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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Albanese e dall'Avv. Gabriele Maxia;
attori in riconvenzionale contro
Avv. Cinzia Falaschi (c.f. , difesa CodiceFiscale_4
in proprio;
convenuta in riconvenzionale
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
CONCLUSIONI:
PER e Parte_1 Parte_2
(attori):" piaccia all'illustre Parte_3
tribunale adito, contrariis reiectis invia
riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. Cinzia Falaschi in ordine a tutti
fatti o condotte descritti nel presente ricorse per
l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa con
riferimento alle perdite dell'azienda oggetto del
contratto di vendita con riserva di proprietà stipulata
con , e nell'ulteriore importo quantificabile in CP_1
euro 14.971,81 corrispondente alla somma cui i ricorrenti
sono stati condannati ex articolo 91 CPC nell'ambito dei
due ricorsi ex articolo 700 CPC descritti in narrativa;
”
Per Avv. Cinzia Falaschi -(CONVENUTA): “si chiede che
l'Illl.mo Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza
disattesa e reietta, rigettare l'opposizione e le domande
ed eccezioni con essa proposte in quanto inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento trae origine dalla separazione dal giudizio R.G. 1861/2022, trattato collegialmente ex art. 14 D. Lgs n. 150 del 2011 ed introdotto dall'Avv. Falaschi per l'accertamento del credito professionale vantato nei confronti degli odierni attori, della domanda proposta dagli opponenti - odierni attori - in via riconvenzionale. Gli attori, che rivestivano la qualità di opponenti nel procedimento collegiale, hanno chiesto, in via riconvenzionale, che pag. 2/15 venisse riconosciuta la responsabilità professionale dell'Avv. Cinzia Falaschi per presunti errori commessi nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma iscritto al R.G. 57442/2017 e nei giudizi cautelari uno iscritto al
R.G. 22266/2020 innanzi al Tribunale di Roma e l'altro proposto davanti al Tribunale di Perugia ed iscritto al RG
n. 1867/2020.
1.1. Con riferimento al giudizio iscritto innanzi al
Tribunale di Roma RG 57442/2017, gli odierni attori hanno eccepito l'inadempimento del professionista convenuto, I)
per non avere rispettato termini e scadenze processuali e
II) per la scelta di strategie processuali inidonee a raggiungere lo scopo prefissato dai suoi assistiti odierni attori.
Più in particolare gli attori si dolgono della tardività
del deposito della prima e della seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., nonché della tardiva produzione di alcuni documenti. Sostengono gli attori di avere in questo modo perduto la possibilità di contestare i fatti allegati da a supporto delle sue ragioni e della domanda CP_1
riconvenzionale formulata. La tardiva produzione documentale, poi, ha precluso agli attori la prova del danno arrecato loro da , con conseguente impossibilità CP_1
di opporre in compensazione a tale istituto il credito risarcitorio in questione con il controcredito da quest'ultima vantato per il pagamento delle rate residue pag. 3/15 del prezzo di vendita pattuito per l'acquisto di un compendio immobiliare sito in Valfabbrica.
Sostengono poi gli attori che questi errori sono stati aggravati dall'omessa informazione da parte dell'avvocato in merito all'evoluzione negativa della causa, determinando l'impossibilità per i medesimi attori di scegliere se proseguire il giudizio o abbandonarlo mediante rinuncia agli atti al fine di contenere le spese di lite.
Sulla base di tali presupposti gli attori chiedono la condanna del professionista convenuto a corrispondere loro il risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi in via equitativa e che riflettono la perdita di chance di poter ottenere il riscatto del bene agricolo acquistato con riserva di proprietà da tenuto conto del valore CP_1
dichiarato dall'avv. Falaschi di € 2.600.000,00.
1.1.2 Gli attori lamentano inoltre che l'Avv. Falaschi
ha esperito due identici ricorsi ex art. 700 c.p.c. l'uno dinnanzi al Tribunale di Roma iscritto al RG 22266/2020,
l'altro dinanzi al Tribunale di Perugia e iscritto al RG
1867/2020, con i quali ha domandato la sospensione degli effetti esecutivi del processo verbale di attestazione di inadempimento del contratto stipulato con ai sensi CP_1
dell'art. 1523 c.c. a rogito del Notaio di Roma Per_1
Rep 57846/17802. Il primo procedimento è stato dichiarato inammissibile in quanto la domanda cautelare doveva essere proposta nell'ambito del giudizio pendente ai sensi pag. 4/15 dell'art. 669 quater c.p.c.; il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile stante la pendenza di altri giudizi di merito instaurati innanzi al Tribunale di Roma.
Sulla base di tali allegazioni gli attori chiedono la condanna dell'Avv. Cinzia Falaschi al risarcimento di quanto liquidato dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di
Perugia, a titolo di spese legali a carico degli opponenti odierni attori, nei giudizi cautelari dichiarati inammissibili pari ad € 14.961,81.
1.2 Si costituiva l'Avv. Falaschi nel giudizio di opposizione, la quale contestava la domanda riconvenzionale proposta dagli attori. In particolare, il professionista convenuto ha sostenuto che non vi fossero evidenti motivi per ritenere che la domanda proposta nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Roma e di cui al RG.
57442/2017 fosse infondata e destinata ad essere rigettata.
In particolare, nel corso del giudizio e all'esito della concessione dei termini ex art. 183 c. VI c.p.c. ha precisato come l'atto di citazione avesse ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà
per mancato avveramento della condizione del pagamento delle rate di prezzo;
rate pacificamente non pagate dagli attori. Infatti, il diritto di proprietà era subordinato al pagamento delle rate, ma tale pagamento non sarebbe stato effettuato a causa del rifiuto di di sottoscrivere la CP_1
domanda di contributo per la ricostruzione dei fabbricati pag. 5/15 destinati all'attività zootecnica, resi inagibili dal sisma del 1997.
Osservava, poi, che la documentazione riconosciuta come tardiva aveva lo scopo non di individuare i danni ma di chiarire che i danni economici subiti per l'effetto della mancata ricostruzione delle stalle erano inferiori rispetto a quelli che sarebbero derivati se l'attività zootecnica fosse stata definitivamente interrotta. Pertanto, non erano determinanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
1.2.1 Il professionista convenuto difendeva altresì la scelta di presentare due ricorsi cautelari ex art. 700
c.p.c., evidenziando che l'esito negativo degli stessi non potesse esserle attribuito, respingendo l'affermazione che i ricorrenti non siano stati informati o coinvolti nelle attività legali.
Al riguardo osservava come, solo a seguito della proposizione dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. avanti ai
Tribunali di Roma e di Perugia, l' avesse ammesso che CP_1
l'importo per il riscatto della proprietà era inferiore di
€ 400.000,00 a quello preteso anni prima ed ammontava ad €
787.630,42 di cui € 467.198,22 per le rate scadute,
sottolineando che comunque non era stato tenuto conto che erano trascorsi 23 anni dalla dichiarata inagibilità delle stalle e ben 8 anni dalla richiesta di contributo da parte del . Parte_4
1.2.2. Sulla base di tali allegazioni l'Avv. Falaschi
pag. 6/15 chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori, sostenendo che la domanda era infondata sia in fatto che in diritto.
1.3 Nelle more del giudizio veniva pronunciata dal
Tribunale di Roma la sentenza n. 509/2023, che rigettava le domande proposte dagli attori nel giudizio rubricato al
R.G. 57442/2017 ed accoglieva le domande riconvenzionali formulate da (doc. 54). CP_1
1.4. Decisa la domanda di accertamento del credito vantato dall'Avv. Falaschi ed oggetto di provvedimento monitorio opposto, la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti era separata.
1.5. Iscritto il procedimento avente ad oggetto la domanda separata, all'udienza del 27 febbraio 2024
l'avvocato Albanese confermava – di fatto - quanto sostenuto dall'avv. Falaschi, ovvero che la sentenza n.
509/23 era stata impugnata.
1.5. All'udienza del 11.12.2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi termini 190
c.p.c. (nel testo anteriore alla c.d. “riforma Cartabia”).
***
2. La domanda attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni qui di seguito evidenziate.
3. In punto di diritto, perché il cliente sia risarcito dal professionista avvocato in conseguenza della negligente ed imperita prestazione professionale da pag. 7/15 quest'ultimo offerta nell'ambito di un giudizio civile,
non è sufficiente che il cliente dimostri l'effettivo inadempimento del professionista e l'esito negativo del giudizio, essendo necessario che il cliente fornisca la prova, sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr: Cass.,
sent. 25112 del 2017), che la condotta corretta e diligente del legale avrebbe condotto a un esito differente della causa, questa volta favorevole per il cliente (cfr: Cass. ord. n. 24007/2024).
