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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Vedovato ed elettivamente domiciliato a
Mestre, via Antonio Lazzarin n. 5, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(P.IVA: ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Vartolo ed elettivamente domiciliata a
Marsala, corso Antonio Gramsci n. 155, presso lo studio del difensore;
appellata
, Controparte_2 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito
pagina 1 di 8 Condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 CP_1 cc nella misura di euro 50.000,00 ovvero in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia. Condannare al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. CP_1
2043 cc nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio. Condannare CP_1 in qualità di editrice di IVG.it. al risarcimento ex art. 12 l. 47/1948 nella
[...] misura che sarà ritenuta di giustizia. Ordinare a la pubblicazione del CP_1 dispositivo dell'emananda sentenza sulla rivista IVG.it, mediante i medesimi indici di risalto di cui all'articolo contestato. Ordinare a la rimozione della CP_1 pagina e dell'articolo “Il lato invisibile del calcio” e comunque degli scritti diffamatori di cui è causa dal sito internet IVG.it.
In ogni caso
Condannare alla rifusone delle spese di lite dei due gradi di giudizio, CP_1 con distrazione a favore dell'Avv. Luca Vedovato che si dichiara antistatario.
Per l'appellata
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI
APPELLO DI VENEZIA
- In via principale ed in ogni caso rigettare l'atto di appello promosso dal Sig.
avverso la sentenza n. 331 del 13 settembre 2023 con cui il Parte_1
Tribunale di Belluno –nella persona della Dr.ssa Sandini – nell'ambito del procedimento civile n. 590/22 – rigettava le domande – tutte – del Sig.
[...]
e lo condannava a rifondere le spese di lite ai convenuti, in quanto la Parte_1 sentenza appare del tutto motivata, logica e coerente.
- In ogni caso condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario di
IVA E CPA.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Belluno, e e ne CP_1 Controparte_2 chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza della pubblicazione del 7 gennaio 2022, sul sito internet IVG.it, edito pagina 2 di 8 da di un articolo di giornale intitolato “Il lato insolvibile del calcio” e scritto CP_1 da , in quanto avente contenuto diffamatorio. Parte_2
Lamentava che l'articolo in contestazione, riferito in via principale al CP_2 contenesse dichiarazioni lesive del suo diritto all'onore e alla reputazione, con conseguente diritto di ottenere rimozione la pagina e dell'articolo, nonché il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 50.000,00.
Nella pubblicazione si leggeva quanto segue: “ ha affermato nell'occasione CP_2 di aver chiarito la sua posizione alle autorità competenti e di attendere fiducioso la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. Dietro alla finta Etihad,
c'erano di certo un misterioso avvocato (che si è dichiarato intimo della famiglia reale degli ed il faccendiere che si è spinto ben oltre: Pt_3 Parte_1 dopo i manager dell'Inter, si è messo a caccia a Roma, dove accreditandosi come un intermediario della società calcistica ha cercato di acquisire un grande immobile, un hotel alle porte di Fiumicino. In tale immobile, affermava, sarebbe dovuta sorgere l'università del calcio, diretta da . La recita, però, Persona_1 sia con l'Inter sia a Roma, non ha retto ed è durata poco: era infatti tutto falso. Il loro tentativo era solo quello di incassare una commissione sulle eventuali sponsorizzazioni o sulla compravendita”.
Evidenziava, in particolare, l'offensività dell'articolo laddove egli veniva definito
“faccendiere”, nonché nella parte in cui gli venivano addebitate iniziative truffaldine in realtà attribuibili al CP_2 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_2
e la condanna del ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Con comparsa di costituzione si costituiva la società eccependo in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle domande e il difetto di competenza territoriale del Giudice adito e, nel merito, contestando la pretesa attorea.
Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Belluno rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e rinviava ogni decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale.
pagina 3 di 8 Con sentenza n. 331/2023 il Tribunale rigettava le domande risarcitorie avanzate dal , condannandolo a rifondere ai convenuti le spese di lite. Parte_1
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma Parte_1 sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello e ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
, al quale l'appello è stato notificato solo ai fini della litis Controparte_2 denuntiatio, non si è costituito in giudizio.
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 15 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in Parte_1 cui il Giudice ha escluso la natura diffamatoria e lesiva dell'onore e della reputazione dell'articolo in questione, ritenendo che lo stesso non contenesse sue specifiche condotte e/o responsabilità nella vicenda esposta.
