Ordinanza collegiale 4 ottobre 2017
Ordinanza cautelare 8 novembre 2017
Sentenza 27 marzo 2019
Ordinanza cautelare 28 giugno 2019
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/06/2019, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2019
N. 04648/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4648 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Pini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 82;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04079/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Alessia Fiore su delega dichiarata di Eugenio Pini e l'Avvocato dello Stato Melania Nicoli;
Considerato che nella presente fase cautelare deve prevalere la considerazione dei gravi rischi cui l’appellante si è sottoposta collaborando con le Istituzioni contro la criminalità organizzata;
Rilevato che i comportamenti stigmatizzati dall’amministrazione non appaiono, salvo un più approfondito esame in sede di merito, ostativi a tal fine;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4648/2019) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.