CA
Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2024, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3041/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3041/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo - opposizione
a estratto di ruolo - cartella esattoriale”, decisa all'esito della trattazione scritta all'udienza collegiale di discussione del 20.3.2024, e vertente
TRA
P.IVA/C.F. , quale Parte_1 P.IVA_1
successore universale ex lege delle società del Gruppo Equitalia, tra cui
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14, in persona del procuratore speciale Dott. , c.f. Controparte_2
a ciò autorizzato in virtù procura speciale, autenticata C.F._1
per Notar di Roma - Rep. N. 46100, raccolta n. 26703 del Persona_1 2
25.02.2021, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carminantonio del Plato, c.f.
– PEC: C.F._2 Email_1
FAX: 081 8231920, ed ai fini del presente atto elett.te dom.ta Email_2
presso il suo studio in Napoli, alla Via Posillipo n.203, in virtù di procura in calce allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, nata a [...], in data [...], e residente in [...]Controparte_3
di Napoli (NA), alla via Sandro Pertini n. 17, Scala B, c.f.
rapp.ta e difesa, nel giudizio di primo grado, C.F._3
dall'Avv. Carmen Spadaro, c.f. - Fax: 081 706411 - C.F._4
PEC: ed elett.te dom.ta presso il suo Email_3
studio in Napoli, alla Via Traversa Giovanni Antonio Campano n. 18.
APPELLATA – CONTUMACE
E
c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rapp.te pro - tempore, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Luciano Scafidi, funzionario ispettivo espressamente delegato (c.f. non indicato), PEC: t. Email_4
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale ed atti di causa, ed in particolare da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 20.3.2024, e quindi:
“ Accogliere l'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1101/2021 dichiarare: 3
1. l'inammissibilità della domanda proposta dalla Sig.ra CP_3
in primo grado, in quanto nel corso del giudizio di appello è
[...]
intervenuto il legislatore il quale, modificando l'art. c\on l'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021 ha stabilito l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo;
2. la validità e l'efficacia della cartella di pagamento n. 071 2013
01323 54267000 impugnata in primo grado;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al doppio grado di
giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dell'1.7.2021, l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore proponeva appello avverso la
sentenza n. 1101/2021 del 26.4.2021 del Tribunale di Napoli Nord con la quale era stata accolta l'opposizione - originariamente proposta da CP_3
con ricorso del 31.7.2017 innanzi a detto ufficio, in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, e poi trasferita in sede ordinaria - avverso la cartella
esattoriale n. 071 2013 01323 542 6700, emessa per l'importo di € 24.991,24
- relativa ad presunto originario credito della Parte_2
per tributi relativi all'anno 2011 - della quale la stessa assumeva di aver avuto conoscenza, in quanto mai notificata, a seguito del rilascio di un estratto di ruolo in data 11.7.2017.
Il Tribunale, ritenuta l'esistenza dell'interesse ad agire, nonché
l'ammissibilità dell'opposizione, accoglieva la stessa, dichiarando nel merito prescritto il credito azionato, condannando l'opposta Controparte_5 [...]
al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di
[...]
e dichiarando invece interamente compensate quelle Controparte_3
riguardanti l' anch'esso Controparte_4
originariamente convenuto in sede di opposizione.
Avverso detta pronuncia, quindi, con l'atto introduttivo sopra citato,
proponeva impugnazione l' , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, convenendo innanzi all'intestata
Corte di Appello e l' Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, per
[...]
i motivi meglio indicati nell'atto introduttivo ed in riforma della gravata decisione, accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1101/2021
emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott, Antonio Cirma,
nell'ambito del giudizio N.R.G 4626/19, derivante dalla dichiarazione di
incompetenza della sezione lavoro del giudizio recante N. R.G. 11071/17
depositata in cancelleria in data 23.04.2021, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in primae curae che qui si riportano:
1. Rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra perché Controparte_3
inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al doppio grado di
giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, a seguito di notifica dell'atto introduttivo alle parti appellate a mezzo PEC, in data 1.7.2021, presso i 5
rispettivi difensori originariamente costituiti nel giudizio di primo grado, le stesse non si costituivano in giudizio, e la Corte, all'udienza di trattazione del
20.3.2024, ne dichiarava la contumacia.
Quindi la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto dell'1.3.2024 per l'udienza di discussione del 20.3.2024 - ai sensi dell'art.
127ter c.p.c. - veniva riservata in decisione, con assegnazione del solo termine ridotto di gg. 20 per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente va rilevato che, con le note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.3.2024,
l'appellante ha per la prima volta eccepito la carenza dell'interesse ad agire di richiesto dall'art. 100 c.p.c. in quanto, nel corso del Controparte_3
giudizio di appello, è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei
ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,
per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui 6
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle
verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sul punto osserva tuttavia la Corte che il profilo dell'interesse da agire
è stato già valutato dal giudice primo grado, con decisione sul punto non oggetto di gravame, passata quindi in cosa giudicata;
in conseguenza,
l'indicata eccezione proposta dall'appellante deve ritenersi inammissibile (v.,
sul punto, Cassazione civile, sez. III, 14/02/2023, n. 4448, secondo la quale
“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei
giudizi pendenti, dell' art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto con l' art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021 , convertito con l. n. 215
del 2021 ), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della
norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al
momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno
sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la
inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi
sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza
dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in
accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata
oggetto di impugnazione)”.
Nel merito, per contro, la censura di parte appellante relativa all'erroneità della decisione assunta dal giudice di primo grado in ordine alla prescrizione del credito indicato nella cartella oggetto di opposizione è fondata e va accolta. 7
Ed invero, il Tribunale, dichiarata ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, riteneva che l' non Parte_1
avesse fornito prova della regolare notifica della cartella esattoriale opposta,
avendo omesso di depositare la propria produzione di parte ed osservando sul punto quanto segue:
“Le sanzioni amministrative, quali quelle in questa sede impugnate, si
prescrivono nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981.
L' ha documentato l'avvenuta notifica Controparte_4
dell'ordinanza ingiunzione con cui è stata comminata la sanzione
amministrativa riportata nell'estratto di ruolo in data 14.11.2011.
In assenza di prova della notifica della cartella o di altri atti
interruttivi della prescrizione, quest'ultima risulta maturata alla data di
presentazione del ricorso”.
Orbene, osserva questo giudicante che la produzione di parte appellante, originariamente opposta - contenente la relata della notifica della cartella esattoriale in questione effettuata nei confronti di Controparte_3
in data 18.6.2014 - secondo quanto risulta dagli atti è stata originariamente correttamente depositata nel fascicolo n. 11071/2017 R.G. - iscritto presso il
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, a seguito dell'originario ricorso in opposizione del 31.7.2017; essendo stato il procedimento semplicemente trasferito, in via amministrativa (a seguito di provvedimento presidenziale),
presso il medesimo ufficio, in sede ordinaria, con nuova iscrizione presso il
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi n. 4626/2019, avrebbe dovuto essere in tale sede trasmessa anche la produzione dell' Parte_1
, depositata in origine telematicamente.
[...] 8
A ciò va aggiunto che, successivamente, a seguito di autorizzazione da parte del nuovo giudice designato, l' , ha Parte_1
nuovamente provveduto, in data 5.6.2020, al deposito dei medesimi atti, sia pure erroneamente acquisiti dalla cancelleria nel fascicolo relativo all'originario procedimento n. 11071/2017 R.G., oramai amministrativamente riunito a quello n. 4626/2019 R.G.
D'altra parte, come correttamente rilevato dall'appellante, all'udienza del 6.10.2020, celebrata in modalità cartolare, l'opposta Controparte_3
nelle proprie note depositate, deduceva quanto segue: “impugna la
documentazione prodotta per essere la stessa non idonea ad assolvere valore
di prova legale;
in particolare, la convenuta Parte_1
deposita una relata di notifica relativa alla cartella n.
[...]
07120130132354267000 non idonea a fornire prova legale, possiamo notare
che sul frontespizio dell'invio dell'avviso manca il numero della cartella
esattoriale a cui si riferisce, il timbro postale non è leggibile, la data dell'invio
della raccomandata previsto dall'art. 140 c.p.c. è sconosciuta, la data
indicata nel ruolo è 24 maggio 2014…..l' , Parte_1
deposita solo l'elenco delle cartelle depositate presso la casa comunale…..”
(allegati 11, 12, 13)”.
E' evidente, quindi, che il deposito della menzionata relata di notifica,
non solo era regolarmente avvenuto, in modalità telematica, in ben due diverse occasioni, ma lo stesso era da ritenere del tutto pacifico tra le parti, come sopra chiarito.
