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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa TI IS Presidente dott.ssa LE RO Consigliere relatore dott. Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1397 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. , P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paniz ed elettivamente domiciliata a
Belluno, via Garibaldi n. 78, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro già già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(C.F. e P.IVA ),
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Loris Moschetta ed elettivamente domiciliata a
Farra di Soligo (TV), via Patrioti n. 47, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 14387/2024, pubblicata il 23 maggio
2024
Conclusioni
pagina 1 di 19 Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza n. 363/2011 del Tribunale di Treviso, Sez. Distaccata di Conegliano, del 23.11.2011, depositata in cancelleria il 23.12.2011, notificata in data 7.2.2012, conformemente al dictum della S.C. di cui alla sentenza n. 14387/2024, pubblicata il 23.5.2024 ad esito del giudizio n. 27504/2018 R.G. (num sez.
3476/2023) ed a sostanziale conferma delle statuizioni già rese dalla Corte
d'Appello di Venezia con sentenza n. 1636/2018 pronunciata il 15.1.2018 ad esito del giudizio n. 645/2012 R.G., pubblicata il 12.6.2018, notificata il 19.6.2018, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa,
- in via preliminare: I) rigettare, in quanto del tutto infondata, la domanda avversaria di pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 393 C.P.C.; II) rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito: I) per le ragioni esposte in atti (anche dei precedenti gradi di giudizio), accertare e dichiarare che e (ora ) hanno Pt_1 CP_4 CP_1 concluso un contratto di appalto per la progettazione e realizzazione, affidata alla seconda, della rete “mod. e, successivamente, singoli contratti di vendita Pt_1 sul campione costituito dalla rete “mod. ; II) accertare e dichiarare, alla Pt_1 luce della documentazione dimessa e richiamata in atti, che (ora CP_4 CP_1
) ha riconosciuto la sussistenza dei vizi delle reti lamentati da ed
[...] Pt_1 assunto, espressamente e per fatti concludenti, l'impegno alla loro eliminazione, con conseguente insorgenza di una nuova obbligazione di ripristino avente termine prescrizionale decennale;
III) rigettare qualsivoglia eccezione di carenza di interesse ad agire, di decadenza/prescrizione, ex art. 1667 e/o 1495 C.C., dell'azione risarcitoria proposta da nonché di concorso colposo Pt_1 dell'appellante, ex art. 1227 C.C., nella causazione dei danni lamentati;
IV) alla luce dell'inadempimento al contratto concluso imputabile esclusivamente a
condannare la medesima a rifondere a le spese subite per la CP_4 Pt_1 sostituzione e/o riparazione delle reti difettose fornite e, comunque, a rifondere pagina 2 di 19 alla stessa le spese per la sostituzione e/o riparazione delle reti, con riferimento alle reti prodotte dalla rese dalla clientela a o per le quali sono CP_4 Pt_1 stati lamentati difetti, e a risarcire tutti i danni subiti da per i titoli di cui Pt_1 in atti, corrispondendo a quest'ultima la somma (già liquidata dalla Corte di
Appello di Venezia) di € 61.340,78 - in virtù dei conteggi effettuati dal C.T.U. - o la somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria, o che sia ritenuta di giustizia o conforme ad equità, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, co. 4 C.C. (o in subordine legali) dal giorno del fatto (o, in subordine, della domanda di 1° grado) al saldo;
V) rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali integralmente rifuse, con riguardo al presente ed ai precedenti gradi di giudizio (compreso quello di legittimità n. 27504/2018 R.G., come da nota spese ivi depositata ed agli atti);
- in via istruttoria: I) si richiamano tutti i documenti già depositati;
II) si insiste per l'ammissione delle istanze ed opposizioni formulate in via istruttoria in memoria ex art. 184 C.P.C. del 12.4.2005, in memoria istruttoria a prova contraria datata 9.5.2005 in quanto disattese, nonché nel foglio di deduzioni a verbale di udienza del 23.1.2007 (richiamato anche a verbale d'udienza del
12.6.2007); III) si dia atto che sono stati depositati i fascicoli di parte dei giudizi di 1° grado (Tribunale di Treviso, Sez. Dist. di Conegliano, n. 139/C/04 R.G.), di
2° grado (Corte di Appello di Venezia, n. 645/2012 R.G.), di revocazione (Corte di
Appello di Venezia, n. 2939/2018 R.G.) e di legittimità (Corte di Cassazione, n.
27504/2018 R.G.; num. sez. 3476/2023); IV) si chiede, ex art. 347 C.P.C., che siano acquisiti, a cura dell'ufficio, i fascicoli d'ufficio dei giudizi di 1° grado
(Tribunale di Treviso, Sez. Dist. di Conegliano, n. 139/C/04 R.G.), di 2° grado
(Corte di Appello di Venezia, n. 645/2012 R.G.), di revocazione (Corte di Appello di Venezia, n. 2939/2018 R.G.) e di legittimità (Corte di Cassazione, n.
pagina 3 di 19 27504/2018 R.G.; num. sez. 3476/2023); V) riservata ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, consentita e nei termini di legge”.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, in via preliminare: per le ragioni ed i titoli di cui in atti, accertato e dichiarato che
l'attrice ha proposto una domanda risarcitoria nuova e che pertanto non ha ritualmente riassunto la causa, pronunciare l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c. nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in atti, [1] dichiarare inammissibili o comunque rigettare, per carenza d'interesse ad agire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., le avversarie domande di risarcimento dei danni patiendi, di rifusione delle spese e di risarcimento dei danni futuri ed ogni altra avversa azione di condanna per il futuro;
[2] respingere le domande tutte di parte attrice per l'intervenuto decorso del periodo prescrizionale dell'azione di garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1495, 3° co. c.c. e/o dell'art. 1667, 3° co. c.c.; [3] rigettare, per i motivi esposti in atti, le avversarie domande, eccezioni e deduzioni tutte, perché infondate tanto in fatto quanto in diritto;
[4] in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle avversarie domande, accertato e dichiarato il concorso del fatto colposo di Parte_1
, ex art. 1227, 1° co. c.c., nella causazione dei danni,
[...] conseguentemente ridursi l'entità del risarcimento secondo la gravità della colpa di controparte e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio;
in via istruttoria: accogliere le istanze formulate nella memoria istruttoria a prova diretta del 13/4/2005.
Fatti di causa
Con atto di citazione datato 10 febbraio 2004 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, ora CP_4 CP_1
pagina 4 di 19 per sentirla condannare alla rifusione di tutte le spese presenti e CP_1 future per la sostituzione e/o riparazione delle reti difettose fornitele dalla convenuta, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, di cui euro
150.000,00 per le predette sostituzioni e/o riparazioni, ed euro 70.000,00 per il recesso senza preavviso dal contratto oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. deduceva che nel 1998 aveva incaricato quale unico Pt_1 CP_1 fornitore, di produrre delle reti in legno per la commercializzazione sul territorio nazionale. Tale produzione doveva avvenire su campione, fornito dalla stessa con particolari appositamente costruiti e non reperibili in commercio. Pt_1
Tuttavia, tali manufatti avevano presentato un'elevata difettosità dipendente da errori di produzione, quali la caduta dei listelli a causa dell'uscita dalla sede delle spine di sostegno ai gommini portalistelli, il distacco dei traversi a sostegno del telaio e l'errato montaggio delle componenti della rete. Sorti i primi vizi la CP_1
aveva dapprima riconosciuto la propria responsabilità provvedendo alla
[...] riparazione o alla sostituzione delle reti, e successivamente, a partire dal 2001, aveva ritardato o negato gli interventi costringendo la ad attivarsi Pt_1 autonomamente.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle CP_1 domande attoree per l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi e per l'infondatezza della pretesa risarcitoria rispetto al recesso e, in via subordinata, l'accertamento di un concorso del fatto colposo dell'attrice con conseguente riduzione del risarcimento. Quanto all'asserito riconoscimento dei vizi, la rilevava come esso fosse avvenuto in un solo caso, non CP_1 potendosi estendere tale riconoscimento a tutti i contratti stipulati tra le parti. deduceva, inoltre, di aver realizzato le reti commissionate CP_1 dall'attrice attenendosi al modello e al progetto forniti da quest'ultima e, resasi conto di alcuni difetti, di aver contattato la suggerendole di apportare Pt_1 alcune modifiche e correttivi che, tuttavia, la predetta società aveva rifiutato. pagina 5 di 19 Comparsi i primi difetti la , al solo scopo di salvaguardare i rapporti CP_1 con la e senza mai riconoscere alcuna responsabilità in merito agli stessi, Pt_1 aveva effettuato gratuitamente degli interventi manutentivi che, a partire dal
2003, aveva interrotto, stante il mancato riconoscimento da parte della Pt_1 della propria responsabilità per il progetto viziato.
