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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1877/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da elemento stradale;
TRA
, elettivamente domiciliato a Leverano in via Aia Vecchia n. 15, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Marzano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata a in via Del Mare n. 14/F, presso lo studio legale dell'Avv. Carlo CP_1
Inguscio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maria Monda del Foro di Napoli, in virtù di mandato alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTA
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13/2/2019, al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento a titolo extracontrattuale dei danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza di un incidente stradale, avvenuto il 15/8/2016, in orario notturno, allorchè, mentre, alla guida del motoveicolo Honda tg. AH66683, di
Zollino Maria Rosaria, transitava sul raccordo S.P.
6 - S.P. 119, che collega i Comuni di
1 Porto Cesareo- Veglie- Carmiano- Leverano e Copertino, collideva contro l'anello centrale della rotatoria, impattando anche contro un albero di ulivo ivi sito, adducendo che l'area non era illuminata né, tanto meno, erano in funzione segnali luminosi di allerta, agiva in giudizio nei confronti della , ritenuta responsabile Controparte_1
sotto il profilo della inosservanza degli obblighi di custodia e manutenzione ex art. 2051
c.c. e, allegando di avere riportato (come da allegata documentazione medica rilasciata dall'Ospedale “Vito Fazzi” di ove venne immediatamente condotto) “lussazione CP_1
esposta della tibia, frattura del perone destro e lesione complessa dell'apparato legamentoso mediale del piede dx”, chiedendone la condanna al versamento in suo favore, della somma totale di € 100.089,38 (di cui € 82.180,00 a titolo di danno biologico, € 16.436,00 a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica (bracciante agricolo) determinato nella misura del 20% del danno biologico ed € 1.473,38 per spese mediche), oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
, costituitasi in giudizio, rilevava, allegando (doc. 1) relazione tecnica CP_1 CP_1
interna, Settore Lavori Pubblici, che il tratto interessato era dotato di tutta la segnaletica richiesta dal Codice della Strada, dei segnali di preavviso, divieto, obbligo e pericolo, nonché di rallentatori di velocità ad effetto acustico, sostenendo che nessun addebito era ascrivibile all'amministrazione neanche ove in concreto non fosse stato in funzione il sistema di illuminazione, in quanto il suddetto era da ritenere un mero ausilio all'avvistamento di veicoli in transito all'interno dell'anello rotatorio;
adducendo, quindi, la necessità di valutare la conformità o meno alle ordinarie regole di diligenza della condotta tenuta dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, un contenimento nei limiti del dimostrato e dovuto della richiesta risarcitoria.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi e, all'esito, veniva disposta una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico al dott.
[...]
, il quale depositava apposita relazione. Per_1
All'udienza tenutasi il 9 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
2 Preliminarmente, occorre rilevare, ai fini della qualificazione giuridica, che l'azione di risarcimento dei danni introdotta è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendo, certamente, ricorrente (oltre alla titolarità giuridica) anche una relazione di fatto tra asserito custode e res (manto stradale, rotatorie, banchine e accessori ivi ubicati), essendo quest'ultima una strada provinciale, a breve distanza dal centro abitato del Comune di Leverano, soggetta a ordinaria vigilanza in quanto arteria di collegamento con i comuni limitrofi.
In particolare, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), l'ente proprietario della strada, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede: “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
” e “c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”, intendendo come “pertinenze”, tutte le parti della strada “destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa”
(art. 24 Codice cit.).
Pertanto, il riferimento normativo alla base del giudizio è costituito dal citato art. 2051
c.c. regolante un'ipotesi di responsabilità oggettiva, operante a fronte di danni prodotti da una cosa (non solo a causa della sua intrinseca forza dinamica, ma anche per effetto dell'intervento di fattori esterni umani o naturali che provochino in essa lo sviluppo di agenti dannosi) e implicante una distribuzione dell'onere della prova nei seguenti termini: mentre il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo del danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Nel caso in esame, l'infortunato ha, invero, assolto l'onere probatorio su di sé gravante mediante produzioni documentali fotografiche raffiguranti il luogo in cui è avvenuto il sinistro, prova testimoniale e certificazione medica delle lesioni personali riportate.
