Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2026, proposto da
NN SE, ND IL, IU NG, RE RA, EM BA, IU IA Banno', ID NC, AN BI, IA TE, SI CA, NI GA, IA ON NO, IN NN, TA CA, MA TT, SE EL RU, LA RE, EM PI, AN TO, NA IS, IS De RI, CO De LU, LA Joy Saminada Desagon, IN Di EL, NU Di IA, LF CA Di TA, LL Di TE, IU AS, RT EN, NN IA AL, IN VO, MM IP, DA NI, IN NC, NI IE, IA IU LA, IA TA LA, GI GI, VI RA, NN IA CO, ZB LI HI ID, NC IA NA TA, RO IT, IA EL, LE RA, OL UO, IC ON, HI AR, SA AR, PI RI, NA NI, OS MO, OL NC NE, MA IA OR Huacon, MI OR, OR Orru', IA IE, NNmaria DR, HA OV, EL HA PE, SS OB, RT OS, IA OSria GG, IA IE, IO SA, SA IA HI, AN IT, RI ID TA, EL GE AN, BA AR, ND AN, NA PA, NNlisa IE, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Bisacca, IA Spanò e NA Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della DGR 2-1895/2025/2025/XII Regione Piemonte avente ad oggetto Decreto interministeriale n. 124/2025 e Decreto del Ministero Istruzione e Merito n. 206/2025. Approvazione, in esito ai lavori della Commissione tecnica mista costituita con la D.G.R. 1-8727 del 17 novembre 2025, dell’integrazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2026/27, di cui alla D.G.R. n. 4-1768 del 3 novembre 2025 e l’All. A alla stessa DGR, pubblicati in B.U. Regione Piemonte 28.11.2025 n. 4 supplemento ordinario n. 4, nella parte in cui sopprimono la D.D. G. AL di Torino e la unificano al I.C. Frassati di Torino
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda qui controversa muove dalla definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 98/2011 e, in particolare, dalla riduzione, per l’a.s. 2026/2027, del numero delle istituzioni scolastiche piemontesi di 15 unità, imposto dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2025, n. 124; quest’ultimo ha, infatti, aggiornato i contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, assegnando alla Regione Piemonte complessivamente 515 posizioni e determinando, così, il numero delle unità organizzative cui tali figure potevano essere preposte.
2. La Regione Piemonte, non appena appresa l’entità della dotazione organica di competenza e nelle more della relativa, formale approvazione, con Delibera consiliare n. 86-12429 del 3.6.2025 (doc. 1 ricorrenti) ha espresso i pertinenti indirizzi, fissandone al paragrafo 3.2. dell’Allegato A2 la ripartizione territoriale e i criteri di attuazione (ovvero: “1) riduzione del numero di istituzioni scolastiche in ambito provinciale/ metropolitano coerente con il contingente dei DS e dei Funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA) previsto annualmente; 2) definitivo superamento dell’organizzazione didattica “orizzontale” tramite l’istituzione di istituti comprensivi; 3) stabilità dell’assetto della rete scolastica nel medio - lungo periodo; 4) coinvolgimento nell’arco del triennio sia delle istituzioni scolastiche del I ciclo sia delle istituzioni scolastiche del II ciclo; 5) salvaguardia o rafforzamento delle istituzioni del I ciclo con sede in comuni montani di forte perifericità, con particolare riguardo ai territori ricadenti nella Strategia delle aree interne; 6) salvaguardia o rafforzamento delle istituzioni del II ciclo la cui offerta formativa sia fortemente correlata alla vocazione produttiva del territorio e/o caratterizzata da innovazioni tecnologiche; 7) incremento del numero medio di alunni per istituto” , si veda il doc. 2 ricorrenti, pag. 25).
