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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 127/25 R.G., promossa
DA
, , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in via Tisia , 111,
Siracusa, presso lo Studio dell' Avv. Carla Adamo C. F. C.F._2
la quale la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f.: , CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Tunisi 29, presso lo studio del sottoscritto avv. Ettore Rizza ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende giusta procura in atti;
Appellata
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in CP_1 giudizio esponendo di essere proprietaria, per successione alla Parte_1 propria madre , dell'appartamento sito in Via Antioco n. Persona_1
18 Siracusa, (distinto in catasto al foglio 45, particella 221, sub. 28) occupato dalla convenuta;
chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'occupazione sine titulo con condanna della convenuta al rilascio dell'immobile, nonché la Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
condanna alla restituzione dei beni mobili presenti nell'appartamento al momento dell'occupazione e al risarcimento del danno patito per la mancata disponibilità dell'immobile, quantificato in € 40.000,00.
A supporto della domanda parte attrice esponeva che la propria madre aveva donato alla convenuta la nuda proprietà del Persona_1 predetto appartamento, riservandosi l'usufrutto, con atto di donazione del
10.06.2005 ai rogiti del Notaio che con sentenza n. 346/2006 Per_2 emessa dal Tribunale di Siracusa la stessa era stata Persona_1 dichiarata interdetta in ragione dell'incapacità di intendere e di volere;
che con sentenza n. 1217/2011 pronunciata dal Tribunale di Siracusa era stato annullato l'atto di donazione del 10.06.2005 a causa dell'incapacità della donante.
Si costituiva tempestivamente contestando la fondatezza della Parte_1 domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta eccepiva che parte attrice non aveva mai avuto il possesso dell'appartamento oggetto di causa così come risultante dal decreto di rigetto del 19.05.2014 pronunciato dal Tribunale di Siracusa all'esito del giudizio per reintegra nel possesso, incardinato dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, e non impugnato.
Eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem assumendo che la domanda del presente giudizio è coperta dal giudicato del giudizio possessorio in ragione dell'omessa impugnazione del decreto di rigetto nonché dell'omessa istaurazione della fase di merito possessorio;
contestava altresì l'autenticità del verbale di inventario dei beni relitti dalla de cuius
. Persona_1
La convenuta avanzava, inoltre, domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1159 c.c. in ragione del possesso ultradecennale, decorrente dalla trascrizione dell'atto di donazione, successivamente annullato, dell'appartamento de quo.
Istruita la causa, con sentenza n. 1470/2024 pubbl. il 18/06/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” -in accoglimento della domanda di restituzione, accerta l'occupazione senza titolo da parte di Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
dell'appartamento sito in Via Antioco n. 18 Siracusa, distinto in catasto al foglio 45, particella 221, sub. 28 e condanna la stessa a Parte_1 rilasciare il predetto appartamento, senza dilazione, in favore di CP_1
;
[...]
-rigetta la domanda di restituzione dei mobili;
-rigetta la domanda di risarcimento danni;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ed avente Parte_1 ad oggetto l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dell'immobile in precedenza indicato;
-compensa per metà le spese di lite, ponendone l'altra metà, che liquida in detta misura in € 2.905,00, a carico della convenuta . Parte_1
Avverso detta sentenza con atto notificato il 31/12/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande principali e l'accoglimento della domanda riconvenzionale con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1159 c.c., anche in combinato disposto con gli artt.774 e 775 c.c., motivazione errata per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti di legge legittimanti la specifica domanda di usucapione ex art.1159 c.c., violazione dei principi della Suprema Corte in materia de qua.
1.1) Il gravame è infondato.
Giova osservare che la disposizione di cui all'art. 1159 c.c. riguarda l'usucapione speciale (o abbreviata) di beni immobili e afferma che l'acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di essi, non deriva dal mero possesso del bene unito al trascorrere di un certo periodo di tempo, ma richiede che il possesso del bene immobile sia stato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
acquistato, in buona fede, da persona diversa dal proprietario del bene medesimo, con un titolo idoneo ad operare il trasferimento.