Quanto poi alle eccezioni relative al contenuto di detta relata, l'esame della stessa, regolarmente prodotta anche nel presente grado, permette di 9
rilevare con chiarezza sia il numero della cartella in essa riportato, sia il timbro postale, con attestazione dell'avvenuta iniziale mancata consegna presso l'indicato indirizzo di Via Sandro Pertini n. 17, Napoli, ed il successivo perfezionamento per “compiuta giacenza”, in data 18.6.2014.
In conseguenza, stante l'avvenuta notifica della cartella in tale data, al momento della proposizione dell'originario ricorso - introduttivo del giudizio di primo grado - in data 31.7.2017, contrariamente a quanto originariamente sostenuto dall'opponente , e condiviso dal primo giudice, Controparte_3
non era maturata alcuna prescrizione del credito azionato.
Pertanto, stante la fondatezza della proposta impugnazione ed in riforma della gravata decisione, va rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 071 2013 01323 542 Controparte_3
6700, emessa nei confronti della stessa per l'importo di € 24.991,24, come meglio sopra indicata.
Va confermata nel resto l'impugnata decisione, posto che, avverso la declaratoria di compensazione delle spese e competenze di lite relative al giudizio di primo grado tra e l' Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, non
[...]
risulta proposta impugnazione, con conseguenza formazione del giudicato sul punto.
Le spese e competenze anticipate dall' Parte_1
e relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza
[...]
dell'appellata , e si liquidano in favore della predetta Controparte_3
appellante, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri 10
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene inoltre liquidato per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Tenuto conto dei motivi della decisione e della mancata costituzione in giudizio dell'appellato in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, sussistono invece senz'altro i presupposti per dichiarare non ripetibili, quanto a quest'ultimo, le spese e gli onorari di lite relativi al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con citazione dell'1.7.2021, dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti di e dall' Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché avverso la
[...]
sentenza n. 1101/2021 del 26.4.2021 del Tribunale di Napoli Nord, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, in conseguenza, in parziale riforma della gravata decisione, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_3
avverso la cartella esattoriale n. 071 2013 01323 542 6700, emessa nei confronti della stessa per l'importo di € 24.991,24, come meglio indicata nella parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_3 [...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.882,50, di cui € 382,50 per spese prenotate a debito ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Conferma nel resto la gravata sentenza;
4) Dichiara non ripetibili le spese e competenze del presente grado di giudizio quanto all'appellato Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Così deciso in Napoli, all'udienza del 10.4.2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3041/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3041/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo - opposizione
a estratto di ruolo - cartella esattoriale”, decisa all'esito della trattazione scritta all'udienza collegiale di discussione del 20.3.2024, e vertente
TRA
P.IVA/C.F. , quale Parte_1 P.IVA_1
successore universale ex lege delle società del Gruppo Equitalia, tra cui
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14, in persona del procuratore speciale Dott. , c.f. Controparte_2
a ciò autorizzato in virtù procura speciale, autenticata C.F._1
per Notar di Roma - Rep. N. 46100, raccolta n. 26703 del Persona_1 2
25.02.2021, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carminantonio del Plato, c.f.
– PEC: C.F._2 Email_1
FAX: 081 8231920, ed ai fini del presente atto elett.te dom.ta Email_2
presso il suo studio in Napoli, alla Via Posillipo n.203, in virtù di procura in calce allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, nata a [...], in data [...], e residente in [...]Controparte_3
di Napoli (NA), alla via Sandro Pertini n. 17, Scala B, c.f.
rapp.ta e difesa, nel giudizio di primo grado, C.F._3
dall'Avv. Carmen Spadaro, c.f. - Fax: 081 706411 - C.F._4
PEC: ed elett.te dom.ta presso il suo Email_3
studio in Napoli, alla Via Traversa Giovanni Antonio Campano n. 18.
APPELLATA – CONTUMACE
E
c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rapp.te pro - tempore, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Luciano Scafidi, funzionario ispettivo espressamente delegato (c.f. non indicato), PEC: t. Email_4
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale ed atti di causa, ed in particolare da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 20.3.2024, e quindi:
“ Accogliere l'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1101/2021 dichiarare: 3
1. l'inammissibilità della domanda proposta dalla Sig.ra CP_3
in primo grado, in quanto nel corso del giudizio di appello è
[...]
intervenuto il legislatore il quale, modificando l'art. c\on l'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021 ha stabilito l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo;
2. la validità e l'efficacia della cartella di pagamento n. 071 2013
01323 54267000 impugnata in primo grado;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al doppio grado di
giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dell'1.7.2021, l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore proponeva appello avverso la
sentenza n. 1101/2021 del 26.4.2021 del Tribunale di Napoli Nord con la quale era stata accolta l'opposizione - originariamente proposta da CP_3
con ricorso del 31.7.2017 innanzi a detto ufficio, in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, e poi trasferita in sede ordinaria - avverso la cartella
esattoriale n. 071 2013 01323 542 6700, emessa per l'importo di € 24.991,24
- relativa ad presunto originario credito della Parte_2
per tributi relativi all'anno 2011 - della quale la stessa assumeva di aver avuto conoscenza, in quanto mai notificata, a seguito del rilascio di un estratto di ruolo in data 11.7.2017.
