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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1694/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1694/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 16.8.1980 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. CACCAMO MARI NELLA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 7.5.1987 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Controparte_1 C.F._2
DALL'AVV. PIACENTI ELVIRA RESISTENTE
NATA A CATANIA IL 20/09/2013 RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. CHIARA Controparte_2
ZAFARANA (C.F. ), N.Q. DI CURATORE SPECIALE C.F._3
INTERVENUTA
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza cartolare.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Aci Castello il 23.1.2013 Parte_1 CP_3
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, anno 2013.
Dalla coppia in data è nata la figlia in data 20.9.2013. CP_2
Con ricorso depositato il 25.1.2017 ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito di responsabilità al coniuge, in quanto la convivenza matrimoniale è stata da sempre difficile a causa delle continue incomprensioni e litigi determinati dal comportamento gravemente contrario a doveri familiari posto in essere dalla . Ha anche chiesto l'affidamento esclusivo CP_3
della figlia minore, o almeno il collocamento prevalente presso di sé, atteso il comportamento della madre “ostacolante i rapporti padre-figlia”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo l'addebito della separazione al marito, per CP_3
violazione degli obblighi di fedeltà, coabitazione e di assistenza morale. Ha chiesto pronunciarsi l'incompetenza del Tribunale adito in merito alle questioni relative alla responsabilità genitoriale ed all'affidamento della figlia minore, essendo pendente procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Catania.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 12 luglio 2017 è stato esperito il tentativo di conciliazione, ed il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
con ordinanza del
13.7.2017 ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole. Il Presidente, tenuto conto delle deduzioni delle parti – il padre non ha visto la figlia per dieci mesi, e la madre ha detto che la figlia si è rifiutata perché il padre le darebbe botte sul fiorellino –, della relazione acquisita dai Servizi sociali di Catania – che non ha riscontrato elementi di pregiudizio per la minore – e del fatto che le numerose denunce sporte dalla resistente verso il sono state archiviate, ha Parte_1
ritenuto di poter disporre la ripresa dei rapporti padre-figlia e l'affido condiviso della stessa;
ha altresì disposto la presa in carico della parti ad opera del Consultorio familiare, ai fini della mediazione e del sostegno alla genitorialità, e CTU per la valutazione della personalità e capacità genitoriale delle parti;
in ultimo, ha posto a carico del ricorrente un assegno per la figlia di €
200,00 mensili.
Acquisita CTU, su ricorso per la modifica dei provvedimenti presidenziali, il G.I. con ordinanza del
7.5.2018 ha disposto il collocamento della minore presso il padre, disciplinato il diritto di visita della madre, a cui carico è stato previsto un assegno di € 200,00 per la figlia;
disposto per la resistente un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio competente, sostegno poi esteso ad entrambi i genitori.
Esaurita la complessa istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte, per la trattazione cartolare dell'udienza, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle more della decisione, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, è pervenuta istanza ex art. 709 ter c.p.c. al Tribunale con cui la resistente ha rappresentato di non poter esercitare il diritto di visita, chiedendo contestualmente il mutamento del collocamento della minore e l'adozione dei provvedimenti opportuni nei confronti del
. Parte_1
In data 10.11.2023 il Tribunale ha, quindi, emesso sentenza parziale, con la quale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito;
contestualmente, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, per definire le modalità di affido e di collocamento della figlia minore.
Sono stati acquisiti verbali della Polizia di Stato relativi agli interventi del 7.11.2023 e dell'11.11.2023, ed all'udienza del 29.11.2023 sono state sentite le parti, convocate personalmente. Con ordinanza emessa in pari data è stata nominata curatore speciale della minore l'avv. Chiara Zafarana, disposto l'ascolto della minore e l'intervento dell'EMI e del CP_2
Servizio sociale.
In data 17.1.2024 è stata sentita dal G.I. la figlia delle parti, , e sospesi gli incontri madre- CP_2 figlia.
Acquisita la relazione dell'EMI di Catania, il 16.4.2024, la causa è stata nuovamente posta in decisione all'udienza del 10.6.2024, previa trasmissione al PM.
Il curatore speciale si riporta alle conclusioni dell'EMI in relazione alle richieste, e alle note depositate, chiedendo un intervento a supporto della minore rispetto al suo vissuto. Chiede che solo gli aspetti scolastici siano oggetto di affido super esclusivo al padre. Inoltre, chiede che il padre sia sostenuto anche al fine di garantire i rapporti col ramo familiare materno.
Parte ricorrente ha concluso rappresentando che dalla relazione dell'EMI emerge una carenza genitoriale della madre, per questo motivo insiste nella richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, o in subordine chiede l'affido super esclusivo. Per il resto condivide le richieste di supporto dell'intero nucleo familiare.
La resistente ha così concluso: condivide le conclusioni del curatore in relazione alla necessità di supposto per le parti e per la minore. Chiede una maggiore collaborazione da parte del padre, anche al fine di consentire i contatti almeno col ramo materno;
chiede maggiori informazioni sulla figlia da parte del padre, che pervengono ogni 3 o 4 giorni. Contesta la domanda di decadenza e affido super esclusivo al padre.
Il Pubblico Ministero si è associato alle conclusioni del curatore speciale.
