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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. all'udienza del 6.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 812 R.G.A.C. per l'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore
, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Gabriele Giudice, presso il cui studio in Napoli, via
Piave n. 272, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(collettivamente ed impersonalmente); Controparte_1
Appellati contumaci
, quale erede di;
CP_2 Controparte_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
7833/2019, pubblicata in data 5.9.2019.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.3.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.1.2009 (notificato il 19.3.2009 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione),
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo Controparte_1 del Tribunale di Napoli n. 11298/2008, pubblicato in data 12.11.2008, notificatole dalla società con cui le veniva ingiunto di Parte_1 pagare, in favore di quest'ultima, l'importo di € 18.531,70, oltre interessi legali e spese monitorie pari ad € 796,00 e accessori di legge,
a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale non versata successivamente alla finita locazione ad uso diverso
1 dell'immobile di proprietà di sito in Napoli alla via Controparte_1
Manzoni n. 207/A.
A sostegno dell'opposizione, l'intimata eccepiva il difetto di legittimazione attiva del rappresentante legale della e Parte_1
l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale, al fine deducendo che la conduttrice, nei locali locati, non aveva svolto attività mediante contatto diretto con il pubblico, ma solo attività di organizzazione di feste private.
In subordine, eccepiva la violazione dei patti contrattuali perpetrata dalla attraverso l'esecuzione nel locale locato di opere Parte_1 non autorizzate, assumendo che da tali opere erano derivati danni da infiltrazioni ad un sottostante garage, il cui proprietario aveva chiesto il risarcimento per la somma di € 25.000,00; che detta circostanza conduceva le parti coinvolte ad un accordo transattivo che però non veniva rispettato dalla determinando una successiva Parte_1 vertenza;
che la società conduttrice aveva anche negato l'accesso ai locali richiesto dalla onde provvedere, al fine di limitare i Pt_2 danni, ai lavori necessari, la cui esecuzione, per una spesa di €
17.030,00, si era resa possibile solo dopo il rilascio dell'immobile; che di tale importo chiedeva in via riconvenzionale il ristoro, unitamente al danno indiretto derivante dall'eventuale soccombenza nel giudizio intentato nei suoi confronti dal proprietario del garage sottostante i locali di sua proprietà, quantificato in € 25.823,00, ed all'ulteriore importo di € 1.995,62 per oneri condominiali non versati.
Concludeva, pertanto, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, la condanna della al risarcimento dei danni subiti. Con Parte_1 vittoria delle spese.
Incardinata la lite, con comparsa del 14.7.2009, si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Parte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, chiedendone il rigetto.
Ribadiva, in particolare, di aver diritto all'indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della L. 392/78, poiché l'attività esercitata nel locale locato si era estrinsecata mediante contatto diretto con il pubblico, attraverso l'attività di impresa di discoteca disciplinata da rigide prescrizioni amministrative, di cui produceva copia, evidenziando, altresì, che la stessa opponente aveva riconosciuto la spettanza di tale indennità, offrendo per detta causale la somma di € 7.295,00, innanzi all'ufficiale giudiziario, in sede di esecuzione dello sfratto, come da verbale che allegava.
2 Eccepiva, infine, che i danni oggetto della spiegata riconvenzionale erano già stati richiesti in altro giudizio, pendente innanzi al tribunale di Napoli tra le stesse parti (RG N. 30621/2008).
Esaurita l'istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta, la resa dell'interpello del legale rappresentante della società opposta e l'escussione dei testi addotti dall'opponente), la lite veniva definita con sentenza n. 7833/2019, pubblicata in data 5.9.2019, con cui il tribunale, pronunciando sull'opposizione monitoria, così decideva: “a) in accoglimento, revoca l'opposto decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli n. 11298/08; b) compensa per metà tra le parti le spese di giudizio e condanna parte opposta a pagare in favore dell'opponente la residua metà che, per questa frazione, liquida in complessivi euro 1.500,00 di cui euro 150 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge”.
In particolare, il tribunale, ritenuto insussistente il diritto all'indennità per la perdita di avviamento commerciale per la tipologia di attività esercitata dalla revocava il decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 ritenendo peraltro precluso l'esame della domanda riconvenzionale di danni, perché spiegata dalla solo in via subordinata, CP nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione.