Lamenta che la sentenza di primo grado sia viziata da un'erronea ricostruzione dei fatti, nonché da un difetto di motivazione in violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.
Con il secondo motivo l'appellante ritiene che la sentenza sia viziata da un'erronea ricostruzione dei fatti e difetto di motivazione nella parte in cui ha escluso la natura diffamatoria anche con riguardo all'ulteriore addebito ad egli ascritto di una tentata truffa ad un albergatore romano.
Entrambi i motivi, a giudizio del Collegio, sono fondati.
Fondato è il primo motivo: contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata già il termine “faccendiere” è di per sé espressione di un giudizio negativo, rappresentando un soggetto che solitamente si affaccenda per fare intrighi e maneggi in affari poco chiari e che svolge, con metodi per lo più poco leciti, attività di mediazione tra diversi soggetti.
Inoltre, tale indicazione non può essere considerata generica, atteso che nell'articolo viene espressamente attribuita al la partecipazione alla Parte_1 tentata truffa ai danni dell'Inter, avvenuta nel 2016 “...due truffatori, presentatisi
pagina 4 di 8 come emissari dell'Etihad, per un'ipotetica sponsorizzazione da parte della compagnia aerea per 25 milioni...dietro alla finta Etihad, c'erano di certo un misterioso avvocato (che si è dichiarato intimo della famiglia reale degli Pt_3 ed il faccendiere che si è spinto ben oltre”. Parte_1
Pertanto, la qualifica di truffatore e faccendiere attribuita al nell'articolo Parte_1
è idonea a ledere la sua reputazione nel lettore medio.
Parimenti fondato è il secondo motivo di impugnazione.
Nell'articolo oggetto di causa, non solo la condotta di compravendita dell'immobile sito a Roma viene attribuita al , ma vi è espresso riferimento ad una Parte_1 condotta truffaldina che sarebbe stata posta in essere dal predetto nella parte in cui si afferma: “...in quanto dopo i manager dell'Inter, si è messo a caccia a
Roma, dove accreditandosi come un intermediario della società calcistica ha cercato di acquisire un grande immobile, un hotel alle porte di Fiumicino. In tale immobile, affermava, sarebbe dovuta sorgere l'università del calcio, diretta da
. La recita, però, sia con l'Inter sia a Roma, non ha retto ed è Persona_1 durata poco: era infatti tutto falso. Il loro tentativo, era solo quello di incassare una commissione sulle eventuali sponsorizzazioni o sulla compravendita”.
Appare evidente la portata diffamatoria dell'articolo dove, anche con espressioni colorite e sensazionalistiche (si è messo a caccia della Roma...la recita non ha retto...era tutto falso), vengono attribuite al condotte illecite. Parte_1
Nella fattispecie non sussistono le condizioni per ritenere legittimo l'esercizio del diritto di cronaca:
1) non risulta provato l'effettivo coinvolgimento del nelle vicende Parte_1 narrate nell'articolo, e quindi la veridicità oggettiva dei fatti esposti, né sussiste la scriminante della verità putativa, solo perché l'articolo riportava notizie già contenute in altri articoli giornalistici, atteso che l'articolo è stato pubblicato da dopo cinque anni dalle vicende riferite e, pertanto, non vi era quella CP_1 esigenza di diffondere l'informazione con tempestività, unica esigenza che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, possa giustificare una imprecisione nella descrizione dei fatti narrati e la mancanza della dovuta verifica dell'accuratezza delle fonti;
pagina 5 di 8 2) non vi era nessun interesse pubblico alla conoscenza dei fatti attribuiti a nell'articolo oggetto di causa, peraltro dopo cinque anni dalla Parte_1 vicenda a cui si faceva riferimento, articolo che riguardava figura Controparte_2 nota nell'ambito calcistico, e non il , soggetto sconosciuto al pubblico e il Parte_1 cui coinvolgimento dell'articolo era immotivato;
3) né risulta, infine, rispettato il requisito della continenza espressiva essendo stato indicato il come truffatore, faccendiere, responsabile della tentata Parte_1 truffa ai danni dell'Inter e ai danni di un albergatore di Roma.
Il contenuto dell'articolo, nonché il modo in cui vengono narrati i fatti, appare idoneo a indurre il ragionevole convincimento della veridicità delle circostanze narrate, tale da ledere il decoro, l'onore e la reputazione di . Parte_1
Quanto al danno, se è vero che in tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine e alla reputazione non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, è anche vero che tale prova ben può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (Cass. n. 34635/2024).