____
Premessa la sentenza non definitiva pronunciata in data 10.11.2023, vanno quindi analizzate le ulteriori domande delle parti, relativa all'affido ed al mantenimento della figlia minore . CP_2
Parte ricorrente ha insistito nella domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre o di affido super esclusivo al padre, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento condiviso ed il curatore speciale di limitare il c.d. affido super esclusivo alle sole decisioni sul percorso scolastico della minore.
Si premette che l'affido esclusivo va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009; n. 6535 del 06/03/2019).
Ritiene il Collegio che vada accolta la domanda di affidamento c.d. super esclusivo al padre, con riferimento a tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, e non solo in ambito scolastico
(come richiesto dal curatore speciale).
Con riguardo alla vicenda processuale, la resistente ha riferito, nel corso dell'udienza presidenziale, che nel settembre 2016, dopo che la minore aveva trascorso quattro giorni con il padre, era tornata a casa nervosa e “aveva il fiorellino aperto e arrossato”, che la piccola non voleva andare dal padre e quando rientrava dopo essere stata con lui era nervosa e vomitava, e diceva alla madre che il padre era un mostro e le dava botte sul fiorellino (cfr. verbale del
12.7.2017); la resistente ha anche presentato ricorso al Tribunale per i Minorenni di Catania, ma nel relativo ricorso e in quello per separazione non erano state dedotte le circostanze riferite all'udienza, ragione per la quale il Presidente, nell'adottare i provvedimenti urgenti, ha disposto affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e la ripresa dei rapporti col padre. Inoltre,
l'ordinanza presidenziale dà atto che le denunzie di presunte aggressioni subite dalla ad CP_3
opera del , sono state tutte archiviate. Parte_1
All'udienza dell'8.11.2017 il G.I. ha ammonito, ex art. 709 c.p.c., la resistente al rispetto di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale sul diritto di visita del padre, che non aveva più avuto accesso agli incontri con la figlia poiché, a dire della madre, la bambina rifiutava di andare col padre.
È stato acquisito in giudizio il decreto del 15.9.2017 del Tribunale per i Minorenni di Catania, che ha rigettato la domanda ex art. 330 c.c. avanzata dalla e quella in limitazione della CP_3
responsabilità genitoriale avanzata dal . Parte_1
Risulta agli atti che i procedimenti a carico del per le denunce presentate dalla Parte_1 CP_3
sono stati archiviati (all. tramessi dal PM).
La CTU disposta dal Presidente, redatta dalla dott.ssa e depositata in data Persona_1
7.3.2018, ha rappresentato che: “la signora è una madre adeguata e competente […] in CP_3
atto appare meno attenta alle di lei necessità emotive, quale ad esempio il bisogno che la piccola ha di poter intrattenere agevolmente una serena relazione con il padre, importante figura di riferimento per la stessa e, soprattutto, figura necessaria per un sano sviluppo psicofisico della minore. Ha con un atteggiamento affettuoso e le si relaziona con modalità funzionali. La CP_2 funzione normativa risulta ben conservata. Nutre nei confronti del una forte sfiducia Parte_1
che la porta, pur riconoscendo superficialmente l'importanza del ruolo paterno, a relazionarsi all'ex compagno ed alle di lui richieste con una rigidità eccessiva che non favorisce l'espletamento della co – genitorialità. Tale rigidità, già emersa nella prima fase della CTU, si è presentata in maniera ancor più determinante nella fase di monitoraggio. Se infatti in un primo momento la signora si era detta disposta a modificare quagli atteggiamenti di esclusione della figura paterna messi in atto fino ad allora, nella seconda fase della CTU sono emerse le evidenti difficoltà della stessa a modificare il proprio comportamento e soprattutto la convinzione di poter continuare a limitare il più possibile qualsiasi tipo di contatto tra lei e il anche per ciò che riguarda le Parte_1
necessità e la gestione della minore. È emersa anche la difficoltà della signora di affidarsi e lasciarsi guidare da figure esterne specializzate, probabilmente vissute dalla stessa non come un sostegno ma, piuttosto, come controllanti”; “non possiamo non considerare l'evidente difficoltà della signora a tutelare e garantire l'accesso della minore all'altro genitore, funzione anch'essa determinante nella valutazione della capacità genitoriale”; quanto al “durante la prima Parte_1
fase della consulenza, a tratti, le di lui modalità sono sembrate maggiormente orientate al soddisfacimento dei propri bisogni personali legati al desiderio di paternità piuttosto che agli effettivi bisogni della minore;
probabilmente questo era, però il risultato dei 10 mesi di interruzione dei rapporti con la figlia. Infatti, durante la seconda fase della consulenza, quando i rapporti padre – figlia sono ripresi, il sig. si è mostrato capace di centrare la sua Parte_1
attenzione sugli effettivi bisogni della minore. È un padre capace di muoversi agevolmente attraverso il canale affettivo e, pertanto, ha instaurato con una solida relazione emotiva, CP_2
diventando per la stessa un buon modello di riferimento”, “Durante il periodo di monitoraggio, il pur mantenendo la sua rigidità nei confronti della signora si è lasciato guidare dagli Parte_1
operatori mostrandosi capace, se indirizzato di cambiare il proprio punto di vista e di ammorbidire le proprie posizioni nell'esclusivo interesse della minore” (pagg. 23-25 della CTU); conclude il CTU
“il sig. , in atto, appare il genitore maggiormente capace di tutelare l'accesso della figlia Parte_1
all'altro genitore e quindi il diritto della stessa alla bigenitorialità” (pag. 25).
Per tali ragioni è stato disposto il mutamento del collocamento della minore e disciplinati gli incontri con la madre (ord. del 6.5.2018). Tale soluzione si è confermata idonea a realizzare la bigenitorialità, essendo stati garantiti i rapporti anche con la madre, genitore non collocatario.
Questo, almeno, fino all'istanza urgente dell'8.11.2023, depositata dalla dopo che la causa CP_3
è stata rimessa in decisione, con la quale la resistente ha rappresentato l'interruzione dei rapporti con la figlia. Il 14.11.2023 il ha depositato note volte a chiede la remissione della causa Parte_1
sul ruolo, la decadenza della responsabilità genitoriale della madre, con provvedimento urgente di sospensione del diritto di visita;
allegata alle note è stata depositata querela sporta dal ricorrente nei confronti della moglie, per maltrattamenti perpetrati a danno della figlia;
inoltre è stato CP_2
allegato verbale di PS del 27.10.2023, ove si legge che la minore lamenta cefalea e dolore ai polsi, dovuti a schiaffi e al braccio stretto dalla madre, poiché arrabbiata.
Nel corso dell'udienza del 29.11.2023 le parti hanno fornito differenti ricostruzioni della vicenda, e la ha negato di aver mai usato violenza con la minore, anzi rappresentando che la figlia CP_3
sarebbe “terrorizzata” dal padre, per via dei suoi metodi di correzione;
sono stati sospesi gli incontri madre-figlia, al fine di procedere agli opportuni accertamenti.
Il curatore speciale avv. Zafarana ha evidenziato che la minore “afferma di stare bene in questa collocazione e di non volere incontrare la madre, né sentirla telefonicamente” (comparsa del
16.1.2024).
Dalla relazione dell'EMI di Catania del 3.4.2024, acquista da ultimo, emerge che: la CP_3
evidenzia un “'elevato livello di distress genitoriale, clinicamente significativo”, “Emerge altresì una limitata predisposizione alla creazione di un dialogo aperto con la figlia. Dal test non emergono caratteristiche specifiche del bambino che contribuiscono ad aumentare i livelli di stress nel sistema genitore-bambino gli elementi di stress sono riferibili alla percezione del ruolo genitoriale.
Pertanto, è fortemente consigliata la presa in carico del soggetto per le difficoltà legate alla capacità di adattamento al ruolo genitoriale” (pag. 6); rispetto alla minore , la Controparte_2
relazione prosegue: “Riguardo la relazione madre-figlia emerge, infatti, dal narrato della minore un significativo vissuto di disagio emotivo che la stessa correla in modo esplicito alle modalità relazionali e comportamentali della genitrice, a suo dire tendenti all'instabilità del tono dell'umore, prevalentemente deflesso, descrivendola, inoltre, come incline a manifestazioni di facile irritabilità, intolleranza e ridotta propensione all'ascolto dei suoi bisogni, soprattutto emotivi, trovandosi, a suo dire, di frequente a dover affrontare le “punizioni” e gli agiti aggressivi verbali e talora fisici della madre durante le occasioni di perdita di controllo di quest'ultima anche per futili motivi” (pag.
8), “Il rapporto con il padre viene, invece, descritto dalla minore come funzionale e rassicurante nonché rispondente alle proprie esigenze di figlia in termini di accudimento materiale ed emotivo, nell'ambito di una relazione serena e di una condivisione del quotidiano in assenza di disagi e conflitti, estendendo tale positiva percezione anche rispetto alla relazione con l'attuale compagna del genitore e con la figlia di quest'ultima, sua coetanea, che considera di fatto come una “sorella”, con le quali convive già da diversi anni” (pag. 9); “emerge come la figlia sia stata esposta sin dai primi anni di vita ad un livello di conflittualità della coppia coniugale particolarmente intenso e che la coppia, nonostante gli interventi sanitari di sostegno effettuati in precedenza, sia ancora imbrigliata in dinamiche conflittuali che appaiono ripetitive determinando spinte morfo-statiche che tendono a preservare l'ingaggio aggressivo e quindi conflittuale piuttosto che svincolare la diade in favore di ingaggi relazionali più̀ maturi” (pag. 11). La relazione dell'Equipe conclude nei seguenti termini: “La signora presenta capacità genitoriali come evidenziate dai CP_3
test inficiate da un disadattamento al ruolo genitoriale che necessita di una presa in carico a lungo termine presso il consultorio familiare territorialmente competente;
il sig. in Parte_1
atto presenta sufficienti capacità genitoriali e risorse adeguate a sostenere la crescita psicofisica della minore”; esclude allo stato la ripresa degli incontri madre-figlia, ancorché in modalità c.d. protetta (pag. 11 della relazione).
Nel corso dell'ascolto della minore da parte del G.I. la stessa ha riferito quanto accaduto in CP_2
relazione all'istanza 709 ter c.p.c. avanzata dalla madre: “dopo quello che mi ha fatto non voglio vederla più. Io non riesco a parlarle, a volte mi fa paura parlarle. Avevo detto a mia madre, la compagna di papà, che un compagnetto mi ha insultata e lui ha chiamato alla di lui madre.
