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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 785/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 2
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA603I200172 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA603I200172 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA603I200172 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate (AE) - per l'anno 2016 e sulla scorta di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza (GdF)- aveva recuperato a tassazione alcuni costi, ritenuti indeducibili: ed aveva perciò accertato essere dovuta maggiore IRES, IVA ed IRAP.
Più in particolare, dall'anzidetto PVC emergeva che i soci e gli amministratori della Ricorrente_1, negli anni 2015-2020, avevano emesso fatture nei confronti della società per operazioni oggettivamente inesistenti
(pagamento di provvigioni per un'attività di agenzia che in realtà non avevano mai svolto); e che in questo modo avevano depauperato, a proprio vantaggio, il patrimonio della compagine.
Per queste stesse condotte era stata promossa anche l'azione penale, nei confronti dei soggetti agenti, ai quali il PM aveva contestato i reati d'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.).
Mentre l'AE -sulla scorta di quello stesso PVC e della promossa azione penale- aveva ritenuto che i costi di quelle operazioni fossero indeducibili, per essere direttamente collegati ad un'ipotesi di delitto non colposo (art. 8, comma 1, del d.l. 16\2012, convertito nella l. 44\2012).
Col ricorso, dunque, la Ricorrente_1 ha lamentato il difetto di motivazione dell'avviso, sul rilievo che si limitava a richiamare il contenuto del PVC.
Mentre nel merito ha dedotto che l'attività di promozione d'affari era stata effettivamente svolta;
che l'Ufficio non aveva fornito la prova del contrario, e che le provvigioni erano perciò dovute: per cui ha chiesto annullarsi l'avviso, stante l'insussistenza di qualsiasi illecito penale.
In subordine, ha invocato il principio di neutralità dell'IVA (art. 19 del d.P.R. 633\1972); e da ultimo ha chiesto elidersi quantomeno le sanzioni, per difetto dell'elemento soggettivo.
L'AE ha chiesto il rigetto del ricorso, e tale istanza è stata poi condivisa dal primo Giudice.
Con l'appello la Ricorrente_1 precisa che il capitale della società era detenuto dai membri di due famiglie (Nominativo_1 e Nominativo_2), al 50% ciascuna;
che ad un certo punto era insorta una situazione d'attrito tra i due gruppi, che aveva provocato la paralisi della società: per cui, nel 2019, la compagine era stata posta in liquidazione, ed era stato nominato un liquidatore giudiziale, nella persona di tale dott. Nominativo_3.
Nel 2021 l'assemblea aveva però deliberato la cessazione di quello stato di liquidazione, e nominato un nuovo amministratore: per cui il liquidatore giudiziale era decaduto dall'incarico, senza che avesse mosso rilievi di sorta in relazione alle operazioni, asseritamente inesistenti, di cui si discute in questa sede.
Nelle more, tuttavia, era iniziata la verifica della GdF, e dal relativo PVC (notificato alla società in data 20\1\2023) era emerso che alcuni componenti della famiglia Nominativo_1 (i coniugi Nominativo_1 e Rappresentante_1
, rispettivamente direttore commerciale ed amministratore unico della società, assieme al loro figlio,
Nominativo_4) negli anni 2015-2020 avevano emesso delle fatture nei confronti della Ricorrente_1 per operazioni inesistenti (una mai prestata attività di agenzia); e sulla scorta di quel PVC il PM, per quanto detto, aveva promosso l'azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio di quei soggetti.
Mentre l'AE, sulla scorta di quello stesso PVC e del rinvio a giudizio, s'era indotta ad emettere l'avviso di accertamento.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto delibare, seppure “incidenter tantum”, la sussistenza dei reati contestati: valutazione che aveva invece omesso, sul rilievo che il riparto di giurisdizione non consentiva alcuna valutazione sul punto da parte del
Giudice tributario.
Nei fatti, quindi, la Corte di primo grado s'era limitata a prendere atto della richiesta di rinvio a giudizio, ed aveva respinto il ricorso senza svolgere alcun approfondimento ulteriore.
Deduce che tale conclusione è errata, e sollecita quindi, questo Giudice d'appello, a verificare l'effettiva sussistenza dei reati: posto che, altrimenti, le condotte di alcuni soci ricadrebbero sulla società, senza che questa possa esperire alcuna difesa nell'ambito del giudizio tributario.
Ribadisce che i pagamenti che si assume essere stati illegittimi, perché derivanti da operazioni inesistenti, costituivano, invece, il compenso dovuto ai soggetti che erano stati rinviati a giudizio (Nominativo_1
, Rappresentante_1 e Nominativo_4, i primi due quali soci della s.r.l. Società_1), per l'attività di procacciamento d'affari che avevano svolto in favore della Ricorrente_1, in esecuzione di un contratto di agenzia.
Tant'è che il liquidatore della società (il dott. Nominativo_3, di cui s'è detto), sentito nel corso del giudizio penale, aveva confermato l'effettività di quelle prestazioni.
Effettività che peraltro emergeva anche dagli ordini di acquisto e dalla documentazione contabile e bancaria depositata in primo grado, oltre che da una consulenza di parte, che gl'imputati avevano depositato nel processo penale.
Per cui, in conclusione, doveva escludersi non soltanto la sussistenza dei reati, ma anche l'inesistenza delle operazioni, e quindi l'indeducibilità delle relative provvigioni.
L'appellante deduce ulteriormente che l'avviso di accertamento risultava privo di adeguata motivazione, posto che l'Ufficio non aveva offerto alcuna prova dell'inesistenza delle operazioni, ma s'era limitata a fare rinvio al PVC della GdF;
e comunque, reitera la richiesta -già avanzata in primo grado- di ammissione di una prova per testi, tesa a dimostrare l'effettività delle prestazioni rese dagli agenti.
Lamenta ulteriormente che la sentenza sarebbe affetta da un vizio di ultrapetizione, avendo fatto riferimento a costi non inerenti, mentre l'avviso di accertamento si riferiva ad operazioni (e quindi a costi) inesistenti.
Ribadisce l'illegittimità del recupero dell'IVA, una volta che la norma invocata dall'Ufficio (art. 8, comma 1, del d.l. 16\2012) si limita a prevedere l'indeducibilità dei costi, ma non commina anche la sanzione dell'indetraibilità dell'IVA: per cui la sua detrazione è lecita, in applicazione dell'art. 19 del d.P.R.
633\1972.
Da ultimo, ribadisce la richiesta di esclusione delle sanzioni, per difetto dell'elemento soggettivo in capo alla società contribuente, essendo le condotte criminose eventualmente ascrivibili soltanto ai soggetti agenti.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, infatti (v. Cass. 2951\2025; 7275\2024; 90771\2021,26461\2014), ha spiegato che, in applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, della l. 537\1993, così come novellato dall'art. 8, commi 1 e 3, del d.l. 16\2012, conv. dalla l. n. 44\2012, (costituente jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente e quindi avente efficacia retroattiva), non sono deducibili i costi delle operazioni inesistenti relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
Ed ha aggiunto che tale principio trova applicazione anche in tema di Iva, in virtù dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, secondo il quale i proventi provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione (v. Cass. 18495\2017).
Per cui va subito respinto il motivo di gravame secondo il quale l'indeducibilità dei costi non varrebbe ai fini dell'IVA.
Più in particolare, la decisione più recente (Cass. 2951\2025) precisa che “il predetto art. 14, comma 4-bis stabilisce che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del tuir, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 c.p.”.
E prosegue spiegando che la norma introduce una correlazione necessaria “tra esercizio dell'azione penale per fatti costituenti delitto non colposo e quei costi di produzione che risultino direttamente connessi con la consumazione dell'attività delittuosa. In altre parole, gli specifici costi di produzione che siano imputabili al compimento dell'attività penalmente rilevante non sono deducibili, ciò comportando l'imposizione sull'ammontare dei ricavi lordi, anziché sul reddito netto.
L'elemento differenziale di questo trattamento più gravoso risiede nell'aggancio del presupposto impositivo alla commissione di una azione delittuosa perseguita in sede penale, differenziandola dalla mera commissione di un illecito civile o amministrativo.
La restrizione dell'area di indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito (peraltro, non tutti ma solo quelli relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo), per i quali sia possibile istituire un nesso diretto dei costi stessi con la realizzazione dell'atto o dell'attività che costituisce delitto non colposo, istituisce un più stringente rapporto tra l'esercizio dell'azione penale e i costi direttamente utilizzati per l'esecuzione di quella attività delittuosa per la quale sia stato promosso il giudizio penale.
... Considerato, quindi, che l'esercizio dell'azione penale è il presupposto per l'accertamento dell'indeducibilità dei relativi costi, costituendo elemento normativo esterno alla fattispecie tributaria, deve escludersi che il giudice tributario possa accertare incidentalmente l'esistenza del fatto costituente reato.
L'oggetto dell'accertamento del giudice tributario è, invero, incentrato sull'individuazione di quali siano i costi che si pongano in connessione diretta con la consumazione della fattispecie delittuosa, la cui esistenza e i cui connotati sono riservati all'iniziativa del giudice ordinario.
Al giudice tributario residua, in ogni caso, il controllo in ordine al fatto che la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario ai fini dell'indeducibilità dei relativi costi di produzione.
Conferma questa lettura il correlativo riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso delle maggiori imposte versate, ove risulti l'accertamento sopravvenuto del venir meno della fattispecie delittuosa in relazione alle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”.
Di conseguenza, risulta infondato il motivo di appello che s'incentra sull'omessa verifica, da parte del primo Giudice, dell'effettiva sussistenza dei reati contestati agli imputati;
e col quale s'invita questa Corte ad ammettere la prova orale, tesa a verificare la sussistenza di un rapporto di agenzia ripassato tra gl'imputati e la Ricorrente_1, l'effettività delle prestazioni rese, e quindi la debenza delle provvigioni: per farne poi derivare la detraibilità di quei costi, e quindi l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
La norma, infatti, preclude tale accertamento e prevede soltanto la possibilità di ripetere le somme pagate, ove mai il processo penale si concluda in senso favorevole al contribuente.
E comunque, non può non rilevarsi, al riguardo, che l'attività di procacciamento di affari era connaturata alle cariche, di direttore commerciale e di amministratore unico della Ricorrente_1, che erano rispettivamente ricoperte dai coniugi Nominativo_1 e Rappresentante_1: per cui quell'attività era già remunerata dal compenso che i coniugi percepivano per la carica ricoperta, ed il relativo compenso non poteva essere duplicato surrettiziamente, facendo figurare che quella stessa attività veniva svolta in esecuzione di un contratto di agenzia: contratto di cui, peraltro, non è stata neppure fornita prova documentale.
Del pari infondata è l'ulteriore doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso, tenuto conto del fatto che si fondava sugli accertamenti che erano stati eseguiti dalla GdF, poi compendiati nel PVC: atto che, per quanto detto, è stato ritualmente notificato alla Ricorrente_1, che ne conosceva, quindi, il contenuto.
Il dedotto vizio di ultrapetizione (per avere il primo Giudice fatto riferimento non soltanto a costi indeducibili perché utilizzati per l'esecuzione di un'attività delittuosa, ma anche a costi la cui indeducibilità derivava da un difetto d'inerenza) costituisce un irrilevante “lapsus calami”, che non ha sortito alcun effetto concreto sulla decisione.
La doglianza secondo cui gli effetti delle condotte criminose -e quindi il pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute- ricadrebbe su di un soggetto (la Ricorrente_1) che non le ha commesse, e che non partecipa al giudizio penale, è superato dal rilievo che la società ben potrà avanzare domanda di ristoro dell'inerente profilo di danno, nei confronti degli agenti.
Da ultimo, l'istanza di elisione delle sanzioni si scontra col rilievo che due degli agenti (i coniugi Nominativo_1
e Rappresentante_1) erano, al tempo stesso, soci della società (s.r.l. Società_1) beneficiaria delle somme pagate a titolo di provvigioni e, rispettivamente, direttore commerciale ed amministratore unico della Ricorrente_1: per cui pare inverosimile che non conoscessero la natura illegittima di quei pagamenti.
Per cui l'appello va complessivamente respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 10.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 785/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 2
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA603I200172 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA603I200172 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA603I200172 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate (AE) - per l'anno 2016 e sulla scorta di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza (GdF)- aveva recuperato a tassazione alcuni costi, ritenuti indeducibili: ed aveva perciò accertato essere dovuta maggiore IRES, IVA ed IRAP.
Più in particolare, dall'anzidetto PVC emergeva che i soci e gli amministratori della Ricorrente_1, negli anni 2015-2020, avevano emesso fatture nei confronti della società per operazioni oggettivamente inesistenti
(pagamento di provvigioni per un'attività di agenzia che in realtà non avevano mai svolto); e che in questo modo avevano depauperato, a proprio vantaggio, il patrimonio della compagine.
Per queste stesse condotte era stata promossa anche l'azione penale, nei confronti dei soggetti agenti, ai quali il PM aveva contestato i reati d'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.).
Mentre l'AE -sulla scorta di quello stesso PVC e della promossa azione penale- aveva ritenuto che i costi di quelle operazioni fossero indeducibili, per essere direttamente collegati ad un'ipotesi di delitto non colposo (art. 8, comma 1, del d.l. 16\2012, convertito nella l. 44\2012).
Col ricorso, dunque, la Ricorrente_1 ha lamentato il difetto di motivazione dell'avviso, sul rilievo che si limitava a richiamare il contenuto del PVC.
Mentre nel merito ha dedotto che l'attività di promozione d'affari era stata effettivamente svolta;
che l'Ufficio non aveva fornito la prova del contrario, e che le provvigioni erano perciò dovute: per cui ha chiesto annullarsi l'avviso, stante l'insussistenza di qualsiasi illecito penale.
In subordine, ha invocato il principio di neutralità dell'IVA (art. 19 del d.P.R. 633\1972); e da ultimo ha chiesto elidersi quantomeno le sanzioni, per difetto dell'elemento soggettivo.
L'AE ha chiesto il rigetto del ricorso, e tale istanza è stata poi condivisa dal primo Giudice.
Con l'appello la Ricorrente_1 precisa che il capitale della società era detenuto dai membri di due famiglie (Nominativo_1 e Nominativo_2), al 50% ciascuna;
che ad un certo punto era insorta una situazione d'attrito tra i due gruppi, che aveva provocato la paralisi della società: per cui, nel 2019, la compagine era stata posta in liquidazione, ed era stato nominato un liquidatore giudiziale, nella persona di tale dott. Nominativo_3.
Nel 2021 l'assemblea aveva però deliberato la cessazione di quello stato di liquidazione, e nominato un nuovo amministratore: per cui il liquidatore giudiziale era decaduto dall'incarico, senza che avesse mosso rilievi di sorta in relazione alle operazioni, asseritamente inesistenti, di cui si discute in questa sede.
Nelle more, tuttavia, era iniziata la verifica della GdF, e dal relativo PVC (notificato alla società in data 20\1\2023) era emerso che alcuni componenti della famiglia Nominativo_1 (i coniugi Nominativo_1 e Rappresentante_1
, rispettivamente direttore commerciale ed amministratore unico della società, assieme al loro figlio,
Nominativo_4) negli anni 2015-2020 avevano emesso delle fatture nei confronti della Ricorrente_1 per operazioni inesistenti (una mai prestata attività di agenzia); e sulla scorta di quel PVC il PM, per quanto detto, aveva promosso l'azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio di quei soggetti.
Mentre l'AE, sulla scorta di quello stesso PVC e del rinvio a giudizio, s'era indotta ad emettere l'avviso di accertamento.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto delibare, seppure “incidenter tantum”, la sussistenza dei reati contestati: valutazione che aveva invece omesso, sul rilievo che il riparto di giurisdizione non consentiva alcuna valutazione sul punto da parte del
Giudice tributario.
Nei fatti, quindi, la Corte di primo grado s'era limitata a prendere atto della richiesta di rinvio a giudizio, ed aveva respinto il ricorso senza svolgere alcun approfondimento ulteriore.
Deduce che tale conclusione è errata, e sollecita quindi, questo Giudice d'appello, a verificare l'effettiva sussistenza dei reati: posto che, altrimenti, le condotte di alcuni soci ricadrebbero sulla società, senza che questa possa esperire alcuna difesa nell'ambito del giudizio tributario.
Ribadisce che i pagamenti che si assume essere stati illegittimi, perché derivanti da operazioni inesistenti, costituivano, invece, il compenso dovuto ai soggetti che erano stati rinviati a giudizio (Nominativo_1
, Rappresentante_1 e Nominativo_4, i primi due quali soci della s.r.l. Società_1), per l'attività di procacciamento d'affari che avevano svolto in favore della Ricorrente_1, in esecuzione di un contratto di agenzia.
Tant'è che il liquidatore della società (il dott. Nominativo_3, di cui s'è detto), sentito nel corso del giudizio penale, aveva confermato l'effettività di quelle prestazioni.
Effettività che peraltro emergeva anche dagli ordini di acquisto e dalla documentazione contabile e bancaria depositata in primo grado, oltre che da una consulenza di parte, che gl'imputati avevano depositato nel processo penale.
Per cui, in conclusione, doveva escludersi non soltanto la sussistenza dei reati, ma anche l'inesistenza delle operazioni, e quindi l'indeducibilità delle relative provvigioni.
L'appellante deduce ulteriormente che l'avviso di accertamento risultava privo di adeguata motivazione, posto che l'Ufficio non aveva offerto alcuna prova dell'inesistenza delle operazioni, ma s'era limitata a fare rinvio al PVC della GdF;
e comunque, reitera la richiesta -già avanzata in primo grado- di ammissione di una prova per testi, tesa a dimostrare l'effettività delle prestazioni rese dagli agenti.
Lamenta ulteriormente che la sentenza sarebbe affetta da un vizio di ultrapetizione, avendo fatto riferimento a costi non inerenti, mentre l'avviso di accertamento si riferiva ad operazioni (e quindi a costi) inesistenti.
Ribadisce l'illegittimità del recupero dell'IVA, una volta che la norma invocata dall'Ufficio (art. 8, comma 1, del d.l. 16\2012) si limita a prevedere l'indeducibilità dei costi, ma non commina anche la sanzione dell'indetraibilità dell'IVA: per cui la sua detrazione è lecita, in applicazione dell'art. 19 del d.P.R.
633\1972.
Da ultimo, ribadisce la richiesta di esclusione delle sanzioni, per difetto dell'elemento soggettivo in capo alla società contribuente, essendo le condotte criminose eventualmente ascrivibili soltanto ai soggetti agenti.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, infatti (v. Cass. 2951\2025; 7275\2024; 90771\2021,26461\2014), ha spiegato che, in applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, della l. 537\1993, così come novellato dall'art. 8, commi 1 e 3, del d.l. 16\2012, conv. dalla l. n. 44\2012, (costituente jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente e quindi avente efficacia retroattiva), non sono deducibili i costi delle operazioni inesistenti relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
Ed ha aggiunto che tale principio trova applicazione anche in tema di Iva, in virtù dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, secondo il quale i proventi provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione (v. Cass. 18495\2017).
Per cui va subito respinto il motivo di gravame secondo il quale l'indeducibilità dei costi non varrebbe ai fini dell'IVA.
Più in particolare, la decisione più recente (Cass. 2951\2025) precisa che “il predetto art. 14, comma 4-bis stabilisce che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del tuir, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 c.p.”.
E prosegue spiegando che la norma introduce una correlazione necessaria “tra esercizio dell'azione penale per fatti costituenti delitto non colposo e quei costi di produzione che risultino direttamente connessi con la consumazione dell'attività delittuosa. In altre parole, gli specifici costi di produzione che siano imputabili al compimento dell'attività penalmente rilevante non sono deducibili, ciò comportando l'imposizione sull'ammontare dei ricavi lordi, anziché sul reddito netto.
L'elemento differenziale di questo trattamento più gravoso risiede nell'aggancio del presupposto impositivo alla commissione di una azione delittuosa perseguita in sede penale, differenziandola dalla mera commissione di un illecito civile o amministrativo.
La restrizione dell'area di indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito (peraltro, non tutti ma solo quelli relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo), per i quali sia possibile istituire un nesso diretto dei costi stessi con la realizzazione dell'atto o dell'attività che costituisce delitto non colposo, istituisce un più stringente rapporto tra l'esercizio dell'azione penale e i costi direttamente utilizzati per l'esecuzione di quella attività delittuosa per la quale sia stato promosso il giudizio penale.
... Considerato, quindi, che l'esercizio dell'azione penale è il presupposto per l'accertamento dell'indeducibilità dei relativi costi, costituendo elemento normativo esterno alla fattispecie tributaria, deve escludersi che il giudice tributario possa accertare incidentalmente l'esistenza del fatto costituente reato.
L'oggetto dell'accertamento del giudice tributario è, invero, incentrato sull'individuazione di quali siano i costi che si pongano in connessione diretta con la consumazione della fattispecie delittuosa, la cui esistenza e i cui connotati sono riservati all'iniziativa del giudice ordinario.
Al giudice tributario residua, in ogni caso, il controllo in ordine al fatto che la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario ai fini dell'indeducibilità dei relativi costi di produzione.
Conferma questa lettura il correlativo riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso delle maggiori imposte versate, ove risulti l'accertamento sopravvenuto del venir meno della fattispecie delittuosa in relazione alle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”.
Di conseguenza, risulta infondato il motivo di appello che s'incentra sull'omessa verifica, da parte del primo Giudice, dell'effettiva sussistenza dei reati contestati agli imputati;
e col quale s'invita questa Corte ad ammettere la prova orale, tesa a verificare la sussistenza di un rapporto di agenzia ripassato tra gl'imputati e la Ricorrente_1, l'effettività delle prestazioni rese, e quindi la debenza delle provvigioni: per farne poi derivare la detraibilità di quei costi, e quindi l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
La norma, infatti, preclude tale accertamento e prevede soltanto la possibilità di ripetere le somme pagate, ove mai il processo penale si concluda in senso favorevole al contribuente.
E comunque, non può non rilevarsi, al riguardo, che l'attività di procacciamento di affari era connaturata alle cariche, di direttore commerciale e di amministratore unico della Ricorrente_1, che erano rispettivamente ricoperte dai coniugi Nominativo_1 e Rappresentante_1: per cui quell'attività era già remunerata dal compenso che i coniugi percepivano per la carica ricoperta, ed il relativo compenso non poteva essere duplicato surrettiziamente, facendo figurare che quella stessa attività veniva svolta in esecuzione di un contratto di agenzia: contratto di cui, peraltro, non è stata neppure fornita prova documentale.
Del pari infondata è l'ulteriore doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso, tenuto conto del fatto che si fondava sugli accertamenti che erano stati eseguiti dalla GdF, poi compendiati nel PVC: atto che, per quanto detto, è stato ritualmente notificato alla Ricorrente_1, che ne conosceva, quindi, il contenuto.
Il dedotto vizio di ultrapetizione (per avere il primo Giudice fatto riferimento non soltanto a costi indeducibili perché utilizzati per l'esecuzione di un'attività delittuosa, ma anche a costi la cui indeducibilità derivava da un difetto d'inerenza) costituisce un irrilevante “lapsus calami”, che non ha sortito alcun effetto concreto sulla decisione.
La doglianza secondo cui gli effetti delle condotte criminose -e quindi il pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute- ricadrebbe su di un soggetto (la Ricorrente_1) che non le ha commesse, e che non partecipa al giudizio penale, è superato dal rilievo che la società ben potrà avanzare domanda di ristoro dell'inerente profilo di danno, nei confronti degli agenti.
Da ultimo, l'istanza di elisione delle sanzioni si scontra col rilievo che due degli agenti (i coniugi Nominativo_1
e Rappresentante_1) erano, al tempo stesso, soci della società (s.r.l. Società_1) beneficiaria delle somme pagate a titolo di provvigioni e, rispettivamente, direttore commerciale ed amministratore unico della Ricorrente_1: per cui pare inverosimile che non conoscessero la natura illegittima di quei pagamenti.
Per cui l'appello va complessivamente respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 10.000, oltre accessori di legge se dovuti.