Oltre a ciò, la convenuta contestava le pretese risarcitorie avanzate dalla Pt_1 in ordine all'asserito recesso.
Infine, la eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia CP_1 per i vizi ex artt. 1495, III comma, e 1667, III comma, c.c. avendo l'attrice promosso l'azione di garanzia con l'atto di citazione notificato il 25 febbraio 2004
e, dunque, essendo ormai decorso il periodo di prescrizione di un anno e/o di due danni, decorrente dalla consegna dei beni e/o delle opere. Eccepiva, inoltre,
l'esclusione della garanzia, ai sensi dell'art. 1491 c.c., avendo essa prontamente segnalato a le manchevolezze del suo progetto, idonee a tradursi in Pt_1 precisi difetti.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU affidata al dott. Per_1
Con sentenza n. 363/2011 il Tribunale di Treviso-Conegliano rigettava le domande attoree condannando alla rifusione delle spese processuali in Pt_1 favore della convenuta.
In particolare, il Tribunale, rilevato che il CTU aveva dichiarato, da un lato, che i vizi delle reti avrebbero potuto essere eliminati con un sistema di chiodatura oppure con l'uso di altri elementi metallici e, dall'altro, di non essere in grado di stabilire se i vizi e i difetti lamentati dall'attrice fossero attribuibili ad un errore di progettazione o di produzione, osservava che tale lacuna poteva essere colmata dalle deposizioni testimoniali dalle quali era emerso che il socio della Parte_2
aveva sempre chiesto che le reti fossero prive di elementi di sostegno, Pt_1 nonostante fosse stato tempestivamente avvertito dei rischi di tale scelta da parte di . CP_1
pagina 6 di 19 Il Tribunale rigettava anche la domanda risarcitoria relativa al presunto recesso della convenuta in considerazione del fatto che non vi era alcuna prova della sussistenza di un contratto di durata, né di un patto di esclusiva. impugnava la sentenza davanti alla Corte di appello di Venezia per le Pt_1 seguenti ragioni:
I. omessa e/o incoerente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie per aver il Tribunale ritenuto che il CTU non fosse stato in grado di stabilire se i vizi e i difetti dipendessero da un errore di progettazione o di produzione posto che, da un lato, era stato accertato che la non Pt_1 aveva fornito alcun progetto e, dall'altro lato, che un perfetto incollaggio si sarebbe potuto realizzare inserendo una chiodatura al fine di favorire il bloccaggio fino ad avvenuta completa asciugatura della colla applicata, sicché i difetti delle reti non dipendevano da una mancanza di chiodatura nel prodotto finito, ma dal loro incollaggio non eseguito a regola d'arte e senza utilizzo, solo in tale fase, di chiodature;
II. erroneo rigetto della domanda risarcitoria per il recesso della , CP_1 per aver il Tribunale erroneamente escluso la sussistenza di un rapporto di durata;
III. omesso risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza delle condotte della società appellata.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata, reiterando le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, rilevando l'infondatezza e l'assenza di prova in ordine alle richieste risarcitorie e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento di un concorso della nella causazione dei danni. Pt_1
Con la sentenza n. 1636/2018 la Corte di appello di Venezia accoglieva in parte l'appello di ravvisando una responsabilità della per non Pt_1 CP_1 aver interrotto la lavorazione dei manufatti pur essendosi accorta della difettosità degli stessi. Oltre a ciò, la Corte riteneva che l'impegno dell'appellata alla pagina 7 di 19 eliminazione dei vizi, da un lato avesse comportato il riconoscimento del vizio e, dall'altro lato, avesse determinato l'insorgenza di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c., e assoggettata invece all'ordinario termine di prescrizione decennale.
In conseguenza di ciò la Corte di appello condannava la a CP_1 corrispondere a la somma complessiva di euro 61.340,78, oltre interessi Pt_1
e rivalutazione monetaria, a titolo di spese sostenute per la riparazione e sostituzione delle reti, nonché a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Contro la predetta sentenza ricorreva per cassazione affidandosi a CP_1 sette motivi.
Con i primi tre motivi la ricorrente contestava, sotto vari profili, il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c. e di concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
Con il quarto motivo la censurava il provvedimento impugnato per CP_1 omesso esame delle circostanze da cui risultava che i cedimenti delle reti dipendevano da una condotta di Pt_1
Con il quinto motivo la ricorrente lamentava la falsa applicazione di norme di legge per aver la Corte di appello sovrapposto la disciplina del primo contratto relativo alla realizzazione del prototipo, con le successive vendite a campione, applicando erroneamente a queste ultime la disciplina dell'appalto e omettendo di considerare la differenza ontologica tra il primo contratto e le successive forniture. Oltre a ciò, la ricorrente censurava il provvedimento per l'erronea applicazione del principio dell'onere probatorio e dell'art. 1223 c.c., per aver la
Corte liquidato il preteso danno in riferimento al prezzo medio d'acquisto, sebbene le reti fossero state solo oggetto di riparazione e, perciò, ancora riutilizzabili.
Con il sesto motivo la lamentava l'erroneo riconoscimento, oltre al CP_1 risarcimento del danno per l'asserito costo degli interventi di sostituzione e pagina 8 di 19 riparazione delle reti viziate, dell'ulteriore importo, mai chiesto, pari al loro prezzo medio.
Infine, con il settimo motivo, la ricorrente si doleva dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite stante la soccombenza reciproca delle parti.
Nel giudizio si costituiva impugnando incidentalmente la sentenza sulla Pt_1 base di un solo motivo con il quale prospettava la nullità del provvedimento per aver la Corte di appello esaminato e poi rigettato nel merito l'eccezione di prescrizione, senza rilevare l'intervenuto giudicato posto che non CP_1 aveva impugnato la sentenza del Tribunale che rigettava implicitamente l'eccezione.
Con la sentenza n. 14387/2024 la Corte di cassazione, quanto al ricorso in via principale proposto da , dichiarava: CP_1
- la fondatezza del primo motivo per aver la Corte di appello ritenuto sussistente un impegno di all'eliminazione dei vizi dei manufatti, con CP_1 conseguente assunzione di un'autonoma obbligazione soggetta al termine di prescrizione ordinario, senza specificare quali fossero i documenti rilevanti e quale fosse il loro contenuto;
- la parziale fondatezza del quinto motivo in quanto la Corte di appello, dopo aver qualificato come appalto soltanto il primo contratto intercorso tra le parti e dopo aver escluso la sussistenza di un contratto di durata, aveva fondato l'obbligo risarcitorio di sulla disciplina del contratto di appalto;
CP_1
- l'assorbimento dei restanti motivi per l'accoglimento dei precedenti.
Quanto al ricorso incidentale di la Corte di cassazione dichiarava Pt_1
l'infondatezza dello stesso in considerazione del fatto che il Tribunale, rigettando la domanda avanzata dalla per assenza di prova dei fatti costituitivi della Pt_1 domanda, non si era pronunciata sulle eccezioni di prescrizione e di concorso del fatto colposo del creditore, cosicché aveva correttamente CP_1 riproposto le sue eccezioni ex art. 346 c.p.c., e non con un appello incidentale.
pagina 9 di 19 Con atto di citazione ha riassunto il giudizio avanti questa Corte Pt_1 formulando le conclusioni indicate in epigrafe e deducendo quanto segue:
- e dapprima hanno stipulato un contratto di appalto in Pt_1 CP_1 forza del quale la seconda doveva realizzare una rete analoga ad un prototipo fornito dalla (senza che quest'ultima avesse mai fornito alcun Pt_1 progetto) e, successivamente, hanno stipulato una serie di contratti di vendita su campione;
- con comunicazione fax del 3 luglio 2001 ha pacificamente CP_1 ammesso l'esistenza dei vizi denunciati da con conseguente Pt_1 insorgenza di una nuova obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale.
Nel presente giudizio di riassunzione si è costituita deducendo CP_1 quanto segue:
- ha mutato la causa petendi dell'azione risarcitoria in quanto con Pt_1
l'azione promossa nel 2004 aveva eccepito l'inadempimento al contratto avente ad oggetto la produzione delle reti fornite successivamente all'approvazione del campione, mentre in sede di riassunzione vorrebbe far valere l'inadempimento delle obbligazioni discendenti da un asserito contratto di appalto per un difetto di progettazione/tecnica di assemblaggio prescelta da in fase di creazione della;
CP_1 Parte_3
- il primo contratto stipulato tra le parti e avente ad oggetto la realizzazione della rete-prototipo non era caratterizzato dall'autonomia tipica che contraddistingue l'attività dell'appaltatore, in quanto l'opera è stata il frutto della collaborazione tra le parti, cosicché il contratto non può essere qualificato come appalto, e e avevano perfezionato dei contratti di CP_1 Pt_1 vendita su campione, tra loro autonomi, perché perfezionati, di volta in volta,
a condizioni sempre differenti;
- il supposto impegno di all'eliminazione dei vizi non costituisce CP_1 riconoscimento del diritto al risarcimento danni e, conseguentemente, non pagina 10 di 19 interrompe il termine di prescrizione, né determina l'insorgenza di una nuova obbligazione con termine di prescrizione ordinario;
- non ha indicato né quali né quante reti sarebbero state ritirate, né ha Pt_1 provato i presunti vizi e difetti delle stesse e gli asseriti esborsi sostenuti per il ritiro delle reti;
- ha progettato il prototipo di rete munito di un non adeguato sistema di Pt_1 aggancio, ha diretto le operazioni di realizzazione del prototipo, l'ha collaudato ed eletto a campione, nonostante la l'avesse avvertita delle CP_1 criticità del modello, con conseguente applicazione dell'art. 1491 c.c. o, in subordine, dell'art.1227 c.c.
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione, devono affrontarsi le seguenti problematiche, come indicato nella sentenza di rinvio:
- la ricostruzione del rapporto commerciale intercorso tra le parti con conseguente qualificazione dei diversi contratti stipulati e individuazione della relativa disciplina applicabile;
- valutazione sulla sussistenza di una responsabilità per vizi della CP_1 ed eventuali limiti;
- valutazione dell'operatività della garanzia per vizi rispetto alle eccezioni di prescrizione ed esclusione della stessa.
Partendo dall'esame della prima questione, ritiene il Collegio che i contratti stipulati tra e debbano essere qualificati come vendite su Pt_1 CP_1 campione ex art. 1522, comma I, c.c.
L'art. 1522 c.c. disciplina due tipologie di vendita: la “vendita su campione”, disciplinata al primo comma e caratterizzata per il fatto che il campione costituisce il paragone esclusivo per la qualità della merce venduta, e la “vendita pagina 11 di 19 su tipo di campione”, disciplinata al secondo comma e caratterizzata per il fatto che il campione vale come mero parametro approssimativo e generico della qualità del bene.
La “vendita su campione” si distingue pertanto dalla “vendita su tipo di campione” per il fatto che, nel primo caso, le parti determinano le qualità promesse mediante il riferimento ad una cosa concreta che viene assunta quale termine diretto di paragone del bene dovuto, cosicché il campione assume la duplice funzione di determinare l'oggetto della vendita e di accertare l'esattezza dell'adempimento (Cass. n. 21154/2025).
Dall'esame degli atti emerge chiaramente che le parti hanno voluto stipulare una serie di contratti di “vendita su campione” ex art. 1522, comma I, c.c., in quanto le caratteristiche e le qualità delle reti sono state individuate facendo riferimento ad un campione, fornito da che è stato eletto quale esclusivo paragone Pt_1 per la qualità della merce, e non come mero criterio per indicare in modo approssimativo la qualità del bene oggetto di compravendita.
Tale volontà dalle parti emerge:
- dall'atto di citazione di primo grado laddove afferma che la Pt_1
“produzione doveva avvenire su campione, con particolari appositamente costruiti e non reperibili in commercio”;
- dalla comparsa di costituzione di primo grado laddove afferma CP_1 che “dette reti sono state compravendute a campione, essendo state assemblate dalla – con materiale ed elementi strutturali scelti e CP_4 voluti dalla – in modo da essere perfettamente conformi ai cinque Parte_1 campioni di rete in legno di cui all'allegata fattura […], campioni realizzati dalla sulla base dell'allegato progetto (doc. 7) a questa fornito dalla CP_4
; Parte_1
- dall'atto di citazione in appello in cui affermava che “in un secondo Pt_1 momento il sig. affidò un campione alla appellata, affinché, Parte_4
pagina 12 di 19 studiandolo, ne ricavasse i particolari costruttivi e i dettagli tecnici necessari a realizzare per conto di reti con le stesse caratteristiche”; Parte_1
- dalla deposizione testimoniale di socio di il quale Parte_4 Pt_1 ha dichiarato che “solo in un secondo tempo rispetto al mese di maggio del
1998, portai presso la un campione di rete, conferendo alla CP_4 CP_4
l'incarico di predisporre un prototipo del prodotto ai fini della successiva produzione, nella circostanza però non furono impartite indicazioni tecniche di sorta. Preciso che il prototipo che doveva essere eseguito dalla CP_4 doveva presentare le stesse caratteristiche tecniche del campione di rete da me esibito ed avere soltanto delle variazioni di carattere estetico”;
- dalla deposizione testimoniale di il quale, interrogato sul Testimone_1 capitolo 14 formulato da , in relazione all'incontro del 15 giugno CP_1
1998, ha affermato: “Ribadì nell'occasione il sig. che tutte le reti Parte_2 ordinate dovessero essere corrispondenti a quella da lui esaminata come campione”.
Non persuade la tesi di secondo cui il rapporto intercorso tra le parti Pt_1 andrebbe distinto in una “prima fase”, avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione del prototipo, inquadrabile nella fattispecie dell'appalto, e in una
“seconda fase”, avente ad oggetto la produzione delle reti, riconducibile alla vendita.
Preliminarmente è opportuno rilevare che nel giudizio di primo grado ha Pt_1 sempre affermato che aveva commesso degli errori di “produzione” CP_1 individuando la causa petendi nei contratti aventi ad oggetto la produzione delle reti e senza mai far riferimento ad alcun vizio di progettazione.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado emerge infatti che i vizi di progettazione sono stati menzionati per la prima volta dal giudice che, in sede di formulazione del quesito al CTU, ha chiesto al perito di accertare se i difetti denunciati dall'attrice fossero imputabili a “vizio di progettazione o a vizio di
pagina 13 di 19 produzione”, atteso che, soltanto nel secondo caso il CTU avrebbe dovuto determinare i danni subiti dall'attrice.
Introdotta la questione, con l'atto di citazione in appello ha parzialmente Pt_1 modificato la ricostruzione della vicenda affermando che “le reti realizzate per da presentarono un'elevata difettosità, palesemente Parte_1 CP_4 dipendente da errori nella progettazione e nella produzione” (pag. 10 atto di citazione in appello).
Così facendo l'appellante, al fine di sostenere la sua tesi, ha creato una certa confusione nella ricostruzione della vicenda dimenticando, tuttavia, di considerare che le deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado consentono di chiarire perfettamente lo svolgimento della vicenda, escludendo una qualsivoglia responsabilità della . CP_1
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la ricostruzione prospettata da non Pt_1 sia comunque condivisibile in considerazione del fatto che l'attività di realizzazione del prototipo (presunta prima fase) non presenta le caratteristiche di un contratto di appalto, mancando l'elemento essenziale dell'autonomia dell'appaltatore.
Dall'esame della deposizione del emerge chiaramente che Parte_2 CP_1
non ha avuto alcuna autonomia nella realizzazione del campione di rete,
[...] essendosi limitata a replicare il modello fornitole da apportandovi Pt_1 esclusivamente le modifiche richieste dal Parte_2
L'assenza di autonomia della è ulteriormente avvalorata dal fatto CP_1 che essa, dopo essersi avveduta della presenza di alcune problematiche nel modello fornitole dal non ha potuto apportare le modifiche che Parte_2 riteneva necessarie per espresso rifiuto della Pt_1
Dunque, nessuna attività di progettazione del campione è rinvenibile nell'operato della , la cui attività si è concretizzata in una mera attività di replica CP_1 di un modello fornito dalla stessa acquirente Pt_1
pagina 14 di 19 Alla luce di quanto detto i contratti stipulati tra le parti devono essere qualificati come vendite su campione e, posto che le reti realizzate da sono CP_1 conformi al modello realizzato e approvato da non è ravvisabile alcun Pt_1 inadempimento di . CP_1
Infatti, sebbene il CTU non abbia potuto esaminare il campione originariamente fornito alla posto che lo stesso era stato smontato CP_1 irreversibilmente al fine di studiarne l'assemblaggio, tuttavia, il CTU ha potuto esaminare una rete “in merito alla quale il sig. dichiarava trattarsi di Parte_2 una rete “gemella”, uguale in tutto e per tutto, a quella “campione” a suo tempo consegnata a . CP_4
Rispetto a tale rete il CTU ha dichiarato che le caratteristiche costruttive e di assemblaggio “erano corrispondenti a quella visionata precedentemente presso la società convenuta , ovvero la rete corrispondente al prodotto finale CP_4 commercializzato, cosicché è possibile affermare che la rete prodotta da CP_1
, e commercializzata da era perfettamente conforme al modello
[...] Pt_1 fornito da quest'ultima.
