Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2397/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2397/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/01/2019 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 12 Maggio 2025
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTA , Parte_1
c.f.: , elett.te dom.to/a alla P.ZZA G. RITORTO 84035 POLLA P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. SENATORE NICOLA, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura agli atti
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA CORSO XVIII AGOSTO CP_1 P.IVA_2 46 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA , c.f.: C.F._2 dal quale è rappresentato/a e difeso/a ope legis
- CONVENUTO
E quale società incorporante di Controparte_2 Controparte_3
(già e, in precedenza, e prima Controparte_4 Controparte_4 ancora con gli avvocati Eleonora Olivieri, Amon Airoldi e Controparte_3
Stefania Marinelli che la rappresentano e difendono giusta procura agli atti
-CONVENUTO
Oggetto: Contributi pubblici.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 21 Febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2016, (di Parte_1 seguito, ” o la “Beneficiaria”) ha convenuto in giudizio il Ministero Pt_1 dello Sviluppo MI (di seguito, il “Ministero” o il ”) e CP_1
(oggi di seguito anche la ), Controparte_3 CP_2 CP_2 richiedendo a codesto ill.mo Tribunale di voler:
“1) in via preliminare disapplicare tutti i precitati atti amministrativi siccome palesemente illegittimi;
2) in via interinale accogliere la spiegata istanza, ex art. 186 bis c.p.c., in relazione alla somma, non contestata e riconosciuta, di euro 209.507,62, e, per l'effetto, adottare, in favore della società attrice, l'ordinanza di pagamento condannando, anche in solido tra loro, il Ministero convenuto e la in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., alla predetta somma, oltre interessi ed accessori dal di del dovuto al soddisfo;
3) nel merito, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante p.t., per le ragioni Parte_1 innanzi esposte, è titolare di un diritto di credito pari ad euro 384.729,40 in relazione alla terza ed ultima rata dovuta per il finanziamento di cui alla citata Legge n. 488/1992, oltre interessi, dal di del dovuto all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare il MINISTERO convenuto e l' per quanto di ragione ed in solido tra loro, al CP_3 pagamento della suddetta somma – ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa – oltre interessi;
4) accertare e dichiarare che il MINISTERO convenuto e l' si sono resi gravemente CP_3 responsabili per i ritardi portati nella definizione del procedimento del finanziamento de quo e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso e a qualsiasi titolo dovuti, anche in solido tra loro, così come saranno determinati e quantificati in corso di causa;
4) condannare, i convenuti alle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore dell'avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio (allora ) chiedendo CP_2 Controparte_4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 186-bis o, in subordine, emetterla nei soli confronti del Ministero e per l'importo di Euro 166.979,20 e non di Euro 209.576,62; sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_3
con riferimento alle domande di pagamento del contributo svolte da
[...]
; nel merito: respingere tutte le domande di merito formulate da Pt_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria: Parte_1 rigettare le istanze istruttorie di e la richiesta di espletamento di Pt_1
CTU, in quanto del tutto immotivate ed esplorative. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche il Ministero dello Sviluppo MI (di seguito il ”) chiedendo il rigetto delle domande attoree alla luce della CP_1 disciplina specifica del settore.
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All'udienza del 5 dicembre 2017 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 9 gennaio 2019 per la discussione sulle istanze istruttorie, all'esito della quale il Giudice allora procedente si riservava.
Con ordinanza in pari data, il Giudice scioglieva la riserva e, “considerata, quanto alle richieste istruttorie di parte attrice l'inammissibilità della prova per testi articolata nell'atto di citazione, in quanto i cap. n. 1, 3 e 4 vertono su circostanze incontestate;
il cap. n. 2 verte su circostanza generica, valutativa e, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere;
il cap. n. 5 verte su circostanza generica e, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere;
il cap. n. 6 verte su circostanza generica e, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere;
il cap. n. 7 verte su circostanza irrilevante ai fini del decidere;
ritenuta non necessaria la c.t.u.”, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 settembre 2020.
All'udienza del 20 febbraio 2025 cui la causa giungeva a seguito di rinvii d'ufficio resi necessari dal criterio di previa definizione delle cause di più risalente Programma di Gestione previsto dal Programma di Gestione vigente, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
All'esito, il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari ex art. 190 cpc per comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la domanda è infondata e non può essere accolta, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
1. Della rideterminazione del contributo pubblico
In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento del contributo originariamente assentito e rideterminato in difetto dall'istruttoria della CP_2
Sul punto, occorre premettere che:
“La giurisdizione amministrativa va riconosciuta esclusivamente nell'ipotesi in cui sia configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, ma non per inadempienze
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del beneficiario. Viceversa, nella fase successiva all'emanazione del provvedimento di finanziamento, il beneficiario privato è titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte con tale provvedimento, con la conseguente attribuzione della relativa giurisdizione al G.O. per le controversie relative al pagamento degli importi dovuti ovvero riconducibili ai provvedimenti di decadenza, risoluzione o, come nel caso di specie, rideterminazione parziale del contributo concesso.”
(cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 15/03/2021, n.1718).
