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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di pignoramento iscritta al n. 5892/2021
R.G.
TRA
(C.F. P. Parte_1
IVA: ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, , con sede legale in Taormina (ME), Via Nazionale, Controparte_1
105, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Di Blasi (CF:
) e Marisa Filiberto (C.F.: ). C.F._1 C.F._2
OPPONENTE
E
”, subentrata a titolo universale nei Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3 ex art.76 D.L.n.73 del 25.05.2021 (convertito con modificazioni dalla
[...]
L.n.106/2021), con sede in Roma in Via Giuseppe Grezar n.14, cod.fisc. e
Partita Iva: , in persona del Procuratore Speciale, dott.ssa P.IVA_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_4
dell'Avv. Valentino Giordano, cod.fisc: , sito in Messina C.F._3 in Via C. Battisti 265, dal quale è rappresentata e difesa
OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
1
Controparte_5
– Filiale di in persona del legale rapp.te legale pro
[...] Pt_1 tempore, P.Iva , con sede legale in in Viale Europa n.65. P.IVA_3 CP_5
CONVENUTA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.615 c.p.c., depositato in data 06/03/18 e notificato a
, , in persona Controparte_3 Parte_1
del legale rapp.te pro tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificatogli a mezzo pec in data
20/02/2017 , eseguito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.72-bis e
72-ter del DPR n.602/73 sulla scorta della cartella di pagamento n.29520160025924469000 (portante crediti – Sede di Messina) e di n.6 CP_6
avvisi di addebito nn. 59520160000307917000, 59520160002094022000, CP_7
59520160002209460000, 59520160002763622000, 59520160003154626000 e
59520160003262178000.
Avverso l'atto di pignoramento, eccepiva: 1) l'illegittimità Controparte_8
del pignoramento per il mancato inserimento delle cartelle esattoriali sottese allo stesso pignoramento nei piani di rateizzazione già concessi;
2) Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Difetto e/o carenza di motivazione.
Violazione del principio di trasparenza e leale collaborazione;
3) Mancata conoscenza legale degli atti intermedi;
omessa notifica dei ruoli e/o delle cartelle di pagamento e/o degli atti prodromici;
4) Violazione dell'articolo 5 dello Statuto del contribuente nel combinato disposto con l'articolo 6 della medesima legge;
6) Violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione ed efficienza;
7) Mancata comunicazione preventiva alla società opponente in relazione al pignoramento;
8) Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle ulteriori somme richieste.
Con ordinanza del 22.09.2021, il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
2 Con atto di citazione del 21.12.2021, regolarmente notificato a
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1 nonché alla , l' Controparte_5 Controparte_9
, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e
[...]
passivi, anche processuali di riassumeva il giudizio Controparte_3 di opposizione al procedimento esecutivo presso terzi iscritto al n. 351/2018
R.G.E. e così concludeva: 1.= In via preliminare, revocare la sospensione dell'atto impugnato;
2.= Sempre preliminarmente e nel merito, ritenere e dichiarare, per quanto in narrativa al superiore punto 3.a) e nei limiti ivi evidenziati,
l'inammissibilità dell'avversa opposizione per violazione dell'inderogabile termine di cui all'art.617 c.p.c.; 3.= Sempre preliminarmente ma in via gradata, ritenere e dichiarare, per quanto in narrativa ai superiori punti 3.b) e 3.c), la certa decadenza in cui controparte è incorsa nel sollevare solo nella presente sede rilievi avverso la cartella e gli avvisi di addebito presupposti al pignoramento opposto;
4.= In via gradata ma pur sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare, comunque e per i motivi di cui in narrativa al superiore punto 4.e), l'assoluta carenza di responsabilità della “ , oggi “ , in Controparte_3 Controparte_9 ordine ad ogni doglianza avanzata da parte avversa in ordine ad assunti vizi di notifica degli avvisi di addebito presupposti al pignoramento opposto ed, in via CP_7 consequenziale e se ritenuto opportuno, ordinare a parte ricorrente di integrare il presente contraddittorio nei confronti di tale medesimo ente impositore “ Sede CP_7 di Messina” quale autore materiale degli avvisi in questione ed esecutore della correlativa attività notificatoria e/o, gradatamente, autorizzare la medesima
“ , nella spiegata qualità, alla suddetta medesima Controparte_9 chiamata in causa;
5.= In via gradata ritenere e dichiarare, comunque e per quant'altro in narrativa, l'inammissibilità ed infondatezza dell'intera avversa opposizione;
6.= Conseguentemente, rigettare in toto l'avversa opposizione confermando l'assoluta legittimità ed efficacia del pignoramento opposto e/o degli atti ad esso presupposti;
7.= Rigettare, comunque e per quanto in narrativa al superiore punto 6), la specifica avversa istanza di conversione ex art.495 c.p.c.; 8.= Sempre in via gradata, ritenere e dichiarare, comunque e per i motivi di cui in narrativa,
3
l'assoluta legittimità dell'intera condotta posta nell'occasione in essere dalla
“ ed oggi, per essa, dell'“ Controparte_3 Controparte_9
; 9.= Con vittoria di spese e compensi.
[...]
Costituitasi in giudizio, , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ribadiva le eccezioni proposte in sede cautelare e insisteva in domande.