Nell'ipotesi in cui il professionista avvocato abbia depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, il cliente sarà
chiamato a dimostrare che laddove la condotta del difensore fosse stata corretta e i depositi degli atti e dei documenti tempestivi, l'esito del giudizio sarebbe stato per lui favorevole.
In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto del requisito del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato.
4. Nel caso di specie, con riferimento al giudizio rubricato al R.G. 57442 del 2017, al fine di apprezzare le censure mosse dagli attori all'operato dell'Avv. Falaschi
e l'incidenza delle stesse sull'esito del giudizio è
opportuno riassumere sinteticamente l'oggetto dello stesso pag. 8/15 e le sue principali vicende processuali.
La causa in questione è stata introdotta dagli odierni attori nei confronti di al fine di vedere accertato CP_1
il loro diritto di proprietà sul fondo con annessi fabbricati e rustici sito nei Comuni di Valfabbrica e
Gualdo Tadino venduto loro con patto di riservato dominio in data 11.10.1995 (atto pubblico notar ) Per_2
dall' e da quest'ultimo risolto per il mancato CP_1
pagamento di oltre due rate di prezzo il 15.6.2017.
A sostegno di tali domande gli attori deducevano che la condizione dell'acquisto della proprietà non si era verificata per responsabilità di e che quindi la CP_1
stessa condizione doveva ritenersi avverata e in alternativa che il debito per capitale e interessi si era estinto per compensazione con il proprio invocato credito risarcitorio, conseguenza di asserite condotte inadempimenti di . CP_1
Costituitasi in giudizio, chiedeva che le domande CP_1
attoree fossero rigettate e, in via riconvenzionale, che il contratto di compravendita del compendio immobiliare con patto di riservato dominio fosse risolto per inadempimento degli attori, che avevano omesso di pagare le rate convenute.
Concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c., l'Avv.
Falaschi – difensore degli attori - depositava tardivamente la prima e la seconda di dette memorie,
pag. 9/15 nonché alcuni documenti a quest'ultima allegati.
Non ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, il Tribunale di Roma, con sentenza del 11.1.2023, dopo avere dichiarato inammissibili perché tardive le prime due memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto di vendita con riservato dominio.
A fondamento della decisione assunta, per quanto in questa sede di interesse, il Tribunale di Roma accertava come “gli inadempimenti attribuiti dagli attori ad CP_1
sono tutti insussistenti” e come in ogni caso manchi
“qualsiasi rapporto causale tra gli asseriti inadempimenti
e il mancato pagamento delle rate di prezzo da parte degli
attori”.
La sentenza in questione è stata appellata dagli attori per il ministero di altro difensore. La causa è tuttora pendente.
5. Sostengono gli attori che il deposito tardivo delle prime due memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e dei documenti alle stesse allegati avrebbe impedito loro:
a) di contestare efficacemente i fatti posti a fondamento della difesa di e della domanda CP_1
riconvenzionale dalla stessa proposta;
b) di provare i danni effettivamente patiti dagli attori.
pag. 10/15 Tale condotta, dunque, ha precluso agli attori di provare il danno subito e di vedere accolte le conseguenziali domande di compensazione e di accertamento dell'avvenuto acquisto dell'immobile.
Sotto altro punto di vista gli attori censurano la condotta del professionista, che non li ha aggiornati in merito all'evoluzione negativa del giudizio, così
impedendo loro di decidere se coltivare il giudizio medesimo o abbandonarlo.
6. La domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti dell'Avv. Falaschi e relativa all'operato del professionista con riferimento al procedimento 57442 del
2017 è infondata.
Come visto l'operato del professionista viene censurato per il tardivo deposito della prima e della seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. e dei relativi documenti,
attraverso i quali sarebbe stato provato il danno lamentato dagli attori.