Contro tale sentenza, non notificata, con ricorso depositato in data
28.2.2020, ritualmente notificato a controparte (il 17.4.2020) con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, proponeva appello la lamentando: 1) omessa e Parte_1 insufficiente valutazione delle prove documentali;
2) errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali;
3) omessa e insufficiente motivazione;
4) errata applicazione delle norme (artt. 34 e 35 L.
392/1978) che regolano l'indennità per la perdita di avviamento commerciale.
Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza gravata, di rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della alla refusione delle spese della procedura CP monitoria e del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Radicata la lite, con comparsa depositata in data 1.9.2020, si costituiva concludendo per il rigetto del gravame, Controparte_1 inammissibile in rito per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., ed infondato nel merito.
Contestualmente spiegava appello incidentale contro la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto formulata solo in via subordinata la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, assumendo che, pur definendola subordinata in relazione all'accertamento della pretesa altrui formulata in decreto ingiuntivo, aveva poi, in sede di formulazione delle istanze esplicitato domanda riconvenzionale peraltro anticipata nella intestazione dell'atto.
3 Chiedeva, pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, di disattendere l'ammontare della pretesa risarcitoria compensandoli con i danni lamentati, accogliendo l'eccezione di compensazione, liquidando i danni nella misura che riterrà giusta.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, nelle more assegnata (in data 7.3.2023) al consigliere dr.ssa Ada Meterangelis
(per surroga dell'originario relatore dr.ssa , Persona_1 all'udienza del 7.12.2023 veniva interrotta per il sopravvenuto decesso
(in data 17.5.2023) dell'appellata , dichiarato dal Controparte_1 procuratore costituito.
Di poi, il giudizio veniva ritualmente riassunto dall'appellante
[...]
con ricorso depositato in data 20.2.2024, ritualmente Parte_1 notificato agli eredi di collettivamente ed Controparte_1 impersonalmente, e ad unica erede conosciuta, nel cui CP_2 interesse l'avv. Luigi Vitagliano, già difensore costituito per CP
, in assenza di formale costituzione, depositava note scritte
[...] per l'udienza trattata con modalità cartolare del 9.5.2024.
All'esito di tale udienza, la corte, con provvedimento del 10.5.2024, invitava l'appellata a regolarizzare la costituzione in CP_2 giudizio ed a produrre la procura all'avv. Luigi Vitagliano richiamata nelle note scritte autorizzate, rinviando al fine la procedura all'udienza di discussione del 13.6.2024.
Rimasto senza esito l'invito, all'udienza del 6.3.2025, all'esito della discussione, la corte decideva la causa con lettura del dispositivo.
*******
I. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia degli eredi dell'originaria appellata, , nonché di Controparte_1 CP_2 nella medesima qualità di erede di , non costituitisi in Controparte_1 giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso in riassunzione, rispettivamente effettuata agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, in data 29.2.2024, presso l'ultimo domicilio del de cuius ex art. 303, comma 2, cpc, e ad nell'indicata CP_2 qualità, presso il suo domicilio, in data 11.3.2024 (cfr. avvisi di ricevimento in atti), non rilevando in senso contrario, per quest'ultima, il deposito delle note scritte da parte dell'avv. Luigi Vitagliano, non risultando regolarizzata la sua costituzione in giudizio, né tanto meno allegata la richiamata procura, nonostante l'invito rivolto dalla corte in tal senso.
§. Conseguentemente, deve intendersi rinunciato, perché non coltivato dagli eredi, rimasti come detto contumaci, l'appello incidentale proposto da con memoria di costituzione depositata Controparte_1 in data 1.9.2020, peraltro in ogni caso improcedibile, in assenza di
4 prova della notifica alla controparte ai sensi dell'art. 436, comma 3,
c.p.c..
Invero, per consolidato insegnamento del giudice di legittimità, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte (cfr.
Cass. 23159/2024, che in motivazione chiarisce: “…nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L. - Sentenza n. 24742 del
19/10/2017; Cass. Sez. L., Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011). Si tratta di un principio che è stato pacificamente ritenuto applicabile anche all'appello incidentale (cfr. Cass.
