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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2512/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Argentaria 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Galloro Alberto (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità essendo inabile al lavoro alla data del decesso della madre/dante causa occorso in data 29.01.2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Dichiarare che Parte_1
ha diritto alla pensione di reversibilità nella sua qualità di figlio inabile al momento della
[...] morte della madre e vivente a di lei carico. Ciò vivendo a suo carico e nel suo nucleo familiare e provvedendo essa in maniera esclusiva e continuativa al suo sostentamento. Parte_2
1 Dichiarare, per l'effetto, che si trova nelle condizioni previste dalla legge che Parte_1 regolamenta le pensioni ai superstiti e, quindi, il suo diritto alla pensione di reversibilità, derivante da quella goduta dalla dante causa. Condannare, l in persona del proprio legale rappresentante, alla liquidazione e CP_1 corresponsione in favore del ricorrente della predetta pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del dante causa e nella misura spettante e di legge. Con gli interessi ed accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c. Chiede, infine, che voglia autorizzare l'Istituto di Patronato INAS-CISL, con sede in Vibo Valentia al Viale Kennedy n. 83, delegato nella fase amministrativa della vertenza, ad intervenire in giudizio ai fini e per gli effetti di cui alle previsioni di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso Parte_1 presenta:
2 grave ritardo mentale con psicosi auto ed etero aggressività per encefalopatia perinatale, fibrillazione atriale, diabete mellito tipo 2 in soggetto obeso, dislipidemia cardiopatia ipertensiva poliartrosi Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica prescritta al signor posso Parte_1 considerare lo stesso:
- da ritenersi INVALIDO ai sensi della L.222/1984.
- riconoscimento pensione di reversibilità per come prevista dalla RDL 14/04/1939 art 13 n. 636;
- il signor è inabile al lavoro al momento del decesso del genitore (29/01/2023)». Parte_1
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, essendo, altresì, sottointeso il massimo grado di inabilità accertata dal perito, in ragione della riconosciuta “pensione di reversibilità per come prevista dalla RDL 14/04/1939 art 13 n. 636”.
7. Stante la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i benefici previsti dalla legge, necessari a ottenere il beneficio richiesto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a Parte_1 ottenere la pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal 1.3.2023, ovvero primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.02.2023;
- condanna in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati con la predetta decorrenza di legge, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre CP_1 accessori di legge, in favore del procuratore avv. Alberto Galloro, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02.10.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Argentaria 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Galloro Alberto (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità essendo inabile al lavoro alla data del decesso della madre/dante causa occorso in data 29.01.2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Dichiarare che Parte_1
ha diritto alla pensione di reversibilità nella sua qualità di figlio inabile al momento della
[...] morte della madre e vivente a di lei carico. Ciò vivendo a suo carico e nel suo nucleo familiare e provvedendo essa in maniera esclusiva e continuativa al suo sostentamento. Parte_2
1 Dichiarare, per l'effetto, che si trova nelle condizioni previste dalla legge che Parte_1 regolamenta le pensioni ai superstiti e, quindi, il suo diritto alla pensione di reversibilità, derivante da quella goduta dalla dante causa. Condannare, l in persona del proprio legale rappresentante, alla liquidazione e CP_1 corresponsione in favore del ricorrente della predetta pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del dante causa e nella misura spettante e di legge. Con gli interessi ed accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c. Chiede, infine, che voglia autorizzare l'Istituto di Patronato INAS-CISL, con sede in Vibo Valentia al Viale Kennedy n. 83, delegato nella fase amministrativa della vertenza, ad intervenire in giudizio ai fini e per gli effetti di cui alle previsioni di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso Parte_1 presenta:
2 grave ritardo mentale con psicosi auto ed etero aggressività per encefalopatia perinatale, fibrillazione atriale, diabete mellito tipo 2 in soggetto obeso, dislipidemia cardiopatia ipertensiva poliartrosi Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica prescritta al signor posso Parte_1 considerare lo stesso:
- da ritenersi INVALIDO ai sensi della L.222/1984.
- riconoscimento pensione di reversibilità per come prevista dalla RDL 14/04/1939 art 13 n. 636;
- il signor è inabile al lavoro al momento del decesso del genitore (29/01/2023)». Parte_1
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, essendo, altresì, sottointeso il massimo grado di inabilità accertata dal perito, in ragione della riconosciuta “pensione di reversibilità per come prevista dalla RDL 14/04/1939 art 13 n. 636”.
7. Stante la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i benefici previsti dalla legge, necessari a ottenere il beneficio richiesto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a Parte_1 ottenere la pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal 1.3.2023, ovvero primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.02.2023;
- condanna in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati con la predetta decorrenza di legge, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre CP_1 accessori di legge, in favore del procuratore avv. Alberto Galloro, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02.10.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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