Qualche giorno dopo questo compagnetto ha detto ad una compagna di inventarsi qualcosa per farmi rimproverare e lei ha detto alla maestra che io le avevo sputato in faccia;
all'uscita di scuola la maestra l'ha detto a mia madre che sul momento mi ha rimproverata in modo tranquillo, mentre a casa della mamma mi ha dato una botta in testa e dei calci;
mia nonna mi ha difesa mettendosi davanti a me ma poi a mio padre ha detto che avevamo fatto pace e che non era successo niente” (cfr. verbale del 17 gennaio 2024). La minore ha raccontato altri episodi di violenza della madre nei suoi confronti “in un'altra occasione in precedenza, io non potevo studiare perché avevo l'atropina negli occhi e lei mia ha spogliata dicendomi che non dovevo mettere i suoi vestiti e mi ha buttata fuori nel pianerottolo e lì sono rimasta circa mezz'ora senza nemmeno le mutandine. In un'altra occasione, a casa di mio nonno, mia ha tirata giù per le scale ripide e mi si è rotto il piede”. ha raccontato la madre come un soggetto poco accudente, CP_2
come anche riferito dalla relazione dell'EMI sulla minore (rel. del 2.4.2024): “A casa mangio sempre da sola, sto sempre da sola perché lei fuma in cucina, sta al cellulare e mi dice anche se non fuma che sta facendo le sue cose”, “se io potessi parlare senza timori le direi che quello che ha fatto in tutti questi anni non è bello”; “non voglio stare con mia madre, non solo per il telefono ma anche perché mi alzava le mani” (verbale del 17.1.2024). Dall'ascolto della figlia minore e dalla relazione dell'EMI si evidenzia un netto rifiuto di ad CP_2
incontrare la madre, anche in spazio neutro.
Quanto emerge sulla capacità genitoriale della conduce a ritenere conforme all'interesse CP_3
attuale della minore l'affidamento esclusivo al padre, figura accudente e dotata di capacità genitoriale (cfr. altresì CTU del 7.3.2018), cui vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, ritenendo, piuttosto, il Collegio doversi pronunciare ai sensi dell'art. 333
c.c. la limitazione della responsabilità genitoriale della , alla luce delle condotte perpetrate CP_3
dalla stessa, in pregiudizio alla figlia minore , per come supra rappresentate. CP_2
____
Preso atto di quanto sopra, alla luce della chiara volontà espressa dalla figlia minore, appare conforme all'interesse di escludere allo stato gli incontri con la madre, salvo nuova CP_2
valutazione che potrà essere effettuata all'esito di un percorso di recupero della genitorialità per la madre e di sostegno psicologico per la minore;
il padre, in adesione all'istanza della resistente, sarà tenuto a comunicare alla tutte le informazioni rilevanti relative alla figlia, ogni qual CP_3
volta ritenuto necessario e, comunque, ogni 3-4 giorni.
Il Collegio ritiene, inoltre, di dover invitare la ad intraprendere un percorso di sostegno e CP_3
recupero della genitorialità, presso il Consultorio familiare competente per territorio;
il Parte_1
è, invece, invitato a proseguire il percorso di sostegno e tutela della figlia minore presso il servizio di NPI competente, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dell'EMI: “ad oggi, la minore, anche in relazione alla età cronologica, sembrerebbe apparentemente trovarsi in una condizione di stallo rispetto alla elaborazione dei propri vissuti inerenti una fase evolutiva precoce, tale da non poter escludere nel futuro l'emergenza di un potenziale disagio emotivo per un irrisolto conflitto madre-figlia sulla base di una relazione interpersonale che, di fatto, non si è strutturata in modo adeguato e funzionale” (pag. 10).
____
In relazione agli aspetti economici, va disposto a carico del genitore non collocatario un contributo per la figlia, parametrato alle capacità reddituali delle parti.
Al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale entrambe le parti hanno rappresentato di lavorare, lui come dipendente di un bar e lei alle dipendenze di;
il ricorrente in sede di CP_4 comparsa dal 22.7.2021 ha rappresentato di aver subito una riduzione delle ore di lavoro e della propria retribuzione;
mentre la resistente sostiene di essere disoccupata, ma la stessa ha capacità lavorativa.
In assenza di informazioni più dettagliate sulla condizione economica delle parti, appare congruo un contributo a carico della individuato nella misura, ritenuta minima, di € 250,00 mensili, CP_3
così rideterminato dalla pronuncia, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la figlia.
____
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente, le cui domande sono state disattese, in favore del ricorrente.
Vanno, invece, compensate le spese nei rapporti tra le parti e il curatore speciale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1694/17, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva del 10.11.2023, così statuisce:
1) in limitazione della responsabilità genitoriale della madre, affida la figlia minore in via CP_2
esclusiva al padre, cui vanno rimesse in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2) dispone il divieto di incontri madre-figlia;
3) pone a carico di ed in favore del ricorrente un contributo per il mantenimento CP_3
dalla figlia di € 250,00 mensili rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così determinato dalla pronuncia;
4) condanna alle spese del giudizio, liquidate per il ricorrente in € 4.500,00 per CP_3
compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge;
5) compensa le spese tra le parti e il curatore speciale.
Dispone la trasmissione degli atti e dei verbali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per le valutazioni di competenza.
Cosi deciso in Catania il 06/06/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente Dr. Rossella Vittorini
Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1694/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 16.8.1980 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. CACCAMO MARI NELLA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 7.5.1987 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Controparte_1 C.F._2
DALL'AVV. PIACENTI ELVIRA RESISTENTE
NATA A CATANIA IL 20/09/2013 RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. CHIARA Controparte_2
ZAFARANA (C.F. ), N.Q. DI CURATORE SPECIALE C.F._3
INTERVENUTA
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza cartolare.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Aci Castello il 23.1.2013 Parte_1 CP_3
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, anno 2013.
Dalla coppia in data è nata la figlia in data 20.9.2013. CP_2
Con ricorso depositato il 25.1.2017 ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito di responsabilità al coniuge, in quanto la convivenza matrimoniale è stata da sempre difficile a causa delle continue incomprensioni e litigi determinati dal comportamento gravemente contrario a doveri familiari posto in essere dalla . Ha anche chiesto l'affidamento esclusivo CP_3
della figlia minore, o almeno il collocamento prevalente presso di sé, atteso il comportamento della madre “ostacolante i rapporti padre-figlia”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo l'addebito della separazione al marito, per CP_3
violazione degli obblighi di fedeltà, coabitazione e di assistenza morale. Ha chiesto pronunciarsi l'incompetenza del Tribunale adito in merito alle questioni relative alla responsabilità genitoriale ed all'affidamento della figlia minore, essendo pendente procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Catania.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 12 luglio 2017 è stato esperito il tentativo di conciliazione, ed il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
con ordinanza del
13.7.2017 ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole. Il Presidente, tenuto conto delle deduzioni delle parti – il padre non ha visto la figlia per dieci mesi, e la madre ha detto che la figlia si è rifiutata perché il padre le darebbe botte sul fiorellino –, della relazione acquisita dai Servizi sociali di Catania – che non ha riscontrato elementi di pregiudizio per la minore – e del fatto che le numerose denunce sporte dalla resistente verso il sono state archiviate, ha Parte_1
ritenuto di poter disporre la ripresa dei rapporti padre-figlia e l'affido condiviso della stessa;
ha altresì disposto la presa in carico della parti ad opera del Consultorio familiare, ai fini della mediazione e del sostegno alla genitorialità, e CTU per la valutazione della personalità e capacità genitoriale delle parti;
in ultimo, ha posto a carico del ricorrente un assegno per la figlia di €
200,00 mensili.
Acquisita CTU, su ricorso per la modifica dei provvedimenti presidenziali, il G.I. con ordinanza del
7.5.2018 ha disposto il collocamento della minore presso il padre, disciplinato il diritto di visita della madre, a cui carico è stato previsto un assegno di € 200,00 per la figlia;
disposto per la resistente un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio competente, sostegno poi esteso ad entrambi i genitori.
Esaurita la complessa istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte, per la trattazione cartolare dell'udienza, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle more della decisione, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, è pervenuta istanza ex art. 709 ter c.p.c. al Tribunale con cui la resistente ha rappresentato di non poter esercitare il diritto di visita, chiedendo contestualmente il mutamento del collocamento della minore e l'adozione dei provvedimenti opportuni nei confronti del
. Parte_1
In data 10.11.2023 il Tribunale ha, quindi, emesso sentenza parziale, con la quale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito;
contestualmente, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, per definire le modalità di affido e di collocamento della figlia minore.
Sono stati acquisiti verbali della Polizia di Stato relativi agli interventi del 7.11.2023 e dell'11.11.2023, ed all'udienza del 29.11.2023 sono state sentite le parti, convocate personalmente. Con ordinanza emessa in pari data è stata nominata curatore speciale della minore l'avv. Chiara Zafarana, disposto l'ascolto della minore e l'intervento dell'EMI e del CP_2
Servizio sociale.
In data 17.1.2024 è stata sentita dal G.I. la figlia delle parti, , e sospesi gli incontri madre- CP_2 figlia.
Acquisita la relazione dell'EMI di Catania, il 16.4.2024, la causa è stata nuovamente posta in decisione all'udienza del 10.6.2024, previa trasmissione al PM.
Il curatore speciale si riporta alle conclusioni dell'EMI in relazione alle richieste, e alle note depositate, chiedendo un intervento a supporto della minore rispetto al suo vissuto. Chiede che solo gli aspetti scolastici siano oggetto di affido super esclusivo al padre. Inoltre, chiede che il padre sia sostenuto anche al fine di garantire i rapporti col ramo familiare materno.
Parte ricorrente ha concluso rappresentando che dalla relazione dell'EMI emerge una carenza genitoriale della madre, per questo motivo insiste nella richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, o in subordine chiede l'affido super esclusivo. Per il resto condivide le richieste di supporto dell'intero nucleo familiare.
La resistente ha così concluso: condivide le conclusioni del curatore in relazione alla necessità di supposto per le parti e per la minore. Chiede una maggiore collaborazione da parte del padre, anche al fine di consentire i contatti almeno col ramo materno;
chiede maggiori informazioni sulla figlia da parte del padre, che pervengono ogni 3 o 4 giorni. Contesta la domanda di decadenza e affido super esclusivo al padre.
Il Pubblico Ministero si è associato alle conclusioni del curatore speciale.
