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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1403/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni della parte ricorrente: “… In via preliminare 1. Accertare e dichiarare: la nullità
del provvedimento emesso dall per carenza di motivazione, illegittimità e infondatezza della CP_1
pretesa fatta valere dell'Ente nei confronti della Sig.ra per tutte le motivazioni esposte Parte_1
CP_ in narrativa;
2. Accertare e dichiarare: l'irripetibilità delle somme pretese dall per essere
l'errore imputabile allo stesso Ente e per non aver tenuto la ricorrente alcun comportamento
ascrivibile a dolo;
Nel merito ed in via principale 3. Accertare e dichiarare: l'irripetibilità
dell'indebito per il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge e per come
estesamente dedotto al paragrafo 3 del presente ricorso, e per l'effetto 4. Accertare e dichiarare:
1 CP_ illegittimo e/o improduttivo di effetti il provvedimento adottato dall' in data 22.12.2022 e
notificato in data 13.02.2023 … 5. Condannare: parte resistente alla restituzione di quanto
eventualmente fino ad oggi trattenuto sulla pensione cat. INV CIV n. , di cui è titolare la Numer_1
ricorrente, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
in subordine 6.
Accertare e dichiarare: il comportamento illegittimo dell' sulla mancata Controparte_2
applicabilità dei limiti della impignorabilità dei trattamenti pensionistici e la illegittimità delle
applicate trattenute per il recupero delle presunte somme indebitamente percepite dall'odierna
ricorrente, per come ampiamente dedotto al paragrafo 4 del presente Ricorso;
per l'effetto 7.
Condannare: parte resistente alla restituzione di quanto eventualmente fino ad oggi trattenuto
sulla pensione cat. INV CIV n. 07094032, di cui è titolare la ricorrente, maggiorato di interessi e
rivalutazione monetaria come per legge;
8. Accertare, dichiarare e condannare: parte resistente a
corrispondere alla ricorrente le somme a titolo di maggiorazione sociale - come fatto fino a dicembre
2022 -, sulla pensione cat. INV CIV n. 07094032 avendo la ricorrente i requisiti reddituali e per
come ampiamente dimostrato con la documentazione reddituale versata in atti … In ogni caso 10.
Condannare l' convenuto, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, maggiorate ex art.
4 comma 1-Bis del DM Giustizia n. 37/2018 …”.
Conclusioni della parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni altro
diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso la comunicazione dell' del 22.12.2022
con cui l' aveva affermato la sussistenza di indebito di €. 1.353,92, somma versata CP_1
in maniera non dovuta sulla pensione Cat. INVCIV da gennaio a dicembre 2022,
assumendo che l'atto era nullo per difetto di motivazione;
che l'indebito era irripetibile per mancanza di dolo e dei presupposti della legge 88/1989; che l'indebito era
2 insussistente perché i limiti reddituali non erano stati superati;
che vi era illegittimità delle trattenute per violazione dei limiti di pignorabilità. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il giudizio era relativo al rapporto;
che la disciplina in materia di irripetibilità delle prestazioni non era applicabile, anche sul rilievo per cui si verteva in tema di indebito assistenziale;
che l'indebito oggetto di giudizio era conseguente al venir meno del diritto alla percezione della maggiorazione sociale per il cumulo dei redditi con il coniuge della ricorrente;
che spettava alla parte ricorrente provare l'irripetibilità
dell'indebito; che l' non aveva operato alcuna trattenuta. Su tali premesse, CP_1
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 19.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in ordine alla contestazione di vizi formali dell'atto ed ai punti 5 e seguenti delle conclusioni rassegnate, che fanno riferimento a
CP_ trattenute non effettuate e semplicemente annunciate dall' con il provvedimento oggetto di impugnazione e al ripristino della prestazione.
In merito, in assenza di più compiute allegazioni, la domanda deve qualificarsi in termini
CP_ di accertamento negativo del debito affermato all' ed è relativa unicamente a tale rapporto tra le parti.
3 Ciò posto, deve trovare applicazione il principio per cui: “In tema di indebito assistenziale, in
luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi
sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia
CP_ addebitabile” (Cass. 13223/2020), occorrendo evidenziare che l' afferma il superamento dei limiti reddituale per la maggiorazione sociale senza compiuta indicazione di comportamento addebitabile alla ricorrente, che aveva legittimo affidamento nel diritto alla percezione di quanto erogato dall' . CP_1
Su tali premesse, la domanda deve accogliersi nei limiti indicati, dichiarandosi irripetibile e non dovuta dalla parte ricorrente la somma di €. 1.353,92 versata sulla pensione Cat.
INVCIV da gennaio a dicembre 2022 oggetto di giudizio.
