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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 162 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Amantea (Cs) alla via Dogana n. 251/E presso lo studio dell'avv.
Procopio Roberta, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 12.02.2025; attore
E
(cod. fisc. ), nata ad [...] in Controparte_1 C.F._2 data 8.07.1970, elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla via Regina Margherita 57 presso lo studio dell'avv. Bernardo Gaspare Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 12.02.2025, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in LO AL in data 11.09.1993 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo
[...]
Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 1993), in costanza del quale sono nati tre figli, Per_1
1 il 18.07.1994, 7.01.1996 e il 27.07.2004, tutti Persona_2 Persona_3 maggiorenni. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 38/2007 emesso in data 29.06.2007. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898,
[...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 in data 11.9.1993, ad LO AL (CS), annotato al numero 13, Parte II, Serie A, anno 1993 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO AL (CS); 2) statuire che il sig.
nulla deve corrispondere in favore della moglie e dei figli per il loro Parte_1 mantenimento. Con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 15.02.2025. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata in data 11.04.2025. La stessa, sostanzialmente aderendo alle avverse richieste, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
in data 11/09/1993, ad LO AL (CS), annotato al numero 13, parte II, Serie A,
[...] anno 1993 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO AL (CS), stabilendo che ciascuno dei coniugi provvederà in autonomia al proprio mantenimento;
Con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio”.
Fissata l'udienza del 12.05.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere (già depositato in atti in data 9.05.2025). Quindi, stante la volontà dei coniugi di non riconciliarsi, è stata chiesta la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 15.05.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. 38/2007, emesso in data 29.06.2007, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Controparte_1
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio
2 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nell'accordo depositato in data 9.05.2025 personalmente sottoscritto) che di seguito si riportano testualmente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
Sigg.ri e in data 11/09/1993, ad LO AL (CS), Controparte_1 Parte_1 annotato al numero 13, parte II, Serie A, anno 1993 del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di LO AL (CS), stabilendo che ciascuno dei coniugi provvederà in autonomia al proprio mantenimento;
2) statuire che il sig. nulla deve corrispondere in Parte_1 favore dei figli per il loro mantenimento, ai quali ha sempre provveduto la Sig.ra
[...]
. Con compensazione di spese e competenze difensive del giudizio”. Ebbene, il CP_1
Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 162/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LO
AL in data 11.09.1993 tra i coniugi e (trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 13, parte II, serie A, anno
1993);
- omologa le condizioni di divorzio riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di LO AL perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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