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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3898/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3898/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO Parte_1 C.F._1 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO, 46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORELLA DI MARCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO C.F._3 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO, 46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO Controparte_1 C.F._4 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO N.46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO LUCA Parte_3 C.F._5 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO N.46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. SARTI PIETRO DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15 ROMApresso il difensore avv. SARTI PIETRO DAVIDE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (C.F. ), con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nella sua qualità di commissario liquidatore nella procedura di Parte_1 concordato preventivo con cessione dei beni cui è stata ammessa la ditta individuale Parte_2
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la nullità o inefficacia giuridica
[...] delle condizioni generali del contratto di conto corrente 9462 intrattenuto con la Controparte_2
, per mancanza di forma scritta, per indeterminatezza, in quanto non è deducibile a quale
[...] rapporto bancario faccia riferimento;
nullità degli interessi debitori e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva dell'articolo 1284 comma 3 del codice civile degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente per poi applicare il tasso sostitutivo ai sensi del decreto legislativo numero 385/1993; accertare e dichiarare la nullità di qualsiasi capitalizzazione di interessi in quanto non pattuite per iscritto anche con relativa clausola;
accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede della esecuzione dell'intero complesso rapporto di conto corrente intercorso con la ditta individuale, con ogni conseguenza sulla rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito; accertare e dichiarare la nullità del contratto per non essere stato adeguato alle disposizioni della delibera CICR del 2003 che imponeva l'indicazione del Tae e del Taeg sia nel prospetto informativo che nel contratto oltre a non essere mai stato redatto il prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9 della stessa delibera;
accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per violazione degli articoli 1283, 2697, 1418 e 1346 codice civile delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese, oneri, e competenze applicati nel corso dell'intero rapporto mai pattuiti, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli articoli 1325, 1284 comma 3 e
1418 comma 2 del codice civile degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale;
accertare e dichiarare la nullità dello sconto effetti ex articolo 117 terzo comma testo unico bancario per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto e per spese ed oneri ad esso connessi e mai pattuiti;
inefficacia dello ius variandi mai regolarmente pattuito e comunicato, lamentava gli addebiti per valute antergate e postergate, mai pattuite e mancanza di valida giustificazione causale, con rettifica e rideterminazione del saldo contabile indicato in euro 91144, 86, cui la banca doveva essere condannata alla restituzione alla impresa La si costituisce ed invoca la Parte_2 CP_2 prescrizione, oltre che la legittimità del contratto e del proprio comportamento. In via riconvenzionale subordinata chiede l'esatta precisazione del proprio credito che risulta dal conto corrente e dai conti tecnici in appoggio. In corso di causa è deceduto l'imprenditore e la causa è stata riassunta dai figli.Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Cassazione 7721/23 afferma che Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come pagina 2 di 4 riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo. Quindi da prendere in considerazione è l'ipotesi 2, che appunto prende in considerazione non il saldo banca ma il saldo ricalcolato, quindi con la espunzione delle poste illegittime, e le rimesse solutorie vista la mancanza di contratti sono state desunte da elementi presuntivi, sempre fermo restando quanto affermato da Cassazione 926/2022: In tema di revocatoria fallimentare, in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario in quanto essi,
a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza. Allo stesso riguardo, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, ove vengono CP_2 annotati in dare le anticipazioni erogate al correntista e in avere l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo. I fidi sono stati determinati contrattualmente, e la trimestralizzazione dell'anatocismo non è stata ritualmente comunicata;
le altre condizioni non sono state approvate per iscritto e mancano di causa, non essendovi servizi per il cliente dietro la antergazione e postergazione delle valute, essendo anche le commissioni di massimo scoperto non ben contrattualizzate. Manca ogni tipo di contratto, per cui il Ctu giustamente non ha considerato la reciprocità degli interessi, in quanto non dimostrata per iscritto. Pertanto il saldo a credito del cliente, espunte tutte le poste illecite, in quanto non provate per iscritto, nonché con sistema di antergazione e postergazione non approvato, e ius variandi non ben calcolato, a favore del correntista e tenuto conto della prescrizione con la individuazione del fido da concreti elementi sopra richiamati ( che, essendovi conti tecnici che presuppongono anche aperture in conto, non vanno scambiati con tolleranza ed elasticità della banca) sono pari ad euro 14.734,19; saldo maturato al 7 gennaio 2011, per cui non opera sul risultato globale la prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la a restituire ai costituiti eredi Di CP_2
AR RE, e ciascuno per la propria quota, euro 14.734,19; Controparte_1 Parte_3 oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito della Ctu al saldo effettivo. Condanna la al pagamento delle spese, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori, CP_2 spese di ctu come liquidate, spese di ctp come fatturate e rimborso forfettario 15%.
Teramo 22 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3898/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO Parte_1 C.F._1 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO, 46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORELLA DI MARCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO C.F._3 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO, 46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO Controparte_1 C.F._4 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO N.46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO LUCA Parte_3 C.F._5 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO N.46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. SARTI PIETRO DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15 ROMApresso il difensore avv. SARTI PIETRO DAVIDE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (C.F. ), con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nella sua qualità di commissario liquidatore nella procedura di Parte_1 concordato preventivo con cessione dei beni cui è stata ammessa la ditta individuale Parte_2
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la nullità o inefficacia giuridica
[...] delle condizioni generali del contratto di conto corrente 9462 intrattenuto con la Controparte_2
, per mancanza di forma scritta, per indeterminatezza, in quanto non è deducibile a quale
[...] rapporto bancario faccia riferimento;
nullità degli interessi debitori e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva dell'articolo 1284 comma 3 del codice civile degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente per poi applicare il tasso sostitutivo ai sensi del decreto legislativo numero 385/1993; accertare e dichiarare la nullità di qualsiasi capitalizzazione di interessi in quanto non pattuite per iscritto anche con relativa clausola;
accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede della esecuzione dell'intero complesso rapporto di conto corrente intercorso con la ditta individuale, con ogni conseguenza sulla rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito; accertare e dichiarare la nullità del contratto per non essere stato adeguato alle disposizioni della delibera CICR del 2003 che imponeva l'indicazione del Tae e del Taeg sia nel prospetto informativo che nel contratto oltre a non essere mai stato redatto il prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9 della stessa delibera;
accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per violazione degli articoli 1283, 2697, 1418 e 1346 codice civile delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese, oneri, e competenze applicati nel corso dell'intero rapporto mai pattuiti, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli articoli 1325, 1284 comma 3 e
1418 comma 2 del codice civile degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale;
accertare e dichiarare la nullità dello sconto effetti ex articolo 117 terzo comma testo unico bancario per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto e per spese ed oneri ad esso connessi e mai pattuiti;
inefficacia dello ius variandi mai regolarmente pattuito e comunicato, lamentava gli addebiti per valute antergate e postergate, mai pattuite e mancanza di valida giustificazione causale, con rettifica e rideterminazione del saldo contabile indicato in euro 91144, 86, cui la banca doveva essere condannata alla restituzione alla impresa La si costituisce ed invoca la Parte_2 CP_2 prescrizione, oltre che la legittimità del contratto e del proprio comportamento. In via riconvenzionale subordinata chiede l'esatta precisazione del proprio credito che risulta dal conto corrente e dai conti tecnici in appoggio. In corso di causa è deceduto l'imprenditore e la causa è stata riassunta dai figli.Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Cassazione 7721/23 afferma che Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come pagina 2 di 4 riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo. Quindi da prendere in considerazione è l'ipotesi 2, che appunto prende in considerazione non il saldo banca ma il saldo ricalcolato, quindi con la espunzione delle poste illegittime, e le rimesse solutorie vista la mancanza di contratti sono state desunte da elementi presuntivi, sempre fermo restando quanto affermato da Cassazione 926/2022: In tema di revocatoria fallimentare, in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario in quanto essi,
a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza. Allo stesso riguardo, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, ove vengono CP_2 annotati in dare le anticipazioni erogate al correntista e in avere l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo. I fidi sono stati determinati contrattualmente, e la trimestralizzazione dell'anatocismo non è stata ritualmente comunicata;
le altre condizioni non sono state approvate per iscritto e mancano di causa, non essendovi servizi per il cliente dietro la antergazione e postergazione delle valute, essendo anche le commissioni di massimo scoperto non ben contrattualizzate. Manca ogni tipo di contratto, per cui il Ctu giustamente non ha considerato la reciprocità degli interessi, in quanto non dimostrata per iscritto. Pertanto il saldo a credito del cliente, espunte tutte le poste illecite, in quanto non provate per iscritto, nonché con sistema di antergazione e postergazione non approvato, e ius variandi non ben calcolato, a favore del correntista e tenuto conto della prescrizione con la individuazione del fido da concreti elementi sopra richiamati ( che, essendovi conti tecnici che presuppongono anche aperture in conto, non vanno scambiati con tolleranza ed elasticità della banca) sono pari ad euro 14.734,19; saldo maturato al 7 gennaio 2011, per cui non opera sul risultato globale la prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la a restituire ai costituiti eredi Di CP_2
AR RE, e ciascuno per la propria quota, euro 14.734,19; Controparte_1 Parte_3 oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito della Ctu al saldo effettivo. Condanna la al pagamento delle spese, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori, CP_2 spese di ctu come liquidate, spese di ctp come fatturate e rimborso forfettario 15%.
Teramo 22 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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