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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
10/01/2025
DA
(c. f. )nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/05/1956
( ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/01/1960 rappresentati e difesi da Avv.to CASALETTO ALFREDO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. )nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/05/1956
( ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/01/1960
1 celebrato il 04/07/1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CALTANISSETTA al Num. 204 - PARTE II - SERIE A - ANNO
1991, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) per comune accordo il SI. , concede ex art. 981 c.c.,il Parte_2 diritto di usufrutto sull'immobile sito in Verona, via della VALVERDE civico numero 47 piano S1 interrato e piano SECONDO, immobile meglio accatastato al NCEU foglio 166 particella 620 subalterno 12 ZONA 1 CAT A2 VANI 4 rendita euro 681,72, oltre che sulle parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 CC;
3) La SI.ra beneficiario dell'usufrutto, dovrà provvedere Parte_1
alle piccole riparazioni ex articolo 1609 CC, e alle manutenzioni ex articolo
1576 CC, nonché a sostenere le spese quali spese condominiali, TARI E IMU, utenze, diritti connessi allo scarico acque e diritti in genere connessi all'utilizzo, le spese straordinarie rimarranno a carico del SI. Parte_2
4) affinché il diritto venga trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari ex art 2645 che le parti provvederanno con atto notarile, con spese a carico del SI. Parte_2
5) La concessione in uso del bene decorrerà a far data dal primo giorno del 2° mese successivo alla sentenza di scioglimento degli effetti del matrimonio;
6) Rimarrà a carico del signor il costo del trasloco dalla Parte_2
attuale residenza alla residenza concessa in diritto di usufrutto;
7) gli arredi presenti nell'abitazione del SI. verranno concessi Parte_2
in usufrutto alla SI.ra , mentre per quanto concerne gli arredi Parte_1 oggi presenti nell'abitazione della SI.ra e di proprietà del SI. Parte_1
torneranno nella piena disponibilità e nella piena proprietà del Parte_2
SI. . Parte_2
8) il SI. inoltre riconoscerà alla signora Parte_2 Pt_1
una somma una tantum di euro 15.000 (QUINDICIMILA/00) quale
[...] importo aggiunto all'usufrutto e costituente l'assegno una tantum ultimo e definitivo a favore della signora Parte_1
9) anche il riconoscimento del diritto di usufrutto perpetuo vita natural durante a favore della signora viene qualificato quale concessione Parte_1
una tantum per lo scioglimento del matrimonio
2 10) si chiedono i benefici fiscali previsti dalla legge 74 del 1987 articolo 19 che prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento a favore del coniuge o dei figli, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
11) Con esplicita previsione che ricevuto quanto sopra (diritto di usufrutto ex articolo 981 cc sull'immobile meglio sopra identificato) (nonché l'importo di euro 15.000) tra gli ex coniugi, per quanto attiene i rapporti patrimoniali null'altro sarà dovuto dall'uno a beneficio dell'altro e viceversa
12) dandosi atto i coniugi che per quanto attiene degli obblighi economici ed in generale derivanti dal decreto del 2010 di separazione consensuale, gli obblighi sono stati puntualmente evasi dal signor e che comunque Parte_2 null'altro è richiesto da un coniuge rispetto all'altro e ciò per quanto possibile con reciproca denuncia ex articolo 1236 c.c.
13) nonché dandosi atto i coniugi che alla data attuale nessuno di loro trattiene beni dell'altro coniuge per i quali deve essere esercitata una rivendica salvo quanto sopra meglio precisato
14) ed infine dandosi atto i coniugi che non esistono beni patrimoniali intestati ad entrambi gli– stessi
15) salvo quanto sopra precisato i SI.ri e dichiarano che alla Pt_1 Pt_2 data attuale nessuno di loro trattiene beni dell'altro coniuge per i quali deve essere esercitata una rivendica, dando atto altresì che non esistono beni patrimoniali intestati ad entrambi;
16) le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, espressamente dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o titolo.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
3 Le parti, con note scritte depositate in data 10.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
10.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di CALTANISETTA (CL) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 7.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
4
N N. 241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
10/01/2025
DA
(c. f. )nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/05/1956
( ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/01/1960 rappresentati e difesi da Avv.to CASALETTO ALFREDO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. )nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/05/1956
( ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/01/1960
1 celebrato il 04/07/1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CALTANISSETTA al Num. 204 - PARTE II - SERIE A - ANNO
1991, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) per comune accordo il SI. , concede ex art. 981 c.c.,il Parte_2 diritto di usufrutto sull'immobile sito in Verona, via della VALVERDE civico numero 47 piano S1 interrato e piano SECONDO, immobile meglio accatastato al NCEU foglio 166 particella 620 subalterno 12 ZONA 1 CAT A2 VANI 4 rendita euro 681,72, oltre che sulle parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 CC;
3) La SI.ra beneficiario dell'usufrutto, dovrà provvedere Parte_1
alle piccole riparazioni ex articolo 1609 CC, e alle manutenzioni ex articolo
1576 CC, nonché a sostenere le spese quali spese condominiali, TARI E IMU, utenze, diritti connessi allo scarico acque e diritti in genere connessi all'utilizzo, le spese straordinarie rimarranno a carico del SI. Parte_2
4) affinché il diritto venga trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari ex art 2645 che le parti provvederanno con atto notarile, con spese a carico del SI. Parte_2
5) La concessione in uso del bene decorrerà a far data dal primo giorno del 2° mese successivo alla sentenza di scioglimento degli effetti del matrimonio;
6) Rimarrà a carico del signor il costo del trasloco dalla Parte_2
attuale residenza alla residenza concessa in diritto di usufrutto;
7) gli arredi presenti nell'abitazione del SI. verranno concessi Parte_2
in usufrutto alla SI.ra , mentre per quanto concerne gli arredi Parte_1 oggi presenti nell'abitazione della SI.ra e di proprietà del SI. Parte_1
torneranno nella piena disponibilità e nella piena proprietà del Parte_2
SI. . Parte_2
8) il SI. inoltre riconoscerà alla signora Parte_2 Pt_1
una somma una tantum di euro 15.000 (QUINDICIMILA/00) quale
[...] importo aggiunto all'usufrutto e costituente l'assegno una tantum ultimo e definitivo a favore della signora Parte_1
9) anche il riconoscimento del diritto di usufrutto perpetuo vita natural durante a favore della signora viene qualificato quale concessione Parte_1
una tantum per lo scioglimento del matrimonio
2 10) si chiedono i benefici fiscali previsti dalla legge 74 del 1987 articolo 19 che prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento a favore del coniuge o dei figli, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
11) Con esplicita previsione che ricevuto quanto sopra (diritto di usufrutto ex articolo 981 cc sull'immobile meglio sopra identificato) (nonché l'importo di euro 15.000) tra gli ex coniugi, per quanto attiene i rapporti patrimoniali null'altro sarà dovuto dall'uno a beneficio dell'altro e viceversa
12) dandosi atto i coniugi che per quanto attiene degli obblighi economici ed in generale derivanti dal decreto del 2010 di separazione consensuale, gli obblighi sono stati puntualmente evasi dal signor e che comunque Parte_2 null'altro è richiesto da un coniuge rispetto all'altro e ciò per quanto possibile con reciproca denuncia ex articolo 1236 c.c.
13) nonché dandosi atto i coniugi che alla data attuale nessuno di loro trattiene beni dell'altro coniuge per i quali deve essere esercitata una rivendica salvo quanto sopra meglio precisato
14) ed infine dandosi atto i coniugi che non esistono beni patrimoniali intestati ad entrambi gli– stessi
15) salvo quanto sopra precisato i SI.ri e dichiarano che alla Pt_1 Pt_2 data attuale nessuno di loro trattiene beni dell'altro coniuge per i quali deve essere esercitata una rivendica, dando atto altresì che non esistono beni patrimoniali intestati ad entrambi;
16) le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, espressamente dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o titolo.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
3 Le parti, con note scritte depositate in data 10.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
10.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di CALTANISETTA (CL) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 7.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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