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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 879/2024 del R.G. Trib. in data 13/5/2024, promossa d a
- , C.F. nato a [...] il 18 ottobre Parte_1 C.F._1
1962 e residente a [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
Francesco Santini;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. Sig.ra con sede legale in Bastia Umbra (PG), Via M. Poletti, n. 27, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Adorisio e dall'Avv. Giuseppe Ierisi
a p p e l l a t a
avente per oggetto: “azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” – appello avverso la sentenza n. 488/2023 Giudice di Pace di Pordenone, depositata il 30/10/2023 nel procedimento n. 1050/2022 R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 5/9/2025, nella quale le parti hanno richiamato le rispettive seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante, come da nota scritta depositata in data 3/6/2025 e pertanto:
“voglia il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 488/2023, pubblicata il 30 ottobre 2023 R.G. 1052/2022, Cron. 3078/2023, non notificata, e resa dal Giudice di Pace di Pordenone, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Garofalo:
- nel merito: in accoglimento dei motivi di impugnazione, accertata e dichiarata incidenter tantum la nullità ex art. 36 Cod. Cons. della clausola compromissoria portata dall'art. 12 della proposta di acquisto (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte di primo grado), affermare la nullità (e/o comunque
l'erroneità) della sentenza di primo grado per la non corretta declinatoria della competenza, rigettando così l'eccezione sollevata in primo grado dalla appellata, e, conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi/difformità lamentati dall'appellante e, nello specifico, della accensione della spia-motore e della non originalità del motorino di avviamento del veicolo compravenduto, e conseguentemente condannare la C.F. - Controparte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire l'appellante di tutti P.IVA_1
i danni diretti - ossia delle le spese sostenute - concernenti il ricovero e l'analisi del veicolo, nonché la sostituzione del pezzo incriminato, per l'importo complessivo di € 3.321,05, oltre interessi dalla data di prima messa in mora (13 maggio 2021) e rivalutazione;
- sempre nel merito: rigettare l'appello incidentale ed ogni altra domanda formulata, anche in via subordinata, dalla difesa avversaria;
- in istruttoria: si domanda l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, già indicati con
l'atto di citazione in giudizio, senza inversione dell'onere della prova:
1. – vero che la consegna della Mercedes-Benz modello C 180 SW Sport, colore bianco, telaio
WDD2052361F309757, targa FB223MS, acquistata dal presso la , Pt_1 Controparte_1 veniva effettuata in data 25 settembre 2020? 2. – vero che, il giorno della consegna del veicolo, a pochi chilometri dalla partenza, il rilevava l'accensione della spia-motore e contattava Pt_1 immediatamente al telefono la Automobili d'Eccezione, per rendere nota la circostanza e chiedere spiegazioni? 3. – vero che la rispondeva che la macchina non presentava Controparte_1 alcun problema e che la spia si sarebbe spenta “scaldando” il motore? 4. – vero che la spia-motore del predetto veicolo continuava ad accendersi anche nei giorni e nei mesi successivi all'acquisto?
5. – vero che il 16 dicembre 2020, in occasione del tagliando presso la Autostar di Pordenone, il
2 lamentava il problema all'officina: l'auto veniva controllata in quell'occasione ed anche Pt_1 altre volte, in particolare il 23 dicembre 2020 e il 30 dicembre 2020? 6. – vero che il 12 maggio
2021, mentre il si stava recando in Toscana per accompagnare la madre presso la Pt_1 commissione invalidi dell'INPS, la spia si accendeva nuovamente e, a seguito di una sosta in autostrada, il motore del veicolo non partiva più? 7. – vero che, in occasione dei fatti di cui al capitolo precedente, il chiedeva il rimorchio del veicolo presso l'officina Mercedes Pt_1
StarEmilia e la consegna di un'auto di cortesia? 8. – vero che, a seguito del ricovero del veicolo,
l'officina Mercedes StarEmilia scopriva che il motorino di avviamento montato sul veicolo non era originale? 9. – vero che, a seguito della scoperta della non originalità del motorino di avviamento, il si vedeva costretto a far sostituire il pezzo: si recava egli stesso a Milano, presso il Pt_1 fornitore di pezzi originali, a recuperare il motorino nuovo e lo portava alla StarEmilia per
l'esecuzione del lavoro, come emerge dai movimenti telepass di cui al ns. doc. n. 11, che si rammostra al teste? 10. – vero che, successivamente alla prima diffida del 13 maggio 2021, inviata dall'Avv. Santini alla , quest'ultima contattava per le vie brevi direttamente Controparte_1 il sostenendo che non vi fosse la necessità di affidare la pratica ad un avvocato e che si Pt_1 poteva risolvere la questione in via amichevole?
Si indicano come testi la signora , residente a [...]
Maglio n. 14, nonché i meccanici presso la sede-officina della Autostar di Pordenone e la Sig.ra
della StarEmilia di Bologna, con riserva di indicare ulteriori testimoni. Testimone_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”;
- per parte appellata, come da nota scritta depositata in data 4/6/2025 e pertanto:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione rigettata:
RIGETTARE l'appello proposto dall'appellante, Sig. , avverso la suddetta Parte_1 sentenza, e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza stessa in relazione alla pronuncia di competenza arbitrale.
In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza in relazione alla parte che statuisce la competenza territoriale di Pordenone in luogo di quella di Perugia e limitatamente alla statuizione delle spese di lite con condanna dell'appellante, Sig. , al Parte_1 pagamento di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: rigettare l'avversa richiesta istruttoria in quanto inammissibile e irrilevante in questa fase e comunque irrilevante ai fini del procedimento.
3 In subordine, segnatamente nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si riportano nel merito le conclusioni del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace per le quali si insiste per
l'accoglimento.
In via principale e nel merito: Rigettare tutte le restanti domande di parte attrice, poiché infondate, in fatto e in diritto, per i motivi meglio precisati in narrativa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la richiesta di risarcimento alle spese sostenute (acquisto e manodopera) per la sostituzione del pezzo incriminato per un totale di euro 1.059,25.
In accoglimento dell'appello incidentale spiegato riformare la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite con condanna del sig. alla relativa condanna. In Pt_1 ogni caso, condannare parte attrice alla refusione delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei costituiti procuratori”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, che in primo grado aveva Parte_1 agito nei confronti di per ottenere Controparte_1
l'accertamento dei “vizi/difformità” dell'autoveicolo vendutogli dalla convenuta e il conseguente risarcimento del danno, ha proposto appello avverso la sentenza n. 488/2023, depositata il
30/10/2023, con la quale il Giudice di Pace di Pordenone ha dichiarato la propria incompetenza, devolvendo la cognizione a collegio arbitrale in forza di clausola compromissoria contrattuale, della quale ha peraltro dichiarato la parziale nullità nella parte in cui aveva derogato al foro del consumatore, per l'effetto compensando le spese di lite.
L'appellante ha impugnato il capo della decisione nel quale è stata declinata la competenza, eccependo la nullità ex artt. 33 comma 2 lett.d) e 36 D.L.vo 206/2005 della clausola compromissoria dovuta al difetto di prova di una preventiva trattativa individuale con il consumatore.
Per effetto della conseguente dedotta nullità della sentenza, l'appellante ha chiesto una pronuncia nel merito che, accertata la responsabilità del venditore per i “vizi/difformità” lamentati dal compratore (accensione della spia-motore e non originalità del motorino di avviamento), lo condanni al risarcimento dei danni costituiti dalle spese sostenute per il ricovero e l'analisi del mezzo e per la sostituzione del pezzo non originale, nella misura di euro 3.321,05, oltre a
4 rivalutazione e interessi. Per fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa di merito,
l'attore/appellante ha allegato i documenti già prodotti davanti al Giudice di Pace e ha chiesto l'ammissione delle testimonianze già capitolate in primo grado.