Il Tribunale, ritenuta l'esistenza dell'interesse ad agire, nonché
l'ammissibilità dell'opposizione, accoglieva la stessa, dichiarando nel merito prescritto il credito azionato, condannando l'opposta Controparte_5 [...]
al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di
[...]
e dichiarando invece interamente compensate quelle Controparte_3
riguardanti l' anch'esso Controparte_4
originariamente convenuto in sede di opposizione.
Avverso detta pronuncia, quindi, con l'atto introduttivo sopra citato,
proponeva impugnazione l' , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, convenendo innanzi all'intestata
Corte di Appello e l' Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, per
[...]
i motivi meglio indicati nell'atto introduttivo ed in riforma della gravata decisione, accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1101/2021
emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott, Antonio Cirma,
nell'ambito del giudizio N.R.G 4626/19, derivante dalla dichiarazione di
incompetenza della sezione lavoro del giudizio recante N. R.G. 11071/17
depositata in cancelleria in data 23.04.2021, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in primae curae che qui si riportano:
1. Rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra perché Controparte_3
inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al doppio grado di
giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, a seguito di notifica dell'atto introduttivo alle parti appellate a mezzo PEC, in data 1.7.2021, presso i 5
rispettivi difensori originariamente costituiti nel giudizio di primo grado, le stesse non si costituivano in giudizio, e la Corte, all'udienza di trattazione del
20.3.2024, ne dichiarava la contumacia.
Quindi la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto dell'1.3.2024 per l'udienza di discussione del 20.3.2024 - ai sensi dell'art.
127ter c.p.c. - veniva riservata in decisione, con assegnazione del solo termine ridotto di gg. 20 per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente va rilevato che, con le note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.3.2024,
l'appellante ha per la prima volta eccepito la carenza dell'interesse ad agire di richiesto dall'art. 100 c.p.c. in quanto, nel corso del Controparte_3
giudizio di appello, è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei
ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,
per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui 6
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle
verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sul punto osserva tuttavia la Corte che il profilo dell'interesse da agire
è stato già valutato dal giudice primo grado, con decisione sul punto non oggetto di gravame, passata quindi in cosa giudicata;
in conseguenza,
l'indicata eccezione proposta dall'appellante deve ritenersi inammissibile (v.,
sul punto, Cassazione civile, sez. III, 14/02/2023, n. 4448, secondo la quale
“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei
giudizi pendenti, dell' art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto con l' art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021 , convertito con l. n. 215
del 2021 ), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della
norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al
momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno
sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la
inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi
sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza
dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in
accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata
oggetto di impugnazione)”.
Nel merito, per contro, la censura di parte appellante relativa all'erroneità della decisione assunta dal giudice di primo grado in ordine alla prescrizione del credito indicato nella cartella oggetto di opposizione è fondata e va accolta. 7
Ed invero, il Tribunale, dichiarata ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, riteneva che l' non Parte_1
avesse fornito prova della regolare notifica della cartella esattoriale opposta,
avendo omesso di depositare la propria produzione di parte ed osservando sul punto quanto segue:
“Le sanzioni amministrative, quali quelle in questa sede impugnate, si
prescrivono nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981.
L' ha documentato l'avvenuta notifica Controparte_4
dell'ordinanza ingiunzione con cui è stata comminata la sanzione
amministrativa riportata nell'estratto di ruolo in data 14.11.2011.
In assenza di prova della notifica della cartella o di altri atti
interruttivi della prescrizione, quest'ultima risulta maturata alla data di
presentazione del ricorso”.
