Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 14368/2024 R.G. instaurato da
(c.f. ), in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
, con gli avv.ti Carmelo Parente e Laura Anna Marini Parte_2
contro
(c.f. ) con gli avv.ti Bartolomeo Falcone e Francesco CP_1 C.F._2
Pistoia con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta,
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brescia in data 21.4.2002 con la sig.ra , atto registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1
del comune di BRESCIA al N. 80 P. 2 S. A anno 2002, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza.
2. Confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione e pertanto: - assegnare la casa coniugale alla resistente che lì vivrà con la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia;
- Per_1
1
c.p.c.), assegno da pagarsi alla resistente entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.7.2016; ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia.
3. Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
4. Dare atto che, in esecuzione dell'accordo, i signori in persona Parte_2 dell'amministratore di sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare Parte_1
competente, e , si impegnano cedere e a trasferire in proprietà a titolo gratuito alla CP_1
figlia , nata a [...] il [...], c.f. , le loro rispettive Parte_3 C.F._3
quote pari al 50% della unità immobiliare/ex casa coniugale sita in Via S. Giulia Orzivecchi (BS)
(identificata al catasto fabbricati Comune di Orzivecchi al Foglio 5 part. 608, sub 3; Foglio 5 part. 608, sub 9; Foglio 5 part. 608, sub 13); ciò con atto da stipularsi avanti a Notaio di fiducia delle parti, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o entro diverso termine concordato tra le parti), e con spese per compensi notarili per la stipula del predetto atto ripartite al 50% tra le Parti (o con diversa ripartizione concordata tra le parti).
5. Dare pertanto atto che le disposizioni patrimoniali sopra convenute, sono funzionali e indispensabili ai fini della soluzione della crisi coniugale, anche ai sensi e per gli effetti della
Circolare - 21/06/2012, n.27/E Agenzia delle Entrate e dell'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74.
6. Dare atto che le parti concordano che le spese legali del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 80 parte II serie A anno 2002) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
2 Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14/05/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3