Sez. L. - Sentenza n. 837 del 19/1/2016; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 15726 del 17/5/2022)”).
§. Sempre in rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dagli artt. 342 e 434
c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, infatti, al fine di superare il vaglio di ammissibilità, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. S.U. n. 27199/2017 e Cass.
S.U. 36481/2022).
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con quattro motivi di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della documentazione prodotta in prime cure, attestante l'esercizio nel corso degli anni di un'attività commerciale con contatto diretto con il
5 pubblico, l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, completamente svincolata dall'esame delle risultanze documentali acquisite, con conseguente omessa e insufficiente motivazione, nonché l'errata applicazione della normativa di riferimento, inerente all'indennità di avviamento commerciale.
Le censure sono fondate.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, dopo aver osservato che “la Suprema Corte ritiene tradizionalmente che l'indennità di avviamento commerciale non si applica allorquando il pubblico non accede o (per quanto qui interessi) accede solo se accompagnato o comunque mediante
l'ausilio di intermediari o accompagnatori (Cass. 1457/83 e altre), con la precisazione di chiusura che siffatto accesso pubblico è configurabile in sostanza anche quando esso sia di fatto riservato ad una limitata collettività indistinta, ma non preindividuata…”, così motivava l'accoglimento dell'opposizione: <…Ebbene, dal riassunto testimoniale (v. rispettivi verbali d'udienza) emerge in sostanza la riferita circostanza che il locale in Via Manzoni fosse in effetti destinato ad eventi privati ad invito (o comunque con segnalazione individuale), senza che venisse mai pagato alcun biglietto d'ingresso: ciò, in mancanza di idonea prova contraria, appare configurare un uso del locale come ritrovo destinato ai soli soggetti preinvitati e non ad un indifferenziato pubblico di possibili utenti, circostanza anche poi suffragata dal mancato pagamento di un ticket d'accesso…[…] …sicché, in definitiva, l'escusso testimoniale ed i cennati e non incoerenti patti negoziali appaiono nell'insieme escludere – nella specie
- che il terraneo fosse utilizzato per la indifferenziata e diretta funzione del pubblico generale, risultando esso piuttosto destinato all'uso di soggetti specifici e già individuati, non paganti – ciascuno - il relativo accesso
(essendo l'erogazione del prezzo evidentemente rimessa al festeggiato, organizzatore dell'evento, o comunque soddisfatta con altre modalità). Tale conclusione in punto di fatto appare dunque a sua volta ricondurre la vicenda in esame all'ipotesi in cui - come sopra -la riferita interpretazione di legittimità tende condivisibilmente ad escludere la debenza della pretesa indennità commerciale>>.
Orbene, osserva la corte che ai sensi dell'art. 34 della L. 392/1978, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 della L. 392/1978 (locazioni ad uso diverso), che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, disdetta, recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. n. 267/1942, il conduttore ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, quantificata per le attività di cui al richiamato art. 27 nn.
1 e 2 (attività industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico) in diciotto mensilità dell'ultimo canone locativo corrisposto.
Il successivo art. 35 della richiamata legge, nell'individuare i limiti al conseguimento del diritto all'indennità in commento, stabilisce che
6 l'attività svolta nell'immobile locato deve comportare contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Ciò presuppone che l'immobile sia utilizzato dal conduttore come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità indifferenziata dei destinatari dell'offerta dei beni e dei servizi e in generale dell'offerta commerciale.
Dunque, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, rileva l'abituale esercizio, nei locali condotti in locazione, di un'attività in forma di impresa con stabile organizzazione aziendale gestita secondo criteri di economicità
(criterio della copertura dei costi con i ricavi di esercizio) e che detta attività comporti il contatto con il pubblico nel senso sopra descritto, senza alcun rilievo circa l'entità numerica della cerchia degli avventori raggiunta.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Ai fini del riconoscimento del diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale rileva che i locali locati siano effettivamente destinati ad attività che comporta il contatto con il pubblico e che, quindi, tali locali siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità e interesse ad entrare in contatto con l'impresa; grava sul conduttore l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della relativa situazione di fatto, sempre che siffatta frequentazione non risulti implicitamente, in virtù del notorio, dalla destinazione dell'immobile ad attività che necessariamente la implichi, mentre nessun rilievo assume, a tal fine, la clausola contrattuale con la quale il conduttore dichiari unilateralmente che l'immobile verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che hanno contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori” (Cass. 12278/2010; nello stesso senso, Cass.
7039/2017).
Qualora, invece, la destinazione dell'immobile non risulti da una mera dichiarazione unilaterale del conduttore, ma rappresenti una specifica disposizione contrattuale, concordata dalle parti contranti o derivante da inequivoca volontà del locatore, la Suprema Corte, in punto di onere probatorio, ha stabilito che: “In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha
l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccepisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art.
2697, comma 2, c.c. Qualora, invece, la destinazione contrattualmente
7 individuata dalle parti non contempli necessariamente il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno, nel quadro dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che - com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale - l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione” (Cass. 29303/2023).
Risulta, infine, pacifico che il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegua automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, senza che sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita e senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile locato prima della cessazione del rapporto (in tal senso, ex multis, Cass. 11770/2017, Cass. 18812/2015, Cass. 12895/2014,
Cass. 7992/2009 e Cass. 11596/2005).
Fermi tali principi, cui la corte intende dare continuità, e tornando al caso di specie, occorre verificare, nell'ordine, la destinazione data all'immobile locato in sede di stipula del contratto di locazione e l'assolvimento dell'onere probatorio rispettivamente posto a carico dei contraenti.
Orbene, nel contratto di locazione sottoscritto in data 13.6.1994, all'art. 4 le parti pattuivano che “il terraneo viene concesso in locazione con specifica destinazione a ritrovo (Night Club)”.
Escluso che tale clausola (peraltro espressamente accettata ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.) configuri un'ipotesi di dichiarazione unilaterale formulata dal conduttore circa la specifica destinazione che intendeva dare al locale fittato, che gli imporrebbe, per quanto sopra si è detto, l'onere di provare l'effettivo esercizio di un'attività caratterizzata da contatto con il pubblico, ritiene la corte che l'art. 4, per come formulato, denoti univocamente la comune volontà delle parti contraenti di destinare l'immobile locato ad una specifica attività imprenditoriale, vieppiù che ne restava vietata ogni altra diversa destinazione.
Nelle più comuni e note accezioni la locuzione «Night Club» sta ad indicare un locale di “ritrovo notturno, talora riservato ai soli soci, in cui è possibile consumare bevande, sentire musica, ballare, e talvolta assistere a spettacoli o a esibizioni di cantanti o di vario tipo”, non destinato, dunque, necessariamente o unicamente, allo svolgimento di feste o eventi privati, circostanza, quest'ultima, esclusa dalla lettera della clausola in questione.
In tal caso, pertanto, a fronte della chiara destinazione contrattuale dell'immobile, ed in applicazione dei su richiamati principi in tema di
8 onere probatorio, graverebbe sul locatore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa indennità.
In questo senso va esaminata l'attività istruttoria e, nello specifico, le dichiarazioni testimoniali acquisite, che non forniscono certezza del dedotto fatto impeditivo, non potendo da esse univocamente desumersi che nei locali locati venisse svolta esclusivamente attività di organizzazione di feste private.
