Articolo 1 della Legge 2 marzo 1987, n. 107
Articolo 2
Versione
26 marzo 1987
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;
b) lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come gia' modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.
NOTE

Note al titolo e all'art. 1, comma 1, lettera b):
- L'accordo di Trieste del 31 marzo 1955 e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 19 dicembre 1956, n. 1588 .
- Lo scambio di note del 10 febbraio 1978 e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 843 .
Entrata in vigore il 26 marzo 1987