Le spese di lite si compensano, attese le ragioni della decisione ed il margine di incertezza nella domanda come evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara irripetibile e non dovuta dalla parte ricorrente la somma di €. 1.353,92 oggetto di giudizio;
compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1403/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni della parte ricorrente: “… In via preliminare 1. Accertare e dichiarare: la nullità
del provvedimento emesso dall per carenza di motivazione, illegittimità e infondatezza della CP_1
pretesa fatta valere dell'Ente nei confronti della Sig.ra per tutte le motivazioni esposte Parte_1
CP_ in narrativa;
2. Accertare e dichiarare: l'irripetibilità delle somme pretese dall per essere
l'errore imputabile allo stesso Ente e per non aver tenuto la ricorrente alcun comportamento
ascrivibile a dolo;
Nel merito ed in via principale 3. Accertare e dichiarare: l'irripetibilità
dell'indebito per il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge e per come
estesamente dedotto al paragrafo 3 del presente ricorso, e per l'effetto 4. Accertare e dichiarare:
1 CP_ illegittimo e/o improduttivo di effetti il provvedimento adottato dall' in data 22.12.2022 e
notificato in data 13.02.2023 … 5. Condannare: parte resistente alla restituzione di quanto
eventualmente fino ad oggi trattenuto sulla pensione cat. INV CIV n. , di cui è titolare la Numer_1
ricorrente, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
in subordine 6.
Accertare e dichiarare: il comportamento illegittimo dell' sulla mancata Controparte_2
applicabilità dei limiti della impignorabilità dei trattamenti pensionistici e la illegittimità delle
applicate trattenute per il recupero delle presunte somme indebitamente percepite dall'odierna
ricorrente, per come ampiamente dedotto al paragrafo 4 del presente Ricorso;
per l'effetto 7.
Condannare: parte resistente alla restituzione di quanto eventualmente fino ad oggi trattenuto
sulla pensione cat. INV CIV n. 07094032, di cui è titolare la ricorrente, maggiorato di interessi e
rivalutazione monetaria come per legge;
8. Accertare, dichiarare e condannare: parte resistente a
corrispondere alla ricorrente le somme a titolo di maggiorazione sociale - come fatto fino a dicembre
2022 -, sulla pensione cat. INV CIV n. 07094032 avendo la ricorrente i requisiti reddituali e per
come ampiamente dimostrato con la documentazione reddituale versata in atti … In ogni caso 10.
Condannare l' convenuto, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, maggiorate ex art.
4 comma 1-Bis del DM Giustizia n. 37/2018 …”.
Conclusioni della parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni altro
diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso la comunicazione dell' del 22.12.2022
con cui l' aveva affermato la sussistenza di indebito di €. 1.353,92, somma versata CP_1
in maniera non dovuta sulla pensione Cat. INVCIV da gennaio a dicembre 2022,
assumendo che l'atto era nullo per difetto di motivazione;
che l'indebito era irripetibile per mancanza di dolo e dei presupposti della legge 88/1989; che l'indebito era
2 insussistente perché i limiti reddituali non erano stati superati;
che vi era illegittimità delle trattenute per violazione dei limiti di pignorabilità. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il giudizio era relativo al rapporto;
che la disciplina in materia di irripetibilità delle prestazioni non era applicabile, anche sul rilievo per cui si verteva in tema di indebito assistenziale;
che l'indebito oggetto di giudizio era conseguente al venir meno del diritto alla percezione della maggiorazione sociale per il cumulo dei redditi con il coniuge della ricorrente;
che spettava alla parte ricorrente provare l'irripetibilità
dell'indebito; che l' non aveva operato alcuna trattenuta. Su tali premesse, CP_1
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 19.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in ordine alla contestazione di vizi formali dell'atto ed ai punti 5 e seguenti delle conclusioni rassegnate, che fanno riferimento a
CP_ trattenute non effettuate e semplicemente annunciate dall' con il provvedimento oggetto di impugnazione e al ripristino della prestazione.
In merito, in assenza di più compiute allegazioni, la domanda deve qualificarsi in termini
CP_ di accertamento negativo del debito affermato all' ed è relativa unicamente a tale rapporto tra le parti.
3 Ciò posto, deve trovare applicazione il principio per cui: “In tema di indebito assistenziale, in
luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi
sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia
CP_ addebitabile” (Cass. 13223/2020), occorrendo evidenziare che l' afferma il superamento dei limiti reddituale per la maggiorazione sociale senza compiuta indicazione di comportamento addebitabile alla ricorrente, che aveva legittimo affidamento nel diritto alla percezione di quanto erogato dall' . CP_1
Su tali premesse, la domanda deve accogliersi nei limiti indicati, dichiarandosi irripetibile e non dovuta dalla parte ricorrente la somma di €. 1.353,92 versata sulla pensione Cat.
INVCIV da gennaio a dicembre 2022 oggetto di giudizio.
Le spese di lite si compensano, attese le ragioni della decisione ed il margine di incertezza nella domanda come evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara irripetibile e non dovuta dalla parte ricorrente la somma di €. 1.353,92 oggetto di giudizio;
compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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