Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1236
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità produzione documentale in appello

    Il Collegio ha ritenuto inammissibile la produzione documentale dell'ufficio appellato in sede di costituzione, applicando il novellato art. 58, comma 2, D. Lgs. 546/92, che vieta la produzione di nuovi documenti in appello salvo eccezioni non provate dall'ufficio. L'efficacia immediata di tale preclusione è stata sancita dalla Corte Costituzionale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    Espunto dal corredo probatorio l'atto del 2017, la prescrizione è maturata in data 10.04.2017, essendo decorso un termine superiore agli undici anni tra la notifica della cartella del 2012 e l'intimazione del 2023. La sospensione 'Covid-19' non ha avuto effetti sulla prescrizione già maturata.

  • Accolto
    Omessa pronuncia del giudice di primo grado

    La doglianza di omessa pronuncia è fondata in quanto il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la definitività della cartella assorbisse ogni altra questione, omettendo di esaminare la questione autonoma e successiva della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1236
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1236
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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