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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
26/03/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 9504/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 11112/20223, promossa da:
(CF. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. GENNARO ORLANDO (C.F.
), presso il quale eleggono domicilio in Napoli alla via Giotto n. C.F._4
25,
RICORRENTI
contro
:
, rappr. e Controparte_1
dif. dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in C.F._5
atti,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la minore ricorrente invalida con diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.12.2022 (data della visita di revisione). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe n.q. indicata hanno esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n. 11112/2023 adivano il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto della loro figlia minore al ripristino dell'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del 16.12.2022; che, alla prima udienza, il GL assegnava al CTU dott. l'incarico di Persona_2
espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio; che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU. Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., hanno chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto della figlia minore al ripristino dell'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del
16.12.2022.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_1
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***** Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, ha contestato le valutazioni e le conclusioni della CTU, in quanto l'elaborato peritale sarebbe affetto da insanabili vizi laddove risulta eccessivamente restrittivo nel non riscontrare i presupposti per il ripristino dell'indennità di accompagnamento in virtù della medesima gravità del complessivo quadro clinico.
Questo giudice, vista anche la nuova certificazione medica prodotta in fase di opposizione, ha ritenuto di onerare il CTU già nominato a depositare una integrazione di perizia.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott. ha confermato Persona_2
sostanzialmente il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la minore è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e confermate nelle note integrative;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito: “La documentazione medica da esaminare è rappresentata da una relazione di visita cardiologica con ECG ed ecocardiodoppler rilasciata dalla Dott.ssa . In Per_3
essa si legge: “ piccola nata pretermine. In anamnesi: atresia intestinale Per_4
operata. Successiva subocclusione trattata con resezione ed anastomosi. Ha praticato controllo cardiologico nel 2020 con riscontro di falda di versamento pericardico lieve.
Anamnesi familiare negativa per morte cardiaca improvvisa/cardiopatie congenite. Non problemi cardiologici di rilievo. Esame obiettivo;
peso attuale 16 Kg. Toni cardiaci ritmici. Polsi periferici eusfigmici. Organi ipocondriaci nei limiti. ECG: ritmo sinusale.
F.C.: 110 btt/min. PR nei limiti. QTc nei limiti. Tracciato nei limiti per età-
Ecocardiodoppler: situs solitus. Levocardia. Concordanza AV e VA. Assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante. SIV integro. V. sx di normali dimensioni e spessori parietali, atrio sx nei limiti. Buona la cinesi bi-ventricolare.
Valvola mitrale di normale morfologia e flussimetria. Valvola aortica tricuspide normo- funzionante. Non ostruzione agli efflussi ventricolari. nei limiti. Tronco CP_2
polmonare di normale calibro con rami confluenti, velocità trans-valvolare nella norma.
Arco aortico sx con normale morfologia e flussimetria trans-istmica. Aorta addominale eusfigmica. Assenza di versamento pericardico. Conclusioni: assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante. Programma: prossimo controllo nel post-pubertà, salvo diversa indicazione clinica”.