3. Con Decreto del 29.7.2025 n. 225 è stato, quindi, approvato il “piano metropolitano di programmazione e dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e delle scuole di primo e secondo grado sul territorio della Città Metropolitana di Torino - anno scolastico 2026/2027” (doc. 3 ricorrente), il quale, tuttavia, non ha adottato le 7 misure richieste dalla citata disciplina sovraordinata; al contrario, le 10 ipotesi ivi prese in considerazione, tra cui il “c1) dimensionamento per verticalizzazione della D.D. 'Collodi' di Torino; c2) dimensionamento per verticalizzazione della Scuola Secondaria di I grado 'P. Calamandrei' di Torino; c3) dimensionamento per verticalizzazione della D.D. ‘AL' di Torino” , non sono state accolte, adducendo opposizioni da parte dei comuni e degli organi scolastici, nonché la fragilità socioeconomica dei territori interessati.
4. La Regione Piemonte con Deliberazione giuntale (D.G.R.) n. 4-1768/2025/XII (doc. 4 ricorrente) ha quindi approvato parzialmente il Piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte per l’a.s. 2026/2027, incorporando gli interventi proposti dalla Provincia di Asti, dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e, in misura inferiore a quanto richiesto, dalla Provincia di Cuneo; sono stati, invece, demandati a successive determinazioni i restanti accorpamenti riferiti alla Provincia di Cuneo e alla Città Metropolitana di Torino, la quale, come visto, non aveva provveduto ad individuare nessuno dei 7 accorpamenti di competenza.
5. Con la D.G.R. n. 1-8727 del 17 novembre 2025, rettificata con la D.G.R. n. 2-1849 del 24 novembre 2025, la Regione ha dato attuazione all’atto di indirizzo consiliare, costituendo la Commissione tecnica mista – composta da due funzionari regionali e due funzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale - finalizzata a proporre alla Giunta regionale gli interventi di dimensionamento della rete scolastica territoriale necessari al fine di raggiungere per l’anno scolastico 2026/2027 i cogenti parametri imposti dalla sopra richiamata disciplina regolatoria statale.
6. Il procedimento di cui sopra si è concluso con l’emanazione della gravata D.G.R. n. 2-1895/2025/2025/XII del 27.11.2025 (doc. 5 ricorrente) con cui è stata approvata, all’esito dei lavori della commissione tecnica mista e con richiamo alla relazione da quest’ultima redatta, l’integrazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2026/27, dal cui All. A risulta la soppressione della D.D. AL e sua unificazione all’IC Frassati; tale operazione è consistita, in sintesi, in una “verticalizzazione”, ovvero l’unificazione organizzativa delle citate due istituzioni sotto un unico Dirigente Scolastico, senza alcuna soppressione delle sedi di erogazione didattica, la prima originariamente costituita in direzione didattica ad organizzazione c.d. “orizzontale” ricomprende tre plessi (la omonima scuola primaria di Torino, V. Vibò, n. 62; la scuola dell’infanzia Elsa Morante di Torino, V. Orvieto 1 e la scuola primaria Edi Franchetti di Torino, V. G. Randaccio n. 60), la seconda già a struttura c.d. “verticale”, poiché organizzata in istituto comprensivo, articolato in un più ampio percorso formativo di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
7. Con il ricorso di cui all’epigrafe un gruppo di genitori, docenti e personale ATA della D.D. AL ha quindi gravato l’epigrafata DGR 2-1895/2025/2025/XII del 27.11.2025, chiedendone in parte qua l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base delle censure come di seguito rubricate e sintetizzate:
I. Violazione di legge: art. 3 l. 241/1990 ; la prima censura stigmatizza l’assenza di motivazione quanto alla determinazione del perimetro delle scuole torinesi prese in considerazione nel procedimento, non potendo in tesi rinvenirsi nell’atto gravato la ragione per cui dalle 10 ipotesi di intervento di dimensionamento considerate dalla Città Metropolitana di Torino nella DCR n. 225/2025 (doc. 3 ricorrenti, pag. 24-25) si sia passati alle “9 ipotesi di intervento di dimensionamento valutate ma non approvate dalla Città Metropolitana di Torino” (doc. 5 ricorrenti, pag. 4) tra le quali sono poi state selezionate le 7 istituzioni scolastiche effettivamente soppresse. Secondo i deducenti non sarebbe dato comprendere quale ipotesi di dimensionamento sia stata esclusa né per quale motivo né, a contrario, perché le altre nove siano rimaste ferme.