Orbene, osserva questo giudicante che la produzione di parte appellante, originariamente opposta - contenente la relata della notifica della cartella esattoriale in questione effettuata nei confronti di Controparte_3
in data 18.6.2014 - secondo quanto risulta dagli atti è stata originariamente correttamente depositata nel fascicolo n. 11071/2017 R.G. - iscritto presso il
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, a seguito dell'originario ricorso in opposizione del 31.7.2017; essendo stato il procedimento semplicemente trasferito, in via amministrativa (a seguito di provvedimento presidenziale),
presso il medesimo ufficio, in sede ordinaria, con nuova iscrizione presso il
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi n. 4626/2019, avrebbe dovuto essere in tale sede trasmessa anche la produzione dell' Parte_1
, depositata in origine telematicamente.
[...] 8
A ciò va aggiunto che, successivamente, a seguito di autorizzazione da parte del nuovo giudice designato, l' , ha Parte_1
nuovamente provveduto, in data 5.6.2020, al deposito dei medesimi atti, sia pure erroneamente acquisiti dalla cancelleria nel fascicolo relativo all'originario procedimento n. 11071/2017 R.G., oramai amministrativamente riunito a quello n. 4626/2019 R.G.
D'altra parte, come correttamente rilevato dall'appellante, all'udienza del 6.10.2020, celebrata in modalità cartolare, l'opposta Controparte_3
nelle proprie note depositate, deduceva quanto segue: “impugna la
documentazione prodotta per essere la stessa non idonea ad assolvere valore
di prova legale;
in particolare, la convenuta Parte_1
deposita una relata di notifica relativa alla cartella n.
[...]
07120130132354267000 non idonea a fornire prova legale, possiamo notare
che sul frontespizio dell'invio dell'avviso manca il numero della cartella
esattoriale a cui si riferisce, il timbro postale non è leggibile, la data dell'invio
della raccomandata previsto dall'art. 140 c.p.c. è sconosciuta, la data
indicata nel ruolo è 24 maggio 2014…..l' , Parte_1
deposita solo l'elenco delle cartelle depositate presso la casa comunale…..”
(allegati 11, 12, 13)”.
E' evidente, quindi, che il deposito della menzionata relata di notifica,
non solo era regolarmente avvenuto, in modalità telematica, in ben due diverse occasioni, ma lo stesso era da ritenere del tutto pacifico tra le parti, come sopra chiarito.
Quanto poi alle eccezioni relative al contenuto di detta relata, l'esame della stessa, regolarmente prodotta anche nel presente grado, permette di 9
rilevare con chiarezza sia il numero della cartella in essa riportato, sia il timbro postale, con attestazione dell'avvenuta iniziale mancata consegna presso l'indicato indirizzo di Via Sandro Pertini n. 17, Napoli, ed il successivo perfezionamento per “compiuta giacenza”, in data 18.6.2014.
In conseguenza, stante l'avvenuta notifica della cartella in tale data, al momento della proposizione dell'originario ricorso - introduttivo del giudizio di primo grado - in data 31.7.2017, contrariamente a quanto originariamente sostenuto dall'opponente , e condiviso dal primo giudice, Controparte_3
non era maturata alcuna prescrizione del credito azionato.
Pertanto, stante la fondatezza della proposta impugnazione ed in riforma della gravata decisione, va rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 071 2013 01323 542 Controparte_3
6700, emessa nei confronti della stessa per l'importo di € 24.991,24, come meglio sopra indicata.
Va confermata nel resto l'impugnata decisione, posto che, avverso la declaratoria di compensazione delle spese e competenze di lite relative al giudizio di primo grado tra e l' Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, non
[...]
risulta proposta impugnazione, con conseguenza formazione del giudicato sul punto.
Le spese e competenze anticipate dall' Parte_1
e relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza
[...]
dell'appellata , e si liquidano in favore della predetta Controparte_3
appellante, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri 10
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene inoltre liquidato per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Tenuto conto dei motivi della decisione e della mancata costituzione in giudizio dell'appellato in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, sussistono invece senz'altro i presupposti per dichiarare non ripetibili, quanto a quest'ultimo, le spese e gli onorari di lite relativi al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con citazione dell'1.7.2021, dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti di e dall' Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché avverso la
[...]
sentenza n. 1101/2021 del 26.4.2021 del Tribunale di Napoli Nord, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, in conseguenza, in parziale riforma della gravata decisione, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_3
avverso la cartella esattoriale n. 071 2013 01323 542 6700, emessa nei confronti della stessa per l'importo di € 24.991,24, come meglio indicata nella parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_3 [...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.882,50, di cui € 382,50 per spese prenotate a debito ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Conferma nel resto la gravata sentenza;
4) Dichiara non ripetibili le spese e competenze del presente grado di giudizio quanto all'appellato Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Così deciso in Napoli, all'udienza del 10.4.2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo