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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/07/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA IS Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. NR DO LA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3372/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con l'avv. Domenico Febbo Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Benedetto Spinosa e Mara Ticconi Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6741/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023 ha adito il Tribunale di Roma Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato presso la società
[...] dal 3 gennaio 2002 al 13 luglio 2002, come addetta al call center; che con Parte_1 ricorso notificato alla società il 1° ottobre 2007 aveva chiesto al Tribunale di Roma
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro conseguente all'illegittima interposizione di manodopera;
che con sentenza il Tribunale aveva rigettato la domanda;
che aveva proposto appello;
che con sentenza n. 9457/2012 la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo;
che con
Pag. 1 di 7 ricorso depositato il 27 giugno 2013 aveva (ri)proposto domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro conseguente all'illegittima interposizione di manodopera;
che con sentenza n. 745/2015 il Tribunale di Roma aveva nuovamente rigettato la domanda;
che, in accoglimento dell'interposto gravame, la Corte di appello di
Roma, con sentenza n. 1626/2019, decisa l'8 aprile 2019, in riforma della pronuncia di primo grado aveva dichiarato l'esistenza tra le parti di un lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3 gennaio 2002 con diritto all'inquadramento nella categoria D del c.c.n.l.; che solo in data 10 giugno 2019 la società le aveva inviato una lettera con la quale era stata invitata a riprendere servizio;
che nel mese di settembre 2019
le aveva corrisposto la somma di € 2.901,17 a titolo di arretrati, senza Parte_1 tuttavia specificare a quale periodo tale importo si riferisse;
che la società era tenuta a retribuirla a partire da ottobre 2007, ossia dal primo mese successivo dalla data della messa in mora;
che in base allo sviluppo retributivo dell'inquadramento nel livello D riconosciutole era rimasta creditrice della somma di € 178.156,47 come da conteggio allegato.
Sulla base di tanto, previa riserva di agire in separata sede per “l'omesso ovvero insufficiente versamento dei contributi previdenziali ed espressamente, per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto, non ancora richieste e per quelle derivanti da indennità, premi, o qualsiasi trattamento economico collettivo aziendale, allo stato non conosciuto, per il risarcimento del danno tra l'interruzione fattuale del rapporto e la messa in mora e per il risarcimento del danno alla vita di relazione e per perdita di chances oltre al trattamento di fine rapporto”, ha concluso richiedendo la condanna della società al pagamento della somma in precedenza indicata, oltre accessori di legge, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita richiedendo respingersi Parte_1 il ricorso. In particolare, ha dedotto che la ricorrente, benché non avesse fatto pervenire alcuna offerta delle prestazioni lavorative, era stata riammessa in servizio in data 12 giugno 2019 e assegnata presso il call center di Roma, viale Asia n. 96, con inquadramento al livello D;
che con la busta paga di settembre 2019 aveva corrisposto alla lavoratrice le retribuzioni maturate dalla pubblicazione della sentenza (8 aprile 2019) alla riammissione in servizio (12 giugno 2019); che dal 1° dicembre 2021 la ricorrente era stata inquadrata nel livello C;
che in data 27 luglio 2023 la aveva rassegnato CP_1 le dimissioni;
che nel periodo oggetto di causa (ottobre 2007-giugno 2019) la ricorrente
Pag. 2 di 7 aveva svolto attività lavorativa;
che la lavoratrice non aveva effettuato una valida messa in mora, ciò che costituiva il presupposto necessario per avere diritto alle retribuzioni secondo l'interpretazione espressa dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza n. 2990/2018; che in subordine doveva essere detratto l'aliunde percpetum; che in ulteriore subordine erano comunque prescritti i crediti maturati sino al 2014; che i conteggi allegati al ricorso erano errati.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 6741/2024, depositata il 10 giugno 2024, che ha accolto il ricorso. Segnatamente, ha affermato che, come statuito dalla Corte di cassazione a SS.UU. n. 2990/2018, “la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto,
l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa”; che “la formale dichiarazione contenuta nel ricorso ex. artt. 413 e 414 c.p.c. della ricorrente al
Tribunale di Roma, notificato a in data 20.09.2007, deve essere Parte_1 considerata quale atto giuridico valido a produrre gli effetti della mora Pt_2
(“valendo questo ricorso quale atto formale di messa in mora ed atto interruttivo della prescrizione ai sensi di legge”), anche se, poi, con sentenza della Corte d'appello n.