II. Violazione di legge: art. 3 l. 241/1990 sotto altro aspetto ; la seconda censura di incentra sulla pretesa impossibilità di ricavare il contenuto e l’approdo dell’istruttoria su cui si è poi basata la decisione regionale e, in particolare, sulla “… proposta ordinata secondo il grado di corrispondenza agli obiettivi e di attinenza ai criteri” .
III. Violazione di legge: art. 3 l. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà con le Linee guida di cui alla DCR 3.6.2025 n. 86-12492, violazione dei principi di contiguità territoriale e di continuità didattica; illogicità manifesta ; la terza censura si appunta sulla circostanza che la Città Metropolitana di Torino avesse previsto, tra le 10 ipotesi di dimensionamento, anche una diversa verticalizzazione della D.D. AL (doc. 3 ricorrente, pag. 25), cioè il suo inserimento in un Istituto comprensivo composti da altri plessi scolastici che, secondo i deducenti, presenterebbero maggiore integrazione con le scuole della D.D. AL, ma non vi sarebbe traccia negli atti gravati delle ragioni in base alle quali tale ipotesi sia stata scartata a favore della soluzione scelta, più gravosa per la comunità scolastica.
7. Si sono costituiti in giudizio la Regione Piemonte e l’intimato Ministero dell’Istruzione e del merito; la prima eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito delle sollevate censure; il secondo contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio.
8. Alla camera di consiglio del 6.3.2026, previo avviso alle parti in merito alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione al termine della discussione.
9. Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
10. In via preliminare va estromesso dal giudizio il Ministero intimato, poiché gli atti gravati sono imputabili unicamente alla Regione Piemonte e l’apparato censorio del ricorso non attinge la sovraordinata disciplina regolatoria statale. Parimenti in limine il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione regionale resistente, in ragione dell’infondatezza nel merito delle censure dedotte con il ricorso introduttivo.
11. Il provvedimento regionale impugnato, infatti, resiste alle tre, proposte censure alla luce delle considerazioni seguito espresse.
11.1. Quanto alla prima censura, trova riscontro nella documentazione di causa quanto affermato dalla difesa regionale a pag. 19 della memoria depositata in giudizio il 2.3.2026, ovvero che la determina gravata non abbia trascurato nessuna delle opzioni di accorpamento a suo tempo vagliate dalla Città Metropolitana di Torino. L’indicazione nel provvedimento giuntale di 9 interventi in luogo dei 10 considerati dall’ente metropolitano, infatti, è il risultato del computo unitario di due ipotesi aventi ad oggetto l’accorpamento per “verticalizzazione” della Direzione didattica “Collodi” e della Scuola secondaria di I grado “Calamandrei”. Corrobora la testé riportata ricostruzione quanto riportato a pagina 1 della relazione della commissione regionale, richiamata nell’atto impugnato e qui prodotta dalla Regione Piemonte sub doc. 13, laddove reca un completo riepilogo delle proposte in origine scartate dalla Città Metropolitana di Torino, dimostrando così che tutte sono state prese in considerazione.
11.2. Quanto alla seconda censura, non persuade l’ivi ulteriormente denunciata carenza motivazione del provvedimento regionale. In primo luogo, la gravata decisione dà atto che ciascuna opzione di accorpamento già considerata in sede metropolitana è stata vagliate alla luce degli obiettivi e dei criteri contenuti nell’atto consiliare di indirizzo n. n. 86-12429 del 3.6.2025 e che tutte sono state ritenute astrattamente idonee. Orbene, i suddetti obiettivi e criteri risultavano enunciati in termini chiari nel presupposto atto consiliare, che è stato poi richiamato per relationem nella contestata decisione attuativa, la quale non può perciò dirsi oscura. In secondo luogo, quanto alla “graduatoria” di maggior rispondenza ai suddetti criteri, l’atto, a completamento della relativa parte motiva, richiama per relationem la relazione istruttoria predisposta dalla insediata commissione, qui prodotta dall’Amministrazione sub doc. 13 e recante le discrezionali valutazioni del suddetto organo redattore, avverso le quali i ricorrenti non hanno mosso né preannunciato doglianze. La giurisprudenza amministrativa ha in ogni caso chiarito, quanto all’ammissibilità della motivazione per relationem di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 che “(…) il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 cit., comporta non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente (o sinteticamente) nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. In altri termini, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto nel suo contenuto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 24 maggio 2021 n. 3425 e 12 ottobre 2018 n. 5899)” (TAR Campania, III, 27.01.2026 n. 517).
11.3. Quanto alla terza censura, non meritano accoglimento gli ivi mossi rilievi all’operato regionale, in quanto appuntati, per un verso, sulla asserita miglior rispondenza ai criteri regionali di una diversa operazione di “verticalizzazione” della D.D. con gli I.C. AB, DI e MO (docc. 6 e 8 ricorrenti), per altro verso, sulla violazione dei criteri riferiti alla salvaguardia del bacino d’utenza dei plessi accorpandi e sulla c.d. territorialità dell’articolazione delle istituzioni scolastiche. In primo luogo, non risulta che le proposte alternative di accorpamento agitate nel ricorso siano state avanzate nella pertinente sede procedimentale metropolitana, al fine di addivenire alla relativa approvazione secondo le procedure previste dall’ordinamento. La decisione regionale qui gravata, infatti, come visto resasi necessaria al fine di rispettare i cogenti parametri ministeriali, avrebbe potuto essere almeno in parte evitata laddove fosse intervenuta l’approvazione di idonee soluzioni nel rispetto della Delibera consiliare n. 86-12429 del 3.6.2025; non risulta, tuttavia, che le iniziative riportate nel ricorso siano state tempestivamente approvate degli organi scolastici e avanzate nelle sedi competenti. Resta, in ogni caso, precluso a questo Giudice sindacare nel merito le scelte tecniche dell’Amministrazione, salvo il riscontro di macroscopici profili di illogicità, non ravvisabili nel caso di specie anche alla luce delle ulteriori considerazioni di cui di seguito. Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, non si riscontra nella decisione adottata dalla Regione Piemonte la violazione del criterio della territorialità, il quale va declinato “con particolare riguardo al riordino delle istituzioni articolate fra Comuni non contigui” (si veda l’allegato 2 alla D.C.R. n. 86-12429 del 03/06/2025, doc. 2 ricorrenti, pag. 37), mentre in questa sede si controverte in merito all’accorpamento di scuole che sono tutte situate nella medesima circoscrizione n. 5 del Comune di Torino; neppure i parametri di facile accessibilità fissati a pag. 12 del già richiamato allegato 2 risultano violati, in quanto lo stesso indica “per le scuole dell’infanzia: entro km 5 di distanza con un tempo di percorrenza medio in auto di 15 minuti; per le scuole primarie: da km 5 a km 9 con un tempo di percorrenza medio in auto di 20 minuti; per le scuole secondarie di I grado: entro km 10 con un tempo di percorrenza medio di 30 minuti” , mentre la mappa prodotta dai ricorrenti sub doc. 9 e quanto dagli stessi allegato a pag. 8 del ricorso evidenziano distanze tra i plessi accorpandi ben minori. La posizione geografica delle scuole depone anche per l’infondatezza dell’ulteriore censura di violazione del criterio di salvaguardia del bacino di utenza di riferimento, il quale è stato comunque correttamente contemperato con i restanti criteri di fonte regionale.
12. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- estromette dal giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- respinge il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Piemonte, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU UC, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | LU UC |
IL SEGRETARIO