Gli attori, tuttavia, non hanno allegato in che termini le contestazioni formulate con tali memorie avrebbero consentito loro di superare le difese di poi CP_1
accolte dal Tribunale di Roma. Peraltro, la lettura della sentenza del Giudice capitolino permette di ritenere che la stessa si è fondata su documenti e su valutazioni giuridiche e non su fatti non contestati ovvero sulla lamentata acquiescenza di parte attrice rispetto alla pag. 11/15 domanda attorea.
Quanto alla tardiva produzione documentale, gli attori hanno evidenziato che i documenti in questione erano funzionali a provare l'an ed il quantum del danno subito,
atteso che con l'atto introduttivo del giudizio erano stati prodotti documenti comprovanti la condotta illegittima ed inadempiente di CP_1
Anche in questo caso non vi è allegazione alcuna in merito al contenuto ed alla valenza probatoria di tali documenti. In ogni caso, come visto, il Giudice capitolino ha rigettato la domanda attorea, ancor prima che per l'indimostrato danno, per l'insussistenza delle condotte inadempienti attribuite dagli attori ad CP_1
Deve ritenersi, dunque, che la condotta inadempiente dell'Avv. Falaschi, che ha depositato memorie e documenti in ritardo, non può essere posta in rapporto causale con il danno lamentato, atteso che la tempestiva produzione di tali atti e documenti non avrebbe modificato le sorti del giudizio capitolino.
6.1. Quanto alla doglianza relativa al mancato obbligo di informazione, va evidenziato anche in questo caso che ove il professionista avesse informato gli attori delle vicende processuali, non sarebbe mutata la loro volontà di proseguire il giudizio, circostanza che si desume dall'avere impugnato gli attori la sentenza del Tribunale
di Roma, con ciò dimostrando di confidare nella bontà
pag. 12/15 delle difese sostenute, a prescindere dal mancato deposito dei documenti e degli atti sopra indicati.
7. Ritiene il Tribunale altresì infondata la domanda di risarcimento del danno consistito nella condanna al pagamento delle spese di lite, subita dagli odierni attori all'esito dei giudizi cautelari celebrati avanti al
Tribunale di Roma e di Perugia.
Più in particolare, nel giudizio RG n. 22266/2020, il
Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da parte degli attori nei confronti di poiché la domanda cautelare doveva CP_1
essere proposta nell'ambito del procedimento principale già pendente, anziché separatamente. Inoltre, la richiesta di sospensione del verbale di attestazione di inadempimento, che costituiva titolo esecutivo, è stata ritenuta improcedibile, in quanto le contestazioni dovevano essere sollevate tramite l'opposizione all'esecuzione, non tramite un ricorso d'urgenza.
Nel procedimento iscritto al RG 1867/2020, il Tribunale
di Perugia ha dichiarato inammissibile il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto contro per la CP_1
pendenza di altri procedimenti già in corso, in particolare il giudizio pendente avanti al Tribunale di
Roma, in cui aveva avanzato una domanda CP_1
riconvenzionale per dichiarare l'inadempimento del contratto di vendita.
pag. 13/15 Ritiene il Tribunale sussistente l'inadempimento del professionista, che ha evidentemente errato nel proporre due ricorsi cautelari inammissibili perché proposti ante causam, nonostante la pendenza del giudizio di merito rispetto a cui gli stessi erano strumentali, nonché per avere proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo della sospensione ex art. 615 c.p.c..
Provato l'inadempimento del professionista, non risulta tuttavia provato il danno, che non può consistere semplicemente nella condanna subita al pagamento delle spese di lite.
Gli attori hanno omesso di allegare prima e di provare poi di avere effettivamente corrisposto le somme oggetto di pronunce di condanna intervenute negli anni 2020 e 2021
(gennaio), ovvero, quanto meno che tale richiesta è stata avanzata loro da , coincidendo il danno con il CP_1
pagamento effettivo o probabile delle somme oggetto di condanna.
Né parte attrice ha spiegato sul punto domanda di manleva.
Ne consegue il rigetto della domanda.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa con la massima riduzione della fase della trattazione ed esclusa la fase decisoria.
P.Q.M.
pag. 14/15 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1760 del 2023 sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell'avv. Cinzia Falaschi così provvede:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di Cinzia Falaschi;
Parte_3
2) Condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro, a corrispondere a Parte_3
Cinzia Falaschi, a titolo di rimborso delle spese di lite,
la somma di euro 7.015,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA.