37/2012 è stata dichiarata la nullità del ricorso”; che “tale messa a disposizione delle proprie energie lavorative risulta infatti di per sé del tutto idonea, una volta emesso
l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro, a determinare in capo al datore di lavoro inadempiente quella situazione di “mora accipiendi” ex artt. 1206 e 1207 c.c. necessaria a fare insorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo retributivo anche in assenza di prestazione lavorativa”, con la conseguenza che dovevano reputarsi realizzati “a decorrere dalla data della pronuncia giudiziale di ripristino del rapporto (essendo a tale data già effettuata da parte del lavoratrice – in data 20.09.2007 con il ricorso di primo grado del primo giudizio – la messa in mora nei termini precedentemente evidenziati) tutti i requisiti per la maturazione dell'obbligazione retributiva” per via dell'effetto retroattivo della pronuncia giudiziale emessa ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 276/2003 e non necessitando il compimento di alcun ulteriore atto di messa in mora successivo all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto;
ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto “solo con la pubblicazione della sentenza n.
Pag. 3 di 7 1626/2019 della Corte di Appello di Roma sez. lavoro (avvenuta il 08.04.2019) sono divenuti esigibili i crediti retributivi oggetto di causa”, ha infine respinto l'eccezione dell'aliunde perceptum “dovendosi rilevare che il principio della compensatio lucri cum damno rileva esclusivamente sul piano risarcitorio”; che “quanto ai conteggi allegati al ricorso, deve osservarsi che gli stessi appaiono scevri da errori contabili in quanto elaborati sulla base dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dalla sentenza della
Corte di Appello n. 1626/19 (livello D) e con la modalità oraria (part time per 25 ore settimanali) con cui la ricorrente era stata assunta dalla società appaltatrice. Al riguardo
si è limitata a fare mere contestazioni generiche”. Parte_1
Con atto depositato il 6 dicembre 2024 ha interposto tempestivo Parte_1 appello avverso la pronuncia.
A sostegno, con un primo motivo ha censurato la sentenza per non avere esposto le ragioni poste a fondamento della decisione di attribuire al ricorso dichiarato nullo efficacia di messa in mora, così denunciando la violazione degli artt. 1206, 1207 e 1219 c.c. atteso che il ricorso in questione non possedeva tali requisiti.
Con un secondo motivo ha sostenuto come nella pronuncia difettassero “totalmente le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della decisione in ordine alla applicazione dei principi di diritto cui alla sentenza delle SS. UU. 2990/2018”, ciò che integrerebbe vizio di nullità. Addotta l'erroneità dell'interpretazione della sentenza di legittimità citata da parte del primo giudice e anche da parte di talune pronunce di questa stessa Corte, nel caso di adesione a tale criticato orientamento ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine al riconoscimento della natura retributiva delle somme riferite al periodo antecedente all'accertamento giudiziale ravvisando la violazione degli artt. 3, 36 e 41 della Costituzione.
Con un terzo motivo ha lamentato un ulteriore vizio di nullità della sentenza, nel punto in cui aveva erroneamente qualificato come obbligo retributivo quello riferito al periodo antecedente alla sentenza della Corte di appello n. 1626/2019, riportandosi a recente sentenza di gravame.
Con un quarto motivo si è doluta per la quantificazione delle somme dovute evidenziando il mancato riconoscimento del regime di tempo parziale nella misura del 69% al quale la lavoratrice era assoggettata.
Pag. 4 di 7 Con un quinto motivo ha censurato la mancata detrazione dell'aliunde perceptum sul presupposto della natura risarcitoria di quanto eventualmente dovuto per il periodo precedente alla citata sentenza n. 1626/2019.
