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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7766/2024 R.G., chiamata all'udienza del 6/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
R. Giglio e dall'avv. G. Ceci
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Regionale pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_2 CP_3 difeso dall'avv. E. Castellaneta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/6/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, esponeva di aver subito, in data 3/12/2021, un infortunio in ambito lavorativo, all'esito del quale, dopo aver istruito l'iter amministrativo, l' accertava un danno CP_2 biologico nella misura dell'8% in seguito ad “esiti di frattura trimalleolare sinistra”.
Ritenuta errata la valutazione da parte dei sanitari di e proposta opposizione in CP_2 data 4/9/2023, in seguito alla quale l' , nel rivalutare il danno residuato, lo CP_2 determinava nella misura del 10% che, tuttavia, veniva ritenuta inferiore a quella effettivamente subita dall'interessato, parte ricorrente adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, chiedendo il riconoscimento del danno biologico in misura superiore al 10%, da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento delle relative CP_2 prestazioni, previo espletamento di consulenza tecnica. L' si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato.
Istruita con consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_2 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività
Pag. 2 di 4 lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, il C.T.U., specialista in medicina del lavoro, nella relazione depositata in data 30/6/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “Il sig. Parte_2 subì il 03.07.2023 infortunio sul lavoro con: ”Esiti di frattura della caviglia sinistra con apposizione chirurgica di placca e viti metalliche al III distale di perone e III distale di tibia” Appare equa una valutazione in termini di danno biologico complessivamente valutato degli esiti permanenti nella mi-sura dell' 11% (undici), tenuto conto delle voci valutative (voce 293 per analogia e voce 306 della Tabella delle menomazioni di cui al D.M. del 12.07.2000)”.
Orbene, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, conclusioni che non sono state validamente contestate né da parte dell' CP_4 né da parte della ricorrente medesima.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'11%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, la domanda va accolta e l' CP_2 condannato al pagamento delle relative prestazioni.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
In ordine alle spese di giudizio, in considerazione dell'incremento dell'indennizzo in capitale in misura pari all'1%, si reputa equo disporre la compensazione delle stesse per la metà e porre la restante metà a carico della parte resistente che si liquida come da dispositivo;
le spese di consulenza tecnica, anticipate dall' , vanno dichiarate CP_4 irrepetibili.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/6/2024 da nei confronti di Parte_1
, in persona del pro-tempore per la Puglia, così provvede: CP_2 Controparte_5
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente dell'11% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento CP_2 del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento della CP_2 restante parte che si liquida in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate come da separato CP_2 decreto.
Bari, 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7766/2024 R.G., chiamata all'udienza del 6/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
R. Giglio e dall'avv. G. Ceci
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Regionale pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_2 CP_3 difeso dall'avv. E. Castellaneta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/6/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, esponeva di aver subito, in data 3/12/2021, un infortunio in ambito lavorativo, all'esito del quale, dopo aver istruito l'iter amministrativo, l' accertava un danno CP_2 biologico nella misura dell'8% in seguito ad “esiti di frattura trimalleolare sinistra”.
Ritenuta errata la valutazione da parte dei sanitari di e proposta opposizione in CP_2 data 4/9/2023, in seguito alla quale l' , nel rivalutare il danno residuato, lo CP_2 determinava nella misura del 10% che, tuttavia, veniva ritenuta inferiore a quella effettivamente subita dall'interessato, parte ricorrente adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, chiedendo il riconoscimento del danno biologico in misura superiore al 10%, da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento delle relative CP_2 prestazioni, previo espletamento di consulenza tecnica. L' si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato.
Istruita con consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_2 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività
Pag. 2 di 4 lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, il C.T.U., specialista in medicina del lavoro, nella relazione depositata in data 30/6/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “Il sig. Parte_2 subì il 03.07.2023 infortunio sul lavoro con: ”Esiti di frattura della caviglia sinistra con apposizione chirurgica di placca e viti metalliche al III distale di perone e III distale di tibia” Appare equa una valutazione in termini di danno biologico complessivamente valutato degli esiti permanenti nella mi-sura dell' 11% (undici), tenuto conto delle voci valutative (voce 293 per analogia e voce 306 della Tabella delle menomazioni di cui al D.M. del 12.07.2000)”.
Orbene, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, conclusioni che non sono state validamente contestate né da parte dell' CP_4 né da parte della ricorrente medesima.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'11%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, la domanda va accolta e l' CP_2 condannato al pagamento delle relative prestazioni.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
In ordine alle spese di giudizio, in considerazione dell'incremento dell'indennizzo in capitale in misura pari all'1%, si reputa equo disporre la compensazione delle stesse per la metà e porre la restante metà a carico della parte resistente che si liquida come da dispositivo;
le spese di consulenza tecnica, anticipate dall' , vanno dichiarate CP_4 irrepetibili.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/6/2024 da nei confronti di Parte_1
, in persona del pro-tempore per la Puglia, così provvede: CP_2 Controparte_5
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente dell'11% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento CP_2 del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento della CP_2 restante parte che si liquida in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate come da separato CP_2 decreto.
Bari, 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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