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Premessa la sentenza non definitiva pronunciata in data 10.11.2023, vanno quindi analizzate le ulteriori domande delle parti, relativa all'affido ed al mantenimento della figlia minore . CP_2
Parte ricorrente ha insistito nella domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre o di affido super esclusivo al padre, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento condiviso ed il curatore speciale di limitare il c.d. affido super esclusivo alle sole decisioni sul percorso scolastico della minore.
Si premette che l'affido esclusivo va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009; n. 6535 del 06/03/2019).
Ritiene il Collegio che vada accolta la domanda di affidamento c.d. super esclusivo al padre, con riferimento a tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, e non solo in ambito scolastico
(come richiesto dal curatore speciale).
Con riguardo alla vicenda processuale, la resistente ha riferito, nel corso dell'udienza presidenziale, che nel settembre 2016, dopo che la minore aveva trascorso quattro giorni con il padre, era tornata a casa nervosa e “aveva il fiorellino aperto e arrossato”, che la piccola non voleva andare dal padre e quando rientrava dopo essere stata con lui era nervosa e vomitava, e diceva alla madre che il padre era un mostro e le dava botte sul fiorellino (cfr. verbale del
12.7.2017); la resistente ha anche presentato ricorso al Tribunale per i Minorenni di Catania, ma nel relativo ricorso e in quello per separazione non erano state dedotte le circostanze riferite all'udienza, ragione per la quale il Presidente, nell'adottare i provvedimenti urgenti, ha disposto affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e la ripresa dei rapporti col padre. Inoltre,
l'ordinanza presidenziale dà atto che le denunzie di presunte aggressioni subite dalla ad CP_3
opera del , sono state tutte archiviate. Parte_1
All'udienza dell'8.11.2017 il G.I. ha ammonito, ex art. 709 c.p.c., la resistente al rispetto di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale sul diritto di visita del padre, che non aveva più avuto accesso agli incontri con la figlia poiché, a dire della madre, la bambina rifiutava di andare col padre.
È stato acquisito in giudizio il decreto del 15.9.2017 del Tribunale per i Minorenni di Catania, che ha rigettato la domanda ex art. 330 c.c. avanzata dalla e quella in limitazione della CP_3
responsabilità genitoriale avanzata dal . Parte_1
Risulta agli atti che i procedimenti a carico del per le denunce presentate dalla Parte_1 CP_3
sono stati archiviati (all. tramessi dal PM).
La CTU disposta dal Presidente, redatta dalla dott.ssa e depositata in data Persona_1
7.3.2018, ha rappresentato che: “la signora è una madre adeguata e competente […] in CP_3
atto appare meno attenta alle di lei necessità emotive, quale ad esempio il bisogno che la piccola ha di poter intrattenere agevolmente una serena relazione con il padre, importante figura di riferimento per la stessa e, soprattutto, figura necessaria per un sano sviluppo psicofisico della minore. Ha con un atteggiamento affettuoso e le si relaziona con modalità funzionali. La CP_2 funzione normativa risulta ben conservata. Nutre nei confronti del una forte sfiducia Parte_1
che la porta, pur riconoscendo superficialmente l'importanza del ruolo paterno, a relazionarsi all'ex compagno ed alle di lui richieste con una rigidità eccessiva che non favorisce l'espletamento della co – genitorialità. Tale rigidità, già emersa nella prima fase della CTU, si è presentata in maniera ancor più determinante nella fase di monitoraggio. Se infatti in un primo momento la signora si era detta disposta a modificare quagli atteggiamenti di esclusione della figura paterna messi in atto fino ad allora, nella seconda fase della CTU sono emerse le evidenti difficoltà della stessa a modificare il proprio comportamento e soprattutto la convinzione di poter continuare a limitare il più possibile qualsiasi tipo di contatto tra lei e il anche per ciò che riguarda le Parte_1
necessità e la gestione della minore. È emersa anche la difficoltà della signora di affidarsi e lasciarsi guidare da figure esterne specializzate, probabilmente vissute dalla stessa non come un sostegno ma, piuttosto, come controllanti”; “non possiamo non considerare l'evidente difficoltà della signora a tutelare e garantire l'accesso della minore all'altro genitore, funzione anch'essa determinante nella valutazione della capacità genitoriale”; quanto al “durante la prima Parte_1
fase della consulenza, a tratti, le di lui modalità sono sembrate maggiormente orientate al soddisfacimento dei propri bisogni personali legati al desiderio di paternità piuttosto che agli effettivi bisogni della minore;
probabilmente questo era, però il risultato dei 10 mesi di interruzione dei rapporti con la figlia. Infatti, durante la seconda fase della consulenza, quando i rapporti padre – figlia sono ripresi, il sig. si è mostrato capace di centrare la sua Parte_1
attenzione sugli effettivi bisogni della minore. È un padre capace di muoversi agevolmente attraverso il canale affettivo e, pertanto, ha instaurato con una solida relazione emotiva, CP_2
diventando per la stessa un buon modello di riferimento”, “Durante il periodo di monitoraggio, il pur mantenendo la sua rigidità nei confronti della signora si è lasciato guidare dagli Parte_1
operatori mostrandosi capace, se indirizzato di cambiare il proprio punto di vista e di ammorbidire le proprie posizioni nell'esclusivo interesse della minore” (pagg. 23-25 della CTU); conclude il CTU
“il sig. , in atto, appare il genitore maggiormente capace di tutelare l'accesso della figlia Parte_1
all'altro genitore e quindi il diritto della stessa alla bigenitorialità” (pag. 25).