Il teste , le cui dichiarazioni si riportano integralmente Testimone_1 per un più analitico esame, in risposta al capo 1 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc depositata l'8.10.2010 nell'interesse di (“vero è che il locale in Napoli alla Controparte_1
Via Manzoni 207 locato alla era aperto solo di sera e Parte_1 per feste private”), dichiarava: “E' vero. Per feste private intendo manifestazioni con accesso ad invito, del resto io sono stata invitata da una mia amica e ho chiesto notizie per una mia festa”. Sul capo 2 (“vero è che al locale in Napoli alla Via Manzoni 207 locato alla
[...] si accedeva esclusivamente su invito”) della medesima Parte_1 memoria, rispondeva: “ricordo che il locale non era aperto al pubblico però non ricordo se c'era un cartello “destinato alle feste private” ricordo che c'era un cartello bianco rettangolare e una bocca con la lingua”. Sul capo 3 (“vero è che sulla porta fronte strada del locale in Napoli alla Via Manzoni 207 locato alla Parte_1 era affissa una targa sulla quale erano riportati i recapiti
[...] telefonici da contattare per prenotare feste ed eventi”), rispondeva:
“E' vero. Ricordo che vi erano dei numeri di telefono e la targa era affissa su una delle porte prospicienti via Manzoni”. Infine, sul capo 4 (“vero è che il locale in Napoli alla Via Manzoni 207 locato alla
[...] era privo di biglietteria esterna”), rispondeva: “E' vero, in Parte_1 tutte le occasioni in cui ho frequentato il locale non ho mai visto la biglietteria né ho mai pagato il biglietto perché sempre invitata. Per quanto mi risulta non posso dire se la discoteca funzionasse come discoteca aperta al pubblico. Abito a 30 metri dal locale e posso dire che in alcune occasioni, non sempre di sabato e domenica, vi era un assembramento di persone. Quelle volte che c'era, era intorno alle 21/00 – 22/00 – 23/00 – 24/00” (cfr. verb. d'ud. 19.12.2011).
Deposizione inidonea a ritenere che nel locale locato si svolgessero esclusivamente feste private, essendosi la limitata a riferire che Tes_1 nelle occasioni in cui l'aveva frequentato, non aveva pagato il biglietto perché era stata invitata, senza neanche precisare a quale tipo di evento, cadendo peraltro in evidente contraddizione per aver riferito, in un primo momento, di ricordare che il locale non era aperto al pubblico, e subito dopo di non sapere (non posso dire) se la discoteca funzionasse come discoteca aperta al pubblico, così da far sorgere legittimi dubbi sulla piena credibilità della teste, vieppiù che
9 la stessa riferiva di abitare a pochissima distanza dal locale, sicché è poco verosimile ritenere che ignorasse l'attività ivi svolta, tanto più che dichiarava di aver notato, anche in giorni infrasettimanali, non solo il sabato e la domenica, degli assembramenti di persone in orario serale, dalle 21 alle 24.
In ogni caso, le su riportate dichiarazioni non provano l'assenza di contatto con un pubblico indifferenziato di utenti.
Alla stessa conclusione si perviene esaminando la deposizione resa dal teste , portiere dello stabile di via Manzoni 207, che Testimone_2 in risposta al capo 1 della su richiamata memoria riferiva: “si è vero perché durante il mio orario di lavoro dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ho visto che il locale veniva frequentato da persone che avevano organizzato feste con i titolari della ditta”; sul capo 2, dichiarava: “So, perché venivano a chiedere ed a informarsi anche da me, quando il locale era chiuso, a che ora lo stesso aprisse per fare feste private”; infine, sul capo 4, rispondeva: “Non so dire se il locale aveva una biglietteria” (cfr. verb. d'ud. 27.6.2013).
Anche tale deposizione non prova in alcun modo che il locale fosse operativo esclusivamente per feste private ma tutt'al più che funzionasse anche per tale tipo di eventi, circostanza peraltro non contestata, ed anzi espressamente riconosciuta dal legale rappresentante della società opposta, , che in sede di Parte_1 interrogatorio formale, riferiva: “il locale in questione era aperto al pubblico ma faceva anche feste private nei giorni infrasettimanali, il sabato e la domenica il locale era sempre aperto per il pubblico come discoteca. Nel locale poteva entrare chiunque previa verifica del selector ovvero persona da noi incaricata per verificare se le persone che accedevano al locale erano o meno in stato di ebbrezza e ciò per disposizione amministrativa. […] I locali destinati a feste private sono destinati esclusivamente ai soci, mentre il mio locale era destinato ad intrattenere il pubblico. Per poter effettuare l'attività è necessario munirsi di cinque autorizzazioni…”. (cfr. verb. ud. 19.12.2011). A ciò si aggiunga che l'assunto dell'opponente , oltre a non CP aver trovato adeguato riscontro probatorio nelle deposizioni rese dai due testi escussi sul punto, risulta in stridente contrasto con la documentazione ritualmente allegata in prime cure dalla Par conduttrice/opposta (sin dall'atto della costituzione in Parte_1 giudizio), minimamente considerata dal tribunale, che avvalora la specifica destinazione contrattuale del terraneo locato a ritrovo-night club, con il conseguente esercizio di attività imprenditoriale caratterizzata da contatto con il pubblico.
