CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 235/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCO n. 186/2024, est. dott.ssa FEDERICA TROVO', discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA PORZIO, 4 CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/1 80143 NAPOLI
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SCURRIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 28 23900 LECCO
APPELLATO
E
- (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv. ti PEREGO NADIA e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso l' in VIA SAVARÈ 1 Controparte_3
20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “sospendere l'esecutività della sentenza n. 186/2024 resa dal Tribunale di Lecco, in data 23.10.2024 e mai notificata, per tutti i motivi meglio dedotti in atti;
Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto,
[1] riformare la sentenza n. 186/2024 resa dal Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò, nell'ambito del giudizio recante rg 280/2024 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierno appellato in primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e confermare la validità dell'intimazione di pagamento n. 13420239002721954/000 e degli atti ad essa sottesi;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per : “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO RIGETTARE l'appello perché CP_1 inammissibile e/o infondato per tutti i motivi esposti nel presente atto. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, CONDANNARE
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore dell'appellato delle spese del grado”. CP_1
Per “Accogliere il ricorso in appello e per l'effetto riformare parzialmente la CP_2 sentenza n. 186/2024 resa dal Tribunale di Lecco sezione lavoro e pubblicata in data 23.10.2024 in relazione al procedimento R.G. n. 280/2024 con conseguente integrale rigetto del ricorso avanti al Tribunale e conferma della validità dell'intimazione di pagamento n. 13420239002721954/000 e degli atti ad essa sottesi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.03.2025 Parte_2
ha appellato la sentenza n. 186/2024 mediante la quale il
[...]
TRIBUNALE di LECCO in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 13420239002721954000 ha
[...] dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai sottesi avvisi di addebito n. 43420160000346235/000 e n. 43420160001026347/000 relativi all'omesso pagamento di contributi I.V.S. per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto di aver ricevuto in data CP_1
15.02.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento opposta per la somma complessiva di Euro 137.387,48 relativa, tra gli altri, agli avvisi di addebito n. 43420160000346235000, notificato il 17.06.2016 per l'importo di Euro 2.762,07 e n. 43420160001026347000 notificato il 20.12.2016 per l'importo di Euro 2.736,16, ma che successivamente alla notifica degli anzidetti avvisi non erano seguiti atti intermedi idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
Su tali presupposti aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, da ritenersi maturata anche a voler computare il periodo di sospensione della prescrizione derivante dalla normativa emergenziale COVID 19.
Il TRIBUNALE, in via preliminare respingeva la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' e quella relativa alla tardività dell'opposizione Pt_1 considerato che l'opponente non aveva lamentato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata prima della notifica degli avvisi, bensì quella matura successivamente alla notifica.
[2] Nel merito respingeva quanto dedotto da secondo la quale la Pt_1 prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420199001644543000 e da quella n. 13420229001332433.
Quanto alla prima riteneva che la notifica non fosse valida in quanto eseguita ai sensi degli artt. 26, comma 4, D.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/1973 con il rito degli irreperibili tramite affissione nell'albo del Comune di Perledo (LC), sul presupposto che nel Comune nel quale doveva eseguirsi la notificazione non vi fosse abitazione, ufficio o azienda del contribuente, circostanza che il primo Giudice affermava essere smentita dal certificato storico di residenza prodotto da dal quale emergeva che il Parte_1 ricorrente era ivi residente sin dalla nascita.
Quanto alla notifica della seconda intimazione, eseguita il 13.12.2022, rilevava che a tale data erano decorsi più di 5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito e ciò anche computando la sospensione del termine determinata dalla disciplina emergenziale COVID.
Richiamata la normativa in materia costituita dall'art. 37, secondo comma, D.L. 18/2020 con il quale era stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, nonché dall'art. 11 D.L. n. 183/20 con il quale era stata disposta l'ulteriore sospensione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021, rilevava che i crediti oggetto del presente giudizio per effetto di tali norme erano stati tutti prorogati di almeno 311 giorni.
Considerato che l'ultimo avviso di addebito risultava notificato il 20.12.2016 (il primo invece in data 17.6.2016), il termine di prescrizione quinquennale scadeva il 19.12.2021, sicché, anche tenendo conto dei 311 giorni di sospensione della prescrizione per effetto della disciplina emergenziale, alla data del 13.12.2022 di notifica della seconda intimazione di pagamento, la prescrizione quinquennale era già maturata.
Per tali motivi, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la prescrizione delle somme portate dagli avvisi opposti e, in ragione della soccombenza condannava a rifondere a le spese di lite che liquidava nella somma Pt_1 CP_1 di Euro 1.800,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
si duole della pronuncia per “Errata Parte_1 interpretazione e/o falsa valutazione delle notifiche degli atti interruttivi dei termini di prescrizione ed inosservanza della disciplina COVID (art. 12 D. Lgs. 159/2015, D.L. 18/2020, art. 4, D.L. 41/2021) - Infondatezza dell'eccezione di prescrizione”.
Nello specifico, deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice, ritenendo invalida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420199001644543/000, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione.
[3] Nell'ottica dell'appellante la notifica eseguita ex art. 60 D.P.R. 600/73, è regolare in quanto effettuata mediante deposito e affissione presso la Casa Comunale stante l'irreperibilità assoluta del destinatario/contribuente a fronte dell'accesso all'abitazione del medesimo presso l'indirizzo risultante all'anagrafe tributaria e che solo dopo averne verificato la irreperibilità assoluta, il Concessionario della Riscossione, aveva provveduto all'affissione dell'avviso di deposito degli atti presso la Casa comunale, in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune.
Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 13420229001332433/000 rilevava che la stessa aveva prodotto l'effetto interruttivo dei termini di prescrizione atteso che a essa va applicata la proroga concessa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A sostegno della doglianza deduce che il Giudice di prime cure nel dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione aveva omesso di valutare che tutta l'attività di riscossione era stata sospesa in virtù della normativa emergenziale dettata dagli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia” e dall'art. 4 del D.L. 41/2021 “cosiddetto Decreto Sostegni”.
Nello specifico il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, agli artt. 67 e 68 prevedeva la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso e faceva espresso riferimento e richiamo anche la norma di portata generale ex art. 12 D. Lgs. 159/2015 il quale prevede, che, nelle anzidette ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Deduce inoltre che nel caso di specie trova applicazione anche la normativa dettata – sempre per ragioni emergenziali - dall'art. 4 del D.L. 41/2021 c.d.
“Decreto Sostegni”.
Entrambe queste norme prevedono, infatti, una proroga di 24 mesi sia in relazione al decorso dei termini di decadenza che di quelli di prescrizione.
Nell'ottica dell'appellante, pertanto il termine di prescrizione non risultava maturato in quanto per i carichi affidati al entro il 07.03.2020, CP_4 quali quelli oggetto della fattispecie in esame e scadenti in data successiva al 31.12.2021, dovevano intendersi sospesi per 478 giorni (ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Con un secondo motivo di gravame si duole della condanna alle spese di lite stante la fondatezza della propria pretesa.
[4] Da ultimo chiede alla CORTE di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Con memoria depositata il 05.06.2025 si è costituito l' aderendo CP_2 all'appello proposto da e chiedendo la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado.
Con memoria depositata il 09.06.2025 ha resistito difendendo la CP_1 sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del giudizio.
All'udienza di discussione del 17.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________
Deve preliminarmente dichiararsi l'assorbimento della domanda di sospensiva, poiché la causa è stata decisa nel merito all'udienza fissata anche per l'esame dell'istanza cautelare.
L'appello è meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio di economia processuale e della “ragione più liquida”, ripetutamente avallato dalla CORTE di CASSAZIONE, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio 2014 n. 9936).
Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).
[5] Nella specie, tutte le questioni sottoposte all'esame del Collegio possono ritenersi assorbite stante la fondatezza del motivo di appello relativo alla errata applicazione da parte del primo Giudice della normativa dettata durante il periodo emergenziale da COVID 19 e applicabile alla fattispecie in esame.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, espressamente dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La suddetta previsione è stata poi prorogata dall'articolo 11 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” che ha peraltro disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha previsto: “4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'anzidetta norma (art. 12 D.lgs. n. 159/2015), espressamente richiamata, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (…) comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e dopo gli agenti della riscossione”.
Orbene, per effetto del combinato disposto di tutte le norme soprarichiamate deve ritenersi, come correttamente rilevato da , che il corso Parte_1
[6] della prescrizione sia stato sospeso per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Di conseguenza, dovendosi computare i 541 giorni di sospensione per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, il dies ad quem del termine prescrizionale decorrente dal 17.06.2016 (data di notifica dell'avviso di addebito n. 43420160000346235000) e dal 20.12.2016 (data di notifica dell'avviso di addebito n. 43420160001026347000) sarebbe caduto rispettivamente in data 10.12.2022 e in data 14.06.2023.
Tenuto conto che l'intimazione di pagamento n. 13420229001332433 è stata notificata in data 13.10.2022, la stessa costituisce atto idoneo a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2945 c.c. di entrambi i crediti portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta e ciò a prescindere dalla correttezza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420199001644543000.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado deve essere riformata non essendo maturata la eccepita prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta.
Tenuto conto della complessità della questione trattata, la Corte ravvisa i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese del doppio grado di giudizio ponendo i residui 2/3 a carico dell'appellato . CP_1
In ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, le spese di entrambi i gradi vengono liquidate a favore di e di , come da dispositivo in calce in Parte_1 CP_2 base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 3.900,00 di cui Euro 1.800,00 per il giudizio di I grado ed Euro 2.100,00 per quello di appello, la cui quota di 2/3 posta, a carico dell'appellato CP_1
, è pari a Euro 2.600,00 a favore di ciascuna parte, il tutto oltre a spese
[...] generali e oneri di legge con compensazione del residuo terzo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 280/2024 del TRIBUNALE di LECCO respinge le domande proposte da con il ricorso introduttivo. Condanna CP_1
a rifondere ad e a CP_1 Parte_2
i 2/3 delle spese del doppio grado che liquida a favore di ciascuna parte CP_2 nella complessiva somma di Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge. Compensa il residuo terzo.
Milano, 17/06/2025 Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[7]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCO n. 186/2024, est. dott.ssa FEDERICA TROVO', discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA PORZIO, 4 CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/1 80143 NAPOLI
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SCURRIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 28 23900 LECCO
APPELLATO
E
- (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv. ti PEREGO NADIA e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso l' in VIA SAVARÈ 1 Controparte_3
20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “sospendere l'esecutività della sentenza n. 186/2024 resa dal Tribunale di Lecco, in data 23.10.2024 e mai notificata, per tutti i motivi meglio dedotti in atti;
Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto,
[1] riformare la sentenza n. 186/2024 resa dal Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò, nell'ambito del giudizio recante rg 280/2024 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierno appellato in primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e confermare la validità dell'intimazione di pagamento n. 13420239002721954/000 e degli atti ad essa sottesi;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per : “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO RIGETTARE l'appello perché CP_1 inammissibile e/o infondato per tutti i motivi esposti nel presente atto. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, CONDANNARE
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore dell'appellato delle spese del grado”. CP_1
Per “Accogliere il ricorso in appello e per l'effetto riformare parzialmente la CP_2 sentenza n. 186/2024 resa dal Tribunale di Lecco sezione lavoro e pubblicata in data 23.10.2024 in relazione al procedimento R.G. n. 280/2024 con conseguente integrale rigetto del ricorso avanti al Tribunale e conferma della validità dell'intimazione di pagamento n. 13420239002721954/000 e degli atti ad essa sottesi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.03.2025 Parte_2
ha appellato la sentenza n. 186/2024 mediante la quale il
[...]
TRIBUNALE di LECCO in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 13420239002721954000 ha
[...] dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai sottesi avvisi di addebito n. 43420160000346235/000 e n. 43420160001026347/000 relativi all'omesso pagamento di contributi I.V.S. per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto di aver ricevuto in data CP_1
15.02.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento opposta per la somma complessiva di Euro 137.387,48 relativa, tra gli altri, agli avvisi di addebito n. 43420160000346235000, notificato il 17.06.2016 per l'importo di Euro 2.762,07 e n. 43420160001026347000 notificato il 20.12.2016 per l'importo di Euro 2.736,16, ma che successivamente alla notifica degli anzidetti avvisi non erano seguiti atti intermedi idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
Su tali presupposti aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, da ritenersi maturata anche a voler computare il periodo di sospensione della prescrizione derivante dalla normativa emergenziale COVID 19.
Il TRIBUNALE, in via preliminare respingeva la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' e quella relativa alla tardività dell'opposizione Pt_1 considerato che l'opponente non aveva lamentato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata prima della notifica degli avvisi, bensì quella matura successivamente alla notifica.
[2] Nel merito respingeva quanto dedotto da secondo la quale la Pt_1 prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420199001644543000 e da quella n. 13420229001332433.
Quanto alla prima riteneva che la notifica non fosse valida in quanto eseguita ai sensi degli artt. 26, comma 4, D.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/1973 con il rito degli irreperibili tramite affissione nell'albo del Comune di Perledo (LC), sul presupposto che nel Comune nel quale doveva eseguirsi la notificazione non vi fosse abitazione, ufficio o azienda del contribuente, circostanza che il primo Giudice affermava essere smentita dal certificato storico di residenza prodotto da dal quale emergeva che il Parte_1 ricorrente era ivi residente sin dalla nascita.
Quanto alla notifica della seconda intimazione, eseguita il 13.12.2022, rilevava che a tale data erano decorsi più di 5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito e ciò anche computando la sospensione del termine determinata dalla disciplina emergenziale COVID.
Richiamata la normativa in materia costituita dall'art. 37, secondo comma, D.L. 18/2020 con il quale era stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, nonché dall'art. 11 D.L. n. 183/20 con il quale era stata disposta l'ulteriore sospensione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021, rilevava che i crediti oggetto del presente giudizio per effetto di tali norme erano stati tutti prorogati di almeno 311 giorni.
Considerato che l'ultimo avviso di addebito risultava notificato il 20.12.2016 (il primo invece in data 17.6.2016), il termine di prescrizione quinquennale scadeva il 19.12.2021, sicché, anche tenendo conto dei 311 giorni di sospensione della prescrizione per effetto della disciplina emergenziale, alla data del 13.12.2022 di notifica della seconda intimazione di pagamento, la prescrizione quinquennale era già maturata.
Per tali motivi, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la prescrizione delle somme portate dagli avvisi opposti e, in ragione della soccombenza condannava a rifondere a le spese di lite che liquidava nella somma Pt_1 CP_1 di Euro 1.800,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
si duole della pronuncia per “Errata Parte_1 interpretazione e/o falsa valutazione delle notifiche degli atti interruttivi dei termini di prescrizione ed inosservanza della disciplina COVID (art. 12 D. Lgs. 159/2015, D.L. 18/2020, art. 4, D.L. 41/2021) - Infondatezza dell'eccezione di prescrizione”.
Nello specifico, deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice, ritenendo invalida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420199001644543/000, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione.
[3] Nell'ottica dell'appellante la notifica eseguita ex art. 60 D.P.R. 600/73, è regolare in quanto effettuata mediante deposito e affissione presso la Casa Comunale stante l'irreperibilità assoluta del destinatario/contribuente a fronte dell'accesso all'abitazione del medesimo presso l'indirizzo risultante all'anagrafe tributaria e che solo dopo averne verificato la irreperibilità assoluta, il Concessionario della Riscossione, aveva provveduto all'affissione dell'avviso di deposito degli atti presso la Casa comunale, in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune.
Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 13420229001332433/000 rilevava che la stessa aveva prodotto l'effetto interruttivo dei termini di prescrizione atteso che a essa va applicata la proroga concessa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A sostegno della doglianza deduce che il Giudice di prime cure nel dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione aveva omesso di valutare che tutta l'attività di riscossione era stata sospesa in virtù della normativa emergenziale dettata dagli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia” e dall'art. 4 del D.L. 41/2021 “cosiddetto Decreto Sostegni”.
Nello specifico il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, agli artt. 67 e 68 prevedeva la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso e faceva espresso riferimento e richiamo anche la norma di portata generale ex art. 12 D. Lgs. 159/2015 il quale prevede, che, nelle anzidette ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Deduce inoltre che nel caso di specie trova applicazione anche la normativa dettata – sempre per ragioni emergenziali - dall'art. 4 del D.L. 41/2021 c.d.
“Decreto Sostegni”.
Entrambe queste norme prevedono, infatti, una proroga di 24 mesi sia in relazione al decorso dei termini di decadenza che di quelli di prescrizione.
Nell'ottica dell'appellante, pertanto il termine di prescrizione non risultava maturato in quanto per i carichi affidati al entro il 07.03.2020, CP_4 quali quelli oggetto della fattispecie in esame e scadenti in data successiva al 31.12.2021, dovevano intendersi sospesi per 478 giorni (ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Con un secondo motivo di gravame si duole della condanna alle spese di lite stante la fondatezza della propria pretesa.
[4] Da ultimo chiede alla CORTE di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Con memoria depositata il 05.06.2025 si è costituito l' aderendo CP_2 all'appello proposto da e chiedendo la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado.
Con memoria depositata il 09.06.2025 ha resistito difendendo la CP_1 sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del giudizio.
All'udienza di discussione del 17.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________
Deve preliminarmente dichiararsi l'assorbimento della domanda di sospensiva, poiché la causa è stata decisa nel merito all'udienza fissata anche per l'esame dell'istanza cautelare.
L'appello è meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio di economia processuale e della “ragione più liquida”, ripetutamente avallato dalla CORTE di CASSAZIONE, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio 2014 n. 9936).
Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).
[5] Nella specie, tutte le questioni sottoposte all'esame del Collegio possono ritenersi assorbite stante la fondatezza del motivo di appello relativo alla errata applicazione da parte del primo Giudice della normativa dettata durante il periodo emergenziale da COVID 19 e applicabile alla fattispecie in esame.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, espressamente dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La suddetta previsione è stata poi prorogata dall'articolo 11 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” che ha peraltro disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha previsto: “4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'anzidetta norma (art. 12 D.lgs. n. 159/2015), espressamente richiamata, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (…) comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e dopo gli agenti della riscossione”.
Orbene, per effetto del combinato disposto di tutte le norme soprarichiamate deve ritenersi, come correttamente rilevato da , che il corso Parte_1
[6] della prescrizione sia stato sospeso per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Di conseguenza, dovendosi computare i 541 giorni di sospensione per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, il dies ad quem del termine prescrizionale decorrente dal 17.06.2016 (data di notifica dell'avviso di addebito n. 43420160000346235000) e dal 20.12.2016 (data di notifica dell'avviso di addebito n. 43420160001026347000) sarebbe caduto rispettivamente in data 10.12.2022 e in data 14.06.2023.
Tenuto conto che l'intimazione di pagamento n. 13420229001332433 è stata notificata in data 13.10.2022, la stessa costituisce atto idoneo a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2945 c.c. di entrambi i crediti portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta e ciò a prescindere dalla correttezza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420199001644543000.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado deve essere riformata non essendo maturata la eccepita prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta.
Tenuto conto della complessità della questione trattata, la Corte ravvisa i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese del doppio grado di giudizio ponendo i residui 2/3 a carico dell'appellato . CP_1
In ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, le spese di entrambi i gradi vengono liquidate a favore di e di , come da dispositivo in calce in Parte_1 CP_2 base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 3.900,00 di cui Euro 1.800,00 per il giudizio di I grado ed Euro 2.100,00 per quello di appello, la cui quota di 2/3 posta, a carico dell'appellato CP_1
, è pari a Euro 2.600,00 a favore di ciascuna parte, il tutto oltre a spese
[...] generali e oneri di legge con compensazione del residuo terzo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 280/2024 del TRIBUNALE di LECCO respinge le domande proposte da con il ricorso introduttivo. Condanna CP_1
a rifondere ad e a CP_1 Parte_2
i 2/3 delle spese del doppio grado che liquida a favore di ciascuna parte CP_2 nella complessiva somma di Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge. Compensa il residuo terzo.
Milano, 17/06/2025 Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[7]