Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5196/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SANTONI MONIA;
e nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SANTONI MONIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale sita in 60035 Jesi (AN), via Monte Priora n. 2, già di proprietà di
, unitamente a pertinenze, mobilio e arredi resta assegnata alla moglie Parte_1 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente.
lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre il giorno 20 gennaio, Parte_2
consegnando le chiavi alla moglie ed impegnandosi-obbligandosi, sin d'ora, a spostare l'attuale residenza presso quella che sarà la sua nuova abitazione, entro le tempistiche necessarie-congrue per sistemarsi, e a darne comunica-zione alla sig.ra Parte_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
3. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra entrambi i Persona_1
genitori i quali provvederanno, di comune accordo, a tutte le sue necessità ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo insieme le decisioni di maggiore
- 1 -
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di con-vivenza.
4. La figlia minore resterà a vivere con la madre presso l'abitazione fami-liare, Per_1
mantenendone quindi la residenza.
Il padre starà e vedrà la figlia, compatibilmente con gli impegni e necessità di quest'ultima, secondo le seguenti cadenze:
- tutti i giorni, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17:00 (andandola a riprendere al centro danza) fino alle 20:00 che la riaccompagnerà a casa della madre;
il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 (andandola a riprendere al centro danza) fino alle 22:00 che la riaccompagnerà a casa della madre;
ed il venerdì dalle ore 18:30 (andandola a riprendere al centro danza) fino alle 20:00 che la riaccompagnerà a casa della madre;
- a settimane alterne, il week end dalle 16,00 del sabato alle 21,30 della domenica sera, così che possa trascorrere anche la notte presso l'abitazione paterna in cui la minore avrà una propria camera che le garantisca la giusta indipendenza e crescita;
durante il periodo di permanenza della figlia il padre si occuperà di ogni sua necessità sia economica che logistica;
- durante le festività natalizie, trascorrerà metà del tempo con la madre e metà con Per_1
il padre alternando i giorni festivi effettivi (ad esempio un anno starà con la madre il 25-26
e con il padre il 31-01 e l'anno successivo si invertiranno); stessa modalità per le vacanze pasquali ed altre festività per i quali i coniugi si accorderanno preventivamente tra loro, compatibilmente con le esigenze della minore e mantenendo comunque l'alternanza.
- durante le vacanze estive, invece, il padre potrà trascorrere con la figlia quindici giorni, continuativi o no, da concordarsi preventivamente con la madre entro la fine dell'anno scolastico sempre per verificare e dare priorità agli impegni di natura scolastica e/o sportiva e/o di altro genere, della minore.
- 2 - Resta comunque in capo alle parti la possibilità-facoltà di accordarsi diversa-mente rispetto a quanto qui previsto in corrispondenza del mutare delle esigenze della minore e sempre comunque compatibilmente al prioritario interesse di questa ma altresì nel pieno rispetto anche delle esigenze, soprattutto lavorative, dei genitori.
5. A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia il padre Parte_2
verserà alla madre , tramite bonifico direttamente sul c/c bancario a Parte_1 quest'ultima intestato (codice IBAN: [...] 000000078560) entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, la somma di Euro 300,00= (trecento/00) a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
assegno che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, nella misura del 100% dell'indice ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologa della separazione.
6. Le spese straordinarie o indispensabili a soddisfare tendenze e inclinazioni naturali dei figli saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno, purché necessarie, preventivamente concordate e documentate, secondo i criteri individua-ti dal protocollo del
Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di fami-glia.
Tale protocollo prevede che:
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo;
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valuta-zione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo di-verso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/ o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
Le spese straordinarie vengono sono suddivise in:
1. SPESE MEDICHE
- 3 - Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presi-di/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- 4 - - tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente al-la disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia isti-tuti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dota-zione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo fa1niliare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, seconda-rie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgrega-zione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
- 5 - 3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificati-vo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
7. Per accordo tra le parti la Sig.ra continuerà a percepire il 100% Parte_1 dell'assegno unico universale erogato dall'INPS ai genitori (attualmente pari alla somma di
€ 50,00= circa mensili).
8. I coniugi si impegnano vicendevolmente a mantenere un atteggiamento di reci-proco rispetto e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno genitore;
tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputa-zione l'uno dell'altro alla
- 6 - presenza della minore;
non frapporre ostacoli a che mantenga buoni rapporti con Per_1
gli altri familiari sia paterni che materni.
9. Le autovetture sopra indicate continueranno ad essere utilizzate dai coniugi così come è stato sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
10. I coniugi prestano sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio sia propri che per la figlia minore.
11. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni richiesta di mantenimento in loro favore essendo entrambi titolari di reddito proprio.
12. I coniugi dichiarano che i suddetti accordi sono funzionali alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra le parti e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente,
l'uno dall'altro.
13. Le spese del presente procedimento sono sostenute integralmente dalla ricorrente
”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a Santa Maria Nuova (AN) il 17/09/2016, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale,
- 7 - sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono a carico della signora così come concordato dalle parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Santa Maria Nuova (AN) il 17/09/2016, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Santa Maria Nuova (AN) al n. 5, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria Nuova (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
pone le spese di lite a carico di Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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