Per tali ragioni è stato disposto il mutamento del collocamento della minore e disciplinati gli incontri con la madre (ord. del 6.5.2018). Tale soluzione si è confermata idonea a realizzare la bigenitorialità, essendo stati garantiti i rapporti anche con la madre, genitore non collocatario.
Questo, almeno, fino all'istanza urgente dell'8.11.2023, depositata dalla dopo che la causa CP_3
è stata rimessa in decisione, con la quale la resistente ha rappresentato l'interruzione dei rapporti con la figlia. Il 14.11.2023 il ha depositato note volte a chiede la remissione della causa Parte_1
sul ruolo, la decadenza della responsabilità genitoriale della madre, con provvedimento urgente di sospensione del diritto di visita;
allegata alle note è stata depositata querela sporta dal ricorrente nei confronti della moglie, per maltrattamenti perpetrati a danno della figlia;
inoltre è stato CP_2
allegato verbale di PS del 27.10.2023, ove si legge che la minore lamenta cefalea e dolore ai polsi, dovuti a schiaffi e al braccio stretto dalla madre, poiché arrabbiata.
Nel corso dell'udienza del 29.11.2023 le parti hanno fornito differenti ricostruzioni della vicenda, e la ha negato di aver mai usato violenza con la minore, anzi rappresentando che la figlia CP_3
sarebbe “terrorizzata” dal padre, per via dei suoi metodi di correzione;
sono stati sospesi gli incontri madre-figlia, al fine di procedere agli opportuni accertamenti.
Il curatore speciale avv. Zafarana ha evidenziato che la minore “afferma di stare bene in questa collocazione e di non volere incontrare la madre, né sentirla telefonicamente” (comparsa del
16.1.2024).
Dalla relazione dell'EMI di Catania del 3.4.2024, acquista da ultimo, emerge che: la CP_3
evidenzia un “'elevato livello di distress genitoriale, clinicamente significativo”, “Emerge altresì una limitata predisposizione alla creazione di un dialogo aperto con la figlia. Dal test non emergono caratteristiche specifiche del bambino che contribuiscono ad aumentare i livelli di stress nel sistema genitore-bambino gli elementi di stress sono riferibili alla percezione del ruolo genitoriale.
Pertanto, è fortemente consigliata la presa in carico del soggetto per le difficoltà legate alla capacità di adattamento al ruolo genitoriale” (pag. 6); rispetto alla minore , la Controparte_2
relazione prosegue: “Riguardo la relazione madre-figlia emerge, infatti, dal narrato della minore un significativo vissuto di disagio emotivo che la stessa correla in modo esplicito alle modalità relazionali e comportamentali della genitrice, a suo dire tendenti all'instabilità del tono dell'umore, prevalentemente deflesso, descrivendola, inoltre, come incline a manifestazioni di facile irritabilità, intolleranza e ridotta propensione all'ascolto dei suoi bisogni, soprattutto emotivi, trovandosi, a suo dire, di frequente a dover affrontare le “punizioni” e gli agiti aggressivi verbali e talora fisici della madre durante le occasioni di perdita di controllo di quest'ultima anche per futili motivi” (pag.
8), “Il rapporto con il padre viene, invece, descritto dalla minore come funzionale e rassicurante nonché rispondente alle proprie esigenze di figlia in termini di accudimento materiale ed emotivo, nell'ambito di una relazione serena e di una condivisione del quotidiano in assenza di disagi e conflitti, estendendo tale positiva percezione anche rispetto alla relazione con l'attuale compagna del genitore e con la figlia di quest'ultima, sua coetanea, che considera di fatto come una “sorella”, con le quali convive già da diversi anni” (pag. 9); “emerge come la figlia sia stata esposta sin dai primi anni di vita ad un livello di conflittualità della coppia coniugale particolarmente intenso e che la coppia, nonostante gli interventi sanitari di sostegno effettuati in precedenza, sia ancora imbrigliata in dinamiche conflittuali che appaiono ripetitive determinando spinte morfo-statiche che tendono a preservare l'ingaggio aggressivo e quindi conflittuale piuttosto che svincolare la diade in favore di ingaggi relazionali più̀ maturi” (pag. 11). La relazione dell'Equipe conclude nei seguenti termini: “La signora presenta capacità genitoriali come evidenziate dai CP_3
test inficiate da un disadattamento al ruolo genitoriale che necessita di una presa in carico a lungo termine presso il consultorio familiare territorialmente competente;
il sig. in Parte_1
atto presenta sufficienti capacità genitoriali e risorse adeguate a sostenere la crescita psicofisica della minore”; esclude allo stato la ripresa degli incontri madre-figlia, ancorché in modalità c.d. protetta (pag. 11 della relazione).
Nel corso dell'ascolto della minore da parte del G.I. la stessa ha riferito quanto accaduto in CP_2
relazione all'istanza 709 ter c.p.c. avanzata dalla madre: “dopo quello che mi ha fatto non voglio vederla più. Io non riesco a parlarle, a volte mi fa paura parlarle. Avevo detto a mia madre, la compagna di papà, che un compagnetto mi ha insultata e lui ha chiamato alla di lui madre.