Presentata istanza di restituzione delle somme versate all'esito del giudizio di primo grado, ha concluso richiedendo il rigetto delle domande azionate dalla o in CP_1 subordine la riduzione delle somme dovute in ragione del tempo parziale al 69% osservato dalla lavoratrice o, in ulteriore subordine l'applicazione analogica del limite risarcitorio fissato dall'art. 32 della legge n. 183/2010, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituita la deducendo CP_1
l'inammissibilità del gravame, del quale ha comunque richiesto il rigetto per la sua infondatezza.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Quanto al primo motivo, come è noto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che l'atto introduttivo del giudizio, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. n. 4566/1985; Cass. n.
22238/2007; Cass. n. 13070/2018; Cass. n. 3344/2024).
Quanto alle restanti censure, che possono essere affrontate congiuntamente, osserva la
Corte che Cass. SS.UU. n. 2290/2018 ha precisato quanto segue: “nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie: l'impresa committente), offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, deve evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale”; “a partire dalla sentenza con cui il giudice
Pag. 5 di 7 dichiara la nullità della interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora
(offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti di illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo”; “dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare le retribuzioni, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla” (negli stessi termini, si veda, ex aliis, Cass.
n. 1036/2024).
Pertanto, l'appellata aveva diritto alle retribuzioni maturate soltanto dopo la sentenza dichiarativa dell'illiceità del rapporto e dell'accertata esistenza di un rapporto di lavoro, il che comporta l'accoglimento in tali termini dell'appello spiegato da . Parte_1
La ha richiamato, con la memoria di costituzione nel presente grado del CP_1 giudizio, il principio affermato da Cass. n. 20722/2024, secondo cui l'offerta della prestazione di lavoro, idonea a costituire in mora il datore di lavoro, può essere formulata già nel ricorso introduttivo del giudizio con il quale il lavoratore chiede l'accertamento della natura illecita dell'appalto e la condanna alla riammissione.
Nella specie, la messa a disposizione delle energie lavorative può ritenersi implicita nella richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.
D'altra parte, non aveva disconosciuto, con la memoria di Parte_1 costituzione nel giudizio di primo grado, che la messa in mora era stata fatta dalla già nel 2007 evidenziando, tuttavia, che di tale atto non poteva tenersi conto CP_1 perché antecedente alla sentenza di riammissione in servizio.
Di contro, facendo applicazione dei principi affermati dalla S.C., deve valutarsi come idonea la messa in mora operata dalla prima della sentenza di riammissione in CP_1 servizio, ma le retribuzioni spettano alla lavoratrice soltanto a partire dalla data della medesima sentenza (8 aprile 2019) e sino al 12 giugno 2019, giorno di ripristino effettivo del rapporto, dovendosi altresì tenere conto di quanto già versato a tale titolo da
[...]
. Pt_1
Ne consegue che la è tenuta a restituire l'importo netto percepito in esecuzione CP_1 della sentenza impugnata nella misura eccedente le retribuzioni ordinarie maturate dall'8 aprile 2019 al 12 giugno 2019 e tenuto conto di quanto già versato dalla società, oltre interessi come per legge.
Pag. 6 di 7 Va precisato che oggetto della controversia era soltanto l'accertamento del diritto della ricorrente alle retribuzioni, tant'è che, per un verso, la aveva azionato con il CP_1 ricorso introduttivo “l'obbligazione di retribuire la parte ricorrente”; per un altro verso, aveva fatto espressa riserva, con l'atto introduttivo, di azioni risarcitorie e, per un altro verso ancora, il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalle proprio per la natura solo retributiva della domanda attorea. Pt_1
Esula, pertanto, dal presente giudizio l'accertamento di eventuali crediti della CP_1 di carattere risarcitorio.
