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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6673/2021 R.G., promoSA da:
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
, (C.F. ); Parte_3 C.F._3
, (C.F. ); Parte_4 C.F._4
, (C.F. ); Parte_5 C.F._5
, (C.F. ), minore legalmente Parte_6 C.F._6
rappresentata dai genitori TT (C.F. ) e Parte_3 C.F._3 CP_1
(C.F. );
[...] C.F._7
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIA TOLLOT (C.F.
; C.F._8
- ATTORI -
CONTRO
, (C.F. E P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO SPREAFICO;
- CONVENUTA –
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO BETTIOL;
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità sanitaria;
chiamata di terzo in garanzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta nella causazione del decesso del SI. TT Per_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Condannare la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite e delle spese sostenute per i procedimenti di ATP e di merito, incluse quelle per TU
e CT.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale: in via principale, rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, accertare e dichiarare l'obbligo della terza chiamata Controparte_3
di tenere indenne e manlevare la convenuta da ogni conseguenza
[...]
pregiudizievole derivante dal presente giudizio. Con vittoria di spese.
Per la terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale: rigettare ogni domanda attorea. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi esposti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva. In ulteriore subordine, ridurre l'indennizzo nei limiti e alle condizioni di polizza. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, quali prossimi congiunti del de cuius TT , convenivano in giudizio la Per_1 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti a seguito del decesso del loro familiare, avvenuto in data 19.07.2017 a seguito dei traumi riportati in una caduta occorsa il 09.07.2017 presso la casa di riposo gestita dalla convenuta.
2 Si costituiva la convenuta, la quale contestava integralmente la domanda, negando ogni addebito di responsabilità e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere dalla steSA Controparte_3 manlevata.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la terza chiamata la Controparte_3
quale aderiva alle difese della convenuta nel merito e, in via preliminare e subordinata, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa.
La causa, preceduta da un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo
(R.G. 8126/2020) e istruita nel merito mediante produzione documentale e l'espletamento di una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Al pari, risulta fondata la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
1. Sulla responsabilità della struttura convenuta.
Il convincimento di questo Giudice in ordine all'accertamento della responsabilità della convenuta si fonda in via principale sulle risultanze della Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata in corso di causa.
L'elaborato dei Dott.ri e immune da vizi logici e metodologici, offre Per_2 Per_3
una disamina puntuale e rigorosa delle condotte che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso, superando le tesi difensive della convenuta e della terza chiamata.
La TU ha, infatti, disvelato una serie di criticità concatenanti che delineano un quadro di colpa grave e polifattoriale, riconducibile non a un singolo errore, ma a un deficit sistemico nella gestione del paziente.
1.1 L'inadeguata gestione clinica e assistenziale del paziente
È emersa una palese inadeguatezza nell'approccio clinico e assistenziale al SI.
TT sin dal suo ingresso nella struttura. I periti hanno censurato con fermezza
3 l'operato del medico, definendolo connotato da un "atteggiamento passivo, indifferente, dilatorio ed omissivo".
Manca agli atti una qualsivoglia traccia di un esame obiettivo approfondito, di una corretta anamnesi e di un monitoraggio clinico assiduo.
Il diario medico, definito dai TU come espressione di un "silenzio assordante", è la prova documentale di tale carenza, limitandosi a registrazioni superficiali e non argomentando mai le scelte terapeutiche, come l'ingiustificata sospensione di un farmaco antipsicotico (Serenase) in un paziente con noti disturbi del comportamento.
A tale negligenza medica si salda quella del personale paramedico.
La TU ha qualificato le loro consegne come meramente "notarili" , ovvero registrazioni asettiche di eventi che si sono rivelate "inconsistenti ed inefficaci" a sollecitare un intervento medico adeguato. Questa mancanza di comunicazione e di proattività ha determinato che l'equipe multidisciplinare agisse "a compartimenti stagni", vanificando la funzione di sorveglianza integrata che una struttura sanitaria
è tenuta a garantire.
1.2 L'omeSA valutazione del rischio e la prevedibilità dell'evento
La tesi difensiva di un evento fortuito e imprevedibile è radicalmente smentita dall'accertata omissione di una basilare attività di valutazione del rischio.
La struttura convenuta, pur ospitando un paziente con diagnosi di demenza e storia di "pregresse cadute", non ha utilizzato alcuna scala di valutazione validata
. I TU hanno evidenziato che la mera "applicazione della Scala Morse... avrebbe dato un punteggio 55 (diabete e remota emorragia subaracnoidea, uso di deambulatore da solo, demenza, debolezza arti inferiori), indicativo di alto rischio per caduta".
4 L'evento, dunque, non solo era prevedibile, ma era stato di fatto preannunciato da una serie di episodi di wandering e agitazione documentati nei giorni precedenti.
La TU, con efficace metafora, chiarisce che "non si tratta di 'incidente' in quanto l'incidente è 'un avvenimento inatteso'... mentre avrebbe dovuto essere considerato un rischio sempre possibile".
Proseguono i periti: "è come se il nocchiero della nave guardasse il cielo ed il mare, si accorgesse della tempesta in arrivo, ma decidesse, pur avendo altra possibile scelta, di non eluderla;
a quel punto se la nave affonda non si può dire che si è trattato di incidente, ma di evento causato da negligenza e imprudenza".
Tale era il dovere della struttura: riconoscere il rischio e governarlo.
1.3 La responsabilità organizzativa e strutturale della Convenuta
Oltre alle colpe individuali, la TU ha individuato una responsabilità diretta della direzione della struttura per deficit organizzativi e strutturali.
In primo luogo, ricade sulla dirigenza la responsabilità di assicurare che l'equipe operi in modo coordinato ed efficiente, cosa che palesemente non è avvenuta. In secondo luogo, è stata accertata una specifica negligenza strutturale. I periti hanno richiamato il D.M. 18 settembre 2002 in materia di prevenzione incendi, il quale consente, per le strutture che ospitano degenti con particolari patologie, di adottare
"idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi" per le vie di fuga.
La mancata adozione di tali sistemi, in una struttura inaugurata nel 2014 e quindi tenuta al rispetto della normativa, ha permesso al SI. TT di accedere facilmente a una zona pericolosa come la rampa di scale esterna.
Infine, la struttura ha omesso di adempiere al proprio dovere di attivare una rivalutazione del profilo del paziente. I periti hanno chiarito in modo inequivocabile che, di fronte al peggioramento delle condizioni, spetta a "chi ha in carico il soggetto critico" – e non all' – il compito di segnalare la mutata Pt_7
situazione e richiedere una nuova valutazione tramite S.Va.M.A. Il non averlo fatto costituisce un'ulteriore, grave omissione.
5 Per tutte queste ragioni, la responsabilità della convenuta ex artt. 1218 e 2043 c.c. è pienamente provata.
2. Sulla domanda di manleva.
La domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti di Controparte_3
è fondata. L'eccezione di inoperatività della polizza, basata
[...] sull'interpretazione della clausola "claims made", non può essere accolta.
L'inchiesta penale del 2017, essendo stata avviata a carico di "ignoti", non integra la fattispecie di "richiesta di risarcimento" contro l'assicurato come definita in polizza.
La prima richiesta rilevante ai fini contrattuali è pertanto quella pervenuta in vigenza di polizza, la quale risulta pienamente operativa.
3. Sulla liquidazione del danno (Quantum Debeatur).
3.1 Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale
Questo Tribunale ritiene di dover liquidare il danno da perdita del rapporto parentale facendo ricorso alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in quanto parametro di riferimento a livello nazionale idoneo a garantire uniformità di trattamento.
Tuttavia, nella personalizzazione della liquidazione, non si può prescindere da una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. È neceSArio ponderare la reale dimensione della perdita subita. Nel caso di specie, è provato che il de cuius, SI. TT , versasse da anni in condizioni di salute estremamente Per_1 precarie, con una "demenza in fase avanzata di gravità" e plurime comorbilità .
Inoltre, sin dal 2015, era ricoverato presso strutture sanitarie, con conseguente ceSAzione della convivenza familiare. Questi elementi, ovvero l'età avanzata, la ridotta aspettativa di vita e, soprattutto, la già grave compromissione della capacità relazionale, impongono una liquidazione del danno orientata ai valori minimi previsti dalle tabelle di riferimento.
3.2 Liquidazione
Alla luce di tali considerazioni, si liquida il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, applicando i valori minimi delle Tabelle di Milano vigenti, come segue:
o In favore della coniuge, SI.ra : € 168.250,00. Parte_1
6 o In favore di ciascuno dei figli, SI. TT e SI. TT PT
: € 168.250,00. Parte_3
3.3 Rigetto della domanda dei nipoti e delle spese stragiudiziali
Va respinta la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti. Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ammesso in astratto la risarcibilità, eSA richiede la prova rigorosa di un legame affettivo di eccezionale intensità, prova che nel caso di specie non è stata sufficientemente fornita .
Va altresì respinta la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale della società G.S. Gestione Sinistri. Tale costo non costituisce un danno emergente causalmente riconducibile all'illecito, bensì una spesa volontaria e non neceSAria.
3.4 Danno patrimoniale
Spettano agli attori le spese funerarie e le spese sostenute per le consulenze tecniche, in applicazione del principio della soccombenza.
3.5 Sulla rivalutazione e gli interessi
L'obbligazione risarcitoria per danno da fatto illecito costituisce un debito di valore.
Pertanto, le somme sopra liquidate devono essere adeguate al potere d'acquisto della moneta alla data della presente decisione.
Sul capitale così rivalutato, sono inoltre dovuti gli interessi, la cui funzione è quella di compensare il danneggiato per il mancato godimento della somma. A tal fine, questo Giudice applica i principi enunciati dalla Corte di CaSAzione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 1995. Gli interessi compensativi verranno dunque computati sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (09.07.2017) alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale momento, sulla somma complessiva così determinata matureranno i soli interessi legali fino al saldo effettivo.
3.6 Riepilogo del Danno Liquidato
Alla luce di quanto sopra, il danno complessivo liquidato in favore degli attori aventi diritto si compone come segue: o Danno Non Patrimoniale (in favore della SI.ra ): € Parte_1
168.250,00.
7 o Danno Non Patrimoniale (in favore del SI. TT : € PT
168.250,00. o Danni complessivi (in favore del SI. TT ): Parte_3
Danno Non Patrimoniale: € 168.250,00.
Danno Patrimoniale - Spese Funerarie (come da allegazioni attoree): € 5.414,69
Danno Patrimoniale - Spese Procedimento ATP (R.G.
8126/2020), riconosciute quali conseguenza diretta dell'illecito:
Spese per TU (Prof. : € 2.440,00. Per_4
Spese per CT (Dott.SA ): € 2.440,00 Per_5
Totale per TT € 178.544,69. Parte_3
Il totale liquidato a titolo di sorte capitale è pari a € 515.044,69, oltre accessori di legge come specificato al punto 3.5.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva della
[...]
" " nella causazione del decesso del Controparte_2 CP_2
SI. TT;
Per_1
2. CONDANNA la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore degli attori, e per l'effetto la condanna al pagamento delle seguenti somme: o in favore di , la somma di € 168.250,00; Parte_1
o in favore di TT la somma di € 168.250,00; PT
8 o in favore di TT , la somma complessiva di € 178.544,69, di Parte_3
cui € 168.250,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 10.294,69 a titolo di danno patrimoniale;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati come in motivazione dalla data dell'illecito alla presente pronuncia, e oltre i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
3. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da TT e TT . Pt_4 Parte_5 Parte_6
4. RESPINGE la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale.
5. ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla convenuta e, per l'effetto, CONDANNA in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a tenere indenne la Controparte_2
di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a versare agli
[...] attori in esecuzione della presente sentenza.
CONDANNA la e Controparte_2 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli CP_3 attori , TT e TT , che liquida Parte_1 PT Parte_3
PER IL MERITO
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare € 22.426,00
9 Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi steSA posizione processuale (art. 4, comma 2) € 6.727,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 29.153,80
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 22.426,00
Totale variazioni in aumento + € 6.727,80
Compenso totale € 29.153,80
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 4.373,07
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 561,00
TOTALE € 34.087,87
PER LA FASE DI ATP
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.382,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 945,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 1.519,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.846,00
Aumento del 30% per presenza di più parti aventi steSA posizione processuale (art. 4, comma 2) € 1.153,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 4.999,80
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.846,00
Totale variazioni in aumento + € 1.153,80
Compenso totale € 4.999,80
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 749,97
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 548,00
TOTALE € 6.297,77 OLTRE IVA e CPA come per legge.
10 CONDANNA alla rifusione delle spese di Controparte_3
lite in favore della Controparte_2
che liquida
[...]