Perugia, il 27.3.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Albanese e dall'Avv. Gabriele Maxia;
attori in riconvenzionale contro
Avv. Cinzia Falaschi (c.f. , difesa CodiceFiscale_4
in proprio;
convenuta in riconvenzionale
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
CONCLUSIONI:
PER e Parte_1 Parte_2
(attori):" piaccia all'illustre Parte_3
tribunale adito, contrariis reiectis invia
riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. Cinzia Falaschi in ordine a tutti
fatti o condotte descritti nel presente ricorse per
l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa con
riferimento alle perdite dell'azienda oggetto del
contratto di vendita con riserva di proprietà stipulata
con , e nell'ulteriore importo quantificabile in CP_1
euro 14.971,81 corrispondente alla somma cui i ricorrenti
sono stati condannati ex articolo 91 CPC nell'ambito dei
due ricorsi ex articolo 700 CPC descritti in narrativa;
”
Per Avv. Cinzia Falaschi -(CONVENUTA): “si chiede che
l'Illl.mo Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza
disattesa e reietta, rigettare l'opposizione e le domande
ed eccezioni con essa proposte in quanto inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento trae origine dalla separazione dal giudizio R.G. 1861/2022, trattato collegialmente ex art. 14 D. Lgs n. 150 del 2011 ed introdotto dall'Avv. Falaschi per l'accertamento del credito professionale vantato nei confronti degli odierni attori, della domanda proposta dagli opponenti - odierni attori - in via riconvenzionale. Gli attori, che rivestivano la qualità di opponenti nel procedimento collegiale, hanno chiesto, in via riconvenzionale, che pag. 2/15 venisse riconosciuta la responsabilità professionale dell'Avv. Cinzia Falaschi per presunti errori commessi nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma iscritto al R.G. 57442/2017 e nei giudizi cautelari uno iscritto al
R.G. 22266/2020 innanzi al Tribunale di Roma e l'altro proposto davanti al Tribunale di Perugia ed iscritto al RG
n. 1867/2020.
1.1. Con riferimento al giudizio iscritto innanzi al
Tribunale di Roma RG 57442/2017, gli odierni attori hanno eccepito l'inadempimento del professionista convenuto, I)
per non avere rispettato termini e scadenze processuali e
II) per la scelta di strategie processuali inidonee a raggiungere lo scopo prefissato dai suoi assistiti odierni attori.
Più in particolare gli attori si dolgono della tardività
del deposito della prima e della seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., nonché della tardiva produzione di alcuni documenti. Sostengono gli attori di avere in questo modo perduto la possibilità di contestare i fatti allegati da a supporto delle sue ragioni e della domanda CP_1
riconvenzionale formulata. La tardiva produzione documentale, poi, ha precluso agli attori la prova del danno arrecato loro da , con conseguente impossibilità CP_1
di opporre in compensazione a tale istituto il credito risarcitorio in questione con il controcredito da quest'ultima vantato per il pagamento delle rate residue pag. 3/15 del prezzo di vendita pattuito per l'acquisto di un compendio immobiliare sito in Valfabbrica.
Sostengono poi gli attori che questi errori sono stati aggravati dall'omessa informazione da parte dell'avvocato in merito all'evoluzione negativa della causa, determinando l'impossibilità per i medesimi attori di scegliere se proseguire il giudizio o abbandonarlo mediante rinuncia agli atti al fine di contenere le spese di lite.
Sulla base di tali presupposti gli attori chiedono la condanna del professionista convenuto a corrispondere loro il risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi in via equitativa e che riflettono la perdita di chance di poter ottenere il riscatto del bene agricolo acquistato con riserva di proprietà da tenuto conto del valore CP_1
dichiarato dall'avv. Falaschi di € 2.600.000,00.
1.1.2 Gli attori lamentano inoltre che l'Avv. Falaschi
ha esperito due identici ricorsi ex art. 700 c.p.c. l'uno dinnanzi al Tribunale di Roma iscritto al RG 22266/2020,
l'altro dinanzi al Tribunale di Perugia e iscritto al RG
1867/2020, con i quali ha domandato la sospensione degli effetti esecutivi del processo verbale di attestazione di inadempimento del contratto stipulato con ai sensi CP_1
dell'art. 1523 c.c. a rogito del Notaio di Roma Per_1
Rep 57846/17802. Il primo procedimento è stato dichiarato inammissibile in quanto la domanda cautelare doveva essere proposta nell'ambito del giudizio pendente ai sensi pag. 4/15 dell'art. 669 quater c.p.c.; il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile stante la pendenza di altri giudizi di merito instaurati innanzi al Tribunale di Roma.
Sulla base di tali allegazioni gli attori chiedono la condanna dell'Avv. Cinzia Falaschi al risarcimento di quanto liquidato dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di
Perugia, a titolo di spese legali a carico degli opponenti odierni attori, nei giudizi cautelari dichiarati inammissibili pari ad € 14.961,81.
1.2 Si costituiva l'Avv. Falaschi nel giudizio di opposizione, la quale contestava la domanda riconvenzionale proposta dagli attori. In particolare, il professionista convenuto ha sostenuto che non vi fossero evidenti motivi per ritenere che la domanda proposta nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Roma e di cui al RG.
57442/2017 fosse infondata e destinata ad essere rigettata.
In particolare, nel corso del giudizio e all'esito della concessione dei termini ex art. 183 c. VI c.p.c. ha precisato come l'atto di citazione avesse ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà
per mancato avveramento della condizione del pagamento delle rate di prezzo;
rate pacificamente non pagate dagli attori. Infatti, il diritto di proprietà era subordinato al pagamento delle rate, ma tale pagamento non sarebbe stato effettuato a causa del rifiuto di di sottoscrivere la CP_1
domanda di contributo per la ricostruzione dei fabbricati pag. 5/15 destinati all'attività zootecnica, resi inagibili dal sisma del 1997.
Osservava, poi, che la documentazione riconosciuta come tardiva aveva lo scopo non di individuare i danni ma di chiarire che i danni economici subiti per l'effetto della mancata ricostruzione delle stalle erano inferiori rispetto a quelli che sarebbero derivati se l'attività zootecnica fosse stata definitivamente interrotta. Pertanto, non erano determinanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
1.2.1 Il professionista convenuto difendeva altresì la scelta di presentare due ricorsi cautelari ex art. 700
c.p.c., evidenziando che l'esito negativo degli stessi non potesse esserle attribuito, respingendo l'affermazione che i ricorrenti non siano stati informati o coinvolti nelle attività legali.
Al riguardo osservava come, solo a seguito della proposizione dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. avanti ai
Tribunali di Roma e di Perugia, l' avesse ammesso che CP_1
l'importo per il riscatto della proprietà era inferiore di
€ 400.000,00 a quello preteso anni prima ed ammontava ad €
787.630,42 di cui € 467.198,22 per le rate scadute,
sottolineando che comunque non era stato tenuto conto che erano trascorsi 23 anni dalla dichiarata inagibilità delle stalle e ben 8 anni dalla richiesta di contributo da parte del . Parte_4
1.2.2. Sulla base di tali allegazioni l'Avv. Falaschi
pag. 6/15 chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori, sostenendo che la domanda era infondata sia in fatto che in diritto.
1.3 Nelle more del giudizio veniva pronunciata dal
Tribunale di Roma la sentenza n. 509/2023, che rigettava le domande proposte dagli attori nel giudizio rubricato al
R.G. 57442/2017 ed accoglieva le domande riconvenzionali formulate da (doc. 54). CP_1
1.4. Decisa la domanda di accertamento del credito vantato dall'Avv. Falaschi ed oggetto di provvedimento monitorio opposto, la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti era separata.
1.5. Iscritto il procedimento avente ad oggetto la domanda separata, all'udienza del 27 febbraio 2024
l'avvocato Albanese confermava – di fatto - quanto sostenuto dall'avv. Falaschi, ovvero che la sentenza n.
509/23 era stata impugnata.
1.5. All'udienza del 11.12.2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi termini 190
c.p.c. (nel testo anteriore alla c.d. “riforma Cartabia”).
***
2. La domanda attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni qui di seguito evidenziate.
3. In punto di diritto, perché il cliente sia risarcito dal professionista avvocato in conseguenza della negligente ed imperita prestazione professionale da pag. 7/15 quest'ultimo offerta nell'ambito di un giudizio civile,
non è sufficiente che il cliente dimostri l'effettivo inadempimento del professionista e l'esito negativo del giudizio, essendo necessario che il cliente fornisca la prova, sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr: Cass.,
sent. 25112 del 2017), che la condotta corretta e diligente del legale avrebbe condotto a un esito differente della causa, questa volta favorevole per il cliente (cfr: Cass. ord. n. 24007/2024).