A tale onere probatorio l'appellante ha adempiuto avendo allegato nei propri scritti difensivi i disagi emotivi e relazionali subiti a seguito della pubblicazione dell'articolo, che riportava “vere e proprie menzogne” circa la sua persona e la sua credibilità, ancora presente sul sito internet IVG.
Quanto al danno, al fine di fornire criteri quanto più possibile oggettivi per la sua quantificazione, possono essere utilizzati i parametri dell'Osservatorio di Milano in tema di diffamazione a mezzo stampa.
Andando a compiere un bilanciamento degli elementi allegati in giudizio, il
Collegio ritiene equo liquidare il danno in complessivi euro 3.000,00, trattandosi di diffamazione di tenue gravità (tenuto conto della mancanza di notorietà sia del diffamante che del diffamato, dell'effettiva consistenza dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
del limitato spazio della notizia diffamatoria).
Pertanto, in quanto editore del quotidiano online IVG.it in cui CP_1
l'articolo “Il lato invisibile del calcio” è stato pubblicato e che ha omesso il controllo sulla pubblicazione deve essere condannata a corrispondere pagina 6 di 8 all'appellante la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Nulla è dovuto, invece, dalla società editrice a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12 legge n.47/1948, atteso tale sanzione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice (Cass. n. 16054/2015). deve, invece, esser condannata a rimuovere l'articolo dal sito internet CP_1
IVG.it.
Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza di nei confronti di e sono liquidate, CP_1 Parte_1
secondo il decisum, come in dispositivo (scaglione da euro 1.101,00 a euro
5.200,00, valori tra minimi e medi attesa la semplicità delle questioni trattate, senza fase istruttoria per il presente grado), con distrazione in favore dell'avv.
Luca Vedovato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 331/2023 emessa dal Tribunale di Belluno, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, condanna a pagare a , a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- ordina a dirimuovere la pagina e l'articolo “Il lato invisibile del CP_1 calcio” dal sito internet IVG.it.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante CP_1 liquidate quanto al primo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali
(15%), IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Luca Vedovato dichiaratosi antistatario.
pagina 7 di 8 Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Vedovato ed elettivamente domiciliato a
Mestre, via Antonio Lazzarin n. 5, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(P.IVA: ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Vartolo ed elettivamente domiciliata a
Marsala, corso Antonio Gramsci n. 155, presso lo studio del difensore;
appellata
, Controparte_2 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito
pagina 1 di 8 Condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 CP_1 cc nella misura di euro 50.000,00 ovvero in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia. Condannare al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. CP_1
2043 cc nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio. Condannare CP_1 in qualità di editrice di IVG.it. al risarcimento ex art. 12 l. 47/1948 nella
[...] misura che sarà ritenuta di giustizia. Ordinare a la pubblicazione del CP_1 dispositivo dell'emananda sentenza sulla rivista IVG.it, mediante i medesimi indici di risalto di cui all'articolo contestato. Ordinare a la rimozione della CP_1 pagina e dell'articolo “Il lato invisibile del calcio” e comunque degli scritti diffamatori di cui è causa dal sito internet IVG.it.
In ogni caso
Condannare alla rifusone delle spese di lite dei due gradi di giudizio, CP_1 con distrazione a favore dell'Avv. Luca Vedovato che si dichiara antistatario.
Per l'appellata
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI
APPELLO DI VENEZIA
- In via principale ed in ogni caso rigettare l'atto di appello promosso dal Sig.
avverso la sentenza n. 331 del 13 settembre 2023 con cui il Parte_1
Tribunale di Belluno –nella persona della Dr.ssa Sandini – nell'ambito del procedimento civile n. 590/22 – rigettava le domande – tutte – del Sig.
[...]
e lo condannava a rifondere le spese di lite ai convenuti, in quanto la Parte_1 sentenza appare del tutto motivata, logica e coerente.
- In ogni caso condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario di
IVA E CPA.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Belluno, e e ne CP_1 Controparte_2 chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza della pubblicazione del 7 gennaio 2022, sul sito internet IVG.it, edito pagina 2 di 8 da di un articolo di giornale intitolato “Il lato insolvibile del calcio” e scritto CP_1 da , in quanto avente contenuto diffamatorio. Parte_2
Lamentava che l'articolo in contestazione, riferito in via principale al CP_2 contenesse dichiarazioni lesive del suo diritto all'onore e alla reputazione, con conseguente diritto di ottenere rimozione la pagina e dell'articolo, nonché il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 50.000,00.
