Art. 928. Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) generale di corpo d'armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo ((forestale)) e del ruolo ((tecnico)) : 61 anni.
a) generale di corpo d'armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo ((forestale)) e del ruolo ((tecnico)) : 61 anni.