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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 145/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il giudice,
DATO ATTO che in data 2 aprile 2025 si è tenuta udienza con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., e DATO ATTO che entrambe le parti hanno depositato note scritte,
RILEVATO che le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da note scritte tempestivamente depositate in vista dell'odierna udienza;
il Giudice pronuncia sentenza che è allegata al verbale dell'odierna udienza pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 145/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Marco Gobbato, domiciliato Parte_1 P.IVA_1 presso il difensore in Montebelluna, come da mandato in atti
– appellante – contro
(c.f. ), con l'avv. William Lumuti, Controparte_1 C.F._1 domiciliata presso il difensore in Sondrio, come da mandato in atti
– appellata –
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada). Appello avverso sentenza nr. 256/2023 del Giudice di Pace di Belluno pubblicata il
20 novembre 2023.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n. 256/2023 pubblicata il 20 novembre 2023, accoglieva il ricorso presentato dall'odierna appellata avverso il verbale di accertamento di pagina 2 di 9 violazione del codice della strada, ed annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite.
Secondo il Giudice di Pace, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, l'illegittimità dell'accertamento impugnato deriverebbe dal fatto che la strada in cui è stata commessa la violazione sarebbe classificabile come strada extraurbana secondaria (art. 2, lett. C, C.d.S.) e che, pertanto, per potere procedere all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità da remoto, la medesima strada dovrebbe essere dotata di banchine. In particolare, vi sarebbe l'esigenza che le banchine laterali siano presenti per tutta la lunghezza della strada extraurbana secondaria, come sancito dalla Corte di Cassazione Sez. 6, con ordinanza n.
7708 del 9.3.2022. Non essendo presente tale manufatto nel punto in cui è posizionato l'apparecchio, l'accertamento sarebbe illegittimo.
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Belluno interponeva tempestivo appello il con ricorso depositato in cancelleria in data primo marzo 2024, Parte_1 affidando l'impugnazione a un unico motivo di appello e concludendo per la riforma della decisione di primo grado e per il rigetto, pertanto dell'opposizione avverso il verbale di accertamento.
Con decreto reso in data 11 marzo 2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 16 ottobre 2024 ed assegnava termini per notificazione del ricorso e per la costituzione dell'appellato.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 15 ottobre 2024 la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 16 ottobre 2024, il giudice rinviava la causa all'udienza del 2 aprile 2025 per la discussione e la decisione, assegnando termini alle parti per le note conclusive.
Infine, all'udienza odierna la causa era decisa con sentenza con motivazione contestuale.
2.
Preliminarmente rispetto al merito, occorre dare atto che, come risulta dallo storico del fascicolo rammostrato dal sistema telematico, parte appellata si è costituita con memoria pagina 3 di 9 difensiva depositata in cancelleria solo in data 15 ottobre 2024, oltre il termine di cui all'art. 436 c.p.c., quantificato dalla norma in questione in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, celebrata in data 16 ottobre 2024.
Ebbene, nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in materia di sanzioni amministrative, la costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione deve considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 416 c. p. c. e comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso proprio di merito e processuali nonché dalle deduzioni probatorie, ma non inficia la contestazione dei fatti affermati dall'attore e le difese in ordine alle questioni sulle quali il giudice deve provvedere di ufficio, né impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni ed argomentazioni opposte (Cass. civ. 8183/1987). Pertanto, applicando tali principi al giudizio di appello regolato dal rito del lavoro, è senz'altro possibile la costituzione tardiva dell'appellato, oltre il termine suindicato o anche all'udienza, fermo restando che in tali ipotesi egli incorrerà nelle già viste preclusioni e dovrà dunque limitarsi alle mere difese o a questioni di diritto o rilevabili di ufficio dal giudice.
Nell'odierna controversia, nel costituirsi nel giudizio di appello, come è Controparte_1 dato rilevare dalla disamina della memoria difensiva, si è limitata a riproporre una sola argomentazione, sì fatta valere in primo grado, quale quella relativa alla mancata omologazione dell'autovelox, ma ritenuta assorbita dal Giudice di Pace, che ha deciso la controversia esclusivamente sulla base della questione, anch'essa ritualmente fatta valere in primo grado dall'allora ricorrente, della mancanza dei requisiti del tratto di strada.
Da ciò deriva che costei non ha avanzato una mera difesa in appello, come sarebbe stato se si fosse esclusivamente opposta all'accoglimento del motivo di appello fatto valere dall'appellante, ma ha riproposto diverse ed ulteriori argomentazioni, evidentemente al fine di ottenerne quell'esame che era stato omesso in primo grado, ove erano state ritenute – a torto o a ragione – assorbite.
Ora, se è vero che la parte vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte o ritenute assorbite, ma deve riproporle in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni per evitare la pagina 4 di 9 presunzione di rinuncia (Cass. civ. 28882/2024), tale riproposizione deve tuttavia avvenire nel rispetto dei termini processuali previsti dal codice di rito e, pertanto, nella comparsa di costituzione in appello tempestivamente depositata. D'altronde, tale attività è prevista espressamente dall'art. 346 c.p.c., secondo cui “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Da tutto quanto esposto e considerato, deriva che le argomentazioni svolte dall'appellata, la quale ha fatto valere la mancanza di omologazione del dispositivo, non possono essere valutate ai fini della decisione a prescindere dalla loro eventuale fondatezza.
3.
Quanto al merito, l'unico motivo di appello proposto dal comune appellante è fondato per i motivi di cui in appresso.
4.
Si duole il che il Giudice di pace avrebbe ignorato ovvero Parte_1 erroneamente valutato le prove fornite, quale il provvedimento della Prefettura di Belluno n.
928/2016 di autorizzazione alla collocazione dell'apparecchio e la documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi di causa.
Prima di valutare la legittimità del provvedimento che ha autorizzato l'installazione dello strumento di controllo, si osserva che per strada extraurbana secondaria deve intendersi, secondo la definizione portata dall'art. 2, 2° c., lett. c, C.d.S., “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.
Per quanto qui rileva, non vi sono dubbi che la strada in cui è stata accertata la violazione sia extraurbana, in quanto, anche dalle fotografie allegate da parte ricorrente in primo grado (cfr. doc. 12), si deduce che la strada corre fuori dal centro abitato e non è delimitata dal segnale a fondo bianco di inizio centro abitato.
Inoltre, quanto alla contestata presenza della banchina, osserva il Tribunale che per banchina deve intendersi, secondo la definizione normativamente prevista (art. 3, 1° c., n.
4. C.d.S.), la
“parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”. La portata di tale definizione è stata meglio chiarita dalla giurisprudenza della pagina 5 di 9 Corte di cassazione, secondo cui il manufatto consiste nella zona non asfaltata che insiste ai limiti della strada posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale
(Cass. Civ. 22755/2013), e che le dimensioni di tale area sono del tutto ininfluenti per definirla come tale, non essendovi alcuna norma che ne prevede una larghezza minima (Cass.
Civ. 8934/2019). Solo per le strade più recenti è stato infatti prescritto il rispetto di un limite dimensionale minimo per la banchina, ma tale limite non è valido per le strade già esistenti, essendo imposto solo a quelle progettate successivamente all'entrata in vigore del DM
5.11.2001, n. 6792.
Dal materiale fotografico versato in atti, si deduce che la banchina è presente sicuramente nel punto esatto in cui è stata effettuata la rilevazione (cfr. fotografia allegata al verbale di accertamento), nonché nelle immediate vicinanze, non avendo nessun rilievo il fatto che la galleria ne sia priva, dato che l'apparecchio è collocato pacificamente fuori dalla predetta galleria. Deve pertanto essere censurata la decisione di primo grado, laddove sostiene che il tratto di strada in questione sarebbe privo di banchine laterali.
Da quanto argomentato deriva che la strada in cui è stata accertata la violazione è in possesso di tutti i requisiti per essere definita come extraurbana secondaria ai sensi dell'art. 2, 2° c., lett. c, C.d.S.