Nell'ipotesi in cui il professionista avvocato abbia depositato tardivamente degli atti o dei documenti ovvero abbia commesso altri gravi errori, il cliente sarà
chiamato a dimostrare che laddove la condotta del difensore fosse stata corretta e i depositi degli atti e dei documenti tempestivi, l'esito del giudizio sarebbe stato per lui favorevole.
In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto del requisito del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato.
4. Nel caso di specie, con riferimento al giudizio rubricato al R.G. 57442 del 2017, al fine di apprezzare le censure mosse dagli attori all'operato dell'Avv. Falaschi
e l'incidenza delle stesse sull'esito del giudizio è
opportuno riassumere sinteticamente l'oggetto dello stesso pag. 8/15 e le sue principali vicende processuali.
La causa in questione è stata introdotta dagli odierni attori nei confronti di al fine di vedere accertato CP_1
il loro diritto di proprietà sul fondo con annessi fabbricati e rustici sito nei Comuni di Valfabbrica e
Gualdo Tadino venduto loro con patto di riservato dominio in data 11.10.1995 (atto pubblico notar ) Per_2
dall' e da quest'ultimo risolto per il mancato CP_1
pagamento di oltre due rate di prezzo il 15.6.2017.
A sostegno di tali domande gli attori deducevano che la condizione dell'acquisto della proprietà non si era verificata per responsabilità di e che quindi la CP_1
stessa condizione doveva ritenersi avverata e in alternativa che il debito per capitale e interessi si era estinto per compensazione con il proprio invocato credito risarcitorio, conseguenza di asserite condotte inadempimenti di . CP_1
Costituitasi in giudizio, chiedeva che le domande CP_1
attoree fossero rigettate e, in via riconvenzionale, che il contratto di compravendita del compendio immobiliare con patto di riservato dominio fosse risolto per inadempimento degli attori, che avevano omesso di pagare le rate convenute.
Concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c., l'Avv.
Falaschi – difensore degli attori - depositava tardivamente la prima e la seconda di dette memorie,
pag. 9/15 nonché alcuni documenti a quest'ultima allegati.
Non ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, il Tribunale di Roma, con sentenza del 11.1.2023, dopo avere dichiarato inammissibili perché tardive le prime due memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto di vendita con riservato dominio.
A fondamento della decisione assunta, per quanto in questa sede di interesse, il Tribunale di Roma accertava come “gli inadempimenti attribuiti dagli attori ad CP_1
sono tutti insussistenti” e come in ogni caso manchi
“qualsiasi rapporto causale tra gli asseriti inadempimenti
e il mancato pagamento delle rate di prezzo da parte degli
attori”.
La sentenza in questione è stata appellata dagli attori per il ministero di altro difensore. La causa è tuttora pendente.
5. Sostengono gli attori che il deposito tardivo delle prime due memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e dei documenti alle stesse allegati avrebbe impedito loro:
a) di contestare efficacemente i fatti posti a fondamento della difesa di e della domanda CP_1
riconvenzionale dalla stessa proposta;
b) di provare i danni effettivamente patiti dagli attori.
pag. 10/15 Tale condotta, dunque, ha precluso agli attori di provare il danno subito e di vedere accolte le conseguenziali domande di compensazione e di accertamento dell'avvenuto acquisto dell'immobile.
Sotto altro punto di vista gli attori censurano la condotta del professionista, che non li ha aggiornati in merito all'evoluzione negativa del giudizio, così
impedendo loro di decidere se coltivare il giudizio medesimo o abbandonarlo.
6. La domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti dell'Avv. Falaschi e relativa all'operato del professionista con riferimento al procedimento 57442 del
2017 è infondata.
Come visto l'operato del professionista viene censurato per il tardivo deposito della prima e della seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. e dei relativi documenti,
attraverso i quali sarebbe stato provato il danno lamentato dagli attori.