2. Si è ritualmente costituita nel presente giudizio di impugnazione la parte appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, chiedendone comunque il rigetto nel merito e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito la competenza del foro di Pordenone in luogo di quella di Perugia e nella parte in cui ha compensato le spese di lite. In subordine, in caso di declaratoria di nullità della sentenza, l'appellata ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie o la riduzione del risarcimento alle sole spese sostenute dal compratore per la sostituzione del pezzo asseritamente difettato, per un ammontare di euro
1.059,25.
Più specificamente, a sostegno delle proprie conclusioni la convenuta/appellata ha escluso la natura vessatoria della clausola compromissoria, sostenendo in ogni caso che, per effetto della espressa accettazione da parte dell'acquirente con la doppia sottoscrizione del modulo contrattuale, tale clausola era stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
Nel merito, la società ha contestato qualsiasi responsabilità a suo carico, escludendo che il preteso danno, del quale ha rilevato comunque il difetto di prova, possa essere ricondotto alla garanzia del venditore prevista dal Codice del Consumo o dalla legge in generale, garanzia dalla quale il compratore sarebbe comunque decaduto, non avendo mai riportato l'autoveicolo al venditore per consentirgli di verificare e porre rimedio all'eventuale difformità o all'eventuale vizio, qualora esistenti.
3. La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta, non essendo state ammesse le istanze istruttorie di prova orale. In sede di prima trattazione è stata fissata udienza per la rimessione in decisione, nella quale, previo deposito degli scritti conclusivi per i quali erano stati assegnati i termini di legge, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Dev'essere preliminarmente rigettata l'eccezione proposta dalla parte appellata, d'inammissibilità dell'appello, essendo stati chiaramente e specificamente indicati nell'impugnazione sia il capo della decisione impugnato in punto competenza, sia, essendo stata accolta in primo grado l'eccezione
5 preliminare e dunque non avendo proceduto il Giudice di Pace a una qualche ricostruzione dei fatti censurabile in questa sede, le violazioni delle disposizioni di legge del Codice del Consumo denunciate, dalle quale deriverebbe, nella tesi dell'appellante, la nullità della clausola compromissoria e dunque l'erroneità della devoluzione della competenza al collegio arbitrale.
5. L'appello è fondato con riferimento alla questione di competenza, per gli argomenti che seguono.
L'art. 33 comma 2 lett.t) D.L.vo 206/2005 stabilisce la presunzione di vessatorietà delle clausole che, come quella compromissoria in esame, pongono “... deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria ...”. Il successivo art. 34 comma 4 stabilisce che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.
La Suprema Corte ha chiarito che la trattativa deve essere caratterizzata dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità (Cass. 497/2021). Soprattutto, si è condivisibilmente statuito che “Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4,
d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34.”
(Cass. 8268/2020). In altri termini, il professionista ha l'onere di provare che la clausola compromissoria inserita in un modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, a prescindere dalla doppia sottoscrizione ex art. 1341 comma 2 c.c., sia stata fatta oggetto di una trattativa seria, effettiva e individuale con il consumatore.
Su tale premesse, va preso atto che, nel caso in esame:
- non è controverso che il contratto è stato stipulato tra professionista e consumatore;
- il contratto è stato concluso mediante sottoscrizione di un modulo contrattuale seriale predisposto dal venditore (doc.2 produzioni di parte attrice in primo grado);
- il professionista non ha fornito alcuna prova dello svolgimento di una trattativa individuale con il compratore, limitandosi a richiamare la doppia sottoscrizione, la quale però, in assenza di una diversa ricostruzione della trattativa negoziale, costituisce di per sé un adempimento formale dal quale non può desumersi l'esercizio da parte del consumatore di un potere negoziale effettivo, tale
6 da consentirgli di modificare il contenuto del contratto, sì da poter considerare effettivamente contrattata tra le parti la deroga alla competenza del giudice ordinario.
In conclusione, la vessatorietà e quindi la nullità della clausola compromissoria conseguente alla presunzione di legge e all'assenza di prova contraria, determinano la competenza del giudice ordinario e quindi l'erronea dichiarazione d'incompetenza.