Va inoltre precisato che l'affermazione del CTU, secondo cui un incollaggio eseguito a regola d'arte avrebbe richiesto l'utilizzo di una chiodatura degli elementi fino a completa asciugatura della colla applicata, non è comunque idonea a fondare una responsabilità di in considerazione del fatto CP_1 che il perito non ha ritenuto che questa fosse la causa dei vizi, tanto che, a pagina 8 della perizia, ha affermato che gli inconvenienti potevano essere eliminati con un opportuno sistema di chiodatura, non limitato alla fase di asciugatura della colla. Sicché deve presumersi che l'utilizzo della chiodatura solo in fase di asciugatura non avrebbe comunque eliminato i difetti.
Infine, è opportuno precisare che non può essere ritenuta CP_1 responsabile dei vizi alle reti in considerazione del fatto che essa, non appena ha ravvisato delle anomalie nel campione fornitole da ha tempestivamente Pt_1
pagina 15 di 19 segnalato a quest'ultima le problematiche, suggerendo alla di apportare Pt_1 delle modifiche, ottenendo, però, un netto rifiuto da parte di Pt_1
Ciò, infatti, è quanto emerge dalla deposizione del teste , ragioniere Tes_2 presso , il quale interrogato sul capitolo 11 di ha affermato CP_1 Pt_1
“[…] So del problema del distaccamento delle spine o pioli, ma ciò era dovuto come era già stato segnalato alla da un difetto di progettazione. Per la Pt_1 precisione ci era stato consegnato un progetto-campione a cui la doveva CP_4 attenersi nella produzione della rete. Esaminando questo campione si constatò che vi era questa anomalia con riguardo ai pioli e del tipo di attacco o supporto degli stessi che venne subito segnalato alla La fu informata Pt_1 Pt_1 dell'inconveniente ma, persistette nel richiedere quel tipo di attacco di porta doghe a sfera perché era distintivo del prodotto”.
Tale circostanza è confermata anche dalla deposizione di Testimone_1 operaio presso , il quale interrogato sul capitolo 10 di quest'ultima CP_1 ha affermato “E' vero nell'occasione sia io che il abbiamo fatto presente CP_5 al che il modello di rete Sanavit come quello ordinato poteva Parte_2 presentare dei problemi in quanto risultava privo di placche e di viti a sostegno dei piolini e delle assi”, nonché da , il quale sul capitolo 10 ha Testimone_3 affermato “è vero quanto dedotto in tale capitolo sia in quell'occasione che in altre circostanza in mia presenza veniva rappresentato al sig. il periodo Parte_2 di tali inconvenienti”.
Alla luce di quanto detto, pertanto, appare fondata anche l'eccezione formulata da ex art.1491 c.c., in forza del quale la garanzia per i vizi del bene CP_1 compravenduto non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa: nella fattispecie era chiaramente a Pt_1 conoscenza dei vizi delle reti essendone stata informata direttamente dalla venditrice.
D'altra parte, emerge dagli atti di causa che nell'anno 2000 aveva Pt_1 riconosciuto le carenze del suo progetto di rete e aveva chiesto a di CP_1
pagina 16 di 19 modificarlo, provvedendo all'inserimento di placche di ferro sotto i gommini
(deposizione teste memoria ex art. 180 c.p.c. pag. 3). Tes_3 Pt_1
Da tale momento, a seguito della correzione strutturale sul “sistema incastro” a mezzo chiodatura, come confermato dal CTU, l'inconveniente di tenuta della rete non si era più verificato (pag. 11 consulenza 25.10.2006).
Va, infine, esaminata la terza questione individuata dalla Corte di cassazione, ovvero l'operatività della garanzia per vizi rispetto alle eccezioni di prescrizione ed esclusione della stessa.
La qualificazione dei contratti come vendite su campione determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1495 c.c., cosicché l'azione per var valere i vizi del bene è soggetta al termine di prescrizione annuale decorrente dalla consegna degli stessi.
Nel caso in esame con l'atto di citazione notificato il 25 febbraio 2004, ha Pt_1 pacificamente avanzato le sue pretese risarcitorie solo in relazione a quattordici contratti conclusi nel 1998 e 1999, le cui reti sono state consegnate rispettivamente nel 1998 e nel 1999.
Posto che il termine di prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. decorre dalla consegna del bene, e nel caso in esame essa è avvenuta nel 1998 e nel 1999, deve ritenersi che il relativo termine sia decorso, per i beni consegnati nel 1998, nel 1999, e per i beni consegnati nel 1999, nel 2000.
Da ciò consegue che l'azione risarcitoria esperita da nel 2004, oltreché Pt_1 infondata, era ormai prescritta.
Non persuade la tesi di secondo cui avrebbe riconosciuto i Pt_1 CP_1 vizi con conseguente interruzione del termine annuale di prescrizione e decorrenza di un nuovo termine ordinario decennale.
A tal proposito si rileva che, in primo luogo, la missiva citata dall'odierna riassumente (doc. 7 riassunzione) costituisce un riconoscimento del vizio Pt_1 limitato alla sola rete oggetto di quel contratto di vendita e non vi è prova che tale contratto rientri tra quelli oggetto della domanda risarcitoria avanzata da pagina 17 di 19 Inoltre, quand'anche tale contratto rientrasse nei predetti, l'eventuale Pt_1 interruzione della prescrizione sarebbe intervenuta a prescrizione ormai decorsa posto che, essendo i beni stati consegnati al più tardi nel 1999, la relativa azione per vizi si era prescritta nel 2000, mentre la missiva è datata 3 luglio 2001.
In secondo luogo, non è condivisibile l'affermazione di secondo l'impegno Pt_1 della alla eliminazione dei vizi avrebbe determinato l'insorgenza di CP_1 una nuova obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale.
A tal proposito si rileva che con la sentenza n. 13294/2005 la Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'impegno del venditore ad eliminare i vizi che rendono il bene compravenduto inidoneo all'uso cui è destinato di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione. Solo in presenza di un accordo delle parti, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che si è resa CP_1 disponibile alla eliminazione dei vizi al solo scopo di mantenere dei pacifici rapporti commerciali con il nuovo cliente, non essendovi alcun elemento dal quale desumere la sussistenza di un animus novandi rispetto all'originaria obbligazione di garanzia.
Inoltre, è opportuno precisare che l'effetto interruttivo della prescrizione e impeditivo della decadenza è limitato alle sole azioni edilizie, ovvero alle azioni di risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, che nel caso in esame non sono mai state fatte vale da la quale si è sempre limitata a richiedere la Pt_1
pagina 18 di 19 rifusione delle spese sostenute per la sostituzione e/o riparazione delle reti difettose, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Vanno infine rigettate le istanze istruttorie formulate da in quanto la Parte_1 causa è stata compiutamente istruita in primo grado attraverso l'assunzione di plurime deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU, mentre i capitoli di prova di cui viene chiesta l'ammissione, senza peraltro indicarne la benché minima rilevanza, nulla potrebbero aggiungere a quanto già accertato nel corso del giudizio.
All'esito del giudizio si deve procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza di , con Parte_1 conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore di CP_1 delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), secondo valori medi e, quanto al giudizio di appello e al giudizio di rinvio, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- rigetta le domande formulate da;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1 le spese di lite liquidate, quanto al primo grado in euro 14.103,00 per
[...] compensi, quanto al grado di appello in euro 9.991,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 7.655,00 per compensi, e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali
(15%) e accessori di legge se dovuti.
Venezia, camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Presidente
TI IS
Il Consigliere estensore
LE RO pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa TI IS Presidente dott.ssa LE RO Consigliere relatore dott. Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1397 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. , P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paniz ed elettivamente domiciliata a
Belluno, via Garibaldi n. 78, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro già già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(C.F. e P.IVA ),
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Loris Moschetta ed elettivamente domiciliata a
Farra di Soligo (TV), via Patrioti n. 47, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 14387/2024, pubblicata il 23 maggio
2024
Conclusioni
pagina 1 di 19 Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza n. 363/2011 del Tribunale di Treviso, Sez. Distaccata di Conegliano, del 23.11.2011, depositata in cancelleria il 23.12.2011, notificata in data 7.2.2012, conformemente al dictum della S.C. di cui alla sentenza n. 14387/2024, pubblicata il 23.5.2024 ad esito del giudizio n. 27504/2018 R.G. (num sez.
3476/2023) ed a sostanziale conferma delle statuizioni già rese dalla Corte
d'Appello di Venezia con sentenza n. 1636/2018 pronunciata il 15.1.2018 ad esito del giudizio n. 645/2012 R.G., pubblicata il 12.6.2018, notificata il 19.6.2018, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa,
- in via preliminare: I) rigettare, in quanto del tutto infondata, la domanda avversaria di pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 393 C.P.C.; II) rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito: I) per le ragioni esposte in atti (anche dei precedenti gradi di giudizio), accertare e dichiarare che e (ora ) hanno Pt_1 CP_4 CP_1 concluso un contratto di appalto per la progettazione e realizzazione, affidata alla seconda, della rete “mod. e, successivamente, singoli contratti di vendita Pt_1 sul campione costituito dalla rete “mod. ; II) accertare e dichiarare, alla Pt_1 luce della documentazione dimessa e richiamata in atti, che (ora CP_4 CP_1
) ha riconosciuto la sussistenza dei vizi delle reti lamentati da ed
[...] Pt_1 assunto, espressamente e per fatti concludenti, l'impegno alla loro eliminazione, con conseguente insorgenza di una nuova obbligazione di ripristino avente termine prescrizionale decennale;
III) rigettare qualsivoglia eccezione di carenza di interesse ad agire, di decadenza/prescrizione, ex art. 1667 e/o 1495 C.C., dell'azione risarcitoria proposta da nonché di concorso colposo Pt_1 dell'appellante, ex art. 1227 C.C., nella causazione dei danni lamentati;
IV) alla luce dell'inadempimento al contratto concluso imputabile esclusivamente a
condannare la medesima a rifondere a le spese subite per la CP_4 Pt_1 sostituzione e/o riparazione delle reti difettose fornite e, comunque, a rifondere pagina 2 di 19 alla stessa le spese per la sostituzione e/o riparazione delle reti, con riferimento alle reti prodotte dalla rese dalla clientela a o per le quali sono CP_4 Pt_1 stati lamentati difetti, e a risarcire tutti i danni subiti da per i titoli di cui Pt_1 in atti, corrispondendo a quest'ultima la somma (già liquidata dalla Corte di
Appello di Venezia) di € 61.340,78 - in virtù dei conteggi effettuati dal C.T.U. - o la somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria, o che sia ritenuta di giustizia o conforme ad equità, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, co. 4 C.C. (o in subordine legali) dal giorno del fatto (o, in subordine, della domanda di 1° grado) al saldo;
V) rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali integralmente rifuse, con riguardo al presente ed ai precedenti gradi di giudizio (compreso quello di legittimità n. 27504/2018 R.G., come da nota spese ivi depositata ed agli atti);
- in via istruttoria: I) si richiamano tutti i documenti già depositati;
II) si insiste per l'ammissione delle istanze ed opposizioni formulate in via istruttoria in memoria ex art. 184 C.P.C. del 12.4.2005, in memoria istruttoria a prova contraria datata 9.5.2005 in quanto disattese, nonché nel foglio di deduzioni a verbale di udienza del 23.1.2007 (richiamato anche a verbale d'udienza del
12.6.2007); III) si dia atto che sono stati depositati i fascicoli di parte dei giudizi di 1° grado (Tribunale di Treviso, Sez. Dist. di Conegliano, n. 139/C/04 R.G.), di
2° grado (Corte di Appello di Venezia, n. 645/2012 R.G.), di revocazione (Corte di
Appello di Venezia, n. 2939/2018 R.G.) e di legittimità (Corte di Cassazione, n.
27504/2018 R.G.; num. sez. 3476/2023); IV) si chiede, ex art. 347 C.P.C., che siano acquisiti, a cura dell'ufficio, i fascicoli d'ufficio dei giudizi di 1° grado
(Tribunale di Treviso, Sez. Dist. di Conegliano, n. 139/C/04 R.G.), di 2° grado
(Corte di Appello di Venezia, n. 645/2012 R.G.), di revocazione (Corte di Appello di Venezia, n. 2939/2018 R.G.) e di legittimità (Corte di Cassazione, n.
pagina 3 di 19 27504/2018 R.G.; num. sez. 3476/2023); V) riservata ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, consentita e nei termini di legge”.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, in via preliminare: per le ragioni ed i titoli di cui in atti, accertato e dichiarato che
l'attrice ha proposto una domanda risarcitoria nuova e che pertanto non ha ritualmente riassunto la causa, pronunciare l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c. nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in atti, [1] dichiarare inammissibili o comunque rigettare, per carenza d'interesse ad agire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., le avversarie domande di risarcimento dei danni patiendi, di rifusione delle spese e di risarcimento dei danni futuri ed ogni altra avversa azione di condanna per il futuro;
[2] respingere le domande tutte di parte attrice per l'intervenuto decorso del periodo prescrizionale dell'azione di garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1495, 3° co. c.c. e/o dell'art. 1667, 3° co. c.c.; [3] rigettare, per i motivi esposti in atti, le avversarie domande, eccezioni e deduzioni tutte, perché infondate tanto in fatto quanto in diritto;
[4] in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle avversarie domande, accertato e dichiarato il concorso del fatto colposo di Parte_1
, ex art. 1227, 1° co. c.c., nella causazione dei danni,
[...] conseguentemente ridursi l'entità del risarcimento secondo la gravità della colpa di controparte e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio;
in via istruttoria: accogliere le istanze formulate nella memoria istruttoria a prova diretta del 13/4/2005.
Fatti di causa
Con atto di citazione datato 10 febbraio 2004 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, ora CP_4 CP_1
pagina 4 di 19 per sentirla condannare alla rifusione di tutte le spese presenti e CP_1 future per la sostituzione e/o riparazione delle reti difettose fornitele dalla convenuta, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, di cui euro
150.000,00 per le predette sostituzioni e/o riparazioni, ed euro 70.000,00 per il recesso senza preavviso dal contratto oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. deduceva che nel 1998 aveva incaricato quale unico Pt_1 CP_1 fornitore, di produrre delle reti in legno per la commercializzazione sul territorio nazionale. Tale produzione doveva avvenire su campione, fornito dalla stessa con particolari appositamente costruiti e non reperibili in commercio. Pt_1
Tuttavia, tali manufatti avevano presentato un'elevata difettosità dipendente da errori di produzione, quali la caduta dei listelli a causa dell'uscita dalla sede delle spine di sostegno ai gommini portalistelli, il distacco dei traversi a sostegno del telaio e l'errato montaggio delle componenti della rete. Sorti i primi vizi la CP_1
aveva dapprima riconosciuto la propria responsabilità provvedendo alla
[...] riparazione o alla sostituzione delle reti, e successivamente, a partire dal 2001, aveva ritardato o negato gli interventi costringendo la ad attivarsi Pt_1 autonomamente.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle CP_1 domande attoree per l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi e per l'infondatezza della pretesa risarcitoria rispetto al recesso e, in via subordinata, l'accertamento di un concorso del fatto colposo dell'attrice con conseguente riduzione del risarcimento. Quanto all'asserito riconoscimento dei vizi, la rilevava come esso fosse avvenuto in un solo caso, non CP_1 potendosi estendere tale riconoscimento a tutti i contratti stipulati tra le parti. deduceva, inoltre, di aver realizzato le reti commissionate CP_1 dall'attrice attenendosi al modello e al progetto forniti da quest'ultima e, resasi conto di alcuni difetti, di aver contattato la suggerendole di apportare Pt_1 alcune modifiche e correttivi che, tuttavia, la predetta società aveva rifiutato. pagina 5 di 19 Comparsi i primi difetti la , al solo scopo di salvaguardare i rapporti CP_1 con la e senza mai riconoscere alcuna responsabilità in merito agli stessi, Pt_1 aveva effettuato gratuitamente degli interventi manutentivi che, a partire dal
2003, aveva interrotto, stante il mancato riconoscimento da parte della Pt_1 della propria responsabilità per il progetto viziato.
Oltre a ciò, la convenuta contestava le pretese risarcitorie avanzate dalla Pt_1 in ordine all'asserito recesso.
Infine, la eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia CP_1 per i vizi ex artt. 1495, III comma, e 1667, III comma, c.c. avendo l'attrice promosso l'azione di garanzia con l'atto di citazione notificato il 25 febbraio 2004
e, dunque, essendo ormai decorso il periodo di prescrizione di un anno e/o di due danni, decorrente dalla consegna dei beni e/o delle opere. Eccepiva, inoltre,
l'esclusione della garanzia, ai sensi dell'art. 1491 c.c., avendo essa prontamente segnalato a le manchevolezze del suo progetto, idonee a tradursi in Pt_1 precisi difetti.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU affidata al dott. Per_1
Con sentenza n. 363/2011 il Tribunale di Treviso-Conegliano rigettava le domande attoree condannando alla rifusione delle spese processuali in Pt_1 favore della convenuta.
In particolare, il Tribunale, rilevato che il CTU aveva dichiarato, da un lato, che i vizi delle reti avrebbero potuto essere eliminati con un sistema di chiodatura oppure con l'uso di altri elementi metallici e, dall'altro, di non essere in grado di stabilire se i vizi e i difetti lamentati dall'attrice fossero attribuibili ad un errore di progettazione o di produzione, osservava che tale lacuna poteva essere colmata dalle deposizioni testimoniali dalle quali era emerso che il socio della Parte_2
aveva sempre chiesto che le reti fossero prive di elementi di sostegno, Pt_1 nonostante fosse stato tempestivamente avvertito dei rischi di tale scelta da parte di . CP_1
pagina 6 di 19 Il Tribunale rigettava anche la domanda risarcitoria relativa al presunto recesso della convenuta in considerazione del fatto che non vi era alcuna prova della sussistenza di un contratto di durata, né di un patto di esclusiva. impugnava la sentenza davanti alla Corte di appello di Venezia per le Pt_1 seguenti ragioni:
I. omessa e/o incoerente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie per aver il Tribunale ritenuto che il CTU non fosse stato in grado di stabilire se i vizi e i difetti dipendessero da un errore di progettazione o di produzione posto che, da un lato, era stato accertato che la non Pt_1 aveva fornito alcun progetto e, dall'altro lato, che un perfetto incollaggio si sarebbe potuto realizzare inserendo una chiodatura al fine di favorire il bloccaggio fino ad avvenuta completa asciugatura della colla applicata, sicché i difetti delle reti non dipendevano da una mancanza di chiodatura nel prodotto finito, ma dal loro incollaggio non eseguito a regola d'arte e senza utilizzo, solo in tale fase, di chiodature;
II. erroneo rigetto della domanda risarcitoria per il recesso della , CP_1 per aver il Tribunale erroneamente escluso la sussistenza di un rapporto di durata;
III. omesso risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza delle condotte della società appellata.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata, reiterando le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, rilevando l'infondatezza e l'assenza di prova in ordine alle richieste risarcitorie e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento di un concorso della nella causazione dei danni. Pt_1
Con la sentenza n. 1636/2018 la Corte di appello di Venezia accoglieva in parte l'appello di ravvisando una responsabilità della per non Pt_1 CP_1 aver interrotto la lavorazione dei manufatti pur essendosi accorta della difettosità degli stessi. Oltre a ciò, la Corte riteneva che l'impegno dell'appellata alla pagina 7 di 19 eliminazione dei vizi, da un lato avesse comportato il riconoscimento del vizio e, dall'altro lato, avesse determinato l'insorgenza di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c., e assoggettata invece all'ordinario termine di prescrizione decennale.
In conseguenza di ciò la Corte di appello condannava la a CP_1 corrispondere a la somma complessiva di euro 61.340,78, oltre interessi Pt_1
e rivalutazione monetaria, a titolo di spese sostenute per la riparazione e sostituzione delle reti, nonché a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Contro la predetta sentenza ricorreva per cassazione affidandosi a CP_1 sette motivi.
Con i primi tre motivi la ricorrente contestava, sotto vari profili, il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c. e di concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
Con il quarto motivo la censurava il provvedimento impugnato per CP_1 omesso esame delle circostanze da cui risultava che i cedimenti delle reti dipendevano da una condotta di Pt_1
Con il quinto motivo la ricorrente lamentava la falsa applicazione di norme di legge per aver la Corte di appello sovrapposto la disciplina del primo contratto relativo alla realizzazione del prototipo, con le successive vendite a campione, applicando erroneamente a queste ultime la disciplina dell'appalto e omettendo di considerare la differenza ontologica tra il primo contratto e le successive forniture. Oltre a ciò, la ricorrente censurava il provvedimento per l'erronea applicazione del principio dell'onere probatorio e dell'art. 1223 c.c., per aver la
Corte liquidato il preteso danno in riferimento al prezzo medio d'acquisto, sebbene le reti fossero state solo oggetto di riparazione e, perciò, ancora riutilizzabili.
Con il sesto motivo la lamentava l'erroneo riconoscimento, oltre al CP_1 risarcimento del danno per l'asserito costo degli interventi di sostituzione e pagina 8 di 19 riparazione delle reti viziate, dell'ulteriore importo, mai chiesto, pari al loro prezzo medio.
Infine, con il settimo motivo, la ricorrente si doleva dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite stante la soccombenza reciproca delle parti.
Nel giudizio si costituiva impugnando incidentalmente la sentenza sulla Pt_1 base di un solo motivo con il quale prospettava la nullità del provvedimento per aver la Corte di appello esaminato e poi rigettato nel merito l'eccezione di prescrizione, senza rilevare l'intervenuto giudicato posto che non CP_1 aveva impugnato la sentenza del Tribunale che rigettava implicitamente l'eccezione.
Con la sentenza n. 14387/2024 la Corte di cassazione, quanto al ricorso in via principale proposto da , dichiarava: CP_1
- la fondatezza del primo motivo per aver la Corte di appello ritenuto sussistente un impegno di all'eliminazione dei vizi dei manufatti, con CP_1 conseguente assunzione di un'autonoma obbligazione soggetta al termine di prescrizione ordinario, senza specificare quali fossero i documenti rilevanti e quale fosse il loro contenuto;
- la parziale fondatezza del quinto motivo in quanto la Corte di appello, dopo aver qualificato come appalto soltanto il primo contratto intercorso tra le parti e dopo aver escluso la sussistenza di un contratto di durata, aveva fondato l'obbligo risarcitorio di sulla disciplina del contratto di appalto;
CP_1
- l'assorbimento dei restanti motivi per l'accoglimento dei precedenti.
Quanto al ricorso incidentale di la Corte di cassazione dichiarava Pt_1
l'infondatezza dello stesso in considerazione del fatto che il Tribunale, rigettando la domanda avanzata dalla per assenza di prova dei fatti costituitivi della Pt_1 domanda, non si era pronunciata sulle eccezioni di prescrizione e di concorso del fatto colposo del creditore, cosicché aveva correttamente CP_1 riproposto le sue eccezioni ex art. 346 c.p.c., e non con un appello incidentale.
pagina 9 di 19 Con atto di citazione ha riassunto il giudizio avanti questa Corte Pt_1 formulando le conclusioni indicate in epigrafe e deducendo quanto segue:
- e dapprima hanno stipulato un contratto di appalto in Pt_1 CP_1 forza del quale la seconda doveva realizzare una rete analoga ad un prototipo fornito dalla (senza che quest'ultima avesse mai fornito alcun Pt_1 progetto) e, successivamente, hanno stipulato una serie di contratti di vendita su campione;
- con comunicazione fax del 3 luglio 2001 ha pacificamente CP_1 ammesso l'esistenza dei vizi denunciati da con conseguente Pt_1 insorgenza di una nuova obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale.
Nel presente giudizio di riassunzione si è costituita deducendo CP_1 quanto segue:
- ha mutato la causa petendi dell'azione risarcitoria in quanto con Pt_1
l'azione promossa nel 2004 aveva eccepito l'inadempimento al contratto avente ad oggetto la produzione delle reti fornite successivamente all'approvazione del campione, mentre in sede di riassunzione vorrebbe far valere l'inadempimento delle obbligazioni discendenti da un asserito contratto di appalto per un difetto di progettazione/tecnica di assemblaggio prescelta da in fase di creazione della;
CP_1 Parte_3
- il primo contratto stipulato tra le parti e avente ad oggetto la realizzazione della rete-prototipo non era caratterizzato dall'autonomia tipica che contraddistingue l'attività dell'appaltatore, in quanto l'opera è stata il frutto della collaborazione tra le parti, cosicché il contratto non può essere qualificato come appalto, e e avevano perfezionato dei contratti di CP_1 Pt_1 vendita su campione, tra loro autonomi, perché perfezionati, di volta in volta,
a condizioni sempre differenti;
- il supposto impegno di all'eliminazione dei vizi non costituisce CP_1 riconoscimento del diritto al risarcimento danni e, conseguentemente, non pagina 10 di 19 interrompe il termine di prescrizione, né determina l'insorgenza di una nuova obbligazione con termine di prescrizione ordinario;
- non ha indicato né quali né quante reti sarebbero state ritirate, né ha Pt_1 provato i presunti vizi e difetti delle stesse e gli asseriti esborsi sostenuti per il ritiro delle reti;
- ha progettato il prototipo di rete munito di un non adeguato sistema di Pt_1 aggancio, ha diretto le operazioni di realizzazione del prototipo, l'ha collaudato ed eletto a campione, nonostante la l'avesse avvertita delle CP_1 criticità del modello, con conseguente applicazione dell'art. 1491 c.c. o, in subordine, dell'art.1227 c.c.
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione, devono affrontarsi le seguenti problematiche, come indicato nella sentenza di rinvio:
- la ricostruzione del rapporto commerciale intercorso tra le parti con conseguente qualificazione dei diversi contratti stipulati e individuazione della relativa disciplina applicabile;
- valutazione sulla sussistenza di una responsabilità per vizi della CP_1 ed eventuali limiti;
- valutazione dell'operatività della garanzia per vizi rispetto alle eccezioni di prescrizione ed esclusione della stessa.
Partendo dall'esame della prima questione, ritiene il Collegio che i contratti stipulati tra e debbano essere qualificati come vendite su Pt_1 CP_1 campione ex art. 1522, comma I, c.c.
L'art. 1522 c.c. disciplina due tipologie di vendita: la “vendita su campione”, disciplinata al primo comma e caratterizzata per il fatto che il campione costituisce il paragone esclusivo per la qualità della merce venduta, e la “vendita pagina 11 di 19 su tipo di campione”, disciplinata al secondo comma e caratterizzata per il fatto che il campione vale come mero parametro approssimativo e generico della qualità del bene.
La “vendita su campione” si distingue pertanto dalla “vendita su tipo di campione” per il fatto che, nel primo caso, le parti determinano le qualità promesse mediante il riferimento ad una cosa concreta che viene assunta quale termine diretto di paragone del bene dovuto, cosicché il campione assume la duplice funzione di determinare l'oggetto della vendita e di accertare l'esattezza dell'adempimento (Cass. n. 21154/2025).
Dall'esame degli atti emerge chiaramente che le parti hanno voluto stipulare una serie di contratti di “vendita su campione” ex art. 1522, comma I, c.c., in quanto le caratteristiche e le qualità delle reti sono state individuate facendo riferimento ad un campione, fornito da che è stato eletto quale esclusivo paragone Pt_1 per la qualità della merce, e non come mero criterio per indicare in modo approssimativo la qualità del bene oggetto di compravendita.
Tale volontà dalle parti emerge:
- dall'atto di citazione di primo grado laddove afferma che la Pt_1
“produzione doveva avvenire su campione, con particolari appositamente costruiti e non reperibili in commercio”;
- dalla comparsa di costituzione di primo grado laddove afferma CP_1 che “dette reti sono state compravendute a campione, essendo state assemblate dalla – con materiale ed elementi strutturali scelti e CP_4 voluti dalla – in modo da essere perfettamente conformi ai cinque Parte_1 campioni di rete in legno di cui all'allegata fattura […], campioni realizzati dalla sulla base dell'allegato progetto (doc. 7) a questa fornito dalla CP_4
; Parte_1
- dall'atto di citazione in appello in cui affermava che “in un secondo Pt_1 momento il sig. affidò un campione alla appellata, affinché, Parte_4
pagina 12 di 19 studiandolo, ne ricavasse i particolari costruttivi e i dettagli tecnici necessari a realizzare per conto di reti con le stesse caratteristiche”; Parte_1
- dalla deposizione testimoniale di socio di il quale Parte_4 Pt_1 ha dichiarato che “solo in un secondo tempo rispetto al mese di maggio del
1998, portai presso la un campione di rete, conferendo alla CP_4 CP_4
l'incarico di predisporre un prototipo del prodotto ai fini della successiva produzione, nella circostanza però non furono impartite indicazioni tecniche di sorta. Preciso che il prototipo che doveva essere eseguito dalla CP_4 doveva presentare le stesse caratteristiche tecniche del campione di rete da me esibito ed avere soltanto delle variazioni di carattere estetico”;
- dalla deposizione testimoniale di il quale, interrogato sul Testimone_1 capitolo 14 formulato da , in relazione all'incontro del 15 giugno CP_1
1998, ha affermato: “Ribadì nell'occasione il sig. che tutte le reti Parte_2 ordinate dovessero essere corrispondenti a quella da lui esaminata come campione”.
Non persuade la tesi di secondo cui il rapporto intercorso tra le parti Pt_1 andrebbe distinto in una “prima fase”, avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione del prototipo, inquadrabile nella fattispecie dell'appalto, e in una
“seconda fase”, avente ad oggetto la produzione delle reti, riconducibile alla vendita.
Preliminarmente è opportuno rilevare che nel giudizio di primo grado ha Pt_1 sempre affermato che aveva commesso degli errori di “produzione” CP_1 individuando la causa petendi nei contratti aventi ad oggetto la produzione delle reti e senza mai far riferimento ad alcun vizio di progettazione.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado emerge infatti che i vizi di progettazione sono stati menzionati per la prima volta dal giudice che, in sede di formulazione del quesito al CTU, ha chiesto al perito di accertare se i difetti denunciati dall'attrice fossero imputabili a “vizio di progettazione o a vizio di
pagina 13 di 19 produzione”, atteso che, soltanto nel secondo caso il CTU avrebbe dovuto determinare i danni subiti dall'attrice.
Introdotta la questione, con l'atto di citazione in appello ha parzialmente Pt_1 modificato la ricostruzione della vicenda affermando che “le reti realizzate per da presentarono un'elevata difettosità, palesemente Parte_1 CP_4 dipendente da errori nella progettazione e nella produzione” (pag. 10 atto di citazione in appello).
Così facendo l'appellante, al fine di sostenere la sua tesi, ha creato una certa confusione nella ricostruzione della vicenda dimenticando, tuttavia, di considerare che le deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado consentono di chiarire perfettamente lo svolgimento della vicenda, escludendo una qualsivoglia responsabilità della . CP_1
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la ricostruzione prospettata da non Pt_1 sia comunque condivisibile in considerazione del fatto che l'attività di realizzazione del prototipo (presunta prima fase) non presenta le caratteristiche di un contratto di appalto, mancando l'elemento essenziale dell'autonomia dell'appaltatore.
Dall'esame della deposizione del emerge chiaramente che Parte_2 CP_1
non ha avuto alcuna autonomia nella realizzazione del campione di rete,
[...] essendosi limitata a replicare il modello fornitole da apportandovi Pt_1 esclusivamente le modifiche richieste dal Parte_2
L'assenza di autonomia della è ulteriormente avvalorata dal fatto CP_1 che essa, dopo essersi avveduta della presenza di alcune problematiche nel modello fornitole dal non ha potuto apportare le modifiche che Parte_2 riteneva necessarie per espresso rifiuto della Pt_1
Dunque, nessuna attività di progettazione del campione è rinvenibile nell'operato della , la cui attività si è concretizzata in una mera attività di replica CP_1 di un modello fornito dalla stessa acquirente Pt_1
pagina 14 di 19 Alla luce di quanto detto i contratti stipulati tra le parti devono essere qualificati come vendite su campione e, posto che le reti realizzate da sono CP_1 conformi al modello realizzato e approvato da non è ravvisabile alcun Pt_1 inadempimento di . CP_1
Infatti, sebbene il CTU non abbia potuto esaminare il campione originariamente fornito alla posto che lo stesso era stato smontato CP_1 irreversibilmente al fine di studiarne l'assemblaggio, tuttavia, il CTU ha potuto esaminare una rete “in merito alla quale il sig. dichiarava trattarsi di Parte_2 una rete “gemella”, uguale in tutto e per tutto, a quella “campione” a suo tempo consegnata a . CP_4
Rispetto a tale rete il CTU ha dichiarato che le caratteristiche costruttive e di assemblaggio “erano corrispondenti a quella visionata precedentemente presso la società convenuta , ovvero la rete corrispondente al prodotto finale CP_4 commercializzato, cosicché è possibile affermare che la rete prodotta da CP_1
, e commercializzata da era perfettamente conforme al modello
[...] Pt_1 fornito da quest'ultima.
Va inoltre precisato che l'affermazione del CTU, secondo cui un incollaggio eseguito a regola d'arte avrebbe richiesto l'utilizzo di una chiodatura degli elementi fino a completa asciugatura della colla applicata, non è comunque idonea a fondare una responsabilità di in considerazione del fatto CP_1 che il perito non ha ritenuto che questa fosse la causa dei vizi, tanto che, a pagina 8 della perizia, ha affermato che gli inconvenienti potevano essere eliminati con un opportuno sistema di chiodatura, non limitato alla fase di asciugatura della colla. Sicché deve presumersi che l'utilizzo della chiodatura solo in fase di asciugatura non avrebbe comunque eliminato i difetti.
Infine, è opportuno precisare che non può essere ritenuta CP_1 responsabile dei vizi alle reti in considerazione del fatto che essa, non appena ha ravvisato delle anomalie nel campione fornitole da ha tempestivamente Pt_1
pagina 15 di 19 segnalato a quest'ultima le problematiche, suggerendo alla di apportare Pt_1 delle modifiche, ottenendo, però, un netto rifiuto da parte di Pt_1
Ciò, infatti, è quanto emerge dalla deposizione del teste , ragioniere Tes_2 presso , il quale interrogato sul capitolo 11 di ha affermato CP_1 Pt_1
“[…] So del problema del distaccamento delle spine o pioli, ma ciò era dovuto come era già stato segnalato alla da un difetto di progettazione. Per la Pt_1 precisione ci era stato consegnato un progetto-campione a cui la doveva CP_4 attenersi nella produzione della rete. Esaminando questo campione si constatò che vi era questa anomalia con riguardo ai pioli e del tipo di attacco o supporto degli stessi che venne subito segnalato alla La fu informata Pt_1 Pt_1 dell'inconveniente ma, persistette nel richiedere quel tipo di attacco di porta doghe a sfera perché era distintivo del prodotto”.
Tale circostanza è confermata anche dalla deposizione di Testimone_1 operaio presso , il quale interrogato sul capitolo 10 di quest'ultima CP_1 ha affermato “E' vero nell'occasione sia io che il abbiamo fatto presente CP_5 al che il modello di rete Sanavit come quello ordinato poteva Parte_2 presentare dei problemi in quanto risultava privo di placche e di viti a sostegno dei piolini e delle assi”, nonché da , il quale sul capitolo 10 ha Testimone_3 affermato “è vero quanto dedotto in tale capitolo sia in quell'occasione che in altre circostanza in mia presenza veniva rappresentato al sig. il periodo Parte_2 di tali inconvenienti”.
Alla luce di quanto detto, pertanto, appare fondata anche l'eccezione formulata da ex art.1491 c.c., in forza del quale la garanzia per i vizi del bene CP_1 compravenduto non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa: nella fattispecie era chiaramente a Pt_1 conoscenza dei vizi delle reti essendone stata informata direttamente dalla venditrice.
D'altra parte, emerge dagli atti di causa che nell'anno 2000 aveva Pt_1 riconosciuto le carenze del suo progetto di rete e aveva chiesto a di CP_1
pagina 16 di 19 modificarlo, provvedendo all'inserimento di placche di ferro sotto i gommini
(deposizione teste memoria ex art. 180 c.p.c. pag. 3). Tes_3 Pt_1
Da tale momento, a seguito della correzione strutturale sul “sistema incastro” a mezzo chiodatura, come confermato dal CTU, l'inconveniente di tenuta della rete non si era più verificato (pag. 11 consulenza 25.10.2006).
Va, infine, esaminata la terza questione individuata dalla Corte di cassazione, ovvero l'operatività della garanzia per vizi rispetto alle eccezioni di prescrizione ed esclusione della stessa.
La qualificazione dei contratti come vendite su campione determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1495 c.c., cosicché l'azione per var valere i vizi del bene è soggetta al termine di prescrizione annuale decorrente dalla consegna degli stessi.
Nel caso in esame con l'atto di citazione notificato il 25 febbraio 2004, ha Pt_1 pacificamente avanzato le sue pretese risarcitorie solo in relazione a quattordici contratti conclusi nel 1998 e 1999, le cui reti sono state consegnate rispettivamente nel 1998 e nel 1999.
Posto che il termine di prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. decorre dalla consegna del bene, e nel caso in esame essa è avvenuta nel 1998 e nel 1999, deve ritenersi che il relativo termine sia decorso, per i beni consegnati nel 1998, nel 1999, e per i beni consegnati nel 1999, nel 2000.
Da ciò consegue che l'azione risarcitoria esperita da nel 2004, oltreché Pt_1 infondata, era ormai prescritta.
Non persuade la tesi di secondo cui avrebbe riconosciuto i Pt_1 CP_1 vizi con conseguente interruzione del termine annuale di prescrizione e decorrenza di un nuovo termine ordinario decennale.
A tal proposito si rileva che, in primo luogo, la missiva citata dall'odierna riassumente (doc. 7 riassunzione) costituisce un riconoscimento del vizio Pt_1 limitato alla sola rete oggetto di quel contratto di vendita e non vi è prova che tale contratto rientri tra quelli oggetto della domanda risarcitoria avanzata da pagina 17 di 19 Inoltre, quand'anche tale contratto rientrasse nei predetti, l'eventuale Pt_1 interruzione della prescrizione sarebbe intervenuta a prescrizione ormai decorsa posto che, essendo i beni stati consegnati al più tardi nel 1999, la relativa azione per vizi si era prescritta nel 2000, mentre la missiva è datata 3 luglio 2001.
In secondo luogo, non è condivisibile l'affermazione di secondo l'impegno Pt_1 della alla eliminazione dei vizi avrebbe determinato l'insorgenza di CP_1 una nuova obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale.
A tal proposito si rileva che con la sentenza n. 13294/2005 la Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'impegno del venditore ad eliminare i vizi che rendono il bene compravenduto inidoneo all'uso cui è destinato di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione. Solo in presenza di un accordo delle parti, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che si è resa CP_1 disponibile alla eliminazione dei vizi al solo scopo di mantenere dei pacifici rapporti commerciali con il nuovo cliente, non essendovi alcun elemento dal quale desumere la sussistenza di un animus novandi rispetto all'originaria obbligazione di garanzia.
Inoltre, è opportuno precisare che l'effetto interruttivo della prescrizione e impeditivo della decadenza è limitato alle sole azioni edilizie, ovvero alle azioni di risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, che nel caso in esame non sono mai state fatte vale da la quale si è sempre limitata a richiedere la Pt_1
pagina 18 di 19 rifusione delle spese sostenute per la sostituzione e/o riparazione delle reti difettose, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Vanno infine rigettate le istanze istruttorie formulate da in quanto la Parte_1 causa è stata compiutamente istruita in primo grado attraverso l'assunzione di plurime deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU, mentre i capitoli di prova di cui viene chiesta l'ammissione, senza peraltro indicarne la benché minima rilevanza, nulla potrebbero aggiungere a quanto già accertato nel corso del giudizio.
All'esito del giudizio si deve procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza di , con Parte_1 conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore di CP_1 delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), secondo valori medi e, quanto al giudizio di appello e al giudizio di rinvio, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- rigetta le domande formulate da;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1 le spese di lite liquidate, quanto al primo grado in euro 14.103,00 per
[...] compensi, quanto al grado di appello in euro 9.991,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 7.655,00 per compensi, e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali
(15%) e accessori di legge se dovuti.
Venezia, camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Presidente
TI IS
Il Consigliere estensore
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