Considerato che la domanda attorea è risultata fondata solo in minima parte le spese del doppio grado del giudizio vanno interamente compensate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 6 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
6741/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di alla percezione delle retribuzioni maturate dall'8 aprile Controparte_1
2019 al 12 giugno 2019, oltre accessori di legge;
- condanna a restituire a le somme nette Controparte_1 Parte_1 riscosse in esecuzione della sentenza impugnata eccedenti quelle di cui al precedente punto e tenuto conto di quanto versato nelle more dalla società, oltre interessi come per legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR DO LA VI RA IS
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA IS Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. NR DO LA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3372/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con l'avv. Domenico Febbo Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Benedetto Spinosa e Mara Ticconi Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6741/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023 ha adito il Tribunale di Roma Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato presso la società
[...] dal 3 gennaio 2002 al 13 luglio 2002, come addetta al call center; che con Parte_1 ricorso notificato alla società il 1° ottobre 2007 aveva chiesto al Tribunale di Roma
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro conseguente all'illegittima interposizione di manodopera;
che con sentenza il Tribunale aveva rigettato la domanda;
che aveva proposto appello;
che con sentenza n. 9457/2012 la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo;
che con
Pag. 1 di 7 ricorso depositato il 27 giugno 2013 aveva (ri)proposto domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro conseguente all'illegittima interposizione di manodopera;
che con sentenza n. 745/2015 il Tribunale di Roma aveva nuovamente rigettato la domanda;
che, in accoglimento dell'interposto gravame, la Corte di appello di
Roma, con sentenza n. 1626/2019, decisa l'8 aprile 2019, in riforma della pronuncia di primo grado aveva dichiarato l'esistenza tra le parti di un lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3 gennaio 2002 con diritto all'inquadramento nella categoria D del c.c.n.l.; che solo in data 10 giugno 2019 la società le aveva inviato una lettera con la quale era stata invitata a riprendere servizio;
che nel mese di settembre 2019
le aveva corrisposto la somma di € 2.901,17 a titolo di arretrati, senza Parte_1 tuttavia specificare a quale periodo tale importo si riferisse;
che la società era tenuta a retribuirla a partire da ottobre 2007, ossia dal primo mese successivo dalla data della messa in mora;
che in base allo sviluppo retributivo dell'inquadramento nel livello D riconosciutole era rimasta creditrice della somma di € 178.156,47 come da conteggio allegato.
Sulla base di tanto, previa riserva di agire in separata sede per “l'omesso ovvero insufficiente versamento dei contributi previdenziali ed espressamente, per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto, non ancora richieste e per quelle derivanti da indennità, premi, o qualsiasi trattamento economico collettivo aziendale, allo stato non conosciuto, per il risarcimento del danno tra l'interruzione fattuale del rapporto e la messa in mora e per il risarcimento del danno alla vita di relazione e per perdita di chances oltre al trattamento di fine rapporto”, ha concluso richiedendo la condanna della società al pagamento della somma in precedenza indicata, oltre accessori di legge, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita richiedendo respingersi Parte_1 il ricorso. In particolare, ha dedotto che la ricorrente, benché non avesse fatto pervenire alcuna offerta delle prestazioni lavorative, era stata riammessa in servizio in data 12 giugno 2019 e assegnata presso il call center di Roma, viale Asia n. 96, con inquadramento al livello D;
che con la busta paga di settembre 2019 aveva corrisposto alla lavoratrice le retribuzioni maturate dalla pubblicazione della sentenza (8 aprile 2019) alla riammissione in servizio (12 giugno 2019); che dal 1° dicembre 2021 la ricorrente era stata inquadrata nel livello C;
che in data 27 luglio 2023 la aveva rassegnato CP_1 le dimissioni;
che nel periodo oggetto di causa (ottobre 2007-giugno 2019) la ricorrente
Pag. 2 di 7 aveva svolto attività lavorativa;
che la lavoratrice non aveva effettuato una valida messa in mora, ciò che costituiva il presupposto necessario per avere diritto alle retribuzioni secondo l'interpretazione espressa dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza n. 2990/2018; che in subordine doveva essere detratto l'aliunde percpetum; che in ulteriore subordine erano comunque prescritti i crediti maturati sino al 2014; che i conteggi allegati al ricorso erano errati.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 6741/2024, depositata il 10 giugno 2024, che ha accolto il ricorso. Segnatamente, ha affermato che, come statuito dalla Corte di cassazione a SS.UU. n. 2990/2018, “la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto,
l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa”; che “la formale dichiarazione contenuta nel ricorso ex. artt. 413 e 414 c.p.c. della ricorrente al
Tribunale di Roma, notificato a in data 20.09.2007, deve essere Parte_1 considerata quale atto giuridico valido a produrre gli effetti della mora Pt_2
(“valendo questo ricorso quale atto formale di messa in mora ed atto interruttivo della prescrizione ai sensi di legge”), anche se, poi, con sentenza della Corte d'appello n.
