Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso
TRA
'rappresentata e difesa, all'avv. Carmine La Marca - Parte 1
e dall'avv. Valerio Orpello - Email 2 Email 1
RICORRENTE
E
,in persona del Ministro pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori Gaetano Bonofiglio e Serena di Cosenza, come da incarico in atti, Cianflone, funzionari in servizio presso l' Controparte_2 con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13,
RESISTENTE
Motivi della decisione
[...]Con ricorso depositato in data 7.9.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il
Controparte 1, lamentando il mancato pagamento da parte del resistente del bonus cd "carta docenti".
Parte istante asseriva di aver prestato servizio come insegnante su posto comune nella scuola statale in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per l'anno scolastico 2022/2023.
Sosteneva di aver svolto, in questi periodi, attività di docente con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo ma di non aver fruito della “Carta elettronica del docente", prevista dall'art. 1, comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107 ovvero un bonus annuo
Rilevava che la “Carta elettronica del docente", ai sensi dei DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, è assegnata solo:
1. ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
2. ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D. lgs. del 16/04/94 n. 297,
e successive modificazioni,
3. ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
4. ai docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari;
con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63
e 64 del CCNL del 29.11.2007 e dal successivo contratto integrativo del 19.11.2019.
Lamentava che la disciplina dettata in materia, determinasse una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 ed eccepiva il contrasto della normativa con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Concludeva, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1842/2022 e della CGUE (sezione VI causa C 450-21) del 18.05.2022 nonché precedenti di merito, per l'accertamento del suo diritto e, per l'effetto, per la condanna del CP 1 alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. Con vittoria delle spese di lite da distrarre. Il Controparte_1 si è costituito ritualmente in giudizio associandosi alla richiesta per quanto di ragione, spese compensate.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: "1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di odierna disamina, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, per ogni anno scolastico rivendicato la parte ricorrente ha ottenuto degli incarichi per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docenti.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna" al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - deve ritenersi, sulla base delle allegazioni attoree, che parte ricorrente sia ancora "interna" al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo".
Alla luce di ciò la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" relativamente all'anno scolastico 2022/2023 e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del resistente all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In considerazione della adesione del resistente alla domanda del ricorrente si compensano le spese di
lite.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 e condanna, per l'effetto, il all'attribuzione in favore della parte ricorrente dellaControparte 1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 14.4.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito