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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20050/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20050/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Marco Zaia nell'interesse di , sulla scorta del decreto di Parte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13/06/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(c. f.: ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Marco Zaia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lipari Vico Tindarys n. 1 (studio avv.
Leone) come da procura in atti, attore contro
(CF ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore , rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Milena Sindoni, funzionario preposto all'Ufficio Legale del Comune, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale, convenuto avente ad oggetto lesione personale - risarcitorio.-
Pag. 1 a 11 R. G. n. 20050/2018
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 20/06/2018 Parte_1
esponeva che il 27/08/2017, ad ore 13:00 circa, mentre guidava il proprio motociclo Kimco People GT tg. EA58362, assicurato presso con a bordo , imboccava la CP_2 Persona_1
Strada Comunale, denominata “Strada Vecchia” dalla Piazza
Santa Croce di Pianoconte in direzione Lipari e, transitato nella parte basolata, superata una curva, la strada si presentava dissestata e sconnessa al punto di finire “… all'interno di una profonda buca che occupava orizzontalmente l'intera carreggiata” a suo dire “non visibile né evitabile”.
A seguito della caduta riportava lesioni personali che ne Pt_1
rendevano necessario il trasporto in ospedale riportando “… un valido trauma distorsivo-contusivo a carico dell'articolazione tibio-tarsica sinistra con lesione ossea occulta e lesione cutanea della regione antero-mediale (v. doc.
1), nonché danni al proprio mezzo pari ad € 907,19”.
Tentata una soluzione stragiudiziale era formulata preliminare richiesta di negoziazione assistita rivolta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali, fisici e morali, subiti in conseguenza del sinistro, quantificati complessivamente in €
8.504,16 per come documentato in atti ma, risultati vani tali tentativi, adiva l'Autorità giudiziaria per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 1) ACCERTARE E DICHIARARE la
Pag. 2 a 11 R. G. n. 20050/2018
responsabilità esclusiva del in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, in ordine alla causazione del sinistro accorso al in data Parte_1
27/08/2017; E per l'effetto: 2) CONDANNARE il CP_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro
[...]
tempore, al risarcimento, in favore del Sig. , di Parte_1
tutti i danni materiali, fisici e morali alla persona dallo stesso subiti in conseguenza del predetto sinistro, così come quantificati sulla scorta del preventivo di riparazione del
10/11/2017 di € 907,19 per quanto riguarda i danni al mezzo nonché sulla scorta della perizia medico-legale redatta dal dott. , nella complessiva misura di € 8.504,16, Persona_2
ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere riconosciuta, anche in esito alla richiesta CTU meccanica e medico-legale, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo.
3) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 4) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriori istanze istruttorie, si chiede sin da ora ammettersi CTU meccanica avente ad oggetto la quantificazione del danno al mezzo ed i costi per la relativa riparazione, ivi incluso l'acquisto dei pezzi di ricambio, accertando e verificando la congruità del preventivo in atti;
nonché CTU medico-legale volta a: a)
Pag. 3 a 11 R. G. n. 20050/2018
accertare entità del danno fisico e morale subito dal Sig. Pt_1
a seguito del sinistro del 27/08/2017; b) quantificare i postumi invalidanti residuati sulla persona del Sig. a seguito del Pt_1
sinistro del 27/08/2017. In particolare verificare: c) la natura delle lesioni riportate dal Sig. nel sinistro de quo, la loro Pt_1
evoluzione, i trattamenti praticati, lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
d) lo stato psicologico del
Sig. preesistente e successivo al sinistro;
e) se in Pt_1
conseguenza delle lesioni, si sia verificato un danno alla salute
o biologico, un danno estetico ed un danno morale, con conseguente menomazione del modo di essere della persona del Sig. , del suo stato di benessere, delle consuete Pt_1
attività, anche solo potenziali, non escluse quelle di tempo libero e di svago;
f) l'incidenza permanente che tale compromissione della validità psicofisica di parte attrice abbia sulla capacità lavorativa dello stesso;
g) l'ammontare delle spese mediche e di cure sostenute ed eventualmente ancora da sostenere;
h) misura e durata dell'invalidità temporanea assoluta e relativa;
i) misura e durata dell'invalidità permanente;
l) ogni altro danno, anche di natura estetica, riportato dal Sig. nel sinistro de quo;
m) l'ammontare Pt_1
delle spese mediche ed ulteriori, così come documentate...”.
Si costituiva l'ente convenuto con comparsa del 15/11/2018,
Pag. 4 a 11 R. G. n. 20050/2018
contestando la domanda attorea e chiedendo di “… 1) ritenere
e dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare per infondatezza o con qualsiasi altra statuizione tutte le domande anche istruttorie avanzate da parte attrice nei confronti del
; 2) In ogni caso, nella non temuta ipotesi di Controparte_1
accoglimento della domanda attorea, limitare la pronunzia in ragione dell'effettivo danno provato a carico dell'Ente; 3) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. erano disposte ed espletate le prove testimoniali e, all'esito della istruttoria con ordinanza del 13/03/2022 la causa era rimessa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Svolta istanza di revoca della predetta ordinanza la stessa era confermata e la causa era rinviata all'udienza del 09/01/2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
IN DIRITTO
Contrariamente alla tesi di parte attrice è bene premettere che nel caso di strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, l'Ente proprietario risponde, ai sensi dell'art. 2051 C.C., dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o
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alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso.
Di recente la S. C. ha richiamato, con la sentenza 13/01/2015 n.
287, noti principi in tema di responsabilità oggettiva con riferimento al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta l'imputabilità dell'evento dannoso, in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Sulla base di tale premessa l'attore che agisce per il riconoscimento del danno, ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (così, anche Cass. 07/08/2010 n. 8229; Cass.
19/05/2011 n. 1106; Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass.
25/08/2014 n. 18162; Cass. 23/10/2014 n. 22528).
Tale orientamento appare ancor più consolidato in considerazione di quanto di recente ribadito dalla suprema
Pag. 6 a 11 R. G. n. 20050/2018
Corte con la ordinanza n. 16034/2023 ove è stato affermato che
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c. c., il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita”, escludendo la responsabilità del custode, ( , giacché, nel caso di specie, la causa CP_1
esclusiva della caduta derivava dalla “colpevole inavvedutezza comportamentale” della persona danneggiata configurandosi la presenza dell'asserita insidia come mero teatro dell'evento, non già come causa.
Anche in tale circostanza la S. C. ha ribadito che incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, «indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima» in quanto l'art. 2051 c.c. non prevede una presunzione di colpa. Le
Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2477/2018, Cass. 2483/2018 e Cass. SS. UU.
n. 20943/2022) superata, in quanto la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della
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fattispecie.
Infatti, il custode può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (come, invece, avviene in altre fattispecie, quali l'esercizio di attività pericolose -art. 2050 c. c.- ovvero la responsabilità per la circolazione dei veicoli, ex art. 2054 c. c.).
Con tale ricostruzione il caso fortuito necessario per la esenzione da responsabilità può dipendere da fatto naturale o del terzo di cui le caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode. In tal modo il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
Sulla base di tali principi, si ritiene che la domanda attorea non sia fondata.
Non appare infatti essere stato provato il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Ed infatti, , teste interrogata alla udienza del Persona_1
13.02.2020, convivente e unica persona ad avere assistito all'incidente oltre all'attore, ha dichiarato: “…confermo che il
Pag. 8 a 11 R. G. n. 20050/2018
27/08/2017 verso le 13.00 mentre con il mio compagno Pt_1
eravamo a bordo del motociclo targato EA 58362
[...]
superato il primo strato basolato della strada comunale “strada vecchia di Pianoconte siamo caduti a terra …”, e senza fare alcun cenno alla circostanza che la ruota sarebbe finita in una buca ha aggiunto, concludendo la deposizione, che “…la buca attraversava tutta la sede stradale e non era segnalata …” riconoscendola poi nelle foto mostrate.
Posto che, come detto, la predetta è stata l'unica presente al momento dell'asserito sinistro, la stessa non riferisce specificatamente sulla dinamica del sinistro narrata in citazione (la strada in questione si presentava gravemente dissestata e sconnessa tanto che il sig. andava a finire Pt_1
all'interno di una profonda buca) affermando che sono caduti a terra e riferendo poi della esistenza della buca, poco chiaro appare come una buca di certe dimensioni non sia visibile alle ore 13.00 di un giorno estivo quando la luminosità è ottimale come anche affermato dall'ispettore nella nota a sua Per_3
firma del 3/10/2017.
Agli esiti della istruttoria occorre pertanto rilevare che, l'unico testimone presente al momento del sinistro non ha riferito con precisione sulla causa della caduta pur riconoscendo la buca mostrata con le foto in atti.
Ma le condizioni di tempo e luogo del fatto fa ritenere che lo
Pag. 9 a 11 R. G. n. 20050/2018
stesso fosse evitabile impiegando l'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto se è vero che l'art. 2051 c. c. impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, del pari, impone un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare
«condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (Cass. 17443/2019).
Sulla scorta delle risultanze probatorie e delle considerazioni svolte in punto di diritto, le domande proposte dalla parte attrice vanno rigettate.
Viste le ragioni della decisione, considerata nel suo complesso la vicenda processuale e tenuto conto della astratta proponibilità della domanda, si ritiene ricorrano i motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n.
R. G. 20050/2018, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pag. 10 a 11 R. G. n. 20050/2018
Così deciso in Barcellona P. G. il 21/02/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20050/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Marco Zaia nell'interesse di , sulla scorta del decreto di Parte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13/06/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(c. f.: ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Marco Zaia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lipari Vico Tindarys n. 1 (studio avv.
Leone) come da procura in atti, attore contro
(CF ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore , rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Milena Sindoni, funzionario preposto all'Ufficio Legale del Comune, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale, convenuto avente ad oggetto lesione personale - risarcitorio.-
Pag. 1 a 11 R. G. n. 20050/2018
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 20/06/2018 Parte_1
esponeva che il 27/08/2017, ad ore 13:00 circa, mentre guidava il proprio motociclo Kimco People GT tg. EA58362, assicurato presso con a bordo , imboccava la CP_2 Persona_1
Strada Comunale, denominata “Strada Vecchia” dalla Piazza
Santa Croce di Pianoconte in direzione Lipari e, transitato nella parte basolata, superata una curva, la strada si presentava dissestata e sconnessa al punto di finire “… all'interno di una profonda buca che occupava orizzontalmente l'intera carreggiata” a suo dire “non visibile né evitabile”.
A seguito della caduta riportava lesioni personali che ne Pt_1
rendevano necessario il trasporto in ospedale riportando “… un valido trauma distorsivo-contusivo a carico dell'articolazione tibio-tarsica sinistra con lesione ossea occulta e lesione cutanea della regione antero-mediale (v. doc.
1), nonché danni al proprio mezzo pari ad € 907,19”.
Tentata una soluzione stragiudiziale era formulata preliminare richiesta di negoziazione assistita rivolta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali, fisici e morali, subiti in conseguenza del sinistro, quantificati complessivamente in €
8.504,16 per come documentato in atti ma, risultati vani tali tentativi, adiva l'Autorità giudiziaria per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 1) ACCERTARE E DICHIARARE la
Pag. 2 a 11 R. G. n. 20050/2018
responsabilità esclusiva del in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, in ordine alla causazione del sinistro accorso al in data Parte_1
27/08/2017; E per l'effetto: 2) CONDANNARE il CP_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro
[...]
tempore, al risarcimento, in favore del Sig. , di Parte_1
tutti i danni materiali, fisici e morali alla persona dallo stesso subiti in conseguenza del predetto sinistro, così come quantificati sulla scorta del preventivo di riparazione del
10/11/2017 di € 907,19 per quanto riguarda i danni al mezzo nonché sulla scorta della perizia medico-legale redatta dal dott. , nella complessiva misura di € 8.504,16, Persona_2
ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere riconosciuta, anche in esito alla richiesta CTU meccanica e medico-legale, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo.
3) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 4) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriori istanze istruttorie, si chiede sin da ora ammettersi CTU meccanica avente ad oggetto la quantificazione del danno al mezzo ed i costi per la relativa riparazione, ivi incluso l'acquisto dei pezzi di ricambio, accertando e verificando la congruità del preventivo in atti;
nonché CTU medico-legale volta a: a)
Pag. 3 a 11 R. G. n. 20050/2018
accertare entità del danno fisico e morale subito dal Sig. Pt_1
a seguito del sinistro del 27/08/2017; b) quantificare i postumi invalidanti residuati sulla persona del Sig. a seguito del Pt_1
sinistro del 27/08/2017. In particolare verificare: c) la natura delle lesioni riportate dal Sig. nel sinistro de quo, la loro Pt_1
evoluzione, i trattamenti praticati, lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
d) lo stato psicologico del
Sig. preesistente e successivo al sinistro;
e) se in Pt_1
conseguenza delle lesioni, si sia verificato un danno alla salute
o biologico, un danno estetico ed un danno morale, con conseguente menomazione del modo di essere della persona del Sig. , del suo stato di benessere, delle consuete Pt_1
attività, anche solo potenziali, non escluse quelle di tempo libero e di svago;
f) l'incidenza permanente che tale compromissione della validità psicofisica di parte attrice abbia sulla capacità lavorativa dello stesso;
g) l'ammontare delle spese mediche e di cure sostenute ed eventualmente ancora da sostenere;
h) misura e durata dell'invalidità temporanea assoluta e relativa;
i) misura e durata dell'invalidità permanente;
l) ogni altro danno, anche di natura estetica, riportato dal Sig. nel sinistro de quo;
m) l'ammontare Pt_1
delle spese mediche ed ulteriori, così come documentate...”.
Si costituiva l'ente convenuto con comparsa del 15/11/2018,
Pag. 4 a 11 R. G. n. 20050/2018
contestando la domanda attorea e chiedendo di “… 1) ritenere
e dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare per infondatezza o con qualsiasi altra statuizione tutte le domande anche istruttorie avanzate da parte attrice nei confronti del
; 2) In ogni caso, nella non temuta ipotesi di Controparte_1
accoglimento della domanda attorea, limitare la pronunzia in ragione dell'effettivo danno provato a carico dell'Ente; 3) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. erano disposte ed espletate le prove testimoniali e, all'esito della istruttoria con ordinanza del 13/03/2022 la causa era rimessa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Svolta istanza di revoca della predetta ordinanza la stessa era confermata e la causa era rinviata all'udienza del 09/01/2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
IN DIRITTO
Contrariamente alla tesi di parte attrice è bene premettere che nel caso di strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, l'Ente proprietario risponde, ai sensi dell'art. 2051 C.C., dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o
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alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso.
Di recente la S. C. ha richiamato, con la sentenza 13/01/2015 n.
287, noti principi in tema di responsabilità oggettiva con riferimento al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta l'imputabilità dell'evento dannoso, in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Sulla base di tale premessa l'attore che agisce per il riconoscimento del danno, ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (così, anche Cass. 07/08/2010 n. 8229; Cass.
19/05/2011 n. 1106; Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass.
25/08/2014 n. 18162; Cass. 23/10/2014 n. 22528).
Tale orientamento appare ancor più consolidato in considerazione di quanto di recente ribadito dalla suprema
Pag. 6 a 11 R. G. n. 20050/2018
Corte con la ordinanza n. 16034/2023 ove è stato affermato che
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c. c., il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita”, escludendo la responsabilità del custode, ( , giacché, nel caso di specie, la causa CP_1
esclusiva della caduta derivava dalla “colpevole inavvedutezza comportamentale” della persona danneggiata configurandosi la presenza dell'asserita insidia come mero teatro dell'evento, non già come causa.
Anche in tale circostanza la S. C. ha ribadito che incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, «indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima» in quanto l'art. 2051 c.c. non prevede una presunzione di colpa. Le
Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2477/2018, Cass. 2483/2018 e Cass. SS. UU.
n. 20943/2022) superata, in quanto la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della
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fattispecie.
Infatti, il custode può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (come, invece, avviene in altre fattispecie, quali l'esercizio di attività pericolose -art. 2050 c. c.- ovvero la responsabilità per la circolazione dei veicoli, ex art. 2054 c. c.).
Con tale ricostruzione il caso fortuito necessario per la esenzione da responsabilità può dipendere da fatto naturale o del terzo di cui le caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode. In tal modo il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
Sulla base di tali principi, si ritiene che la domanda attorea non sia fondata.
Non appare infatti essere stato provato il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Ed infatti, , teste interrogata alla udienza del Persona_1
13.02.2020, convivente e unica persona ad avere assistito all'incidente oltre all'attore, ha dichiarato: “…confermo che il
Pag. 8 a 11 R. G. n. 20050/2018
27/08/2017 verso le 13.00 mentre con il mio compagno Pt_1
eravamo a bordo del motociclo targato EA 58362
[...]
superato il primo strato basolato della strada comunale “strada vecchia di Pianoconte siamo caduti a terra …”, e senza fare alcun cenno alla circostanza che la ruota sarebbe finita in una buca ha aggiunto, concludendo la deposizione, che “…la buca attraversava tutta la sede stradale e non era segnalata …” riconoscendola poi nelle foto mostrate.
Posto che, come detto, la predetta è stata l'unica presente al momento dell'asserito sinistro, la stessa non riferisce specificatamente sulla dinamica del sinistro narrata in citazione (la strada in questione si presentava gravemente dissestata e sconnessa tanto che il sig. andava a finire Pt_1
all'interno di una profonda buca) affermando che sono caduti a terra e riferendo poi della esistenza della buca, poco chiaro appare come una buca di certe dimensioni non sia visibile alle ore 13.00 di un giorno estivo quando la luminosità è ottimale come anche affermato dall'ispettore nella nota a sua Per_3
firma del 3/10/2017.
Agli esiti della istruttoria occorre pertanto rilevare che, l'unico testimone presente al momento del sinistro non ha riferito con precisione sulla causa della caduta pur riconoscendo la buca mostrata con le foto in atti.
Ma le condizioni di tempo e luogo del fatto fa ritenere che lo
Pag. 9 a 11 R. G. n. 20050/2018
stesso fosse evitabile impiegando l'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto se è vero che l'art. 2051 c. c. impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, del pari, impone un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare
«condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (Cass. 17443/2019).
Sulla scorta delle risultanze probatorie e delle considerazioni svolte in punto di diritto, le domande proposte dalla parte attrice vanno rigettate.
Viste le ragioni della decisione, considerata nel suo complesso la vicenda processuale e tenuto conto della astratta proponibilità della domanda, si ritiene ricorrano i motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n.
R. G. 20050/2018, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pag. 10 a 11 R. G. n. 20050/2018
Così deciso in Barcellona P. G. il 21/02/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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