Articolo 1121 del Codice della navigazione
Articolo 1099Articolo 1122
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21 aprile 1942
Art. 1121.
(Condizioni di maggiore punibilita').

Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e':
1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile;
2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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