Nessuno si costituiva per . Controparte_5
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 15.05.2025 la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**************
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, si dichiara la contumacia della . Controparte_5
L'eccezione di nullità del pignoramento per il mancato inserimento delle cartelle azionate dall' nella rateizzazione chiesta da Controparte_9
è stata già sollevata da quest'ultima Parte_1
in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. e successivo reclamo al Collegio. Come affermato dal Tribunale nel giudizio ex art. 700 c.p.c. e dal Collegio, l'assunto
è palesemente privo di pregio, essendo evidente che non esiste alcuna norma che imponga l'automatico inserimento nella rateizzazione chiesta e concessa di ulteriori cartelle (notificate prima o dopo, non importa) che non sono state indicate dal contribuente, al quale solo compete la scelta se pagare in unica soluzione o ratealmente. E ciò è documentato dall'art. 19 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, onerando il contribuente di specifiche richieste. Anche a voler prescindere dalla discrezionalità dell'Ente riscossore che può concedere la rateizzazione, non può assumere rilievo la richiesta di rateizzazione depositata dalla reclamante il 27 gennaio 2017, cioè dopo la notifica del pignoramento presso terzi, in contrasto con il co. 2 del citato art. 19, secondo cui “La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva”. 4 Quanto all'eccezione di nullità del pignoramento per mancanza di motivazione occorre distinguere tra l'obbligo motivazionale dell'atto di pignoramento in sé considerato e quello degli atti prodromici che ne costituiscono il presupposto.
L'atto di pignoramento ex art. 72-bis non è soggetto ad un autonomo obbligo di motivazione nel senso tecnico del termine, ma deve comunque contenere elementi sufficienti per consentire al debitore la piena comprensione della pretesa creditoria attraverso il richiamo agli atti prodromici regolarmente notificati. L'atto deve specificare la natura e l'entità del credito, indicando con precisione le cartelle di pagamento o gli altri titoli esecutivi sui quali si fonda l'azione, e deve essere notificato tanto al terzo quanto al debitore per produrre i suoi effetti giuridici. “L'atto esecutivo in esame è previsto dal D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 72 bis, il quale non sancisce, direttamente o per rinvio ad altre disposizioni legislative, alcun preciso obbligo motivazionale, per la semplice ragione che, trattandosi del primo atto dell'esecuzione forzata esattoriale presupponendo la notifica di atto prodromico - cartella di pagamento - che già contiene gli elementi necessari a far comprendere al contribuente esecutando per quale titolo si preannuncia l'avvio di un procedimento esecutivo nei suoi confronti" (Tribunale di
Bari - sentenza n. 2361 del 2024). L'atto deve presentare dei requisiti minimi per essere considerato valido, quali l'indicazione specifica degli atti precedentemente notificati e l'entità del presunto credito per cui si intende procedere, non essendo sufficiente la generica dicitura relativa ai tributi senza alcun riferimento alle sottese cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento o avvisi di addebito, comportando tale omissione la nullità dell'atto per difetto di motivazione" (Tribunale di
Agrigento – sentenza n. 622/2025).
Non è necessaria l'allegazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di mora quando l'atto contenga specifica indicazione della fonte e della natura del credito attraverso il riferimento agli atti che specificano il credito per il
5 quale si procede a riscossione (in tal senso anche il Tribunale di Civitavecchia
– sentenza n. 1580/2024).
L'atto di pignoramento in questione, redatto in conformità al modello ministeriale, contiene l'indicazione degli atti presupposti: numeri identificativi delle cartelle di pagamento, data di notifica e importi. L'atto di pignoramento contiene, pertanto, le indicazioni necessarie per risalire al credito azionato. Ne consegue che l'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento deve essere rigettata.
L'eccezione di nullità dell'atto presupposto per difetto di motivazione non può essere sollevata in questa fase esecutiva.
La censura di Mancata conoscenza legale degli atti intermedi;
omessa notifica dei ruoli e/o delle cartelle di pagamento e/o degli atti prodromici è infondata, posto che parte esecutante ha fornito prova, mediante la produzione, già nel procedimento cautelare, degli avvisi di accettazione e di consegna, in data
16.03.2017, delle pec di notifica delle cartelle esattoriali in questione. Essendo iniziata l'espropriazione entro un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 50, co. 2, d.p.r. n. 602/1973, non sussiste l'obbligo di notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere.
Anche le eccezioni di illegittimità del pignoramento per violazione dei principi di trasparenza e di mancata comunicazione preventiva alla società opponente in relazione al pignoramento sono infondate, considerato che l'atto di pignoramento è chiaramente intellegibile, facendo riferimento agli atti presupposti, e che non è previsto dalla normativa in materia alcun obbligo di comunicazione preventiva, se non l'obbligo di notifica dell'atto di avviso allorché il pignoramento sia azionato oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali.
L'ultima eccezione di Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle ulteriori somme richieste riguarda le cartelle esattoriali e andava proposta in sede di opposizione alle stesse.
6 In conclusione, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata e l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva revocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1
l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva depositata in data
22.09.2021.
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore dell in persona del legale Controparte_9
rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 3.809,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 17.09.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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