Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS-, notificato in data 3.01.2022, con cui veniva irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di cinque mesi dal Corpo di Polizia Penitenziaria, da ascriversi al periodo primo aprile 2019 – 30 settembre 2019, per violazione dell'art. 5, co.3, lett. g), D.lgs. n. 449/1992, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 25.02.2022 e depositato il 14.03.2022, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, al fine di ottenere l'annullamento dell’atto meglio indicato in epigrafe.
Esponeva in fatto di essere membro della Banda Musicale del Corpo della Polizia Penitenziaria con sede presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici (NA).
In data 29.03.2019, il Nucleo Investigativo Centrale individuava tra gli orchestrali presenti alle nozze dei coniugi -OMISSIS-cinque musicisti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, tra i quali il ricorrente.
Stante la ritenuta appartenenza dei menzionati coniugi a notori circuiti di affiliazione criminale, in data 15.01.2020, con decreto n. -OMISSIS-/DS10, -OMISSIS- veniva destituito dal servizio di polizia penitenziaria.
Contro detto provvedimento il ricorrente insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Con sentenza n. 4651/2020 il T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sez. VII, annullava il suddetto decreto di destituzione e, per l'effetto, disponeva la reintegrazione in servizio del ricorrente.
In data 30.12.2021, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aderendo alla proposta del Consiglio Centrale di disciplina, si rideterminava in ordine al tipo di illecito disciplinare, irrogando nei confronti del ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per cinque mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione, -OMISSIS- insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co.3, lett. g, d.lgs. n. 449/92 – violazione principio tassatività – violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 82/99.
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduceva l'illegittimità del decreto di sospensione e della propedeutica nota del Consiglio Centrale di disciplina dall’asserita violazione delle disposizioni in materia di sanzioni applicabili al personale della Polizia penitenziaria, ex art. 5, co. 3, lett. g), d.lgs. 449/92.
II. Eccesso di potere – erronea valutazione e travisamento dei fatti – difetto di presupposto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà.
Con ulteriore censura, -OMISSIS- contestava l’erronea ricostruzione e valutazione dei fatti operata dall’Amministrazione, sostenendo di aver fornito la propria prestazione fuori dal servizio, senza indossare indumenti o altri segni particolari che avrebbero potuto ricollegarlo al Corpo di Polizia Penitenziaria e, in ogni caso, senza conoscere l'identità degli sposi e la lista degli invitati.
III. Eccesso di potere – disparità di trattamento – mancata fissazione di autolimiti – sviamento di potere.
Con un terzo e ultimo motivo di gravame, il ricorrente lamentava di essere stato ingiustamente escluso, prima dell'adozione dell’impugnato decreto di sospensione, dalle ricorrenze istituzionali in cui era stata coinvolta la Banda Musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in violazione dei principi di presunzione di innocenza e di proporzionalità.
Con atto depositato il 15.03.2022 si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, instando per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 15.05.2025, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, le doglianze così formulate in atti sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
In particolare, con un primo motivo di ricorso il ricorrente asseriva che il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare sarebbe stato emanato in violazione del principio di tassatività, in quanto la sanzione disciplinare sarebbe stata applicata a una fattispecie diversa da quella prevista all'art. art. 5, co. 3, lett. g), d.lgs. n. 449/92.
In tesi, la sospensione dal servizio dell'appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sarebbe stata esorbitante rispetto ai presupposti del caso di specie, sia perché la condotta denigratoria nei confronti dell'Amministrazione o dei superiori non avrebbe potuto essere realizzata mediante azioni ma solo attraverso condotte verbali, sia perché, ai fini di una denigrazione sanzionabile, sarebbe occorsa una dolosa volontà di offuscare e colpire il valore o la reputazione dell’Amministrazione stessa.
Tali conclusione, tuttavia, non sono meritevoli di essere condivise.
In primo luogo, non persuade l'interpretazione restrittiva offerta dal ricorrente del concetto di “denigrazione”.
Tale condotta, infatti, ricorre ogniqualvolta sia stato danneggiato taluno nella propria reputazione, a prescindere dai mezzi con cui tale offesa viene arrecata.
Pertanto, dato che scopo della sanzione in esame è la tutela dell'onore dell’Amministrazione Penitenziaria, è ragionevole concludere riconoscendo la rilevanza disciplinare di qualsiasi fatto, anche non verbale, che arrechi discredito all'Ente di appartenenza e ne intacchi il patrimonio di valori morali di cui è istituzionalmente depositario.
In secondo luogo, l'applicazione della sanzione in questione anche ai fatti non dolosi trova riscontro nell'inapplicabilità alla materia disciplinare delle categorie giuridiche proprie del diritto penale. Infatti, “ i fatti idonei a dar luogo a responsabilità disciplinari non sono specificamente definiti da norme di legge o da regolamenti, per cui le indicazioni al riguardo contenute nelle norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di varie ipotesi; sicché è la stessa amministrazione che, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilisce il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale necessariamente assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, che non può essere valutato autonomamente dal giudice amministrativo - sia per quanto riguarda il fatto imputato e sanzionato disciplinarmente, sia per quanto riguarda la misura e la forma della sanzione inflitta - e che non è, pertanto, sindacabile se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2003, n. 1639).
D'altronde, conforta la possibilità di applicare la sanzione disciplinare di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 449/92 il confronto sistematico con il successivo art. 6, ove vengono sanzionate con la più grave misura della destituzione condotte specificamente qualificate come dolose.
Di conseguenza, ove il legislatore avesse voluto circoscrivere l'ambito di applicazione del comma 3, lett. g), dell'art. 5 del d.lgs. n. 449/92 alle sole condotte intenzionali avrebbe dovuto dichiararlo espressamente.
Posto, quindi, che il caso di specie può essere sussunto nella fattispecie astratta di “denigrazione all’Amministrazione o ai superiori”, rientra nella discrezionalità amministrativa, in conformità alle norme di legge che individuano le condotte astrattamente sanzionabili, qualificare i fatti addebitabili ai propri dipendenti come disciplinarmente rilevanti.
Pertanto, l’Amministrazione ha correttamente esercitato la possibilità di riedizione del potere disciplinare (come, d'altra parte, indicato espressamente nella sentenza n. 4651/2020 di questo Tribunale), individuando nella condotta posta in essere dal ricorrente disvalori disciplinari meritevoli comunque di repressione e irrogando, conseguentemente, una diversa sanzione rispetto a quella irrogata dal precedente provvedimento disciplinare, annullato da questo Tribunale.
Infine, la legittimità del provvedimento impugnato non può essere neppure revocata in dubbio dalla presunta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, come sostenuto da parte ricorrente.
Al contrario, proprio l'applicazione di detti principi ha condotto l’Amministrazione resistente a rideterminare la sanzione, applicando la sospensione dal servizio per sei mesi in luogo della destituzione, secondo quando indicato da questo Tribunale nel precedente giudizio.
Infatti, con sentenza n. 4651/2020, questo Collegio ha riconosciuto che nei confronti della condotta del ricorrente fosse comunque possibile infliggere una misura sanzionatoria, purché questa rimanesse nell’alveo delle sanzioni conservative del posto di impiego.
Con riguardo alla seconda censura introdotta con il ricorso, il ricorrente lamentava il travisamento dei fatti nella ricostruzione e valutazione operata dall’Amministrazione, asserendo di non conoscere l'identità dei nubendi e di aver, in ogni caso, eseguito la prestazione senza indossare segni riconducibili al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Anche tale doglianza è, tuttavia, priva di pregio poiché la sanzione disciplinare ha rappresentato la reazione dell’Amministrazione a una condotta, nella migliore delle ipotesi, quanto meno superficiale del ricorrente.
L'inquadramento all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria impone che tutto il personale mantenga, anche fuori servizio, “una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni” (art. 10, D.P.R. n. 82/1999).
Ne deriva che, ai fini della rilevanza disciplinare della condotta, è irrilevante se l'infrazione sia stata commessa durante o al di fuori dell'attività lavorativa, poiché anche comportamenti posti in essere fuori dall'ambito lavorativo possono offuscare il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza e compromettere il rapporto fiduciario intercorrente con essa.
Pertanto, anche al di fuori del servizio, il ricorrente è gravato da un elevato onere di diligenza, dal quale discende il dovere di valutare, in ogni caso, l'opportunità di prestare la propria attività extralavorativa, dovendo sincerarsi del contesto e dell'identità dei soggetti in favore dei quali si esegua l'eventuale prestazione, peraltro da autorizzarsi nelle prescritte forme procedimentali.
Infine, alcuna indicazione circa la correttezza dell'operato del -OMISSIS-può trarsi dalle conclusioni del funzionario istruttore, come sostiene il ricorrente, da esse in tesi deducendone la contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio.
É senz'altro vero che nell'ambito dell'istruttoria procedimentale il funzionario competente ha valutato i fatti in causa in modo parzialmente diverso rispetto alle determinazioni finali del Consiglio di disciplina; cionondimeno le conclusioni del funzionario istruttore sono espressione di un'attività meramente endoprocedimentale, rispetto alla quale l'Amministrazione procedente, nell'adozione del provvedimento finale, non ha alcun obbligo di conformità.
Ne consegue che l'Amministrazione Penitenziaria non era obbligata a motivare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del funzionario istruttore, ma avrebbe dovuto soltanto, come correttamente ha fatto, esplicare le ragioni, in fatto e in diritto, che hanno condotto all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Infine, con un terzo motivo di doglianza il ricorrente censurava il provvedimento impugnato anche sotto il profilo della parità di trattamento.
In particolare, l’interessato contestava l'esclusione arbitraria e non formalizzata dalla partecipazione ad alcune manifestazione istituzionali, con conseguente danno alla sua reputazione e onore, integrando, in tesi, tale condotta amministrativa gli estremi del mobbing .
Tali contestazioni sono, però, del tutto inconferenti e, comunque, palesemente infondate.
In primo luogo, infatti, dalle affermazioni del ricorrente si evince l'assenza, nel caso di specie, dei caratteri che, in base a costante giurisprudenza ( ex multis : Cass. civile, sez. lav., 21 febbraio 2024, n. 4664) sono necessari ai fini dell'integrazione di una condotta qualificabile come mobbing e, segnatamente, i reiterati comportamenti persecutori, posti in essere direttamente da parte del datore di lavoro o di uno dei suoi preposti o da parte di altri dipendenti, in modo sistematico e prolungato e con intento vessatorio, un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso causale tra le condotte vessatorie e il pregiudizio allegato e, infine, l'intento persecutorio unificante i predetti comportamenti lesivi.
Nello specifico, il ricorrente contestava soltanto l'esclusione da due eventi istituzionali svoltisi nel giugno del 2021, confermando, di fatto, che la condotta escludente dell’Amministrazione ha riguardato il limitato lasso di tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare.
Inoltre, il ricorrente sosteneva di aver subito, a causa della predetta esclusione, un grave danno alla sua reputazione e al suo onore, ma non ha allegato o fornito alcuna prova dalla quale poter desumere la sussistenza di un pregiudizio apprezzabile, scaturente dalle esclusioni lamentate.
Pertanto, il carattere temporalmente circoscritto dell'esclusione, l'assenza di ulteriori atti vessatori, reiterati e sistematici e la carenza probatoria quanto ai profili del danno e del nesso di causalità confermano l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di ricorso.
In conclusione, il ricorso è respinto perché infondato nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della limitata attività defensionale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.