Nella pubblicazione si leggeva quanto segue: “ ha affermato nell'occasione CP_2 di aver chiarito la sua posizione alle autorità competenti e di attendere fiducioso la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. Dietro alla finta Etihad,
c'erano di certo un misterioso avvocato (che si è dichiarato intimo della famiglia reale degli ed il faccendiere che si è spinto ben oltre: Pt_3 Parte_1 dopo i manager dell'Inter, si è messo a caccia a Roma, dove accreditandosi come un intermediario della società calcistica ha cercato di acquisire un grande immobile, un hotel alle porte di Fiumicino. In tale immobile, affermava, sarebbe dovuta sorgere l'università del calcio, diretta da . La recita, però, Persona_1 sia con l'Inter sia a Roma, non ha retto ed è durata poco: era infatti tutto falso. Il loro tentativo era solo quello di incassare una commissione sulle eventuali sponsorizzazioni o sulla compravendita”.
Evidenziava, in particolare, l'offensività dell'articolo laddove egli veniva definito
“faccendiere”, nonché nella parte in cui gli venivano addebitate iniziative truffaldine in realtà attribuibili al CP_2 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_2
e la condanna del ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Con comparsa di costituzione si costituiva la società eccependo in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle domande e il difetto di competenza territoriale del Giudice adito e, nel merito, contestando la pretesa attorea.
Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Belluno rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e rinviava ogni decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale.
pagina 3 di 8 Con sentenza n. 331/2023 il Tribunale rigettava le domande risarcitorie avanzate dal , condannandolo a rifondere ai convenuti le spese di lite. Parte_1
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma Parte_1 sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello e ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
, al quale l'appello è stato notificato solo ai fini della litis Controparte_2 denuntiatio, non si è costituito in giudizio.
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 15 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in Parte_1 cui il Giudice ha escluso la natura diffamatoria e lesiva dell'onore e della reputazione dell'articolo in questione, ritenendo che lo stesso non contenesse sue specifiche condotte e/o responsabilità nella vicenda esposta.
Lamenta che la sentenza di primo grado sia viziata da un'erronea ricostruzione dei fatti, nonché da un difetto di motivazione in violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.
Con il secondo motivo l'appellante ritiene che la sentenza sia viziata da un'erronea ricostruzione dei fatti e difetto di motivazione nella parte in cui ha escluso la natura diffamatoria anche con riguardo all'ulteriore addebito ad egli ascritto di una tentata truffa ad un albergatore romano.
Entrambi i motivi, a giudizio del Collegio, sono fondati.
Fondato è il primo motivo: contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata già il termine “faccendiere” è di per sé espressione di un giudizio negativo, rappresentando un soggetto che solitamente si affaccenda per fare intrighi e maneggi in affari poco chiari e che svolge, con metodi per lo più poco leciti, attività di mediazione tra diversi soggetti.
Inoltre, tale indicazione non può essere considerata generica, atteso che nell'articolo viene espressamente attribuita al la partecipazione alla Parte_1 tentata truffa ai danni dell'Inter, avvenuta nel 2016 “...due truffatori, presentatisi
pagina 4 di 8 come emissari dell'Etihad, per un'ipotetica sponsorizzazione da parte della compagnia aerea per 25 milioni...dietro alla finta Etihad, c'erano di certo un misterioso avvocato (che si è dichiarato intimo della famiglia reale degli Pt_3 ed il faccendiere che si è spinto ben oltre”. Parte_1
Pertanto, la qualifica di truffatore e faccendiere attribuita al nell'articolo Parte_1
è idonea a ledere la sua reputazione nel lettore medio.
Parimenti fondato è il secondo motivo di impugnazione.
Nell'articolo oggetto di causa, non solo la condotta di compravendita dell'immobile sito a Roma viene attribuita al , ma vi è espresso riferimento ad una Parte_1 condotta truffaldina che sarebbe stata posta in essere dal predetto nella parte in cui si afferma: “...in quanto dopo i manager dell'Inter, si è messo a caccia a
Roma, dove accreditandosi come un intermediario della società calcistica ha cercato di acquisire un grande immobile, un hotel alle porte di Fiumicino. In tale immobile, affermava, sarebbe dovuta sorgere l'università del calcio, diretta da
. La recita, però, sia con l'Inter sia a Roma, non ha retto ed è Persona_1 durata poco: era infatti tutto falso. Il loro tentativo, era solo quello di incassare una commissione sulle eventuali sponsorizzazioni o sulla compravendita”.