37/2012 è stata dichiarata la nullità del ricorso”; che “tale messa a disposizione delle proprie energie lavorative risulta infatti di per sé del tutto idonea, una volta emesso
l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro, a determinare in capo al datore di lavoro inadempiente quella situazione di “mora accipiendi” ex artt. 1206 e 1207 c.c. necessaria a fare insorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo retributivo anche in assenza di prestazione lavorativa”, con la conseguenza che dovevano reputarsi realizzati “a decorrere dalla data della pronuncia giudiziale di ripristino del rapporto (essendo a tale data già effettuata da parte del lavoratrice – in data 20.09.2007 con il ricorso di primo grado del primo giudizio – la messa in mora nei termini precedentemente evidenziati) tutti i requisiti per la maturazione dell'obbligazione retributiva” per via dell'effetto retroattivo della pronuncia giudiziale emessa ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 276/2003 e non necessitando il compimento di alcun ulteriore atto di messa in mora successivo all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto;
ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto “solo con la pubblicazione della sentenza n.
Pag. 3 di 7 1626/2019 della Corte di Appello di Roma sez. lavoro (avvenuta il 08.04.2019) sono divenuti esigibili i crediti retributivi oggetto di causa”, ha infine respinto l'eccezione dell'aliunde perceptum “dovendosi rilevare che il principio della compensatio lucri cum damno rileva esclusivamente sul piano risarcitorio”; che “quanto ai conteggi allegati al ricorso, deve osservarsi che gli stessi appaiono scevri da errori contabili in quanto elaborati sulla base dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dalla sentenza della
Corte di Appello n. 1626/19 (livello D) e con la modalità oraria (part time per 25 ore settimanali) con cui la ricorrente era stata assunta dalla società appaltatrice. Al riguardo
si è limitata a fare mere contestazioni generiche”. Parte_1
Con atto depositato il 6 dicembre 2024 ha interposto tempestivo Parte_1 appello avverso la pronuncia.
A sostegno, con un primo motivo ha censurato la sentenza per non avere esposto le ragioni poste a fondamento della decisione di attribuire al ricorso dichiarato nullo efficacia di messa in mora, così denunciando la violazione degli artt. 1206, 1207 e 1219 c.c. atteso che il ricorso in questione non possedeva tali requisiti.
Con un secondo motivo ha sostenuto come nella pronuncia difettassero “totalmente le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della decisione in ordine alla applicazione dei principi di diritto cui alla sentenza delle SS. UU. 2990/2018”, ciò che integrerebbe vizio di nullità. Addotta l'erroneità dell'interpretazione della sentenza di legittimità citata da parte del primo giudice e anche da parte di talune pronunce di questa stessa Corte, nel caso di adesione a tale criticato orientamento ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine al riconoscimento della natura retributiva delle somme riferite al periodo antecedente all'accertamento giudiziale ravvisando la violazione degli artt. 3, 36 e 41 della Costituzione.
Con un terzo motivo ha lamentato un ulteriore vizio di nullità della sentenza, nel punto in cui aveva erroneamente qualificato come obbligo retributivo quello riferito al periodo antecedente alla sentenza della Corte di appello n. 1626/2019, riportandosi a recente sentenza di gravame.
Con un quarto motivo si è doluta per la quantificazione delle somme dovute evidenziando il mancato riconoscimento del regime di tempo parziale nella misura del 69% al quale la lavoratrice era assoggettata.
Pag. 4 di 7 Con un quinto motivo ha censurato la mancata detrazione dell'aliunde perceptum sul presupposto della natura risarcitoria di quanto eventualmente dovuto per il periodo precedente alla citata sentenza n. 1626/2019.