6. Accolto l'appello in punto competenza, con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto sempre in tema di competenza dalla parte convenuta/appellata, dev'essere dichiarata nulla la sentenza del Giudice di Pace che l'ha erroneamente negata.
Ne consegue altresì la necessità di procedere alla decisione nel merito, poiché “qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art. 353 c.p.c., comma 4, abrogato dalla L. n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, il Tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al Giudice di Pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (Cass. 13623/2015 e successive conformi).
7. La domanda nel merito può essere parzialmente accolta.
Parte attrice/appellante non ha qualificato il titolo della sua richiesta. Il generico e alternativo riferimento ai vizi e/o alla difformità del prodotto può fare pensare che siano state invocate alternativamente la responsabilità per i vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1490 c.c. o la responsabilità del venditore per i difetti di conformità ai sensi dell'art. 133 D.L.vo 206/2005.
In ogni caso, la qualificazione non è decisiva, perché è stato chiesto il risarcimento del danno, che spetta al compratore sia ai sensi dell'art. 1494 c.c., sia ai sensi della disciplina consumeristica (si veda, da ultimo, Cass. 23238/2024).
L'accoglimento della domanda risarcitoria, peraltro, presuppone la prova del danno causalmente collegato al vizio o difetto, che è stata fornita solo in parte.
L'unico effettivo malfunzionamento, allegato e dimostrato dalla documentazione prodotta, è quello verificatosi in data 12/5/2021. In quell'occasione il mezzo non si è più riavviato, il che ha
7 comportato la sostituzione del motorino di avviamento (doc.12 parte attrice). La parte venditrice ha ammesso di aver venduto l'autovettura al consumatore con un motorino di avviamento non originale (doc.16). È stato altresì accertato che l'autoveicolo, prima del 12/5/2021, aveva segnalato la continua accensione della spia-motore (doc.8).
L'insieme degli elementi evidenziati consente di ritenere accertato, secondo la regola del più probabile che non, che a causa del difetto di qualità e di funzionamento del motorino di avviamento, comportante la non conformità ex art. 129 D.L.vo 206/2005, se ne è resa necessaria la sostituzione.
Il danno è consistito, così come richiesto in via subordinata dalla parte convenuta/appellata, nelle sole spese sostenute per tale sostituzione (doc.10 e 12, rispettivamente per il costo del pezzo e per quello della manodopera), per un ammontare complessivo di euro 1.059,25.
Non è stata invece fornita la prova che gli ulteriori interventi eseguiti nel dicembre 2020 fossero stati conseguenza del difetto del motorino, tale non potendosi considerare la sola accensione della spia-motore, in quei casi abbinata al regolare funzionamento dell'autoveicolo. In effetti, le relative fatture (doc. 5, 6, 7) non documentano lo svolgimento di lavori su tale componente. Ne deriva il rigetto della domanda in relazione alle spese sostenute per gli interventi eseguiti a dicembre 2020, che non possono qualificarsi voci di danno risarcibili.
Sulla somma liquidata devono essere riconosciuti, dalla data di verificazione dell'evento dannoso, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che in materia di inadempimento contrattuale l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce debito di valore, in quanto è diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, sicché resta sottratta al principio nominalistico e deve essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al momento della liquidazione. Dalla pubblicazione della sentenza, sulla somma finale liquidata saranno dovuti gli interessi legali fino al saldo
8. In conclusione, accolti l'appello e la domanda nel merito (pur se quest'ultima è stata ridimensionata nell'ammontare risarcitorio), le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa e, per entrambi i gradi, secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria o di trattazione, per la quale non è stata svolta alcuna attività.
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 879/24 R.G., così decide:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 488/2023 Giudice di Pace di Pordenone, depositata il
30/10/2023 nel procedimento n. 1050/2022 R.G;
2) decidendo la causa nel merito, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta/appellata a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, l'importo di € 1.059,25 in favore di oltre a Parte_1 interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione;
3) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il giudizio di primo Parte_1 grado nell'importo di euro 913,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 1.701,00 per compenso di avvocato ed in euro 174,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge.
Così deciso in Pordenone, il giorno 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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