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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5314/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5314/2024 vg promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANICHINI ROMINA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ANICHINI ROMINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“le parti saranno autorizzate a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto;
la casa familiare, situata in Maranello (MO) in via Trebbo n. 20 int. 13 verrà assegnata alla signor alla quale è già intestato il contratto di locazione e che continuerà a versarne Pt_1
i canoni nonché a pagarne gli oneri condominiali.
I figl sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica alle 21.00; nella settimana in cui il week end spetterà alla madre, il padre starà
con i figli due giorni infrasettimanali da concordare, mentre nella settimana in cui il week end spetterà al padre, questi trascorrerà con i figli un solo giorno infrasettimanale, da concordare.
Nelle settimane in cui il padre sarà in trasferta lavorativa, recupererà il giorno/i giorni saltati nella prima settimana utile (cioè nella quale non farà trasferta). I pernottamenti dei figli presso il padre saranno possibili solo nel momento in cui questi avrà reperito un alloggio adeguato per sé e per i figli.
I giorni delle festività natalizie verranno suddivisi equamente tra i genitori, tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di ciascuno.
I giorni delle festività pasquali verranno ripartiti tra i genitori che si alterneranno ogni anno.
Ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno una settimana durante le vacanze estive che comunicherà all'altro entro il 30/05 di ogni anno.
Il padre sarà tenuto a versare un contributo mensile di 150€ a figlio a titolo di mantenimento ordinario oltre alla metà delle spese straordinarie – tra le quali il servizio di doposcuola già contemplato nell'organizzazione domestica – come individuate nel Protocollo in uso al
Tribunale di Modena;
a partire da agosto 2025 il contributo ordinario passerà a 200€ a figlio in ragione dell'estinzione del debito del padre con l'Agenzia delle Entrate.
L'assegno unico universale verrà accreditato interamente alla signor Pt_1
Nessuno dei coniugi avrà diritto ad un contributo di mantenimento essendo ciascuno economicamente autonomo.
Ciascun coniuge rinuncia ad impugnare la sentenza di omologazione della separazione. “
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
03/07/1989 e nato in [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Maranello (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2012, atto n.5, Parte II serie C)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 04/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale