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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1236/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET GE, OR
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3850/2024 depositato il 27/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120003730305 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello regolarmente notificato e depositato in data 27.07.2024 , RGA n.3850/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza n. 2186/2024 della CGT di I Grado di Palermo, che aveva rigettato il ricorso originario avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239012156704000 (crediti TARSU 2008-2010).
L'appellante censurava la sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta nel
2012.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), resistendo al gravame e depositando, solo in questo grado di giudizio, l'atto di intimazione n. 29620169027327151000 del 2017, asseritamente interruttivo della prescrizione, invocando la facoltà di produzione documentale ex art. 58 D.Lgs. 546/92.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, questo Collegio deve rilevare l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'ufficio appellato in sede di costituzione (doc.
4 - intimazione del 2017).
Il presente giudizio di primo grado risulta instaurato in data 23 gennaio 2024, ovvero successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023. Trova pertanto applicazione il novellato art. 58, comma 2, D.
Lgs. 546/92, il quale sancisce il divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo prova dell'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile o indispensabilità.
Sul punto, l'efficacia immediata di tale preclusione per i giudizi instaurati post-riforma è stata definitivamente sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36 del 2 aprile 2025. L'appellata Ader non ha fornito alcuna prova circa l'impossibilità di produrre detto atto in primo grado, trattandosi di documento già presente nei propri archivi. Né l'atto può ritenersi "indispensabile" nel senso inteso dalla norma, non potendo la clausola di indispensabilità sanare la negligenza probatoria della parte su cui gravava l'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Espunto dal corredo probatorio l'atto del 2017, la cronologia dei fatti processualmente accertati è la seguente:
10.04.2012: Notifica della cartella di pagamento presupposta;
29.08.2023: Notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tra i due atti è decorso un termine superiore agli undici anni. Trattandosi di tributi locali (TARSU), il termine di prescrizione è quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. 23397/2016).
La prescrizione è dunque maturata in data 10.04.2017. Nessun rilievo assume la sospensione "Covid-19" ex D.L. 18/2020, poiché la stessa ha iniziato a produrre effetti solo dall'8 marzo 2020, quando il diritto alla riscossione era già estinto da quasi tre anni. La sospensione non ha effetti di reviviscenza su termini già spirati.
Risulta, altresì, fondata la doglianza di omessa pronuncia. Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che la definitività della cartella (per mancata impugnazione nel 2012) assorbisse ogni altra questione. Al contrario,
l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella è questione autonoma e successiva che il Giudice aveva l'obbligo di esaminare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ANNULLA l'intimazione di pagamento n. 29620239012156704000;
DICHIARA l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 1.200,00 per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e rimborso del Contributo Unificato versato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio indicata in epigrafe
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET GE, OR
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3850/2024 depositato il 27/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120003730305 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello regolarmente notificato e depositato in data 27.07.2024 , RGA n.3850/2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza n. 2186/2024 della CGT di I Grado di Palermo, che aveva rigettato il ricorso originario avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239012156704000 (crediti TARSU 2008-2010).
L'appellante censurava la sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta nel
2012.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), resistendo al gravame e depositando, solo in questo grado di giudizio, l'atto di intimazione n. 29620169027327151000 del 2017, asseritamente interruttivo della prescrizione, invocando la facoltà di produzione documentale ex art. 58 D.Lgs. 546/92.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, questo Collegio deve rilevare l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'ufficio appellato in sede di costituzione (doc.
4 - intimazione del 2017).
Il presente giudizio di primo grado risulta instaurato in data 23 gennaio 2024, ovvero successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023. Trova pertanto applicazione il novellato art. 58, comma 2, D.
Lgs. 546/92, il quale sancisce il divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo prova dell'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile o indispensabilità.
Sul punto, l'efficacia immediata di tale preclusione per i giudizi instaurati post-riforma è stata definitivamente sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36 del 2 aprile 2025. L'appellata Ader non ha fornito alcuna prova circa l'impossibilità di produrre detto atto in primo grado, trattandosi di documento già presente nei propri archivi. Né l'atto può ritenersi "indispensabile" nel senso inteso dalla norma, non potendo la clausola di indispensabilità sanare la negligenza probatoria della parte su cui gravava l'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Espunto dal corredo probatorio l'atto del 2017, la cronologia dei fatti processualmente accertati è la seguente:
10.04.2012: Notifica della cartella di pagamento presupposta;
29.08.2023: Notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tra i due atti è decorso un termine superiore agli undici anni. Trattandosi di tributi locali (TARSU), il termine di prescrizione è quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. 23397/2016).
La prescrizione è dunque maturata in data 10.04.2017. Nessun rilievo assume la sospensione "Covid-19" ex D.L. 18/2020, poiché la stessa ha iniziato a produrre effetti solo dall'8 marzo 2020, quando il diritto alla riscossione era già estinto da quasi tre anni. La sospensione non ha effetti di reviviscenza su termini già spirati.
Risulta, altresì, fondata la doglianza di omessa pronuncia. Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che la definitività della cartella (per mancata impugnazione nel 2012) assorbisse ogni altra questione. Al contrario,
l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella è questione autonoma e successiva che il Giudice aveva l'obbligo di esaminare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ANNULLA l'intimazione di pagamento n. 29620239012156704000;
DICHIARA l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 1.200,00 per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e rimborso del Contributo Unificato versato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio indicata in epigrafe