare in Prato, via Lambruschini n. 10, in un appartamento condotto in locazione, con regolare contratto intestato al sig. CP
e registrato in data 18.01.2022 presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di
[...]
Prato, a fronte di un canone locatizio di € 300,00 mensili;
(4) che i coniugi non sono proprietari di alcun bene immobile;
(5) che i figli ed vivono tuttora Per_3 CP_3 insieme ai genitori nella casa familiare di Prato, Via Lambruschini n. 10, mentre le due Per_ figlie maggiori ed hanno lasciato da tempo il tetto coniugale, creando Per_1 nuclei familiari indipendenti;
(6) che, da diversi anni, la comunione materiale e spirituale tra i due coniugi è venuta meno a causa di incompatibilità caratteriale che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
(7) che la ricorrente svolge due attività lavorative con contratto part-time (uno, a tempo determinato, con la società
2 Orienta S.p.a. da cui percepisce una retribuzione netta mensile di € 750,00 e l'altro, a tempo indeterminato, con la Spazio Aperto soc. coop. sociale, da cui percepisce una retribuzione netta mensile di € 270,00); (8) che il marito lavora da anni senza regolare contratto svolgendo l'attività di muratore, da cui percepisce una retribuzione mensile di € 2.000,00 circa ed è proprietario di tre autovetture.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha demandato: (1) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con collocamento prevalente presso la madre, CP_3 alla quale sarà assegnata la casa coniugale in cui continuerà a vivere unitamente al figlio;
(2) la determinazione del diritto di visita padre/figlio secondo le modalità indicate nel ricorso;
(3) la determinazione, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della moglie, ovvero di € 500,00 laddove questa dovesse lasciare la casa coniugale e reperire un nuovo alloggio;
(4) la determinazione, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento economico del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_3 mediche e scolastiche che dovessero rendersi necessarie per quest'ultimo secondo il
Protocollo d'Intesa CNF del 2017.
si è costituito tempestivamente in giudizio, aderendo alla Controparte_2 domanda di separazione ex adverso avanzata, contestando, tuttavia, tutte le ulteriori domande svolte dalla ricorrente in ordine al regime di affidamento e collocamento prevalente del minore, all'assegnazione della casa familiare ed al mantenimento economico richiesto a carico del convenuto ed in favore della coniuge e del figlio.
Quali domande accessorie, il convenuto ha per contro demandato: (1) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , con collocamento prevalente presso CP_3 di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, nella quale continuerà a risiedere unitamente al figlio;
(2) la mancata previsione di alcun assegno mensile a carico del convenuto e a titolo di contributo al mantenimento della coniuge e del figlio.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 22/05/2024, il Giudice delegato, dopo ampia discussione con le parti, ha formulato una proposta conciliativa prevedendo: l'affidamento condiviso del minore con residenza anagrafica CP_3 presso il padre;
la frequentazione paritaria del minore da parte di entrambi i genitori;
la determinazione di un regime di mantenimento ordinario diretto del minore da parte di ciascun genitore;
la devoluzione integrale dell'assegno unico in favore della
3 ricorrente;
la ripartizione egualitaria al 50% delle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse del figlio;
la compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 27/06/2024, il Giudice, preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa nei termini sopra formulati, con specifica dell'assegnazione della casa coniugale al che vi risiederà unitamente al figlio, ha autorizzato le parti CP
a precisare conclusioni congiunte con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento del minore , diritto di visita del genitore non collocatario ed CP_3 assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento del minore sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico di – modalità CP_3 peraltro demandata fin da principio da entrambe le parti - con collocamento prevalente del medesimo presso il padre, il quale continuerà a risiedere unitamente ad esso presso la casa coniugale sita in Prato, via Lambruschini n. 10. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, al quale sarà assegnata, nel preminente interesse del figlio, la ex casa coniugale.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime paritario e alternato di frequentazione genitori/figlio in
4 quanto ben rispondenti alla prioritaria esigenza di assicurare il mantenimento di un rapporto stabile e significativo della prole anche con la figura genitoriale non collocataria (cfr. Cass. n. 19323 del 17.09.2020).
Mantenimento del minore - Il Collegio ritiene che anche le modalità di mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età del figlio, dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno egualmente suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa CNF del 2017.
Assegno unico universale per il figlio – Il Collegio ritiene, infine, congrua la devoluzione dell'integralità dell'assegno unico universale previsto per il minore in favore della ricorrente alla luce dei redditi delle parti. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e CP_1 CP
, sposati con rito civile a AM ZI (FI) in data 11.06.1988, atto
[...] poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 1988, Parte I, atto n. 13;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti alle seguenti condizioni:
- affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , con CP_3 residenza anagrafica presso il padre;
- la casa coniugale sita in Prato via R. Lambruschini n. 10 sarà assegnata al che vi risiederà unitamente al figlio minore;
CP
- il minore frequenterà entrambi i genitori con modalità alternata e paritaria;
- pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore in via diretta;
- dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS venga versato interamente in favore della sig.ra ; Parte_1
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli come individuate dal protocollo del CNF del 2017.
- Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
5 - Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AM ZI (FI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
6