In particolare, è allegata in atti la visura storica della Camera di
Commercio della società conduttrice da cui si evince, nell'oggetto sociale, lo svolgimento di attività di discoteca. Risulta, altresì,
10 prodotta la licenza commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in uno alla licenza di agibilità (n. 292 del
18.9.2007) per i locali di Via Manzoni 207 in Napoli, nello specifico,
“per il locale Discoteca denominato TONGUE”; dello stesso tenore, è la licenza 119/SSC/05 per effettuare trattamenti danzanti nel medesimo locale sempre identificato come discoteca “Tongue”, nonché l'autorizzazione all'esercizio di “Discoteca Bar e superalcolici”. Segue la pratica n. 98560 del 7.9.2007, con cui si rinnovava il certificato di prevenzione incendi alla TRE ENNE S.a.s.
– Discoteca “Tongue”, con riguardo ai locali di spettacolo con capienza superiore a 100 posti siti in Napoli, via Manzoni 207, indicandosi la capacità ricettiva della discoteca …in n. 300 persone.
Documentazione indubbiamente riferita ad un'attività di ritrovo connotata da trattenimenti danzanti, tipica di una discoteca, che notoriamente si configura quale locale aperto ad un pubblico non preventivamente individuato a mezzo invito, a cui viene offerto un servizio (ballo, musica, spettacoli) previo pagamento di un biglietto di ingresso.
E sotto tale ultimo profilo, risultano allegate dalla quale Parte_1 prova contraria a quella articolata da controparte (cfr. terza memoria ex art. 183, comma VI, cpc, del 28.10.2010), le distinte relative alle condizioni di permesso spettacoli e trattenimenti della S.I.A.E., nelle quali vengono espressamente indicati i prezzi praticati al pubblico negli anni per l'accesso alla discoteca “Tongue” della Parte_1
Di talché, non può seriamente dubitarsi che nel terraneo locato di via
Manzoni 207 venisse esercitata attività che prevedeva il contatto diretto con un pubblico pagante.
Né può sottacersi che risulta prodotto in atti anche il verbale di accesso redatto in sede di rilascio dell'immobile per finita locazione, dal cui esame emerge che l'avv. Vitagliano (per conto di CP
) metteva a disposizione della la somma di €
[...] Parte_1
7.295,88, quale indennità di avviamento commerciale calcolato sul canone previsto in contratto al netto della somma dovuta per i canoni di marzo-aprile. Offerta che rappresenta un implicito riconoscimento dell'attività svolta nei locali locati ed il conseguente diritto per il conduttore all'indennità per la perdita di avviamento commerciale, sorgendo, nello specifico, una mera contestazione sul quantum dovuto, evidente nell'anzidetta proposta, formulata al netto di pretesi crediti della locatrice.
In definitiva, sulla scorta di tutto quanto precede, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, va rigettata l'opposizione proposta da con conseguente conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 11298/2008, emesso dal Tribunale di Napoli,
11 depositato in data 12.11.2008, anche con riferimento alle spese della procedura monitoria.
III. Quanto agli oneri processuali, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021).
Nella specie, tenuto conto dell'esito finale della lite, caratterizzato dalla soccombenza della , e per essa dei suoi eredi, CP graveranno su questi ultimi le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori pressoché minimi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Gabriele
Giudice, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 812
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7833/2019, pubblicata in data
5.9.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia degli eredi di nonché di Controparte_1
nell'indicata qualità; CP_2
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 11298/2008, emesso dal
Tribunale di Napoli, depositato in data 12.11.2008;
3. condanna gli eredi di nonché Controparte_1 CP_2 sempre nella qualità di erede di , in proporzione Controparte_1 delle rispettive quote ereditarie, al pagamento, in favore della
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Gabriele Giudice, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, in assenza di notula, per
12 il primo grado, in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado, in €
408,10 per esborsi ed € 2.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 6.3.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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