In particolare:
“Nella materia dei contributi - anche quelli concessi in via provvisoria ex legge n. 488/92 - il riparto di giurisdizione deve fondarsi sulla natura della situazione giuridica azionata, per cui sussiste la giurisdizione ordinaria quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mancando in tal caso un qualunque apprezzamento discrezionale in capo alla P.A., ovvero qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione. In caso di rideterminazione in peius del contributo spettante unicamente in ragione dell'inammissibilità di alcune spese rispetto a quelle originariamente statuite, la posizione della ditta ricorrente ha la consistenza di diritto soggettivo, non già interesse legittimo”.
(cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 16/06/2016, n.786).
Così individuata la giurisdizione del Giudice Ordinario, occorre rilevare che, dall'esame degli atti, non risulta che l'istruttoria della Banca nella verifica che ha portato alla lieve rideterminazione del contributo si sia adagiata sulle conclusioni della Guardia di Finanza nel parallelo procedimento penale, conclusosi per intervenuta prescrizione, bensì su circostanze incontestate dall'attore e, in ogni caso, rilevate dall'esperto autonomamente nominato dall'istituto di credito.
Infatti è la stessa a confermare i fatti rilevati dall'istruttoria di Pt_1
con riferimento al mancato completamento di parte del fabbricato CP_3
e alla concessione in locazione a terzi di alcune sue porzioni.
Quanto alla tesi avversaria secondo cui le circostanze in discorso non sarebbero idonee a giustificare una revoca parziale del contributo, in primo luogo si osserva che la concessione in locazione a terzi di alcuni spazi inclusi nel fabbricato costruito grazie alle agevolazioni contrasta con la disposizione di cui all'art. 8, lett. b) del DM n. 527/1995 il quale prevede in modo inequivoco il divieto tassativo di distogliere dall'uso previsto anche solo una parte delle immobilizzazioni oggetto dell'agevolazione prima del termine di cinque anni.
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La concessione in locazione integra quel distoglimento di cui alla norma, atteso che il bene – o una sua parte – non risulta più a servizio dell'attività di impresa del beneficiario ma oggetto di uno sfruttamento economico diverso e incompatibile con le agevolazioni. Né, in contrario, varrebbe sostenere – come pure ha cercato di fare controparte - che uno dei conduttori fosse un legale di cui la Beneficiaria si avvaleva, posto che è immediata ed evidente la differenza tra un ufficio legale interno – che è un'articolazione dell'impresa e che, dunque, non potrebbe certo condurre in locazione il fabbricato ma semplicemente lo occuperebbe – e un legale esterno che, dotato di sua autonoma organizzazione, lavori anche per la Beneficiaria;
nel secondo caso, è chiaro che il legale è un soggetto terzo e che concedergli degli spazi in locazione ne comporta il distoglimento dal progetto.
Quanto alle ulteriori riduzioni, si evidenzia che la decurtazione del contributo
è stata fondata e motivata sulla verifica a consuntivo delle spese ammissibili alla luce dell'effettiva esecuzione del progetto e, quindi, sull'effettiva realizzazione del fabbricato rispetto a quanto indicato nel progetto agevolato.
La seconda relazione della infatti, dettaglia puntualmente le CP_2 decurtazioni e i criteri utilizzati per il ricalcolo dell'agevolazione ai sensi di legge, come sopra puntualmente sintetizzato (cfr. doc. 20 allegato dalla CP_2 convenuta).
Tale relazione è stata redatta in conformità al disposto dell'art. 9, comma 9 del DM 527/1995 secondo cui la banca concessionaria deve predisporre “una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle pese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati […]”.
È pacifico che, ad esito della realizzazione del progetto, al – e per esso CP_1 alla – spetti il diritto/dovere di confrontare l'effettiva esecuzione del CP_2 progetto con il programma iniziale agevolato e di rideterminare il contributo sulla base di quanto realizzato a consuntivo e non, certo, di quanto oggetto di mero preventivo in sede di domanda di agevolazione.
Pertanto, non può dirsi accertato che le relazioni della fossero CP_2 incomplete e carenti con riferimento l'istruttoria condotta dalla CP_2 asseritamente deviata dall'attività di indagine della G.d.F.
Infatti, dall'esame degli atti allegati dall'istituto di credito, già in sede di prima relazione tecnica, la aveva segnalato una serie di difformità tra il CP_2 progetto agevolato e la sua effettiva realizzazione, ed aveva provveduto al
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ricalcolo delle agevolazioni decurtando tutta una serie di voci di spesa, sia sulla base della concessione in locazione di alcuni spazi, sia sulla base del superamento delle soglie previste dalla normativa vigente per le singole categorie di spesa.
Sotto questo aspetto, parte attrice non ha prodotto una propria relazione tecnica di parte volta a confutare i criteri di calcolo effettuati, in grado di fondare la nomina di CTU contabile, limitandosi a contestare che la CP_2 avrebbe fatto propria pedissequamente la ricostruzione della Guardia di
Finanza, circostanza che risulta smentita per tabulas dalle relazioni autonomamente elaborate e prodotte dall'istituto di credito.