Nella specie, nella fase istruttoria orale, tutti i testimoni sentiti (App. Scelto CP_2
e App. , Carabinieri della Tenenza di Copertino,
[...] Controparte_3 [...]
, autista dell'ambulanza del Servizio 118, soccorritore, CP_4 Tes_1 Tes_2
, medico, , infermiere), sebbene intervenuti successivamente alla
[...] Testimone_3
collisione, riferivano una circostanza avente valore dirimente, ovverosia, previo
3 riconoscimento dei luoghi di causa a fronte di esibizione delle foto in copia allegate sub n. 28, una totale assenza di illuminazione nel tratto stradale ove è sito il rondò in cui si è imbattuto il motociclista, così che, al fine di compiere le operazioni di competenza, si rendeva necessario l'utilizzo di torce (v. App. Scelto , verbale di Controparte_2 udienza del 1° luglio 2021) e l'accensione dei fari dei rispettivi veicoli (v. Tes_2
, medico del servizio del 118, verbale di udienza del 2 dicembre 2021)
[...]
Accertata, pertanto, la riconducibilità causale dell'evento lesivo alla presenza di un rondò non illuminato e, quindi, di una pertinenza stradale non messa in sicurezza e costituente un rischio per la incolumità degli utenti della strada, non è dato, poi, attribuire neanche ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c. alcun addebito alla condotta tenuta dall'attore, non essendo, stando agli atti, emersa alcuna inosservanza delle norme del Codice della Strada e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, ascrivibile al medesimo.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni riportati dall'attore nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona del periziando, avente all'epoca del sinistro anni 26, rilevava che il medesimo aveva, effettivamente, riportato, a seguito del sinistro per cui è causa “lussazione esposta della tibia, frattura del perone destro e lesione complessa dell'apparato legamentoso mediale del piede destro”, lesione certamente compatibile con la dinamica dei fatti di cui in citazione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, includenti durata del ricovero ospedaliero, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 75%) di giorni 60, fase della immobilizzazione con tutore bivalve lungo e apparecchio gessato e di inabilità temporanea parziale (al
50%) di giorni 60, includente trattamento FKT e graduale ripresa funzionale, nonché una percentuale di postumi invalidanti permanenti nella misura del 9%, individuati in artrosi tibio-tarsica post-traumatica per frattura-lussazione caviglia dx, esiti cheloido- discromci di ferita traumatica e secondari ad intervento chirurgico al collo del piede destro.
Per quanto concerne la liquidazione, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha, come noto, statuito che, per le lesioni personali, devono essere utilizzati i valori indicati
4 nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Dunque, applicando le Tabelle di Milano (aggiornate al 2024) il danno biologico temporaneo va liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale è previsto un valore monetario minimo di € 84,00, nella somma di € 8.820,00 di cui € 2.520,00 per I.T.T (€ 84,00 × 30 gg), € 3.780,00 per I.T.P. al 75% (€ 63,00 × 60 gg) ed € 2.520,00 per I.T.P. al 50% (€ 42,00 × 60 gg).
Il danno biologico permanente, determinato in misura del 9% va, a sua volta, poi, liquidato (tenendo conto che la tabella milanese si basa sul modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità e decresce rispetto all'età del danneggiato) nella somma di € 19.201,00.
Dunque, l'obbligazione risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico/dinamico relazionale), ammonta complessivamente ad € 28.021,00, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Detto importo comprende in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione anatomo- funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, escluso il valore monetario indicato distintamente nelle Tabelle concernente il danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), rimasto indimostrato come autonoma voce di danno.
Non può, invece, essere risarcito, in base alle risultanze istruttorie, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. Il diritto al risarcimento del danno suddetto non sorge, infatti, automaticamente al solo verificarsi di una lesione della salute con accertamento di postumi, anche ove incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa specifica, occorrendo la dimostrazione effettiva che la diminuzione della capacità lavorativa si sia tradotta in una riduzione della capacità di guadagno e,
5 quindi, in un oggettivo pregiudizio economico in termini di contrazione del reddito fino ad allora percepito.
In altri termini, la riduzione della capacità lavorativa specifica rappresenta, certamente, un danno - evento da cui può derivare un danno patrimoniale - conseguenza, ove l'infortunato non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, gravando, tuttavia, su quest'ultimo l'onere di provare, non solo il pregresso svolgimento di un'attività produttiva di reddito, ma anche “la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” (cfr. Cass., sez. III, 27 novembre 2014 n. 25211; Cass., sez. III, 2 marzo 2018 n. 4930).
La dovrà, invece, rimborsare al danneggiato le spese mediche documentate, CP_1 ritenute congrue dal consulente d'ufficio, ammontanti ad € 950,00, oltre interessi legali dagli esborsi al soddisfo.
Le spese processuali sostenute dall'attore, in virtù del principio della soccombenza gravano sulla convenuta e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147) con distrazione in favore del difensore Avv. Giovanni Marzano, dichiaratosi antistatario.
Sono posti definitivamente a carico della convenuta anche gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accertata la responsabilità dell'ente convenuto accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Parte_1 nella misura di € 28.021,00 cui si aggiungono gli interessi legali dalla data del
6 sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sulla somma liquidata dalla decisione al soddisfo;
2. condanna la a rimborsare all'attore le spese mediche sostenute nella CP_1 misura di € 950,00, oltre interessi legali dagli esborsi al soddisfo;
3. condanna la convenuta, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite pari ad € 3.808,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 786,00 per esborsi con distrazione in favore del difensore Avv. Giovanni Marzano, dichiaratosi antistatario;
4. pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico della soccombente. CP_1
Lecce, 10 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
7
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1877/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da elemento stradale;
TRA
, elettivamente domiciliato a Leverano in via Aia Vecchia n. 15, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Marzano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata a in via Del Mare n. 14/F, presso lo studio legale dell'Avv. Carlo CP_1
Inguscio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maria Monda del Foro di Napoli, in virtù di mandato alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTA
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13/2/2019, al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento a titolo extracontrattuale dei danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza di un incidente stradale, avvenuto il 15/8/2016, in orario notturno, allorchè, mentre, alla guida del motoveicolo Honda tg. AH66683, di
Zollino Maria Rosaria, transitava sul raccordo S.P.
6 - S.P. 119, che collega i Comuni di
1 Porto Cesareo- Veglie- Carmiano- Leverano e Copertino, collideva contro l'anello centrale della rotatoria, impattando anche contro un albero di ulivo ivi sito, adducendo che l'area non era illuminata né, tanto meno, erano in funzione segnali luminosi di allerta, agiva in giudizio nei confronti della , ritenuta responsabile Controparte_1
sotto il profilo della inosservanza degli obblighi di custodia e manutenzione ex art. 2051
c.c. e, allegando di avere riportato (come da allegata documentazione medica rilasciata dall'Ospedale “Vito Fazzi” di ove venne immediatamente condotto) “lussazione CP_1
esposta della tibia, frattura del perone destro e lesione complessa dell'apparato legamentoso mediale del piede dx”, chiedendone la condanna al versamento in suo favore, della somma totale di € 100.089,38 (di cui € 82.180,00 a titolo di danno biologico, € 16.436,00 a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica (bracciante agricolo) determinato nella misura del 20% del danno biologico ed € 1.473,38 per spese mediche), oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
, costituitasi in giudizio, rilevava, allegando (doc. 1) relazione tecnica CP_1 CP_1
interna, Settore Lavori Pubblici, che il tratto interessato era dotato di tutta la segnaletica richiesta dal Codice della Strada, dei segnali di preavviso, divieto, obbligo e pericolo, nonché di rallentatori di velocità ad effetto acustico, sostenendo che nessun addebito era ascrivibile all'amministrazione neanche ove in concreto non fosse stato in funzione il sistema di illuminazione, in quanto il suddetto era da ritenere un mero ausilio all'avvistamento di veicoli in transito all'interno dell'anello rotatorio;
adducendo, quindi, la necessità di valutare la conformità o meno alle ordinarie regole di diligenza della condotta tenuta dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, un contenimento nei limiti del dimostrato e dovuto della richiesta risarcitoria.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi e, all'esito, veniva disposta una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico al dott.
[...]
, il quale depositava apposita relazione. Per_1
All'udienza tenutasi il 9 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
2 Preliminarmente, occorre rilevare, ai fini della qualificazione giuridica, che l'azione di risarcimento dei danni introdotta è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendo, certamente, ricorrente (oltre alla titolarità giuridica) anche una relazione di fatto tra asserito custode e res (manto stradale, rotatorie, banchine e accessori ivi ubicati), essendo quest'ultima una strada provinciale, a breve distanza dal centro abitato del Comune di Leverano, soggetta a ordinaria vigilanza in quanto arteria di collegamento con i comuni limitrofi.
In particolare, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), l'ente proprietario della strada, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede: “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
” e “c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”, intendendo come “pertinenze”, tutte le parti della strada “destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa”
(art. 24 Codice cit.).
Pertanto, il riferimento normativo alla base del giudizio è costituito dal citato art. 2051
c.c. regolante un'ipotesi di responsabilità oggettiva, operante a fronte di danni prodotti da una cosa (non solo a causa della sua intrinseca forza dinamica, ma anche per effetto dell'intervento di fattori esterni umani o naturali che provochino in essa lo sviluppo di agenti dannosi) e implicante una distribuzione dell'onere della prova nei seguenti termini: mentre il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo del danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Nel caso in esame, l'infortunato ha, invero, assolto l'onere probatorio su di sé gravante mediante produzioni documentali fotografiche raffiguranti il luogo in cui è avvenuto il sinistro, prova testimoniale e certificazione medica delle lesioni personali riportate.
Nella specie, nella fase istruttoria orale, tutti i testimoni sentiti (App. Scelto CP_2
e App. , Carabinieri della Tenenza di Copertino,
[...] Controparte_3 [...]
, autista dell'ambulanza del Servizio 118, soccorritore, CP_4 Tes_1 Tes_2
, medico, , infermiere), sebbene intervenuti successivamente alla
[...] Testimone_3
collisione, riferivano una circostanza avente valore dirimente, ovverosia, previo
3 riconoscimento dei luoghi di causa a fronte di esibizione delle foto in copia allegate sub n. 28, una totale assenza di illuminazione nel tratto stradale ove è sito il rondò in cui si è imbattuto il motociclista, così che, al fine di compiere le operazioni di competenza, si rendeva necessario l'utilizzo di torce (v. App. Scelto , verbale di Controparte_2 udienza del 1° luglio 2021) e l'accensione dei fari dei rispettivi veicoli (v. Tes_2
, medico del servizio del 118, verbale di udienza del 2 dicembre 2021)
[...]
Accertata, pertanto, la riconducibilità causale dell'evento lesivo alla presenza di un rondò non illuminato e, quindi, di una pertinenza stradale non messa in sicurezza e costituente un rischio per la incolumità degli utenti della strada, non è dato, poi, attribuire neanche ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c. alcun addebito alla condotta tenuta dall'attore, non essendo, stando agli atti, emersa alcuna inosservanza delle norme del Codice della Strada e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, ascrivibile al medesimo.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni riportati dall'attore nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona del periziando, avente all'epoca del sinistro anni 26, rilevava che il medesimo aveva, effettivamente, riportato, a seguito del sinistro per cui è causa “lussazione esposta della tibia, frattura del perone destro e lesione complessa dell'apparato legamentoso mediale del piede destro”, lesione certamente compatibile con la dinamica dei fatti di cui in citazione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, includenti durata del ricovero ospedaliero, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 75%) di giorni 60, fase della immobilizzazione con tutore bivalve lungo e apparecchio gessato e di inabilità temporanea parziale (al
50%) di giorni 60, includente trattamento FKT e graduale ripresa funzionale, nonché una percentuale di postumi invalidanti permanenti nella misura del 9%, individuati in artrosi tibio-tarsica post-traumatica per frattura-lussazione caviglia dx, esiti cheloido- discromci di ferita traumatica e secondari ad intervento chirurgico al collo del piede destro.
Per quanto concerne la liquidazione, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha, come noto, statuito che, per le lesioni personali, devono essere utilizzati i valori indicati
4 nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Dunque, applicando le Tabelle di Milano (aggiornate al 2024) il danno biologico temporaneo va liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale è previsto un valore monetario minimo di € 84,00, nella somma di € 8.820,00 di cui € 2.520,00 per I.T.T (€ 84,00 × 30 gg), € 3.780,00 per I.T.P. al 75% (€ 63,00 × 60 gg) ed € 2.520,00 per I.T.P. al 50% (€ 42,00 × 60 gg).
Il danno biologico permanente, determinato in misura del 9% va, a sua volta, poi, liquidato (tenendo conto che la tabella milanese si basa sul modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità e decresce rispetto all'età del danneggiato) nella somma di € 19.201,00.
Dunque, l'obbligazione risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico/dinamico relazionale), ammonta complessivamente ad € 28.021,00, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Detto importo comprende in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione anatomo- funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, escluso il valore monetario indicato distintamente nelle Tabelle concernente il danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), rimasto indimostrato come autonoma voce di danno.
Non può, invece, essere risarcito, in base alle risultanze istruttorie, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. Il diritto al risarcimento del danno suddetto non sorge, infatti, automaticamente al solo verificarsi di una lesione della salute con accertamento di postumi, anche ove incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa specifica, occorrendo la dimostrazione effettiva che la diminuzione della capacità lavorativa si sia tradotta in una riduzione della capacità di guadagno e,
5 quindi, in un oggettivo pregiudizio economico in termini di contrazione del reddito fino ad allora percepito.
In altri termini, la riduzione della capacità lavorativa specifica rappresenta, certamente, un danno - evento da cui può derivare un danno patrimoniale - conseguenza, ove l'infortunato non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, gravando, tuttavia, su quest'ultimo l'onere di provare, non solo il pregresso svolgimento di un'attività produttiva di reddito, ma anche “la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” (cfr. Cass., sez. III, 27 novembre 2014 n. 25211; Cass., sez. III, 2 marzo 2018 n. 4930).
La dovrà, invece, rimborsare al danneggiato le spese mediche documentate, CP_1 ritenute congrue dal consulente d'ufficio, ammontanti ad € 950,00, oltre interessi legali dagli esborsi al soddisfo.
Le spese processuali sostenute dall'attore, in virtù del principio della soccombenza gravano sulla convenuta e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147) con distrazione in favore del difensore Avv. Giovanni Marzano, dichiaratosi antistatario.
Sono posti definitivamente a carico della convenuta anche gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accertata la responsabilità dell'ente convenuto accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Parte_1 nella misura di € 28.021,00 cui si aggiungono gli interessi legali dalla data del
6 sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sulla somma liquidata dalla decisione al soddisfo;
2. condanna la a rimborsare all'attore le spese mediche sostenute nella CP_1 misura di € 950,00, oltre interessi legali dagli esborsi al soddisfo;
3. condanna la convenuta, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite pari ad € 3.808,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 786,00 per esborsi con distrazione in favore del difensore Avv. Giovanni Marzano, dichiaratosi antistatario;
4. pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico della soccombente. CP_1
Lecce, 10 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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