Gli attori, tuttavia, non hanno allegato in che termini le contestazioni formulate con tali memorie avrebbero consentito loro di superare le difese di poi CP_1
accolte dal Tribunale di Roma. Peraltro, la lettura della sentenza del Giudice capitolino permette di ritenere che la stessa si è fondata su documenti e su valutazioni giuridiche e non su fatti non contestati ovvero sulla lamentata acquiescenza di parte attrice rispetto alla pag. 11/15 domanda attorea.
Quanto alla tardiva produzione documentale, gli attori hanno evidenziato che i documenti in questione erano funzionali a provare l'an ed il quantum del danno subito,
atteso che con l'atto introduttivo del giudizio erano stati prodotti documenti comprovanti la condotta illegittima ed inadempiente di CP_1
Anche in questo caso non vi è allegazione alcuna in merito al contenuto ed alla valenza probatoria di tali documenti. In ogni caso, come visto, il Giudice capitolino ha rigettato la domanda attorea, ancor prima che per l'indimostrato danno, per l'insussistenza delle condotte inadempienti attribuite dagli attori ad CP_1
Deve ritenersi, dunque, che la condotta inadempiente dell'Avv. Falaschi, che ha depositato memorie e documenti in ritardo, non può essere posta in rapporto causale con il danno lamentato, atteso che la tempestiva produzione di tali atti e documenti non avrebbe modificato le sorti del giudizio capitolino.
6.1. Quanto alla doglianza relativa al mancato obbligo di informazione, va evidenziato anche in questo caso che ove il professionista avesse informato gli attori delle vicende processuali, non sarebbe mutata la loro volontà di proseguire il giudizio, circostanza che si desume dall'avere impugnato gli attori la sentenza del Tribunale
di Roma, con ciò dimostrando di confidare nella bontà
pag. 12/15 delle difese sostenute, a prescindere dal mancato deposito dei documenti e degli atti sopra indicati.
7. Ritiene il Tribunale altresì infondata la domanda di risarcimento del danno consistito nella condanna al pagamento delle spese di lite, subita dagli odierni attori all'esito dei giudizi cautelari celebrati avanti al
Tribunale di Roma e di Perugia.
Più in particolare, nel giudizio RG n. 22266/2020, il
Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da parte degli attori nei confronti di poiché la domanda cautelare doveva CP_1
essere proposta nell'ambito del procedimento principale già pendente, anziché separatamente. Inoltre, la richiesta di sospensione del verbale di attestazione di inadempimento, che costituiva titolo esecutivo, è stata ritenuta improcedibile, in quanto le contestazioni dovevano essere sollevate tramite l'opposizione all'esecuzione, non tramite un ricorso d'urgenza.
Nel procedimento iscritto al RG 1867/2020, il Tribunale
di Perugia ha dichiarato inammissibile il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto contro per la CP_1
pendenza di altri procedimenti già in corso, in particolare il giudizio pendente avanti al Tribunale di
Roma, in cui aveva avanzato una domanda CP_1
riconvenzionale per dichiarare l'inadempimento del contratto di vendita.
pag. 13/15 Ritiene il Tribunale sussistente l'inadempimento del professionista, che ha evidentemente errato nel proporre due ricorsi cautelari inammissibili perché proposti ante causam, nonostante la pendenza del giudizio di merito rispetto a cui gli stessi erano strumentali, nonché per avere proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo della sospensione ex art. 615 c.p.c..
Provato l'inadempimento del professionista, non risulta tuttavia provato il danno, che non può consistere semplicemente nella condanna subita al pagamento delle spese di lite.
Gli attori hanno omesso di allegare prima e di provare poi di avere effettivamente corrisposto le somme oggetto di pronunce di condanna intervenute negli anni 2020 e 2021
(gennaio), ovvero, quanto meno che tale richiesta è stata avanzata loro da , coincidendo il danno con il CP_1
pagamento effettivo o probabile delle somme oggetto di condanna.
Né parte attrice ha spiegato sul punto domanda di manleva.
Ne consegue il rigetto della domanda.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa con la massima riduzione della fase della trattazione ed esclusa la fase decisoria.
P.Q.M.
pag. 14/15 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1760 del 2023 sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell'avv. Cinzia Falaschi così provvede:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di Cinzia Falaschi;
Parte_3
2) Condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro, a corrispondere a Parte_3
Cinzia Falaschi, a titolo di rimborso delle spese di lite,
la somma di euro 7.015,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA.
Perugia, il 27.3.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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