Pertanto, considerando che la stessa ha confermato i fatti contestati Pt_1 con riferimento al mancato completamento di parte del fabbricato e alla concessione in locazione a terzi di alcune sue porzioni e che, nonostante ciò, le è stato comunque concesso il contributo in via definitiva (previe le opportune riduzioni), deve ritenersi corretta la determinazione di in CP_3 ordine al contributo al quale ha complessivamente diritto è pari ad Pt_1
Euro 936.438,00 e, dunque, considerate le due quote già pagate la quota ancora da erogare a saldo è pari ad Euro 166.979,2.
2. Del risarcimento del danno da ritardo e della condanna al pagamento del contributo calcolato in riduzione
Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da ritardo, deve ritenersi che parimenti che la stessa sia infondata e non possa quindi essere accolta.
Sotto un primo profilo, al momento dell'avvio del procedimento di revoca, il legale rappresentante di era stato rinviato a giudizio per condotte Pt_1 inerenti proprio all'indebita percezione del contributo pubblico contestategli dalla Guardia di Finanza, con la conseguenza che l'avvio del procedimento di revoca costitutiva atto dovuto e indefettibile ai sensi della normativa vigente, puntualmente richiamata dal Ministero nella comunicazione in discorso (cfr. art. 8, lett. b) e d) del Regolamento 527/95 e s.m.i., richiamate dal nella CP_1 nota prodotta sub doc. 21).
Il procedimento, pertanto, interrotto con la comunicazione del doveroso avvio della revoca e, in seguito all'archiviazione, è ripreso all'esito della prescrizione del procedimento penale. Tali vicende non sono tuttavia imputabili ai convenuti rispetto ai quali in tale sede è stato chiesto il risarcimento: né al , per cui il preavviso di revoca CP_1 costituiva un atto vincolato, né per la Banca concessionaria che non aveva, evidentemente, alcun margine di discrezionalità propria nell'erogazione.
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Alla luce della ricostruzione in fatto che risulta provata documentalmente, la ha quindi provveduto a prenotare i fondi appena possibile (i.e. appena CP_2 consentito dallo sblocco del procedimento da parte del – cfr. doc. 25) e CP_1
a richiedere alla Beneficiaria tutti i documenti necessari per l'erogazione ai sensi di legge e delle disposizioni del , dovendo poi attendere la CP_1 riassegnazione dei fondi al da parte del Ministero dell'Economia e il CP_1 completamento – mai avvenuto per scelta di – del fascicolo Pt_1 documentale. Nessuna illiceità dunque, può essere imputata alla condotta della stessa, anche in ottemperanza delle istruzioni ricevute dal CP_2 CP_1
(cfr. doc. ti 26 e 27).
La ragione per cui non è ancora stata effettuata l'erogazione è che –- Pt_1 non ha fornito i documenti esplicitamente richiestile a tale scopo, negandoli volontariamente a fronte della richiesta della Banca e pur essendo esplicitamente riferito, in tale richiesta, che la trasmissione dei documenti antimafia ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 comma 7, 97 e 99 del Dlgs 159/2011, era necessaria “ai fini della messa a disposizione da parte del dei fondi relativi al saldo del contributo spettante, per l'importo di € CP_1
166.979,20 in linea capitale – oggetto di richiesta di assegnazione “fondi in perenzione amministrativa” del 09/02/2016” (cfr. doc.ti 27 e 28).
Risulta, quindi non provata l'affermazione di secondo cui “non può Pt_1 assurgere ad esimente, quanto meno ai sensi dell'art. 1227 c.c., il fatto che la non abbia prodotto il tanto enfatizzato documento antimafia Parte_1 per ottenere il pagamento che sarebbe stato comunque non possibile visto che, come affermato nell'avverso atto di costituzione, l'importo giaceva in perenzione amministrativa e, quindi, non era esigibile”, atteso che l'odierna attrice non solo era a conoscenza del fatto che la mancata trasmissione avrebbe impedito l'erogazione a saldo del contributo, ma è stata anche informata che i fondi, richiesti dalla Banca il 09.02.2016, in adempimento di quanto dalla stessa dichiarato in data 07.09.2015 (cfr. doc. 23), erano disponibili.
Ne consegue che il ritardo, per il periodo ti tempo occorso successivamente all'archiviazione del procedimento di revoca che il Ministero convenuto era vincolato ad attivare, è da imputare esclusivamente a stessa, che non Pt_1 può quindi invocare un danno che avrebbe potuto evitare o, in ogni caso, contenere con la tempestiva allegazione della documentazione richiesta, ai sensi degli articoli 1223 e 1227 c.c.
La mancata allegazione della documentazione Antimafia richiesta e non prodotta dalla società attrice osta, altresì, alla condanna al pagamento della
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somma, pari al contributo ricalcolato per effetto delle riduzioni emerse dall'istruttoria.
La domanda è quindi infondata e deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c., considerato il valore della domanda indeterminabile-complessità media, in euro 9.071 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di POTENZA, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTA nei Parte_1 confronti di e , così provvede: CP_1 CP_2
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna l'attore soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti vittoriosi, che si liquidano in euro 9.071 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovute, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 11/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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