Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 aprile 2025 da
, nata a [...] il [...], residente in [...]3 Parte_1
(cod. fisc. ) e nato a [...], il [...], C.F._1 Parte_2
residente a [...](cod. fisc. ), entrambi con C.F._2
l'avv.to Luca Vecchioni del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 31.7.1999
(anno 1999 atto n. 232 parte 2 serie A)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1
2) a titolo di contributo al mantenimento, corrisponderà a Parte_2 Parte_1
l'importo annuo complessivo di € 73.000,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT costo della vita, con le seguenti modalità:
- mensilmente, entro il giorno cinque del mese di riferimento, la somma di € 4.000,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla beneficiaria, a tal fine aperto in data 07.04.2025 presso Banca Monte dei Paschi di Siena, contraddistinto dal codice IBAN:
IT 81 F 01030 02230 000004697816;
- entro il giorno trentuno luglio ed entro il giorno trenta novembre di ogni anno, l'ulteriore somma di € 12.500,00 per ciascuna scadenza, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla beneficiaria, a tal fine aperto in data 07.04.2025 presso Monte dei Paschi di
Siena, contraddistinto dal codice IBAN: 15 K 01030 02230 000004697909;
Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto contributo:
- è stato determinato con riferimento al reddito frutto dell'attività di agente assicurativo, esercitata in forma collettiva mediante struttura organizzata, di tenuto Parte_2
conto della totalità delle quote sociali allo stesso riferibili e, quindi, tenuto conto anche di quelle sino ad oggi fiduciariamente intestate a;
Parte_1
- dovrà proporzionalmente ridursi in caso di diminuzione del reddito (complessivamente considerato) di a fronte della minor redditività delle quote societarie, Parte_2 registrata per due anni consecutivi, ovvero di pensionamento, nonché nell'ipotesi in cui reperisse un impiego;
Parte_1
- provvederà, entro le scadenze contrattuali, al pagamento delle rate di mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile di Via del Pucino 37/3 sino a effettiva estinzione del debito, con sua insindacabile facoltà di provvedere all'eventuale estinzione anticipata;
3) nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi convengono quanto in appresso:
A) , intestataria fiduciaria di quote della , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Massimo Orlando s.a.s. per il valore nominale di € 840,00, venuti meno i presupposti del pactum fiduciae, si obbliga a trasferire le suddette quote al fiduciante che si Parte_2
impegna ad accettare il trasferimento, da formalizzarsi, entro e non oltre un mese dal deposito della sentenza di separazione, nanti un notaio e/o un commercialista individuato dal fiduciante e a spese di quest'ultimo;
2 B) la provvista di cui al conto corrente bancario cointestato (c/c Monte dei Paschi di Siena n.
3380856) è già stata tra loro ripartita ed il rapporto verrà definitivamente estinto entro e non oltre trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione personale;
C) l'immobile, già casa coniugale, sita in Trieste, Via del Pucino 37/3, identificato all'Ufficio
Tavolare di Trieste come l'unità condominiale c.t. 1 della P.T. 3032 di Prosecco e relative pertinenze, censita all'Ufficio del Territorio come Sez. M, foglio 7 p.c.n. numero 352/3 sub. 5, rimane in proprietà esclusiva dell'intestataria , la quale, a fronte Parte_1 dell'obbligo assunto da di continuare a farsi carico del pagamento del Parte_2
mutuo sino ad estinzione dello stesso, in caso di futura alienazione a terzi, si obbliga a utilizzare il ricavato prezzo per il saldo del mutuo eventualmente ancora in essere, liberando da qualsivoglia obbligazione di garanzia;
Parte_2
4) per il resto, i coniugi resteranno proprietari esclusivi dei rispettivi beni senza vantare nulla uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo o ragione;
5) spese del procedimento integralmente compensate”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Trieste il 31.7.1999 (atto n. 232 P. 2 S. a anno 1999) autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise e di cui in premessa;
3 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
4