Appare evidente la portata diffamatoria dell'articolo dove, anche con espressioni colorite e sensazionalistiche (si è messo a caccia della Roma...la recita non ha retto...era tutto falso), vengono attribuite al condotte illecite. Parte_1
Nella fattispecie non sussistono le condizioni per ritenere legittimo l'esercizio del diritto di cronaca:
1) non risulta provato l'effettivo coinvolgimento del nelle vicende Parte_1 narrate nell'articolo, e quindi la veridicità oggettiva dei fatti esposti, né sussiste la scriminante della verità putativa, solo perché l'articolo riportava notizie già contenute in altri articoli giornalistici, atteso che l'articolo è stato pubblicato da dopo cinque anni dalle vicende riferite e, pertanto, non vi era quella CP_1 esigenza di diffondere l'informazione con tempestività, unica esigenza che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, possa giustificare una imprecisione nella descrizione dei fatti narrati e la mancanza della dovuta verifica dell'accuratezza delle fonti;
pagina 5 di 8 2) non vi era nessun interesse pubblico alla conoscenza dei fatti attribuiti a nell'articolo oggetto di causa, peraltro dopo cinque anni dalla Parte_1 vicenda a cui si faceva riferimento, articolo che riguardava figura Controparte_2 nota nell'ambito calcistico, e non il , soggetto sconosciuto al pubblico e il Parte_1 cui coinvolgimento dell'articolo era immotivato;
3) né risulta, infine, rispettato il requisito della continenza espressiva essendo stato indicato il come truffatore, faccendiere, responsabile della tentata Parte_1 truffa ai danni dell'Inter e ai danni di un albergatore di Roma.
Il contenuto dell'articolo, nonché il modo in cui vengono narrati i fatti, appare idoneo a indurre il ragionevole convincimento della veridicità delle circostanze narrate, tale da ledere il decoro, l'onore e la reputazione di . Parte_1
Quanto al danno, se è vero che in tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine e alla reputazione non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, è anche vero che tale prova ben può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (Cass. n. 34635/2024).
A tale onere probatorio l'appellante ha adempiuto avendo allegato nei propri scritti difensivi i disagi emotivi e relazionali subiti a seguito della pubblicazione dell'articolo, che riportava “vere e proprie menzogne” circa la sua persona e la sua credibilità, ancora presente sul sito internet IVG.
Quanto al danno, al fine di fornire criteri quanto più possibile oggettivi per la sua quantificazione, possono essere utilizzati i parametri dell'Osservatorio di Milano in tema di diffamazione a mezzo stampa.
Andando a compiere un bilanciamento degli elementi allegati in giudizio, il
Collegio ritiene equo liquidare il danno in complessivi euro 3.000,00, trattandosi di diffamazione di tenue gravità (tenuto conto della mancanza di notorietà sia del diffamante che del diffamato, dell'effettiva consistenza dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
del limitato spazio della notizia diffamatoria).
Pertanto, in quanto editore del quotidiano online IVG.it in cui CP_1
l'articolo “Il lato invisibile del calcio” è stato pubblicato e che ha omesso il controllo sulla pubblicazione deve essere condannata a corrispondere pagina 6 di 8 all'appellante la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Nulla è dovuto, invece, dalla società editrice a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12 legge n.47/1948, atteso tale sanzione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice (Cass. n. 16054/2015). deve, invece, esser condannata a rimuovere l'articolo dal sito internet CP_1
IVG.it.
Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza di nei confronti di e sono liquidate, CP_1 Parte_1
secondo il decisum, come in dispositivo (scaglione da euro 1.101,00 a euro
5.200,00, valori tra minimi e medi attesa la semplicità delle questioni trattate, senza fase istruttoria per il presente grado), con distrazione in favore dell'avv.
Luca Vedovato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 331/2023 emessa dal Tribunale di Belluno, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, condanna a pagare a , a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- ordina a dirimuovere la pagina e l'articolo “Il lato invisibile del CP_1 calcio” dal sito internet IVG.it.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante CP_1 liquidate quanto al primo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali
(15%), IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Luca Vedovato dichiaratosi antistatario.
pagina 7 di 8 Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 8 di 8