Presentata istanza di restituzione delle somme versate all'esito del giudizio di primo grado, ha concluso richiedendo il rigetto delle domande azionate dalla o in CP_1 subordine la riduzione delle somme dovute in ragione del tempo parziale al 69% osservato dalla lavoratrice o, in ulteriore subordine l'applicazione analogica del limite risarcitorio fissato dall'art. 32 della legge n. 183/2010, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituita la deducendo CP_1
l'inammissibilità del gravame, del quale ha comunque richiesto il rigetto per la sua infondatezza.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Quanto al primo motivo, come è noto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che l'atto introduttivo del giudizio, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. n. 4566/1985; Cass. n.
22238/2007; Cass. n. 13070/2018; Cass. n. 3344/2024).
Quanto alle restanti censure, che possono essere affrontate congiuntamente, osserva la
Corte che Cass. SS.UU. n. 2290/2018 ha precisato quanto segue: “nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie: l'impresa committente), offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, deve evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale”; “a partire dalla sentenza con cui il giudice
Pag. 5 di 7 dichiara la nullità della interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora
(offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti di illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo”; “dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare le retribuzioni, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla” (negli stessi termini, si veda, ex aliis, Cass.
n. 1036/2024).
Pertanto, l'appellata aveva diritto alle retribuzioni maturate soltanto dopo la sentenza dichiarativa dell'illiceità del rapporto e dell'accertata esistenza di un rapporto di lavoro, il che comporta l'accoglimento in tali termini dell'appello spiegato da . Parte_1
La ha richiamato, con la memoria di costituzione nel presente grado del CP_1 giudizio, il principio affermato da Cass. n. 20722/2024, secondo cui l'offerta della prestazione di lavoro, idonea a costituire in mora il datore di lavoro, può essere formulata già nel ricorso introduttivo del giudizio con il quale il lavoratore chiede l'accertamento della natura illecita dell'appalto e la condanna alla riammissione.
Nella specie, la messa a disposizione delle energie lavorative può ritenersi implicita nella richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.
D'altra parte, non aveva disconosciuto, con la memoria di Parte_1 costituzione nel giudizio di primo grado, che la messa in mora era stata fatta dalla già nel 2007 evidenziando, tuttavia, che di tale atto non poteva tenersi conto CP_1 perché antecedente alla sentenza di riammissione in servizio.
Di contro, facendo applicazione dei principi affermati dalla S.C., deve valutarsi come idonea la messa in mora operata dalla prima della sentenza di riammissione in CP_1 servizio, ma le retribuzioni spettano alla lavoratrice soltanto a partire dalla data della medesima sentenza (8 aprile 2019) e sino al 12 giugno 2019, giorno di ripristino effettivo del rapporto, dovendosi altresì tenere conto di quanto già versato a tale titolo da
[...]
. Pt_1
Ne consegue che la è tenuta a restituire l'importo netto percepito in esecuzione CP_1 della sentenza impugnata nella misura eccedente le retribuzioni ordinarie maturate dall'8 aprile 2019 al 12 giugno 2019 e tenuto conto di quanto già versato dalla società, oltre interessi come per legge.
Pag. 6 di 7 Va precisato che oggetto della controversia era soltanto l'accertamento del diritto della ricorrente alle retribuzioni, tant'è che, per un verso, la aveva azionato con il CP_1 ricorso introduttivo “l'obbligazione di retribuire la parte ricorrente”; per un altro verso, aveva fatto espressa riserva, con l'atto introduttivo, di azioni risarcitorie e, per un altro verso ancora, il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalle proprio per la natura solo retributiva della domanda attorea. Pt_1
Esula, pertanto, dal presente giudizio l'accertamento di eventuali crediti della CP_1 di carattere risarcitorio.
Considerato che la domanda attorea è risultata fondata solo in minima parte le spese del doppio grado del giudizio vanno interamente compensate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 6 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
6741/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di alla percezione delle retribuzioni maturate dall'8 aprile Controparte_1
2019 al 12 giugno 2019, oltre accessori di legge;
- condanna a restituire a le somme nette Controparte_1 Parte_1 riscosse in esecuzione della sentenza impugnata eccedenti quelle di cui al precedente punto e tenuto conto di quanto versato nelle more dalla società, oltre interessi come per legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR DO LA VI RA IS
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