5.
Chiarito un tanto in merito alla presenza della banchina, e della conseguente legittima classificazione dell'arteria viaria in cui è avvenuto l'accertamento come strada extraurbana secondaria di cui all'art. 2, 2° c., lett. c, d. lgs. 285/1992, come correttamente dato atto dal giudice di pace nella gravata sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, 1° c., d.l.
121/2002, in siffatte tipologie di strada è ammesso l'utilizzo di dispositivi per il telecontrollo della velocità previa individuazione da parte di apposito decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 2, d.l. cit.. Tale disposizione prevede che “il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del
pagina 6 di 9 traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”, dettando, pertanto, i criteri al quale deve adeguarsi l'autorità prefettizia per l'adozione del decreto che individua le strade, o i tratti di esse, sui quali utilizzare i mezzi tecnici di controllo del traffico.
Il provvedimento adottato ai sensi della predetta normativa è il decreto del prefetto di
Belluno prot. 928/2016, Area III, del 11 gennaio 2016, con il quale è stata accordata la possibilità, ai sensi dell'art. 4, 2° c., d.l. 121/2002, conv. con modificazioni dalla l. 168/2022, di procedere all'istallazione e all'utilizzo di dispostivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità senza il presidio di personale di polizia, prodotto dal sin dal primo grado di Parte_1 giudizio.
Le censure al provvedimento mosse dal giudice di prime cure a tale provvedimento amministrativo non colgono nel segno. Il Giudice di pace, a riguardo, sostiene che sarebbe carente la motivazione dell'atto nella parte in cui valuta il tasso di incidentalità della strada, tasso che, a detta del giudice di pace, non sarebbe stato idoneamente quantificato in quanto rilevato con riguardo ad un tratto della strada di 19,9 km. Invero, la scelta della lunghezza del tratto di strada sul quale calcolare il tasso di incidentalità è rimessa al prefetto nell'esercizio del potere che gli compete come conferito dalla norma, anche tenendo conto che le valutazioni attinenti al merito dell'attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono quelle relative al tasso d'incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati (Cass. civ. 7872/2011). È pertanto proprio la suprema Corte ad ascrivere, apertis verbis, al merito amministrativo la valutazione del tasso di d'incidentalità.
Ebbene, deve ritenersi che abbia errato il giudice di pace nel disapplicare il provvedimento prefettizio de quo, tenendo conto che al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l'Amministrazione stessa (operando un pagina 7 di 9 sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall'Amministrazione) negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell'applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d'esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate
(Cass. civ. 310/2009).
In realtà, il decreto prefettizio è adeguatamente e congruamente motivato, è stato adottato all'esito di una complessa istruttoria da un'autorità funzionalmente e territorialmente competente, non travalica le finalità attributive ed i limiti discrezionali del potere conferito all'autorità ed appare, infine, assolutamente coerente con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa rispetto alle esigenze di salvaguardia del bene giuridico tutelato dalla norma. Tale provvedimento, pertanto, supera indenne l'accertamento incidentale di legittimità previsto dagli artt. 4 e 5, all. E, l. 2245/1865 e non vi sono dunque ragioni per procedere ad una sua disapplicazione da parte di questo giudice dell'appello.
6.
La sentenza di primo grado che ha annullato il verbale deve pertanto essere oggetto di riforma nel senso di cui in dispositivo.
7.
Deve essere inoltre confermata la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, le quali devono essere dichiarate compensate.
Le spese di lite di questo giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
• ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
pagina 8 di 9 • RIGETTA l'opposizione svolta da avverso il verbale Controparte_1
impugnato;
• DICHIARA interamente COMPENSATE le spese del primo grado di giudizio;
• CONDANNA a rimborsare al Controparte_1 Parte_1
le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in euro 91,50 per anticipazioni ed euro 332,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata all'esito della discussione orale ed allegata al verbale di udienza.
Così deciso in Belluno, il giorno 2 aprile 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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