Art. 2.
Le pensioni gia' liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle norme preesistenti dovranno essere riliquidate applicando le norme contenute nel precedente articolo.
Le pensioni gia' liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle norme preesistenti dovranno essere riliquidate applicando le norme contenute nel precedente articolo.