Qualche giorno dopo questo compagnetto ha detto ad una compagna di inventarsi qualcosa per farmi rimproverare e lei ha detto alla maestra che io le avevo sputato in faccia;
all'uscita di scuola la maestra l'ha detto a mia madre che sul momento mi ha rimproverata in modo tranquillo, mentre a casa della mamma mi ha dato una botta in testa e dei calci;
mia nonna mi ha difesa mettendosi davanti a me ma poi a mio padre ha detto che avevamo fatto pace e che non era successo niente” (cfr. verbale del 17 gennaio 2024). La minore ha raccontato altri episodi di violenza della madre nei suoi confronti “in un'altra occasione in precedenza, io non potevo studiare perché avevo l'atropina negli occhi e lei mia ha spogliata dicendomi che non dovevo mettere i suoi vestiti e mi ha buttata fuori nel pianerottolo e lì sono rimasta circa mezz'ora senza nemmeno le mutandine. In un'altra occasione, a casa di mio nonno, mia ha tirata giù per le scale ripide e mi si è rotto il piede”. ha raccontato la madre come un soggetto poco accudente, CP_2
come anche riferito dalla relazione dell'EMI sulla minore (rel. del 2.4.2024): “A casa mangio sempre da sola, sto sempre da sola perché lei fuma in cucina, sta al cellulare e mi dice anche se non fuma che sta facendo le sue cose”, “se io potessi parlare senza timori le direi che quello che ha fatto in tutti questi anni non è bello”; “non voglio stare con mia madre, non solo per il telefono ma anche perché mi alzava le mani” (verbale del 17.1.2024). Dall'ascolto della figlia minore e dalla relazione dell'EMI si evidenzia un netto rifiuto di ad CP_2
incontrare la madre, anche in spazio neutro.
Quanto emerge sulla capacità genitoriale della conduce a ritenere conforme all'interesse CP_3
attuale della minore l'affidamento esclusivo al padre, figura accudente e dotata di capacità genitoriale (cfr. altresì CTU del 7.3.2018), cui vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, ritenendo, piuttosto, il Collegio doversi pronunciare ai sensi dell'art. 333
c.c. la limitazione della responsabilità genitoriale della , alla luce delle condotte perpetrate CP_3
dalla stessa, in pregiudizio alla figlia minore , per come supra rappresentate. CP_2
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Preso atto di quanto sopra, alla luce della chiara volontà espressa dalla figlia minore, appare conforme all'interesse di escludere allo stato gli incontri con la madre, salvo nuova CP_2
valutazione che potrà essere effettuata all'esito di un percorso di recupero della genitorialità per la madre e di sostegno psicologico per la minore;
il padre, in adesione all'istanza della resistente, sarà tenuto a comunicare alla tutte le informazioni rilevanti relative alla figlia, ogni qual CP_3
volta ritenuto necessario e, comunque, ogni 3-4 giorni.
Il Collegio ritiene, inoltre, di dover invitare la ad intraprendere un percorso di sostegno e CP_3
recupero della genitorialità, presso il Consultorio familiare competente per territorio;
il Parte_1
è, invece, invitato a proseguire il percorso di sostegno e tutela della figlia minore presso il servizio di NPI competente, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dell'EMI: “ad oggi, la minore, anche in relazione alla età cronologica, sembrerebbe apparentemente trovarsi in una condizione di stallo rispetto alla elaborazione dei propri vissuti inerenti una fase evolutiva precoce, tale da non poter escludere nel futuro l'emergenza di un potenziale disagio emotivo per un irrisolto conflitto madre-figlia sulla base di una relazione interpersonale che, di fatto, non si è strutturata in modo adeguato e funzionale” (pag. 10).
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In relazione agli aspetti economici, va disposto a carico del genitore non collocatario un contributo per la figlia, parametrato alle capacità reddituali delle parti.
Al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale entrambe le parti hanno rappresentato di lavorare, lui come dipendente di un bar e lei alle dipendenze di;
il ricorrente in sede di CP_4 comparsa dal 22.7.2021 ha rappresentato di aver subito una riduzione delle ore di lavoro e della propria retribuzione;
mentre la resistente sostiene di essere disoccupata, ma la stessa ha capacità lavorativa.
In assenza di informazioni più dettagliate sulla condizione economica delle parti, appare congruo un contributo a carico della individuato nella misura, ritenuta minima, di € 250,00 mensili, CP_3
così rideterminato dalla pronuncia, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la figlia.
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Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente, le cui domande sono state disattese, in favore del ricorrente.
Vanno, invece, compensate le spese nei rapporti tra le parti e il curatore speciale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1694/17, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva del 10.11.2023, così statuisce:
1) in limitazione della responsabilità genitoriale della madre, affida la figlia minore in via CP_2
esclusiva al padre, cui vanno rimesse in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2) dispone il divieto di incontri madre-figlia;
3) pone a carico di ed in favore del ricorrente un contributo per il mantenimento CP_3
dalla figlia di € 250,00 mensili rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così determinato dalla pronuncia;
4) condanna alle spese del giudizio, liquidate per il ricorrente in € 4.500,00 per CP_3
compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge;
5) compensa le spese tra le parti e il curatore speciale.
Dispone la trasmissione degli atti e dei verbali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per le valutazioni di competenza.
Cosi deciso in Catania il 06/06/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente Dr. Rossella Vittorini
Dr. Lidia Greco