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare € 22.426,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 22.426,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.363,90
Totale € 25.789,90, IVA e CPA come per legge
Il Giudice
Dott. Deli Luca
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6673/2021 R.G., promoSA da:
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
, (C.F. ); Parte_3 C.F._3
, (C.F. ); Parte_4 C.F._4
, (C.F. ); Parte_5 C.F._5
, (C.F. ), minore legalmente Parte_6 C.F._6
rappresentata dai genitori TT (C.F. ) e Parte_3 C.F._3 CP_1
(C.F. );
[...] C.F._7
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIA TOLLOT (C.F.
; C.F._8
- ATTORI -
CONTRO
, (C.F. E P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO SPREAFICO;
- CONVENUTA –
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO BETTIOL;
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità sanitaria;
chiamata di terzo in garanzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta nella causazione del decesso del SI. TT Per_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Condannare la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite e delle spese sostenute per i procedimenti di ATP e di merito, incluse quelle per TU
e CT.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale: in via principale, rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, accertare e dichiarare l'obbligo della terza chiamata Controparte_3
di tenere indenne e manlevare la convenuta da ogni conseguenza
[...]
pregiudizievole derivante dal presente giudizio. Con vittoria di spese.
Per la terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale: rigettare ogni domanda attorea. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi esposti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva. In ulteriore subordine, ridurre l'indennizzo nei limiti e alle condizioni di polizza. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, quali prossimi congiunti del de cuius TT , convenivano in giudizio la Per_1 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti a seguito del decesso del loro familiare, avvenuto in data 19.07.2017 a seguito dei traumi riportati in una caduta occorsa il 09.07.2017 presso la casa di riposo gestita dalla convenuta.
2 Si costituiva la convenuta, la quale contestava integralmente la domanda, negando ogni addebito di responsabilità e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere dalla steSA Controparte_3 manlevata.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la terza chiamata la Controparte_3
quale aderiva alle difese della convenuta nel merito e, in via preliminare e subordinata, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa.
La causa, preceduta da un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo
(R.G. 8126/2020) e istruita nel merito mediante produzione documentale e l'espletamento di una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Al pari, risulta fondata la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
1. Sulla responsabilità della struttura convenuta.
Il convincimento di questo Giudice in ordine all'accertamento della responsabilità della convenuta si fonda in via principale sulle risultanze della Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata in corso di causa.
L'elaborato dei Dott.ri e immune da vizi logici e metodologici, offre Per_2 Per_3
una disamina puntuale e rigorosa delle condotte che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso, superando le tesi difensive della convenuta e della terza chiamata.
La TU ha, infatti, disvelato una serie di criticità concatenanti che delineano un quadro di colpa grave e polifattoriale, riconducibile non a un singolo errore, ma a un deficit sistemico nella gestione del paziente.
1.1 L'inadeguata gestione clinica e assistenziale del paziente
È emersa una palese inadeguatezza nell'approccio clinico e assistenziale al SI.
TT sin dal suo ingresso nella struttura. I periti hanno censurato con fermezza
3 l'operato del medico, definendolo connotato da un "atteggiamento passivo, indifferente, dilatorio ed omissivo".
Manca agli atti una qualsivoglia traccia di un esame obiettivo approfondito, di una corretta anamnesi e di un monitoraggio clinico assiduo.
Il diario medico, definito dai TU come espressione di un "silenzio assordante", è la prova documentale di tale carenza, limitandosi a registrazioni superficiali e non argomentando mai le scelte terapeutiche, come l'ingiustificata sospensione di un farmaco antipsicotico (Serenase) in un paziente con noti disturbi del comportamento.
A tale negligenza medica si salda quella del personale paramedico.
La TU ha qualificato le loro consegne come meramente "notarili" , ovvero registrazioni asettiche di eventi che si sono rivelate "inconsistenti ed inefficaci" a sollecitare un intervento medico adeguato. Questa mancanza di comunicazione e di proattività ha determinato che l'equipe multidisciplinare agisse "a compartimenti stagni", vanificando la funzione di sorveglianza integrata che una struttura sanitaria
è tenuta a garantire.
1.2 L'omeSA valutazione del rischio e la prevedibilità dell'evento
La tesi difensiva di un evento fortuito e imprevedibile è radicalmente smentita dall'accertata omissione di una basilare attività di valutazione del rischio.
La struttura convenuta, pur ospitando un paziente con diagnosi di demenza e storia di "pregresse cadute", non ha utilizzato alcuna scala di valutazione validata
. I TU hanno evidenziato che la mera "applicazione della Scala Morse... avrebbe dato un punteggio 55 (diabete e remota emorragia subaracnoidea, uso di deambulatore da solo, demenza, debolezza arti inferiori), indicativo di alto rischio per caduta".
4 L'evento, dunque, non solo era prevedibile, ma era stato di fatto preannunciato da una serie di episodi di wandering e agitazione documentati nei giorni precedenti.
La TU, con efficace metafora, chiarisce che "non si tratta di 'incidente' in quanto l'incidente è 'un avvenimento inatteso'... mentre avrebbe dovuto essere considerato un rischio sempre possibile".
Proseguono i periti: "è come se il nocchiero della nave guardasse il cielo ed il mare, si accorgesse della tempesta in arrivo, ma decidesse, pur avendo altra possibile scelta, di non eluderla;
a quel punto se la nave affonda non si può dire che si è trattato di incidente, ma di evento causato da negligenza e imprudenza".
Tale era il dovere della struttura: riconoscere il rischio e governarlo.
1.3 La responsabilità organizzativa e strutturale della Convenuta
Oltre alle colpe individuali, la TU ha individuato una responsabilità diretta della direzione della struttura per deficit organizzativi e strutturali.
In primo luogo, ricade sulla dirigenza la responsabilità di assicurare che l'equipe operi in modo coordinato ed efficiente, cosa che palesemente non è avvenuta. In secondo luogo, è stata accertata una specifica negligenza strutturale. I periti hanno richiamato il D.M. 18 settembre 2002 in materia di prevenzione incendi, il quale consente, per le strutture che ospitano degenti con particolari patologie, di adottare
"idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi" per le vie di fuga.
La mancata adozione di tali sistemi, in una struttura inaugurata nel 2014 e quindi tenuta al rispetto della normativa, ha permesso al SI. TT di accedere facilmente a una zona pericolosa come la rampa di scale esterna.
Infine, la struttura ha omesso di adempiere al proprio dovere di attivare una rivalutazione del profilo del paziente. I periti hanno chiarito in modo inequivocabile che, di fronte al peggioramento delle condizioni, spetta a "chi ha in carico il soggetto critico" – e non all' – il compito di segnalare la mutata Pt_7
situazione e richiedere una nuova valutazione tramite S.Va.M.A. Il non averlo fatto costituisce un'ulteriore, grave omissione.
5 Per tutte queste ragioni, la responsabilità della convenuta ex artt. 1218 e 2043 c.c. è pienamente provata.
2. Sulla domanda di manleva.
La domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti di Controparte_3
è fondata. L'eccezione di inoperatività della polizza, basata
[...] sull'interpretazione della clausola "claims made", non può essere accolta.
L'inchiesta penale del 2017, essendo stata avviata a carico di "ignoti", non integra la fattispecie di "richiesta di risarcimento" contro l'assicurato come definita in polizza.
La prima richiesta rilevante ai fini contrattuali è pertanto quella pervenuta in vigenza di polizza, la quale risulta pienamente operativa.
3. Sulla liquidazione del danno (Quantum Debeatur).
3.1 Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale
Questo Tribunale ritiene di dover liquidare il danno da perdita del rapporto parentale facendo ricorso alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in quanto parametro di riferimento a livello nazionale idoneo a garantire uniformità di trattamento.
Tuttavia, nella personalizzazione della liquidazione, non si può prescindere da una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. È neceSArio ponderare la reale dimensione della perdita subita. Nel caso di specie, è provato che il de cuius, SI. TT , versasse da anni in condizioni di salute estremamente Per_1 precarie, con una "demenza in fase avanzata di gravità" e plurime comorbilità .
Inoltre, sin dal 2015, era ricoverato presso strutture sanitarie, con conseguente ceSAzione della convivenza familiare. Questi elementi, ovvero l'età avanzata, la ridotta aspettativa di vita e, soprattutto, la già grave compromissione della capacità relazionale, impongono una liquidazione del danno orientata ai valori minimi previsti dalle tabelle di riferimento.
3.2 Liquidazione
Alla luce di tali considerazioni, si liquida il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, applicando i valori minimi delle Tabelle di Milano vigenti, come segue:
o In favore della coniuge, SI.ra : € 168.250,00. Parte_1
6 o In favore di ciascuno dei figli, SI. TT e SI. TT PT
: € 168.250,00. Parte_3
3.3 Rigetto della domanda dei nipoti e delle spese stragiudiziali
Va respinta la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti. Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ammesso in astratto la risarcibilità, eSA richiede la prova rigorosa di un legame affettivo di eccezionale intensità, prova che nel caso di specie non è stata sufficientemente fornita .
Va altresì respinta la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale della società G.S. Gestione Sinistri. Tale costo non costituisce un danno emergente causalmente riconducibile all'illecito, bensì una spesa volontaria e non neceSAria.
3.4 Danno patrimoniale
Spettano agli attori le spese funerarie e le spese sostenute per le consulenze tecniche, in applicazione del principio della soccombenza.
3.5 Sulla rivalutazione e gli interessi
L'obbligazione risarcitoria per danno da fatto illecito costituisce un debito di valore.
Pertanto, le somme sopra liquidate devono essere adeguate al potere d'acquisto della moneta alla data della presente decisione.
Sul capitale così rivalutato, sono inoltre dovuti gli interessi, la cui funzione è quella di compensare il danneggiato per il mancato godimento della somma. A tal fine, questo Giudice applica i principi enunciati dalla Corte di CaSAzione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 1995. Gli interessi compensativi verranno dunque computati sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (09.07.2017) alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale momento, sulla somma complessiva così determinata matureranno i soli interessi legali fino al saldo effettivo.
3.6 Riepilogo del Danno Liquidato
Alla luce di quanto sopra, il danno complessivo liquidato in favore degli attori aventi diritto si compone come segue: o Danno Non Patrimoniale (in favore della SI.ra ): € Parte_1
168.250,00.
7 o Danno Non Patrimoniale (in favore del SI. TT : € PT
168.250,00. o Danni complessivi (in favore del SI. TT ): Parte_3
Danno Non Patrimoniale: € 168.250,00.
Danno Patrimoniale - Spese Funerarie (come da allegazioni attoree): € 5.414,69
Danno Patrimoniale - Spese Procedimento ATP (R.G.
8126/2020), riconosciute quali conseguenza diretta dell'illecito:
Spese per TU (Prof. : € 2.440,00. Per_4
Spese per CT (Dott.SA ): € 2.440,00 Per_5
Totale per TT € 178.544,69. Parte_3
Il totale liquidato a titolo di sorte capitale è pari a € 515.044,69, oltre accessori di legge come specificato al punto 3.5.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva della
[...]
" " nella causazione del decesso del Controparte_2 CP_2
SI. TT;
Per_1
2. CONDANNA la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore degli attori, e per l'effetto la condanna al pagamento delle seguenti somme: o in favore di , la somma di € 168.250,00; Parte_1
o in favore di TT la somma di € 168.250,00; PT
8 o in favore di TT , la somma complessiva di € 178.544,69, di Parte_3
cui € 168.250,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 10.294,69 a titolo di danno patrimoniale;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati come in motivazione dalla data dell'illecito alla presente pronuncia, e oltre i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
3. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da TT e TT . Pt_4 Parte_5 Parte_6
4. RESPINGE la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale.
5. ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla convenuta e, per l'effetto, CONDANNA in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a tenere indenne la Controparte_2
di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a versare agli
[...] attori in esecuzione della presente sentenza.
CONDANNA la e Controparte_2 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli CP_3 attori , TT e TT , che liquida Parte_1 PT Parte_3
PER IL MERITO
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare € 22.426,00
9 Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi steSA posizione processuale (art. 4, comma 2) € 6.727,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 29.153,80
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 22.426,00
Totale variazioni in aumento + € 6.727,80
Compenso totale € 29.153,80
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 4.373,07
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 561,00
TOTALE € 34.087,87
PER LA FASE DI ATP
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.382,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 945,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 1.519,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.846,00
Aumento del 30% per presenza di più parti aventi steSA posizione processuale (art. 4, comma 2) € 1.153,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 4.999,80
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.846,00
Totale variazioni in aumento + € 1.153,80
Compenso totale € 4.999,80
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 749,97
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 548,00
TOTALE € 6.297,77 OLTRE IVA e CPA come per legge.
10 CONDANNA alla rifusione delle spese di Controparte_3
lite in favore della Controparte_2
che liquida
[...]
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare € 22.426,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 22.426,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.363,90
Totale € 25.789,90, IVA e CPA come per legge
Il Giudice
Dott. Deli Luca
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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