Si premette che l'oggetto della domanda è il beneficio dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto alla minore dal 08.06.2021 al 16.12.2022, revocato in sede di revisione. La patologia in questione è una grave forma di atresia intestinale, sottoposta a vari interventi chirurgici, causa della sindrome dell'intestino corto. Si ritiene che la disamina e l'evoluzione di tale infermità sia stata adeguatamente rappresentata in sede di ATP, neppure richiesta, per cui il C.T.U. non ritiene necessari ulteriori approfondimenti e precisazioni. Per quanto riguarda la problematica cardiaca era riferita nel corso della raccolta dei dati anamnestici “persistenza di forame ovale pervio” mentre era riportato nella disposta consulenza NPI l'inciso “portatrice congenita di aneurisma cardiaco in assenza di shunt”. Nessuna documentazione sanitaria in atti documenta la patologia cardiaca;
l'EOC eseguito in sede peritale risultava nei limiti della norma, escludendo il rilievo di un “soffio sistolico al centrum cordis” per il quale non si riteneva necessario indagare strumentalmente. Nella documentazione che si chiede di esaminare si conferma la sostanziale normalità della funzionalità cardiaca;
emerge, all'ecocardiodoppler, “un'assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante”. Un setto interatriale assottigliato, aspetto descrittivo dell'anatomia del setto, non costituisce affatto elemento di particolare allarmismo. In alcuni casi (20-23% della popolazione generale), un setto interatriale assottigliato si associa alla presenza di forame ovale pervio;
ebbene, in assenza di manifestazioni cliniche, un simile difetto non richiede particolari interventi. La distinzione tra assottigliamento o ridondanza del setto interatriale ed aneurisma è stata variamente quantizzata da diversi autori. Il setto interatriale è definito aneurismatico quando la base della porzione protrudente è pari o superiore a 15 mm;
altri autori indicano come limite la misura di 11 mm. In ogni caso, l'anomalia del setto interatriale isolato e non complicato (si descrive, nel caso specifico, un minimo shunt sx-dx, peraltro incostante) non richiede, come già detto in precedenza, alcun trattamento specifico se non il follow-up. La relazione del 10.02.2024 documenta l'assoluta normalità dell'esame obiettivo e dell'ECG. Il rilevato “assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante” non richiede alcuna terapia, come esplicitamente rappresentato dallo stesso specialista nella stessa relazione con l'inciso finale:
“Programma: prossimo controllo nel post-pubertà, salvo diversa indicazione clinica”. I suddetti rilievi qualificano chiaramente l'entità della ripercussione funzionale del difetto cardiaco, irrilevante, tanto più se si richiama l'oggetto della domanda:
l'indennità di accompagnamento”. Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente valutate, non sostanziano i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
A fronte delle specifiche considerazioni mediche del CTU, correttamente motivate e prive di qualsivoglia omissione e/o carenza diagnostica, in ricorso è stata proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della minore, che dunque non è idonea a scalfire le conclusioni del ctu, rappresentando un mero dissenso diagnostico. Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che: “L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”. (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp. att.
c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese;
-pone le spese di ctu della fase di atp e del presente procedimento a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 26/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
26/03/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 9504/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 11112/20223, promossa da:
(CF. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. GENNARO ORLANDO (C.F.
), presso il quale eleggono domicilio in Napoli alla via Giotto n. C.F._4
25,
RICORRENTI
contro
:
, rappr. e Controparte_1
dif. dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in C.F._5
atti,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la minore ricorrente invalida con diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.12.2022 (data della visita di revisione). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe n.q. indicata hanno esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n. 11112/2023 adivano il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto della loro figlia minore al ripristino dell'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del 16.12.2022; che, alla prima udienza, il GL assegnava al CTU dott. l'incarico di Persona_2
espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio; che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU. Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., hanno chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto della figlia minore al ripristino dell'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del
16.12.2022.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_1
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***** Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, ha contestato le valutazioni e le conclusioni della CTU, in quanto l'elaborato peritale sarebbe affetto da insanabili vizi laddove risulta eccessivamente restrittivo nel non riscontrare i presupposti per il ripristino dell'indennità di accompagnamento in virtù della medesima gravità del complessivo quadro clinico.
Questo giudice, vista anche la nuova certificazione medica prodotta in fase di opposizione, ha ritenuto di onerare il CTU già nominato a depositare una integrazione di perizia.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott. ha confermato Persona_2
sostanzialmente il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la minore è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e confermate nelle note integrative;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito: “La documentazione medica da esaminare è rappresentata da una relazione di visita cardiologica con ECG ed ecocardiodoppler rilasciata dalla Dott.ssa . In Per_3
essa si legge: “ piccola nata pretermine. In anamnesi: atresia intestinale Per_4
operata. Successiva subocclusione trattata con resezione ed anastomosi. Ha praticato controllo cardiologico nel 2020 con riscontro di falda di versamento pericardico lieve.
Anamnesi familiare negativa per morte cardiaca improvvisa/cardiopatie congenite. Non problemi cardiologici di rilievo. Esame obiettivo;
peso attuale 16 Kg. Toni cardiaci ritmici. Polsi periferici eusfigmici. Organi ipocondriaci nei limiti. ECG: ritmo sinusale.
F.C.: 110 btt/min. PR nei limiti. QTc nei limiti. Tracciato nei limiti per età-
Ecocardiodoppler: situs solitus. Levocardia. Concordanza AV e VA. Assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante. SIV integro. V. sx di normali dimensioni e spessori parietali, atrio sx nei limiti. Buona la cinesi bi-ventricolare.
Valvola mitrale di normale morfologia e flussimetria. Valvola aortica tricuspide normo- funzionante. Non ostruzione agli efflussi ventricolari. nei limiti. Tronco CP_2
polmonare di normale calibro con rami confluenti, velocità trans-valvolare nella norma.
Arco aortico sx con normale morfologia e flussimetria trans-istmica. Aorta addominale eusfigmica. Assenza di versamento pericardico. Conclusioni: assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante. Programma: prossimo controllo nel post-pubertà, salvo diversa indicazione clinica”.
Si premette che l'oggetto della domanda è il beneficio dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto alla minore dal 08.06.2021 al 16.12.2022, revocato in sede di revisione. La patologia in questione è una grave forma di atresia intestinale, sottoposta a vari interventi chirurgici, causa della sindrome dell'intestino corto. Si ritiene che la disamina e l'evoluzione di tale infermità sia stata adeguatamente rappresentata in sede di ATP, neppure richiesta, per cui il C.T.U. non ritiene necessari ulteriori approfondimenti e precisazioni. Per quanto riguarda la problematica cardiaca era riferita nel corso della raccolta dei dati anamnestici “persistenza di forame ovale pervio” mentre era riportato nella disposta consulenza NPI l'inciso “portatrice congenita di aneurisma cardiaco in assenza di shunt”. Nessuna documentazione sanitaria in atti documenta la patologia cardiaca;
l'EOC eseguito in sede peritale risultava nei limiti della norma, escludendo il rilievo di un “soffio sistolico al centrum cordis” per il quale non si riteneva necessario indagare strumentalmente. Nella documentazione che si chiede di esaminare si conferma la sostanziale normalità della funzionalità cardiaca;
emerge, all'ecocardiodoppler, “un'assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante”. Un setto interatriale assottigliato, aspetto descrittivo dell'anatomia del setto, non costituisce affatto elemento di particolare allarmismo. In alcuni casi (20-23% della popolazione generale), un setto interatriale assottigliato si associa alla presenza di forame ovale pervio;
ebbene, in assenza di manifestazioni cliniche, un simile difetto non richiede particolari interventi. La distinzione tra assottigliamento o ridondanza del setto interatriale ed aneurisma è stata variamente quantizzata da diversi autori. Il setto interatriale è definito aneurismatico quando la base della porzione protrudente è pari o superiore a 15 mm;
altri autori indicano come limite la misura di 11 mm. In ogni caso, l'anomalia del setto interatriale isolato e non complicato (si descrive, nel caso specifico, un minimo shunt sx-dx, peraltro incostante) non richiede, come già detto in precedenza, alcun trattamento specifico se non il follow-up. La relazione del 10.02.2024 documenta l'assoluta normalità dell'esame obiettivo e dell'ECG. Il rilevato “assottigliamento della fossa ovale con shunt sx-dx minimo ed incostante” non richiede alcuna terapia, come esplicitamente rappresentato dallo stesso specialista nella stessa relazione con l'inciso finale:
“Programma: prossimo controllo nel post-pubertà, salvo diversa indicazione clinica”. I suddetti rilievi qualificano chiaramente l'entità della ripercussione funzionale del difetto cardiaco, irrilevante, tanto più se si richiama l'oggetto della domanda:
l'indennità di accompagnamento”. Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente valutate, non sostanziano i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
A fronte delle specifiche considerazioni mediche del CTU, correttamente motivate e prive di qualsivoglia omissione e/o carenza diagnostica, in ricorso è stata proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della minore, che dunque non è idonea a scalfire le conclusioni del ctu, rappresentando un mero dissenso diagnostico. Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che: “L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”. (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp. att.
c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese;
-pone le spese di ctu della fase di atp e del presente procedimento a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 26/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)