Decreto cautelare 14 maggio 2015
Ordinanza cautelare 11 giugno 2015
Decreto decisorio 10 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, decreto cautelare 14/05/2015, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00347/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2015, proposto da:
ES AN e Azienda Agricola AN ES e NS di AN ES; , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Poli, con domicilio eletto presso EF NI in Bologna, Via San Gervasio 10;
contro
Agea-Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della cartella di pagamento n.30020150000007456/000 emessa da AGEA -Agenzia per le erogazioni in agricoltura, trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento n.67216175334-8 mediante la quale si intima a AN ES il pagamento della complessiva somma di euro 677.526,33 a titolo di prelievo supplementare sul latte vaccino che si assume dovuto per le compagne 1997/1998 e 1998/1999;
di ogni atto della stessa presupposto o alla stessa conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contestualmente con il deposito del ricorso in data 13.05.2015
-Rilevato che la norma predetta richiede –quale requisito a tal fine- l’esistenza di un “caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire la dilazione sino alla data della prossima camera di consiglio” e che pertanto -sulla base dell’orientamento conforme consolidato e pacifico della Sezione in casi analoghi – la richiesta predetta risulta manifestamente inaccoglibile in quanto parte ricorrente- nella sua duplice veste in proprio e quale titolare dell’Azienda agricola in oggetto- enuncia genericamente, ma non comprova specificamente la sussistenza effettiva di una situazione estrema siffatta in relazione alla propria complessiva condizione patrimoniale reddituale ed imprenditoriale mediante deposito in giudizio di certificazione conforme in copia autenticata nelle forme di legge (dichiarazione dei redditi, stato patrimoniale);
Rilevato altresì che l’esistenza stessa di una situazione di estrema gravità ed urgenza risulta palesemente contraddetta dallo stesso comportamento processuale di parte ricorrente, che ha provveduto a notificare il presente ricorso soltanto in data 11 maggio u.s. –avverso una cartella di pagamento notificatagli sin dal 12 marzo 2015 (v.ricorso, pag.23, ultimo periodo)- e quindi al limite di scadenza del termine di impugnazione di sessanta giorni prescritti a pena di decadenza;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza, in quanto manifestamente infondata;
Fissa per la trattazione collegiale –nel doveroso rispetto dei termini prescritti dall’art.55 quinto comma c.p.a.- la camera di consiglio dell’11.06.2015;
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna il giorno 14 maggio 2015.
| Il Presidente |
| Giancarlo Mozzarelli |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO