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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6431/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Angela Paladina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1
dell' in Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale CP_1
resistente
Avente ad oggetto: errata decorrenza e revoca revisione prestazioni obbligatorie
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 15/12/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 6964/22, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione d'invalidità civile e dell'handicap grave solamente da gennaio 2023, sottoponendo il diritto alla pensione a revisione.
Il ricorrente chiedeva pertanto che fosse riconosciuto il suo diritto alla percezione della pensione e dei benefici di Legge ex art. 3, co. III, Legge 104, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, senza la prevista revisione e con decorrenza dalla domanda amministrativa. Vittoria di spese da distrarsi per entrambi le fasi di giudizio.
Si costituiva l' resistente che, deducendo l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, il ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato la decorrenza del riconoscimento delle prestazioni e contestando la sottoponibilità del diritto della pensione a revisione.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
il quale riconosceva invalido civile nella misura del 100%, da
[...] Parte_1 revisionare a 12 mesi, e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. I e III, Legge 104/'92, entrambe le prestazioni con decorrenza da gennaio 2023.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Alla luce della relazione della dott.ssa , Ctu nominata nel presente giudizio, il Persona_2 paziente è portatore di patologie invalidanti che comportano un'invalidità del 100%; in particolare presenta “psicosi schizoaffettiva di tipo depressivo in soggetto Parte_1 con sindrome ansioso generalizzata, cardiopatia ipertensiva Classe NYHA II, obesità lieve”.
Osservava la ctu che “Le patologie suddette di cui è affetto il sig. lo rendono Parte_1
bisognoso di riconoscimento di invalidità civile al 100% con status di handicap grave con decorrenza da gennaio 2023 senza revisione”.
3. Decisione e spese.
Pertanto il ricorrente possiede i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione della pensione d'invalidità e il riconoscimento dello status di handicap grave a decorrere da gennaio
2023.
Esula dal presente giudizio ogni statuizione sulla rivedibilità del giudizio sanitario, essendo prevista dalla legge la facoltà per l'ente di sottoporre l'interessato a controlli periodici al fine di accertare la permanenza dei requisiti sanitari.
Il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico- legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite vi sono giusti motivi, considerato l'esito del giudizio di merito e il riconoscimento del diritto in data successiva alla domanda amministrativa e al giudizio di a.t.p., nonché del rigetto della domanda inerente l'esclusione della revisione, per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
Le spese di lite della fase di a.t.p. si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di alla pensione d'invalidità civile Parte_1
con status di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92 con decorrenza gennaio 2023,
- compensa le spese di lite,
- pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 11 aprile 2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Rando