Sull'argomento la Suprema Corte ha chiarito che La fattispecie prevista dall'art. 1159 cod. civ. ricorre, com'è noto, laddove vi sia un titolo idoneo a trasmettere la proprietà, ma tale effetto non possa prodursi perchè
l'alienante non è il proprietario del bene, sempre che l'acquirente sia in buona fede. La disciplina positiva rende chiaro che l'intendimento perseguito dalla legge è quello di consentire l'acquisto della proprietà in capo all'acquirente unicamente nel caso in cui gli effetti del contratto non possano prodursi direttamente in ragione dell'alienità della cosa venduta;
questo e soltanto questo è l'impedimento che la legge, sussistendo le altre condizioni, mira a superare. Rimangono di conseguenza fuori e del tutto estranee alla fattispecie le ipotesi in cui l'effetto proprio del contratto resti impedito in ragione di altre cause, quali tutte quelle ne determinano l'invalidità o
l'inefficacia del negozio ( ex plurimis Cass. 4851/12, 1813/82).
La suddetta sentenza ben si attaglia al caso di specie, avendo la Cassazione enunciato un principio di diritto generale, non necessariamente ancorato al caso relativo al falsus procurator, dallo stesso trattato, come invece ritenuto dall'appellante.
Nel caso che ci occupa, infatti, non è contestato che la donante Per_1
dante causa dell'odierna appellata, fosse effettivamente la
[...] proprietaria del bene donato a e che la detta donazione sia Parte_1 stata annullata, a seguito della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1271/11,
a causa dell'incapacità di intendere e volere della donante.
Pertanto, in applicazione del sopra esposto principio giurisprudenziale rimane inapplicabile l'usucapione ex art. 1159 c.c., atteso che l'effetto dell'atto di donazione è impedito da altra causa (rispetto alla proprietà del bene donato), che ne ha determinato l'invalidità.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1470/2024 pubbl. il 18/06/2024, emessa dal Tribunale di Siracusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €.7.160,00, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase di trattazione ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 127/25 R.G., promossa
DA
, , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in via Tisia , 111,
Siracusa, presso lo Studio dell' Avv. Carla Adamo C. F. C.F._2
la quale la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f.: , CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Tunisi 29, presso lo studio del sottoscritto avv. Ettore Rizza ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende giusta procura in atti;
Appellata
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in CP_1 giudizio esponendo di essere proprietaria, per successione alla Parte_1 propria madre , dell'appartamento sito in Via Antioco n. Persona_1
18 Siracusa, (distinto in catasto al foglio 45, particella 221, sub. 28) occupato dalla convenuta;
chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'occupazione sine titulo con condanna della convenuta al rilascio dell'immobile, nonché la Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
condanna alla restituzione dei beni mobili presenti nell'appartamento al momento dell'occupazione e al risarcimento del danno patito per la mancata disponibilità dell'immobile, quantificato in € 40.000,00.
A supporto della domanda parte attrice esponeva che la propria madre aveva donato alla convenuta la nuda proprietà del Persona_1 predetto appartamento, riservandosi l'usufrutto, con atto di donazione del
10.06.2005 ai rogiti del Notaio che con sentenza n. 346/2006 Per_2 emessa dal Tribunale di Siracusa la stessa era stata Persona_1 dichiarata interdetta in ragione dell'incapacità di intendere e di volere;
che con sentenza n. 1217/2011 pronunciata dal Tribunale di Siracusa era stato annullato l'atto di donazione del 10.06.2005 a causa dell'incapacità della donante.
Si costituiva tempestivamente contestando la fondatezza della Parte_1 domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta eccepiva che parte attrice non aveva mai avuto il possesso dell'appartamento oggetto di causa così come risultante dal decreto di rigetto del 19.05.2014 pronunciato dal Tribunale di Siracusa all'esito del giudizio per reintegra nel possesso, incardinato dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, e non impugnato.
Eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem assumendo che la domanda del presente giudizio è coperta dal giudicato del giudizio possessorio in ragione dell'omessa impugnazione del decreto di rigetto nonché dell'omessa istaurazione della fase di merito possessorio;
contestava altresì l'autenticità del verbale di inventario dei beni relitti dalla de cuius
. Persona_1
La convenuta avanzava, inoltre, domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1159 c.c. in ragione del possesso ultradecennale, decorrente dalla trascrizione dell'atto di donazione, successivamente annullato, dell'appartamento de quo.
Istruita la causa, con sentenza n. 1470/2024 pubbl. il 18/06/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” -in accoglimento della domanda di restituzione, accerta l'occupazione senza titolo da parte di Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
dell'appartamento sito in Via Antioco n. 18 Siracusa, distinto in catasto al foglio 45, particella 221, sub. 28 e condanna la stessa a Parte_1 rilasciare il predetto appartamento, senza dilazione, in favore di CP_1
;
[...]
-rigetta la domanda di restituzione dei mobili;
-rigetta la domanda di risarcimento danni;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ed avente Parte_1 ad oggetto l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dell'immobile in precedenza indicato;
-compensa per metà le spese di lite, ponendone l'altra metà, che liquida in detta misura in € 2.905,00, a carico della convenuta . Parte_1
Avverso detta sentenza con atto notificato il 31/12/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande principali e l'accoglimento della domanda riconvenzionale con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1159 c.c., anche in combinato disposto con gli artt.774 e 775 c.c., motivazione errata per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti di legge legittimanti la specifica domanda di usucapione ex art.1159 c.c., violazione dei principi della Suprema Corte in materia de qua.
1.1) Il gravame è infondato.
Giova osservare che la disposizione di cui all'art. 1159 c.c. riguarda l'usucapione speciale (o abbreviata) di beni immobili e afferma che l'acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di essi, non deriva dal mero possesso del bene unito al trascorrere di un certo periodo di tempo, ma richiede che il possesso del bene immobile sia stato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
acquistato, in buona fede, da persona diversa dal proprietario del bene medesimo, con un titolo idoneo ad operare il trasferimento.
Sull'argomento la Suprema Corte ha chiarito che La fattispecie prevista dall'art. 1159 cod. civ. ricorre, com'è noto, laddove vi sia un titolo idoneo a trasmettere la proprietà, ma tale effetto non possa prodursi perchè
l'alienante non è il proprietario del bene, sempre che l'acquirente sia in buona fede. La disciplina positiva rende chiaro che l'intendimento perseguito dalla legge è quello di consentire l'acquisto della proprietà in capo all'acquirente unicamente nel caso in cui gli effetti del contratto non possano prodursi direttamente in ragione dell'alienità della cosa venduta;
questo e soltanto questo è l'impedimento che la legge, sussistendo le altre condizioni, mira a superare. Rimangono di conseguenza fuori e del tutto estranee alla fattispecie le ipotesi in cui l'effetto proprio del contratto resti impedito in ragione di altre cause, quali tutte quelle ne determinano l'invalidità o
l'inefficacia del negozio ( ex plurimis Cass. 4851/12, 1813/82).
La suddetta sentenza ben si attaglia al caso di specie, avendo la Cassazione enunciato un principio di diritto generale, non necessariamente ancorato al caso relativo al falsus procurator, dallo stesso trattato, come invece ritenuto dall'appellante.
Nel caso che ci occupa, infatti, non è contestato che la donante Per_1
dante causa dell'odierna appellata, fosse effettivamente la
[...] proprietaria del bene donato a e che la detta donazione sia Parte_1 stata annullata, a seguito della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1271/11,
a causa dell'incapacità di intendere e volere della donante.
Pertanto, in applicazione del sopra esposto principio giurisprudenziale rimane inapplicabile l'usucapione ex art. 1159 c.c., atteso che l'effetto dell'atto di donazione è impedito da altra causa (rispetto alla proprietà del bene donato), che ne ha determinato l'invalidità.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1470/2024 pubbl. il 18/06/2024, emessa dal Tribunale di Siracusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €.7.160,00, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase di trattazione ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro