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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4846 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Proprietà”,
riservata in decisione all'udienza dell'11.03.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla Parte_1 C.F._1
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12.12.2023, dall'avv. Rosa Sposito ed elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco (NA), alla via Carmine Guadagno, n. 132
(attore)
E
(c.f.: , rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1 C.F._2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.10.2021, dall'avv. Maddalena Russo ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla Piazza Vanvitelli – passaggio Marvasi, n. 10
(convenuta)
E (c.f.: , rapp.ta e difesa, in virtù di mandato allegato alla Controparte_2 C.F._3
memoria di costituzione depositata il 12.02.2018, dall'avv. Renato Labriola ed elettivamente domiciliata in Caserta (CE), alla via Don Bosco, n. 27
(interventrice volontaria)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio al fine di sentire accogliere le suddette Controparte_1
conclusioni: “- dichiarare l'avvenuta vendita da parte della convenuta all'attore della proprietà
della porzione di terrazzo a livello di metri quadrati quarantasei, pari a m. 6,70 di larghezza e m.
6,80 di lunghezza, giusta rogito; - per l'effetto, ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 948 c.c.,
l'immediata restituzione dell'area abusivamente occupata con conseguente arretramento a spese
della convenuta del manufatto posto in essere, nonostante divieto; - condannare al risarcimento di
tutti i danni subiti, nessuno escluso, che si quantificano nella somma di euro 5.100,00 o in
subordine da valutarsi in via equitativa; - Vittoria delle spese, competenze e spese generali oltre iva
e cpa del presente giudizio;
emettersi ogni altro provvedimento di giustizia”.
In particolare, l'istante ha dedotto che: - in data 9.10.2013, a mezzo rogito del notaio di Per_1
Transo, aveva acquistato da un'unità immobiliare (al catasto Comune Caserta, f. Controparte_1 500, n. 943, sub. 33, p. 1, zc 1, cat. A/2, cl. 3,v.6) sita nel comune di Caserta alla via Giovanbattista
Vico n. 33 composta da appartamento con annessa porzione di terrazzo a livello;
- nel rogito era specificato che tale porzione di terrazzo aveva una superficie di metri quadrati 46 (pari a m. 6,70 di larghezza e m. 6,80 di lunghezza); - che la restante porzione di terrazzo era rimasta in proprietà
della - che, in data 3/04/2017, a mezzo pec inoltrata dal legale, la aveva CP_1 CP_1
comunicato all'attore l'intenzione di installare una ringhiera di confine tra la sua porzione di terrazza e quella di esso istante, allegando la relativa Cila;
- che, nonostante l'espresso suo invito a non realizzare la suddetta opera, giacchè ciò avrebbe comportato l'occupazione di una porzione del terrazzo a lui alienato, in data 11.04.2017 una squadra con più operai, alla presenza del marito della aveva eseguito l'opera, occupando porzione del lastrico solare di esso istante;
che CP_1
durante l' esecuzione dell'opera venivano prodotti danni;
- che, nella stessa giornata, il suo legale aveva inviato pec al legale della convenuta con richiesta di rimozione dell'opera, rimasta priva di riscontro ed esito.
Con comparsa di intervento volontario, depositata il 12.02.2018, sulla premessa di aver interesse al giudizio, in qualità di nuova proprietaria dell'appartamento e annesso terrazzo attiguo a quello dell'attore (ad essa alienato da , giusta rogito del 27.07.2017 per notar Controparte_1 R_
, si è costituita in giudizio , contestando la domanda attorea.
[...] Controparte_2
Con comparsa di costituzione depositata il 27.10.2021 si è costituita , la quale ha Controparte_1
contestato la domanda attorea, chiedendone il reietto ed ha richiesto la declaratoria di propria estromissione dal processo, in ragione dell'obbligo di manleva espressamente previsto a carico dell'acquirente all'art. 5 del rogito per notar del 27.07.2017, con vittoria di spese CP_2 R_
di giudizio.
La causa è stata istruita mediante prova orale ed espletamento di CTU, a firma dell'ing. ER
; indi, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle
[...]
conclusioni. Dopo qualche rinvio e mutamento fisico della persona del giudice istruttore, il presente procedimento è stato smistato sul ruolo della scrivente che, all'udienza dell'11.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservato in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto la domanda attorea può trovare accoglimento nei termini e nei limiti che di seguito si vanno ad illustrare.
La domanda formulata da , in base al contenuto effettivo di essa - inteso come Parte_1
scopo a cui tende - e alle ragioni addotte per perseguirlo, va qualificata come azione di rivendicazione.
Come noto, l'azione di rivendicazione - quale principale azione petitoria posta a tutela del diritto di proprietà - è propriamente diretta, secondo il chiaro disposto della norma (art. 948 c.c.), nei confronti di “chiunque possiede o detiene” la cosa oggetto di rivendica ed è finalizzata a far conseguire la restituzione della cosa al proprietario non possessore.
Detta azione si articola nell'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e,
conseguentemente, nella condanna al rilascio del bene;
la finalità risiede nel ricongiungere la proprietà al possesso. Quest'ultima consente al proprietario di ottenere la restituzione, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri.
In tema di rivendicazione, pertanto, la prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore (cd.
probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
In merito poi alla natura giuridica, poiché l'azione di rivendica tende a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, è tipicamente un'azione di condanna, in cui l'accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della cosa (Cass., sent. n. 4824 del
14.07.1983).
Rapportando tali principi alla fattispecie sottoposta ad attenzione, non vi sono dubbi che la domanda proposta dall'attore volta ad ottenere l'accertamento della sua proprietà e a determinare lo sconfinamento della proprietà adiacente (oggi appartenente alla ) a seguito della Controparte_2
realizzazione della contestata ringhiera, sia da qualificarsi come azione di rivendicazione.
Ebbene, con riferimento all'onere probatorio è stato autorevolmente affermato che nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà (cd. probatio diabolica) può ritenersi attenuato qualora il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva ad una determinata persona,
essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti di acquisto, il passaggio dalla proprietà di quella determinata persona fino a lui (cfr. Cass. 5648/2019).
In altri termini, l'onere probatorio dell'attore in rivendica è mitigato dalle ammissioni del convenuto sull'appartenenza del bene ad un comune dante causa, di talchè il rivendicante può agevolmente assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Corte appello Firenze sez. III, 19/05/2023, n.1078).
Cristallizzato in tali termini il thema decidendum e sposando l'orientamento sopra esposto, la scrivente rileva che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto ha dimostrato in giudizio un valido titolo di acquisto in grado di suffragare la titolarità dell'immobile, avendo dato prova che, nel caso di specie, le unità immobiliari sono state traferite alle parti in giudizio da un comune dante causa ( ), la quale ha, dapprima, alienato in data 9.10.2013, a Controparte_1
mezzo rogito del Notaio di Transo, l'unità immobiliare in Caserta, alla Via Giambattista Per_1
Vico n. 33, composta da appartamento con annessa porzione di terrazzo a livello (pari a mt. 6,70 di larghezza e mt. 6,80 di lunghezza) e, successivamente, ha trasferito in data 27.07.2017, a mezzo rogito del Notaio l'unità immobiliare attigua alla prima, anch'essa composta da Persona_2
appartamento con annessa porzione di terrazzo a livello (di metri quadri 18).
Tale circostanza non è contestata tra le parti in causa ed è pacificamente provata dai titoli di acquisto versati in giudizio.
Orbene, acclarata la natura dell'azione proposta, relativamente alle doglianze attoree occorre far riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'ing. , Persona_3
che appaiono pienamente condivisibili siccome sorrette da ragionamento immune da vizi e suffragate da precise, logiche e coerenti considerazioni.
Il consulente, esaminati gli atti notarili e verificato lo stato dei luoghi di causa a seguito di diversi sopralluoghi, ha accertato che “in base all' atto di vendita N. 131028 Notaio dott. di Per_1
TRANSO del 09.10.2013, la convenuta [sig.ra ] vendeva all'attore [ Controparte_1 Parte_1
] una superficie di terrazzo pari a S = 46 m². Con la posa in opera della ringhiera in data
[...]
11.04.2017, la superficie venduta all'attore, si riduceva […] Va da sé che la convenuta
indebitamente occupava una superficie di terrazzo pari a […] 1, 59 m² di proprietà dell'attore” e,
ancora, “la convenuta [ ], con l'apposizione della ringhiera […], ha sottratto Controparte_1
all'attore un'area di terrazzo la cui superficie è pari a 1,59 m²” (cfr: ctu in atti).
Il consulente ha, dunque, accertato, che la costruzione della contestata ringhiera è avvenuta - seppur per un'esigua parte di 1,59 mq - all'interno della proprietà del perciò in difformità e Parte_1
contrasto con quanto da lui acquistato e, pertanto, la porzione oggetto di sconfinamento ed indebita occupazione da parte della convenuta va restituita al legittimo proprietario, qui istante.
Il C.T.U. ha specificato, altresì, che “al fine di consentire all'attore di rientrare in possesso della
superficie di terrazzo di cui al punto 4, si rende necessario modificata la ringhiera. Con riferimento
all'allegato Disegno N.4, si dovrà: - aumentare l'attuale lunghezza del lato XA della ringhiera sino
a raggiungere la lunghezza: XA* = 3,32 + 1,59 = 4,91 m;
- ridurre l'attuale lunghezza del lato BY = 3.35 m della ringhiera sino a: B* Y = 3,35 – 1,59 = 1,76 m e installare la nuova ringhiera
secondo quanto riportato nell'allegato Disegno N.
4. Il costo da sostenere è stato stimato in € 592”.
Tale soluzione appare pienamente condivisibile, in uno ai ragionamenti posti dall'ausiliario alla base di tali conclusioni, meglio rappresentati e ribaditi dallo stesso in sede di osservazioni finali all'elaborato (vd. pag. 15-20 – Relazione Tecnica Finale R.G. 4846/2017), cui si rimanda.
Va, pertanto disposta la modifica della ringhiera apposta sul terrazzo, oggetto di controversia,
secondo le indicazioni, nei limiti e con le modalità indicate dal ctu nel proprio elaborato, al fine di restituire all'istante la porzione di terrazzo di cui è proprietario.
Nessuna voce di danno da mancato godimento della porzione di terrazzo illegittimamente occupata dalla convenuta, di contro, può essere riconosciuta in favore dell'istante, per assoluta carenza di prova in merito alla sussistenza in concreto dei dedotti danni e nell'irrilevanza in specie della quantificazione di €. 145,00 operata dal ctu, in assenza del necessario preliminare vaglio della loro effettiva sussistenza.
Da ultimo, giova precisare che dagli atti del giudizio è emerso, incontestabilmente, che la convenuta
è stata manlevata dagli esiti - positivi o negativi - del presente procedimento Controparte_1
dall'acquirente giusta art. 5 dell'atto di compravendita del 27.07.2017, del Controparte_2
notaio ne consegue che la condanna alla restituzione della parte di terrazzo di Persona_2
cui è qui controversia che è risultata illegittimamente occupata ai danni dell'attore e quella relativa al ripristino dello status quo ante secondo le indicazioni, nei limiti, con le modalità ed i costi indicati dal ctu, come meglio sopra specificato, vanno poste ad esclusivo carico di essa
[...]
, in esecuzione a quanto pattiziamente concordato tra le attuali parti convenute. CP_2
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza (in ragione dell'accoglimento della domanda di occupazione e del reietto di quella risarcitoria) e vengono, pertanto, compensate per la metà; mentre per la restante metà vanno poste a carico della convenuta e dell'interventrice, in solido tra loro, e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva,
tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, rapportati alla natura e complessità
delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Il costo della ctu va posto a carico della convenuta e dell'interventrice ed in solido tra loro, in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , Parte_1
nei confronti di , nonché nei confronti dell'interventrice volontaria Controparte_1 [...]
, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, conclusione ed eccezione, così provvede: CP_2
1) In accoglimento della domanda attorea - accertato che la costruzione della contestata ringhiera è
avvenuta, seppur per un'esigua parte di 1,59 mq, all'interno del terrazzo di proprietà del
- condanna , alla immediata restituzione in favore di quest'ultimo Parte_1 Controparte_2
della suddetta porzione di terrazzo illegittimamente occupata;
1) Condanna, per l'effetto, la medesima alle opere necessarie al ripristino del Controparte_2
legittimo status del terrazzo in contesa, modificando la ringhiera secondo le indicazioni, nei limiti, con le modalità ed i costi indicati dal ctu, il cui elaborato espressamente si richiama,
come meglio precisato in parte motiva;
2) Rigetta la domanda risarcitoria pur formulata dall'attore;
3) Condanna la convenuta in solido con l'interventrice al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della metà delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 1.270,00 per compenso professionale, €. 62,50 per spese vive, oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite per la restante metà.
4) pone il costo della ctu definitivamente della convenuta in solido con Controparte_1
l'interventrice . Controparte_2
Così deciso in S. Maria C.V., lì 3.07.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)